Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 23/12/1996 |
Numero: | 664 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative). |
Art. 2. (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative). |
Art. 3. (Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative). |
Art. 4. (Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative). |
Art. 5. (Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative). |
Art. 6. (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative). |
Art. 7. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative). |
Art. 8. (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative). |
Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative). |
Art. 10. (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative). |
Art. 11. (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative). |
Art. 12. (Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative). |
Art. 13. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative). |
Art. 14. (Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole). |
Art. 15. (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative). |
Art. 16. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative). |
Art. 17. (Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative). |
Art. 18. (Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative). |
Art. 19. (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative). |
Art. 20. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative). |
Art. 21. (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative). |
Art. 22. (Totale generale della spesa). |
Art. 23. (Quadro generale riassuntivo). |
Art. 24. (Disposizioni diverse). |
Art. 25. (Bilancio pluriennale). |
§ 27.1.76 - Legge 23 dicembre 1996, n. 664.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999.
(G.U. 28 dicembre 1996, n. 303).
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1997, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
Art. 2. (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997.
3. Il Ministro del tesoro, altresì, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, ai fini dell'attuazione della
4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sui fondi iscritti al capitolo 7900 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 1282 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri [1].
8. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della
9. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della
10. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 3821 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
10-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997 delle somme relative al fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994 o negli anni 1995, 1996 e 1997 [2].
Art. 3. (Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza a cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6685, 6741, 6742, 6743, 6771, 6773, 6857, 6864, 6876, 9004, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1997, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del
4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 66.000 miliardi [3].
5. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della
6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza a cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzioni ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6805 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in European Currency Units (ECU).
10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della
11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
12. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della
13. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della
14. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
15. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1996 sono riferiti alla competenza dell'anno 1997 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.
16. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al
17. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6879, 9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 6683, 6771 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della
20. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della
21. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della
22. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
23. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
Art. 4. (Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Ai sensi dell'articolo 11 della
3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
4. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge primo dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro - rubrica 3 "Provveditorato generale dello Stato" allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della
6. Per l'anno 1997 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio
Art. 5. (Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.
3. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del
Art. 6. (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1997, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonché le iscrizioni ai componenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082, 2105 e 2480 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1997, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 7. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1997, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della
4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1997.
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 8. (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente, con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1029, 1030, 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1997. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.
3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola di cui all'articolo 9 del
Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1997, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 3143 e 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1997, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
6. Il Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1997, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della
Art. 10. (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
2. Gli importi stabiliti con decreto del commissario ad acta, di competenza delle Amministrazioni statali, da attribuire ai soggetti destinatari delle opere di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del
Art. 11. (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla
3. In attuazione della
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della
5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva è fissato, per l'anno finanziario 1997, in 200 unità. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della
6. A norma degli articoli 5 e 35 della
7. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con
8. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, approvato con
9. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della
10. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 della
Art. 12. (Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai competenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Ente poste italiane in relazione alle funzioni attribuite al predetto Ministero dai provvedimenti che ne stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento.
Art. 13. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei caporali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è fissato, per l'anno finanziario 1997, come segue:
a) Esercito .................... n. 37.500;
b) Marina ...................... n. 13.500;
c) Aeronautica ................. n. 16.750.
3. Il numero massimo degli ufficiali piloti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della
a) Esercito .................... n. 153;
b) Marina ...................... n. 160;
c) Aeronautica ................. n. 330.
4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica da ammettere alla ferma volontaria di due anni, a norma dell'articolo 37 della
a) Esercito (compresi i carabinieri) ............... n. 951;
b) Marina ..................... n. 125;
c) Aeronautica ................ n. 190.
5. La forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della
6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della
7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del
8. La forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali dell'Esercito a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della
9. A norma degli articoli 5 e 35 della
a) Esercito ................... n. 23.000;
b) Marina ..................... n. 5.509;
c) Aeronautica ................ n. 2.250.
10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del
11. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della
12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con
13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del
Art. 14. (Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole). [5]
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per le politiche agricole, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1997, annesso allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole, ai termini dell'articolo 10 della
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1997, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione del
5. Per l'attuazione della
Art. 15. (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della
5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del
Art. 16. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Ai fini dell'attuazione del
Art. 17. (Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione del regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero.
Art. 18. (Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
2. Alle spese di cui al capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1997 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1997, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione al
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1997, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della
Art. 19. (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).
Art. 20. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n.19).
Art. 21. (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n.20). 2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1997, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla reallizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste. 3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la attuazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per l'assolvimento di tali attribuzioni si avvale di apposita commissione nominata dal Ministro stesso, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. 4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla ricerca applicata di cui all'articolo 3 del
Art. 22. (Totale generale della spesa).
1. E' approvato in lire 960.999.829.840.000 in termini di competenza e in lire 908.182.282.832.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1997.
Art. 23. (Quadro generale riassuntivo).
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1997, con le tabelle allegate.
Art. 24. (Disposizioni diverse).
1. Per l'anno finanziario 1997 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 1997, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico, indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative tra Ministeri, per competenza e cassa.
3. Per l'anno finanziario 1997 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della
4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1996, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.
5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1997, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa , dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1997 ai capito- li dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della
8. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purché risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonché di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.
10. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione dell'articolo 51 della
11. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonché per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal
12. Al fini dell'attuazione della
13. Il Ministro del tesoro, su proposta dei ministri interessati è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilità esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi al riordino dei Ministeri.
15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli dei singoli stati di previsione delle Amministrazioni interessate concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e i capitoli relativi alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi, di cui alla classificazione economica 4.4.0 e 11.4.0.
16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della
17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del
18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'assegnazione sugli appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, della somma affluita all'entrata a titolo di netto ricavo dei mutui contratti dal Tesoro in attuazione di disposizioni legislative.
19. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico di capitoli dei rispettivi stati di previsione, affluiti al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
20. Ai fini dell'attuazione della
21. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra le Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della
22. Con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro interessato possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni e servizi - degli stati di previsione delle Amministrazioni statali per l'anno finanziario 1997.
Art. 25. (Bilancio pluriennale).
1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della
Allegati
(Omissis). [6]
[1] Comma così modificato dall'art. 10 del
[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[6] Tabelle modificate dalla