§ 98.1.26741 - Legge 10 febbraio 1992, n. 165.
Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/02/1992
Numero:165


Sommario
Art. 1.      1. Al quarto comma dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente numero
Art. 2.      1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. All'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi
Art. 4.      1. Il terzo comma dell'art. 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Il terzo comma dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Al secondo comma dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, dopo le parole: "l'Istituto provvede" sono aggiunte le seguenti: ", sulla base del proprio piano [...]
Art. 7.      1. L'alinea e il n. 1) del primo comma dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, già modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono sostituiti [...]
Art. 8.      1. Il secondo comma dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente
Art. 9.      1. Il primo comma dell'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente
Art. 10.      1. L'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, già modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 302, è sostituito dal seguente
Art. 11.      1. Il secondo periodo del primo comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente: "Gli impianti a terra e gli impianti di acquacoltura [...]
Art. 12.      1. Il primo comma dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente
Art. 13.      1. L'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente
Art. 14.      1. Il secondo comma dell'art. 21 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente
Art. 15.      1. Il primo comma dell'art. 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente
Art. 16.      1. La lettera a) del primo comma dell'art. 26 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituita dalla seguente
Art. 17.      1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'art. 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sostituiti dai [...]
Art. 18.      1. L'art. 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, già modificato dall'art. 30 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente
Art. 19.      1. All'art. 172-bis del codice della navigazione, dopo il primo comma, è inserito il seguente
Art. 20.      1. Dopo l'art. 27 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente
Art. 21.      1. Dopo l'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'art. 20 della presente legge, è inserito il seguente


§ 98.1.26741 - Legge 10 febbraio 1992, n. 165.

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

(G.U. 27 febbraio 1992, n. 48)

 

     Art. 1.

     1. Al quarto comma dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

     "10-bis) il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca".

     2. All'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al n. 6) del quarto comma, il Ministro della marina mercantile, nell'adozione del piano, tiene conto anche delle agevolazioni delle quali, in conseguenza della equiparazione ad altre categorie produttive prevista da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque marine e salmastre".

 

          Art. 2.

     1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "La prima parte riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'aquacoltura ed è intesa a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità, tenuto conto dei diversi sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici prescelti e delle indicazioni del Comitato di cui all'art. 6".

     2. Il terzo comma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è abrogato.

     3. Il sesto e il settimo comma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

     "La terza parte ripartisce gli stanziamenti tra: i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'art. 20, comma 3, lettere a) e b), che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i restanti contributi a fondo perduto che non devono superare il 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per le attività promozionali e i fondi annuali destinati al credito peschereccio. Devono essere stabiliti anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca.

     Gli stanziamenti per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati, per almeno il 50 per cento, ad iniziative promosse da cooperative della pesca o loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative della pesca e loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, negli anni successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'art. 23".

 

          Art. 3.

     1. All'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Il Ministro della marina mercantile può delegare agli organi periferici compiti tecnico-amministrativi, tra i quali il rinnovo delle licenze.

     Le autorizzazioni per pesche speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni, sono a titolo oneroso. L'ammontare dell'onere è determinato dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3.

     Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3, può suddividere le aree di pesca in distretti".

 

          Art. 4.

     1. Il terzo comma dell'art. 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile ed è composto da:

     1) il vice direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;

     2) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

     3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità o loro delegati;

     4) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

     5) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     6) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;

     7) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

     8) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione o un suo delegato;

     9) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un suo delegato;

     10) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime;

     11) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

     12) il direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima".

     2. Il quinto comma dell'art. 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "I membri del Comitato, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica per tre anni e decadono dall'esercizio delle loro funzioni dopo tre assenze consecutive. I membri di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10) e 11) del terzo comma possono essere riconfermati una sola volta. Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. E' in ogni caso costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati da istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonchè altri esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato di cui all'art. 3 i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare, il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse suscettibili di maggiore sfruttamento".

 

          Art. 5.

     1. Il terzo comma dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorità ai progetti di carattere biologico, economico e statistico riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare ed a quelli riguardanti l'acquacoltura in acque marine e salmastre".

     2. Il n. 3) del quarto comma dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è soppresso.

 

          Art. 6.

     1. Al secondo comma dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, dopo le parole: "l'Istituto provvede" sono aggiunte le seguenti: ", sulla base del proprio piano triennale, avente la stessa cadenza temporale del piano di cui all'art. 1, e di accordi di programma definiti con il Ministero della marina mercantile,".

     2. Il terzo comma dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "Nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'Istituto svolge altresì gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengono conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali; inoltre, nell'esecuzione dei propri programmi di ricerca, l'Istituto può avvalersi di contributi o collaborazioni complementari esterni".

     3. Al quinto comma dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

     "3-bis) la Giunta esecutiva".

     4. Al settimo comma dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) da tre funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui due della direzione generale della pesca marittima ed uno dell'ispettorato centrale per la difesa del mare".

     5. Dopo il nono comma dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono inseriti i seguenti:

     "La Giunta esecutiva è composta:

     a) dal Presidente;

     b) dai membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere a) e c) del settimo comma;

     c) da uno dei membri del Consiglio di amministrazione di cui alla lettera e) del settimo comma, eletto dallo stesso Consiglio.

     Alla Giunta esecutiva partecipa il direttore dell'Istituto".

     6. Le norme per la nuova organizzazione dell'Istituto di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dal presente articolo, sono definite, con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     1. L'alinea e il n. 1) del primo comma dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, già modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le dotazioni del credito peschereccio sono utilizzate, in coerenza con gli obiettivi del piano, per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:

     1) costruzione od acquisto di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima previa demolizione di unità già di proprietà dei richiedenti il mutuo da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire o acquistare. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire o acquistare, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i richiedenti il mutuo:

     a) siano pescatori marittimi iscritti da almeno tre anni nel registro di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

     b) non siano proprietari di navi da almeno tre anni;

     c) siano soci di cooperative di pescatori o di associazioni di produttori della pesca marittima;".

     2. Il n. 4) del primo comma dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "4) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, dalle regioni, dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o da altri enti ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea;".

     3. Al n. 5) del primo comma dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono aggiunte, in fine, le parole: "acquisto di marchi collettivi per la comunicazione e la commercializzazione;".

     4. Il n. 6) del primo comma dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "6) acquisto di contenitori, di automezzi e di motomezzi frigoriferi o isotermici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto, da parte di cooperative di pesca o di loro consorzi;".

     5. Dopo il n. 8) del primo comma dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono inseriti i seguenti:

     "8-bis) costituzione di consorzi tra cooperative per la gestione di aree e sistemi di pesca finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati al controllo ed all'accrescimento delle risorse biologiche, anche mediante allevamento, lungo la fascia costiera ed oltre la medesima. Nelle spese ammissibili sono inclusi i costi di assistenza tecnica, di organizzazione e di impianto delle suddette iniziative;

     8-ter) piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione a favore di cooperative e loro consorzi di particolare rilevanza, che operino nel settore della pesca, dell'acquacoltura, nonchè della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico o molluschicolo;".

 

          Art. 8.

     1. Il secondo comma dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "Beneficiano dei mutui le cooperative della pesca o loro consorzi, anche se non esercitano direttamente le attività di cui al primo comma, nonchè le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attività di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 11".

 

          Art. 9.

     1. Il primo comma dell'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "La concessione dei mutui è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, previa delibera del Comitato di cui all'art. 23".

     2. All'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "L'istruttoria bancaria da parte degli istituti di credito di cui al secondo comma deve essere compiuta entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero della marina mercantile".

 

          Art. 10.

     1. L'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, già modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 302, è sostituito dal seguente:

     "Art. 14 (Condizioni dei mutui). 1. I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino all'80 per cento della spesa documentata.

     2. Per le cooperative della pesca e loro consorzi il limite di cui al comma 1 è elevato all'85 per cento.

     3. L'ammortamento dei mutui è compiuto nel termine massimo di:

     a) 15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 11;

     b) 6 anni per le iniziative di cui al n. 3) del primo comma dell'art. 11;

     c) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4), 5) e 7) del primo comma dell'art. 11;

     d) 3 anni per le iniziative di cui al n. 6) del primo comma dell'art. 11;

     e) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'art. 11.

     4) I mutui entrano in ammortamento il 1° gennaio od il 1° luglio successivi alla data di somministrazione del prestito.

     5) I mutui indicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra".

 

          Art. 11.

     1. Il secondo periodo del primo comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente: "Gli impianti a terra e gli impianti di acquacoltura sono costruiti sotto la vigilanza, secondo le rispettive attribuzioni, del genio civile per le opere marittime, del provveditorato alle opere pubbliche e dell'ufficio regionale del genio civile, il quale vista il computo metrico estimativo preventivo e provvede, su richiesta dell'Amministrazione della marina mercantile, anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento".

 

          Art. 12.

     1. Il primo comma dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da:

     a) ipoteca di primo grado sulle navi, sugli immobili, sugli impianti a terra e sugli automezzi;

     b) privilegio sulle navi, sugli immobili, su macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi;

     c) fideiussione bancaria di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;

     d) polizza fideiussoria di cui alla lettera c) dell'art. 1 della citata legge n. 348 del 1982".

 

          Art. 13.

     1. L'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "Art. 20 (Contributi a fondo perduto). 1. Gli stanziamenti previsti dall'art. 2 sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le iniziative di cui all'art. 11, nonchè per quelle di cui agli articoli 21 e 22.

     2. Con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 28, possono essere concessi contributi per agevolare la costituzione di società di capitali o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, ovvero per agevolare le inziative, previste dai regolamenti comunitari, di impiego delle navi da pesca al di fuori delle acque comunitarie.

     3. Sono altresì concessi contributi a fondo perduto, nella misura fissata dall'art. 2e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'art. 1, per:

     a) corsi di qualificazione per i soci e i dirigenti delle cooperative della pesca e loro consorzi organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

     b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative della pesca e le associazioni tra i produttori della pesca marittima, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali.

     4.Il decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale sono concessi i contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base allo stato di avanzamento dei lavori, determinandone le modalità e le garanzie". 

 

          Art. 14.

     1. Il secondo comma dell'art. 21 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "L'ammontare del contributo è commisurato alla misura espressa in ECU prevista dalla normativa comunitaria. Il relativo importo in lire è determinato in base al tasso di conversione, stabilito annualmente dalla Comunità economica europea, in vigore alla data del processo verbale di riconsegna all'autorità marittima della licenza di pesca della nave da demolire o affondata volontariamente. I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile nel quadro delle procedure di programmazione previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183".

 

          Art. 15.

     1. Il primo comma dell'art. 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:

     a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede;

     b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;

     c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

     d) un funzionario del Ministero del tesoro;

     e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

     f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca designati dalle associazioni stesse;

     g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;

     h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

     i) un rappresentante delle industrie conserviere;

     l) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre".

     2. Al secondo comma dell'art. 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) del primo comma possono essere confermati una sola volta".

     3. Il settimo comma dell'art. 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione".

 

          Art. 16.

     1. La lettera a) del primo comma dell'art. 26 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituita dalla seguente:

     "a) incremento del consumo dei prodotti massivi della pesca marittima;".

     2. All'art. 26 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "L'attuazione della fase promozionale del programma di cui al primo comma può essere affidata dal Ministero della marina mercantile alle associazioni nazionali delle cooperative della pesca".

 

          Art. 17.

     1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'art. 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

     "La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile, è composta da:

     a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, con funzioni di vice presidente;

     b) il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

     c) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

     d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

     f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

     i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente della direzione generale dei servizi veterinari e della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;

     m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

     n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

     o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

     p) un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche ed economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;

     r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

     s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

     u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

     v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

     z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;

     aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;

     bb) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

     I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati".

     2. Il quarto comma dell'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'art. 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno".

 

          Art. 18.

     1. L'art. 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, già modificato dall'art. 30 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8 (Commissioni consultive locali per la pesca marittima). 1. La Commissione consultiva locale è composta da:

     a) il capo del compartimento marittimo;

     b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;

     c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima e in materia di ambiente;

     d) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

     e) un docente universitario o cultore o insegnante negli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designato dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;

     f) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

     g) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate dalle associazioni sindacali a base nazionale;

     h) un rappresentante dei datori di lavoro della pesca, scelto in una terna designata dalle associazioni sindacali;

     i) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;

     l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

     m) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio;

     n) un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici.

     2. La Commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della sezione pesca della capitaneria di porto.

     3. Il segretario della Commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto.

     4. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), m) e n) possono essere confermati una sola volta.

     5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

     6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno".

 

          Art. 19.

     1. All'art. 172-bis del codice della navigazione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

     "L'autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa anche:

     a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'art. 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;

     b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura".

 

          Art. 20.

     1. Dopo l'art. 27 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente:

     "Art. 27-bis (Iniziative di pesca-turismo). 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato, nel periodo 1° maggio-30 settembre di ciascun anno, a scopo turistico-ricreativo, l'imbarco di non pescatori a condizione che:

     a) non venga superato il numero di persone che possono essere imbarcate secondo le prescrizioni dei documenti della nave e comunque sia determinato dal capo del compartimento marittimo il rapporto tra il numero dei componenti l'equipaggio e quello delle altre persone imbarcabili, che assicuri le massime condizioni di sicurezza della navigazione;

     b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;

     c) ogni persona sia di età superiore agli anni quattordici.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, su domanda, all'armatore dell'unità da pesca interessata dal capo del compartimento marittimo, che determina nell'autorizzazione stessa tutte le condizioni e le modalità necessarie a garantire la sicurezza dell'iniziativa".

 

          Art. 21.

     1. Dopo l'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'art. 20 della presente legge, è inserito il seguente:

     "Art. 27-ter. (Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura). 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonchè di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione "pesca". Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'art. 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

     2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.

     3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto acquacoltura in acque marine e salmastre".