§ 27.8.27 - Legge 28 dicembre 1995, n. 550.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996).


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:28/12/1995
Numero:550


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno 1996, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.900 miliardi, al netto di lire 12.400 miliardi per regolazioni [...]
Art. 2.      1. Per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da [...]
Art. 3.      1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con [...]
Art. 4.      1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie [...]
Art. 5.      1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva [...]
Art. 6.      1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente [...]


§ 27.8.27 - Legge 28 dicembre 1995, n. 550.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996).

(G.U. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.).

 

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

     Art. 1.

     1. Per l'anno 1996, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.900 miliardi, al netto di lire 12.400 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1996 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 368.200 miliardi per l'anno finanziario 1996.

     2. Per gli anni 1997 e 1998 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 158.300 miliardi ed in lire 146.500 miliardi, al netto di lire 6.000 miliardi per l'anno 1997 e lire 5.682 miliardi per l'anno 1998, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 416.000 miliardi ed in lire 377.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1997 e 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 128.000 miliardi ed in lire 101.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 385.500 miliardi ed in lire 331.000 miliardi.

 

          Art. 2.

     1. Per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

     2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11- bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1996-1998, restano determinati per l'anno 1996 in lire 12.400 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.259,485 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

     3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1996 e triennale 1996-1998, in relazioni a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

     4. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economica classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1996, in lire 3.177,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

     6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

     7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

     8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1996, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

     9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1996, 1997 e 1998 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, delle Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo - con esclusione del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) - della scuola e delle università è determinata, rispettivamente, in lire 2.640 miliardi, in lire 5.750 miliardi e in lire 6.890 miliardi ivi compresa la somma di lire 50 miliardi annui per il riequilibrio della retribuzione di posizione dei dirigenti statali in coerenza con gli analoghi trattamenti degli altri dirigenti del pubblico impiego.

     10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1996, 1997 e 1998 sono determinati, rispettivamente, in lire 1.040 miliardi, in lire 2.310 miliardi e in lire 2.790 miliardi, ivi compresa la somma di lire 50 miliardi annui per la riforma del sistema retributivo dell'alta dirigenza.

     11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Le somme anzidette sono comprensive, per il personale civile dei Ministeri che abbiano attivato l'orario di servizio e di lavoro di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su cinque giornate lavorative e che non dispongono di servizi di mensa o sostitutivi, della spesa per la concessione dei buoni pasto. A tal fine per il personale soggetto a contrattazione si provvede ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale non soggetto a contrattazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro [1] .

     12. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1996, 1997 e 1998, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione è determinata, rispettivamente, in lire 2.340 miliardi, in lire 5.370 miliardi e in lire 6.490 miliardi. Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci; per il personale del Servizio sanitario nazionale la quota capitaria che verrà determinata in sede di riparto alle regioni del Fondo sanitario nazionale è da intendere comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

     13. Le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA E PER LA FAMIGLIA

 

          Art. 3.

     1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il drenaggio fiscale è riconosciuto esclusivamente con riferimento alla detrazione per i redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di impresa di cui all'articolo 79 del predetto testo unico. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale è riconosciuto un incremento della detrazione per il coniuge a carico per un ammontare complessivo di lire 990 miliardi nelle seguenti misure: lire 240.000 annue per i titolari di reddito imponibile fino a lire 30 milioni; lire 144.000 per i redditi imponibili compresi fra lire 30 e 60 milioni; lire 72.000 per i redditi imponibili compresi fra lire 60 e 100 milioni. Tali misure potranno essere proporzionalmente variate al fine di rispettare il predetto limite di lire 990 miliardi.

     2. Le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche, derivanti dall'applicazione del comma 1, sono valutate in lire 1.020 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

     3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la famiglia e la solidarietà sociale, e nei limiti della maggiore spesa di lire 1.890 miliardi per il 1996, e di lire 1.885 miliardi per il 1997 e di lire 1.875 miliardi a decorrere dal 1998, ricomprendendo le risorse di cui all'articolo 47- quinquies, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal 1996 l'assegno al nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aumentato per i nuclei con figli minori, in misura decrescente al crescere del reddito familiare e, viceversa, crescente al crescere dei componenti il nucleo, con destinazione prevalente degli aumenti ai nuclei a più basso reddito e con quattro o più componenti. Il medesimo decreto prevede, altresì, una maggiorazione del 25 per cento dell'assegno per i nuclei con un solo genitore e stabilisce l'accesso all'assegno dei nuclei di tre o più componenti con reddito compreso nelle due fasce di reddito successive a quelle attualmente previste per il beneficio. E' abrogato il primo periodo del predetto comma 3 dell'articolo 47-quinquies del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 855.

     4. Per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI- Radiotelevisione italiana spa, è determinato nella misura di lire 40 miliardi.

 

Capo III

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

 

          Art. 4.

     1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, per il potenziamento, la velocizzazione ed una moderna distribuzione della rete ferroviaria nazionale e locale, lo Stato concorre all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per un importo di lire 8.940 miliardi mediante il versamento di due rate annuali di lire 1.770 miliardi ciascuna per gli anni 1997 e 1998 e di tre rate annuali di lire 1.800 miliardi ciascuna per gli anni 1999, 2000 e 2001. Tale programma di ulteriori investimenti, nel rispetto delle indicazioni approvate dal Parlamento e dell'articolo 5 della decisione CEE n. C 3581 del 16 dicembre 1994, riserva:

     a) una quota non inferiore al 35 per cento alle regioni ed alle zone di cui all'obiettivo 1, di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/93 attraverso specifici accordi regionali di programma, in base all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725;

     b) una quota non inferiore al 25 per cento per l'ammodernamento ed il raddoppio delle trasversali nazionali, ed ai collegamenti idonei ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferrovia, gomma- ferrovia, aeroporto-ferrovia;

     c) una quota non inferiore al 25 per cento destinata al potenziamento, al quadruplicamento delle tratte nazionali e al potenziamento dei principali nodi ferroviari. Della suddetta percentuale è destinata all'alta velocità una quota non superiore a quanto previsto dal contratto di programma 1994-2000.

     2. Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere coordinati al fine di realizzare:

     a) il potenziamento del sistema ferroviario nazionale attraverso il contestuale sviluppo dei collegamenti con le reti ferroviarie interregionali e regionali;

     b) lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato merci- passeggeri;

     c) il rispetto delle compatibilità ambientali e territoriali nei progetti di attraversamento dei nodi urbani per la velocizzazione ed il potenziamento della rete ferroviaria nazionale;

     d) l'applicazione dei contratti di programma sottoscritti dallo Stato e dalle regioni;

     e) il potenziamento e l'ammodernamento dei principali nodi ferroviari;

     f) la garanzia dei collegamenti internazionali.

     3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, il contratto di programma tra le Ferrovie dello Stato spa e il Governo per il periodo 1994-2000, è integrato, definendo gli investimenti di cui al comma 1 secondo le percentuali ivi indicate alle lettere a), b) e c) al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2.

     4. All'integrazione del contratto di programma di cui al comma 3 si applica la legge 14 luglio 1993, n. 238.

     5. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo pensioni gestito dall'impresa Ferrovie dello Stato spa è stabilito in lire 1.600 miliardi per l'anno 1996.

     6. Il concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in favore dell'impresa Ferrovie dello Stato spa, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, è rideterminato in lire 370 miliardi per l'anno 1996, in lire 902 miliardi per l'anno 1997 e in lire 950 miliardi per l'anno 1998.

     7. Il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come rideterminate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha luogo a decorrere dall'anno 1997.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

 

          Art. 5.

     1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1996 in lire 1.000 miliardi, al netto degli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui lire 450 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata per l'anno 1996 in lire 23.000 miliardi, ed è assegnata per lire 17.208 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.177 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 1.219 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.313 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 80 miliardi all'ENPALS.

     2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1996 in lire 74.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a completamento dei pagamenti di bilancio effettuati.

 

Capo V

NORME FINALI

 

          Art. 6.

     1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468

     000, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

     2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme di rispettivi statuti.

     3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

 

 

Prospetto di copertura

     (omissis).

 

Tabelle

     (omissis).


[1] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 3 della L. 2 ottobre 1997, n. 334.