§ 46.8.186 - D.P.R. 11 settembre 1950, n. 807.
Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:11/09/1950
Numero:807


Sommario
Art. 1.      E' soppressa la razione viveri in natura, in contanti od a sistema misto, comprensiva di tabacchi, fiammiferi e sapone, della quale fruiscono individualmente, in [...]
Art. 2.      La composizione della razione viveri in natura per i militari che ne conservano il godimento è determinata annualmente con apposite tabelle allegate alla legge di [...]
Art. 3.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle seguenti mense obbligatorie di servizio compete, per ciascuno dei partecipanti effettivamente [...]
Art. 4.  [3].
Art. 5.      Al personale militare dell'Esercito e dell'Aeronautica nelle condizioni di servizio indicate nell'art. 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850, [...]
Art. 6.  [4].
Art. 7.  [5].
Art. 8.      Al personale di cui al precedente art. 1 che ha fruito di razione viveri individuale comprensiva di tabacchi, fiammiferi e sapone, in natura, in contanti od a sistema [...]
Art. 9.      Il trattamento economico a titolo di razione viveri comprensivo di tabacchi, fiammiferi e sapone già usato agli appartenenti ai Corpi militarmente organizzati facenti [...]
Art. 10.      Alla copertura del maggior onere complessivo di lire 3.600.000.000 relativo agli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 e risultante dalla differenza tra le maggiori e le [...]
Art. 11.      Le somme già pagate negli esercizi 1949-50 e 1950-51 per i titoli di cui viene disposta la soppressione col presente decreto e da addebitarsi ai sensi dei precedenti [...]
Art. 12.      Il presente decreto, salvo i diversi termini degli articoli 3, 5, quarto comma, e 9, ha effetto dal 1° luglio 1949, ed entra in vigore dal primo giorno del mese [...]


§ 46.8.186 - D.P.R. 11 settembre 1950, n. 807. [1]

Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio.

(G.U. 30 settembre 1950, n. 225)

 

 

     Art. 1.

     E' soppressa la razione viveri in natura, in contanti od a sistema misto, comprensiva di tabacchi, fiammiferi e sapone, della quale fruiscono individualmente, in dipendenza di disposizioni comunque emanate, gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè gli appartenenti con qualsiasi grado - ad eccezione degli allievi - all'Arma del carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza e agli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate.

 

          Art. 2.

     La composizione della razione viveri in natura per i militari che ne conservano il godimento è determinata annualmente con apposite tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati. Con le stesse tabelle sono determinate le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio.

 

          Art. 3.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle seguenti mense obbligatorie di servizio compete, per ciascuno dei partecipanti effettivamente presenti, il controvalore della razione viveri:

     a) mense ufficiali, sottufficiali, carabinieri e finanzieri costituite presso i reparti dell'Esercito e dei battaglioni mobili dei Carabinieri, della Guardia di finanza e altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate, durante la permanenza ai campi nei periodi in cui l'Esercito compie grandi manovre, manovre di campagna, di cavalleria e di istruzione;

     b) mense ufficiali e sottufficiali costituite a bordo di navi della Marina militare ai sensi del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con il regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive varianti, nonchè mense ufficiali, sottufficiali e finanzieri costituite a bordo delle unità del Naviglio della guardia di finanza;

     c) mense ufficiali e sottufficiali costituite ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 24 ottobre 1947, n. 1428, per il personale militare e civile di ruolo e non di ruolo e salariato in forza amministrativa agli aeroporti e che vi presti servizio effettivo, nonchè al personale militare che vi si rechi per esplicare attività di volo. Per il personale che consumi nella giornata un solo pasto, viene corrisposto alle mense la metà dell'importo del controvalore di cui sopra.

     Fino a quando le mense ufficiali e sottufficiali di cui al precedente comma non saranno attrezzate in maniera da garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto, e comunque non oltre il 1980, agli ufficiali, sottufficiali e personale civile potrà essere corrisposto in contanti il controvalore della razione viveri [2].

     Salva l'eccezione di cui al precedente comma è fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento dovuto alle mense.

     Il trattamento previsto dal presente articolo non spetta ad altre mense comunque denominate, anche se la partecipazione ad esse sia resa obbligatoria per motivi di servizio. I partecipanti a tali mense sono tenuti al pagamento dei pasti.

 

          Art. 4. [3].

     Al personale militare che, per effetto dell'art. 1, perde il diritto alla razione viveri e non conviva alle mense di cui al primo comma del precedente articolo, è corrisposta una indennità di lire 100 giornaliere, ferme restando le integrazioni di vitto e le distribuzioni di generi di conforto per i militari in speciali condizioni di servizio.

 

          Art. 5.

     Al personale militare dell'Esercito e dell'Aeronautica nelle condizioni di servizio indicate nell'art. 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850, compete un'indennità di lire 100 giornaliere in aggiunta a quella prevista dal precedente art. 4.

     La stessa indennità è estesa al personale militare della Marina, della Guardia di finanza e dei Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate, nonchè al personale civile di ruolo e non di ruolo e salariato di tutte le Forze armate nelle medesime condizioni di servizio.

     Le località previste dalle lettere b) e c) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850, sono designate con decreti del Ministro per la difesa o di altri Ministri interessati di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Con decreti del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro saranno rivedute tutte le designazioni di località disposte a norma della lettera b) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850. Gli effetti delle designazioni non confermate cessano col sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 6. [4].

     Il totale dell'indennità militare o dell'indennità speciale di pubblica sicurezza e dell'indennità di cui al precedente art. 4, computato sulla base di trenta giorni, deve essere integrato di un importo tale da assicurare al personale ufficiale un trattamento, per tali titoli, che superi quello spettante per indennità di funzione e compensi per lavoro straordinario fruiti dai funzionari civili di gruppo A della carriera amministrativa di pari grado gerarchico e sede di servizio, della misura di seguito indicata:

 

generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti

L.

10.000

generale di divisione, di brigata e gradi corrispondenti

"

8.000

colonnelli e gradi corrispondenti

"

7.000

tenente colonnello, maggiore, primo capitano e gradi corrispondenti

"

6.000

capitano e gradi corrispondenti

"

5.000

capitano a carriera limitata

"

6.000

subalterni

"

4.000

subalterni a carriera limitata

"

5.000

 

     Gli importi di cui al precedente comma sono maggiorati di lire 6000 a favore degli ufficiali di tutti i gradi coniugati o vedovi con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile al lavoro.

     Agli effetti del primo comma la misura dei compensi per lavoro straordinario è forfetariamente calcolata nella sede di Roma in ragione di 60 ore per i gradi 3°, 4°, 5°, di 40 ore per il grado 6°, di 30 ore per i gradi 7° e 8° e di 20 ore per i gradi inferiori e nelle altre sedi rispettivamente in ragione di 60, 30, 15 e 10 ore. Tale misura è soggetta a revisione da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri interessati di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Nei casi di aspettativa, di disponibilità o di altre posizioni di stato che comportino riduzione di stipendio, la eccedenza eventualmente dovuta agli ufficiali in applicazione dei precedenti comma e l'assegno suppletivo dovuto ai sottufficiali in applicazione del successivo articolo, sono ridotti nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio e sono sospesi in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

 

          Art. 7. [5].

     Al personale che fruisce dell'indennità militare o dell'indennità mensile di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, dell'indennità speciale di pubblica sicurezza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824, e dell'indennità militare per i sottufficiali e dell'indennità mensile di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 467, è concesso un assegno suppletivo nelle seguenti misure mensili:

 

 

Celibi

Ammogliati o vedovi con prole minorenne o inabile al lavoro

aiutanti di battaglia e gradi corrispondenti

3.200

5.000

marescialli maggiori e gradi corrispondenti

2.500

4.100

marescialli capi, marescialli ordinari, sergenti maggiori e gradi corrispondenti

2.200

3.700

sergenti e gradi corrispondenti

1.700

3.500

appuntati, carabinieri, carabinieri ausiliari e pari grado degli altri corpi militarmente organizzati facenti parte delle forze armate

1.000

3.000

 

          Art. 8.

     Al personale di cui al precedente art. 1 che ha fruito di razione viveri individuale comprensiva di tabacchi, fiammiferi e sapone, in natura, in contanti od a sistema misto, sono addebitate lire 463 giornaliere dal 1° luglio 1949 e lire 443 giornaliere dal 1° luglio 1950. L'addebito è ridotto a lire 200 giornaliere per il personale militare di cui al primo comma del precedente art. 5 ed a lire 100 giornaliere per il personale militare che posteriormente al 1° luglio 1950 ha partecipato a grandi manovre, manovre di campagna, di cavalleria e di istruzione limitatamente al periodo di durata delle manovre stesse.

     Al personale che ha fruito invece della razione tabacchi, fiammiferi e sapone, nonchè dell'assegno giornaliero di lire 75 sono addebitate lire 127 giornaliere; l'addebito è ridotto a lire 125 giornaliere se il personale stesso ha fruito soltanto di razioni tabacchi e fiammiferi nonchè dell'assegno di lire 75 giornaliere.

     Per le eventuali differenze risultanti dai conguagli da effettuare in applicazione del presente decreto non si farà luogo a recupero.

 

          Art. 9.

     Il trattamento economico a titolo di razione viveri comprensivo di tabacchi, fiammiferi e sapone già usato agli appartenenti ai Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate non può essere valutato in misura superiore a lire 415 giornaliere.

 

          Art. 10.

     Alla copertura del maggior onere complessivo di lire 3.600.000.000 relativo agli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 e risultante dalla differenza tra le maggiori e le minori spese conseguenti all'applicazione del presente decreto, sarà provveduto con le disponibilità già esistenti sui seguenti capitoli degli stati di previsione dalla spesa per l'esercizio finanziario 1950-51:

 

Ministero delle finanze

cap.

n.

60

L.

176.000.000

Ministero di grazia e giustizia

"

"

61

"

576.000.000

Ministero dell'interno

"

"

45

"

1.430.000.000

Ministero della difesa

"

"

39

"

225.000.000

 

 

"

40

"

225.000.000

 

"

"

62

"

45.000.000

 

"

"

63

"

90.000.000

 

"

"

85

"

47.000.000

 

"

"

86

"

100.000.000

 

"

"

113

"

70.000.000

 

"

"

114

"

580.000.000

Ministero della marina mercantile

"

"

36

"

36.000.000

 

          Art. 11.

     Le somme già pagate negli esercizi 1949-50 e 1950-51 per i titoli di cui viene disposta la soppressione col presente decreto e da addebitarsi ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9 resteranno imputate ai rispettivi capitoli, limitando la nuova imputazione alle somme da pagarsi a titolo di conguaglio fino all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto, salvo i diversi termini degli articoli 3, 5, quarto comma, e 9, ha effetto dal 1° luglio 1949, ed entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 4 luglio 1980, n. 325.

[3]  L'indennità giornaliera sostitutiva della razione viveri, l'importo integrativo e l'assegno suppletivo previsti dal presente articolo sono stati soppressi dall’art. 4 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19.

[4]  L'indennità giornaliera sostitutiva della razione viveri, l'importo integrativo e l'assegno suppletivo previsti dal presente articolo sono stati soppressi dall’art. 4 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19.

[5]  L'indennità giornaliera sostitutiva della razione viveri, l'importo integrativo e l'assegno suppletivo previsti dal presente articolo sono stati soppressi dall’art. 4 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19.