Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 28/12/1995 |
Numero: | 550 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'anno 1996, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.900 miliardi, al netto di lire 12.400 miliardi per regolazioni [...] |
Art. 2. 1. Per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da [...] |
Art. 3. 1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con [...] |
Art. 4. 1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie [...] |
Art. 5. 1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva [...] |
Art. 6. 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente [...] |
§ 27.8.27 - Legge 28 dicembre 1995, n. 550.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996).
(G.U. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.).
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
1. Per l'anno 1996, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.900 miliardi, al netto di lire 12.400 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
2. Per gli anni 1997 e 1998 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 158.300 miliardi ed in lire 146.500 miliardi, al netto di lire 6.000 miliardi per l'anno 1997 e lire 5.682 miliardi per l'anno 1998, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 416.000 miliardi ed in lire 377.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1997 e 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 128.000 miliardi ed in lire 101.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 385.500 miliardi ed in lire 331.000 miliardi.
1. Per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11- bis della
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1996 e triennale 1996-1998, in relazioni a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.
4. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1996, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del
10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del
11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della
12. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del
13. Le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA E PER LA FAMIGLIA
1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del
2. Le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche, derivanti dall'applicazione del comma 1, sono valutate in lire 1.020 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la famiglia e la solidarietà sociale, e nei limiti della maggiore spesa di lire 1.890 miliardi per il 1996, e di lire 1.885 miliardi per il 1997 e di lire 1.875 miliardi a decorrere dal 1998, ricomprendendo le risorse di cui all'articolo 47- quinquies, comma 3, del
4. Per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI- Radiotelevisione italiana spa, è determinato nella misura di lire 40 miliardi.
Capo III
DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI
1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla
a) una quota non inferiore al 35 per cento alle regioni ed alle zone di cui all'obiettivo 1, di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/93 attraverso specifici accordi regionali di programma, in base all'articolo 6, comma 2, della
b) una quota non inferiore al 25 per cento per l'ammodernamento ed il raddoppio delle trasversali nazionali, ed ai collegamenti idonei ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferrovia, gomma- ferrovia, aeroporto-ferrovia;
c) una quota non inferiore al 25 per cento destinata al potenziamento, al quadruplicamento delle tratte nazionali e al potenziamento dei principali nodi ferroviari. Della suddetta percentuale è destinata all'alta velocità una quota non superiore a quanto previsto dal contratto di programma 1994-2000.
2. Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere coordinati al fine di realizzare:
a) il potenziamento del sistema ferroviario nazionale attraverso il contestuale sviluppo dei collegamenti con le reti ferroviarie interregionali e regionali;
b) lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato merci- passeggeri;
c) il rispetto delle compatibilità ambientali e territoriali nei progetti di attraversamento dei nodi urbani per la velocizzazione ed il potenziamento della rete ferroviaria nazionale;
d) l'applicazione dei contratti di programma sottoscritti dallo Stato e dalle regioni;
e) il potenziamento e l'ammodernamento dei principali nodi ferroviari;
f) la garanzia dei collegamenti internazionali.
3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, il contratto di programma tra le Ferrovie dello Stato spa e il Governo per il periodo 1994-2000, è integrato, definendo gli investimenti di cui al comma 1 secondo le percentuali ivi indicate alle lettere a), b) e c) al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2.
4. All'integrazione del contratto di programma di cui al comma 3 si applica la
5. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo pensioni gestito dall'impresa Ferrovie dello Stato spa è stabilito in lire 1.600 miliardi per l'anno 1996.
6. Il concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in favore dell'impresa Ferrovie dello Stato spa, di cui all'articolo 4, comma 5, della
7. Il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 6, comma 2, della
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della
2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1996 in lire 74.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a completamento dei pagamenti di bilancio effettuati.
Capo V
NORME FINALI
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
000, come sostituito dall'articolo 5 della
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme di rispettivi statuti.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996.
Prospetto di copertura
(omissis).
Tabelle
(omissis).
[1] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 3 della