Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 09/02/2001 |
Numero: | 140 |
Sommario |
Art. 1. Area di applicazione e durata. |
Art. 2. Nuovi stipendi. |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi. |
Art. 4. Indennità pensionabile. |
Art. 5. Assegno funzionale. |
Art. 6. Trattamento di missione. |
Art. 7. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede. |
Art. 8. Indennità di presenza notturna e festiva. |
Art. 9. Indennità di imbarco e relative indennità supplementari. |
Art. 10. Indennità di bilinguismo. |
Art. 11. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali. |
Art. 12. Proroga di efficacia di norme. |
Art. 13. Area di applicazione e durata. |
Art. 14. Nuovi stipendi. |
Art. 15. Effetti dei nuovi stipendi. |
Art. 16. Indennità pensionabile. |
Art. 17. Assegno funzionale. |
Art. 18. Trattamento di missione. |
Art. 19. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede. |
Art. 20. Indennità di presenza notturna e festiva. |
Art. 21. Indennità di imbarco e relative indennità supplementari. |
Art. 22. Indennità di bilinguismo. |
Art. 23. Efficienza dei servizi istituzionali. |
Art. 24. Proroga di efficacia di norme. |
Art. 25. Copertura finanziaria. |
§ 46.3.132 - D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001
(G.U. 21 aprile 2001, n. 93, S.O.)
Titolo I
Forze di polizia ad ordinamento civile
Art. 1. Area di applicazione e durata.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del
Art. 2. Nuovi stipendi.
1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del
|
Lire |
livello IV |
86.000 |
livello V |
90.000 |
livello VI |
96.000 |
livello VI-bis |
100.500 |
livello VII |
105.000 |
livello VII-bis |
110.000 |
livello VIII |
115.000 |
livello IX |
126.000 |
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.
3. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
|
Lire |
livello IV |
32.000 |
livello V |
34.000 |
livello VI |
36.000 |
livello VI-bis |
37.500 |
livello VII |
39.000 |
livello VII-bis |
41.000 |
livello VIII |
43.000 |
livello IX |
47.000 |
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
|
Lire |
livello IV |
14.551.000 |
livello V |
15.853.000 |
livello VI |
17.523.000 |
livello VI-bis |
18.829.000 |
livello VII |
20.135.000 |
livello VII-bis |
21.583.000 |
livello VIII |
23.031.000 |
livello IX |
26.363.000 |
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo accordo, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della
4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 2000.
Art. 4. Indennità pensionabile.
1. Le misure dell'indennità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del
Qualifiche |
Lire |
|
Vice questore aggiunto |
e qualifiche equiparate |
1.240.000 |
Commissario capo |
e qualifiche equiparate |
1.217.000 |
Commissario |
e qualifiche equiparate |
1.206.000 |
Vice commissario |
e qualifiche equiparate |
1.157.000 |
Ispettore superiore S.U.PS. |
e qualifiche equiparate |
1.178.000 |
Ispettore capo |
e qualifiche equiparate |
1.125.000 |
Ispettore |
e qualifiche equiparate |
1.090.000 |
Vice ispettore |
e qualifiche equiparate |
1.056.000 |
Sovrintendente capo |
e qualifiche equiparate |
1.085.000 |
Sovrintendente |
e qualifiche equiparate |
1.021.000 |
Vice sovrintendente |
e qualifiche equiparate |
1.016.000 |
Assistente capo |
e qualifiche equiparate |
914.000 |
Assistente |
e qualifiche equiparate |
832.000 |
Agente scelto |
e qualifiche equiparate |
761.000 |
Agente |
e qualifiche equiparate |
700.000 |
Art. 5. Assegno funzionale.
1. Le misure dell'assegno di cui all'articolo 5 del
|
19 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
Qualifiche |
lire |
lire |
|
Ispettore superiore S.U.P.S. |
e qualifiche equiparate |
2.180.000 |
3.035.000 |
Ispettore capo |
e qualifiche equiparate |
2.180.000 |
3.035.000 |
Ispettore |
e qualifiche equiparate |
2.180.000 |
3.035.000 |
Vice ispettore |
e qualifiche equiparate |
2.180.000 |
3.035.000 |
Sovrintendente capo |
e qualifiche equiparate |
2.145.000 |
2.985.000 |
Sovrintendente |
e qualifiche equiparate |
2.145.000 |
2.985.000 |
Vice sovrintendente |
e qualifiche equiparate |
2.145.000 |
2.985.000 |
Assistente capo |
e qualifiche equiparate |
1.725.000 |
2.145.000 |
Assistente |
e qualifiche equiparate |
1.725.000 |
2.145.000 |
Agente scelto |
e qualifiche equiparate |
1.725.000 |
2.145.000 |
Agente |
e qualifiche equiparate |
1.725.000 |
2.145.000 |
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del
|
19 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
Qualifiche |
lire |
lire |
|
Vice questore aggiunto |
e qualifiche equiparate |
3.720.000 |
5.085.000 |
Commissario capo |
e qualifiche equiparate |
3.300.000 |
5.085.000 |
Commissario |
e qualifiche equiparate |
2.565.000 |
3.195.000 |
Vice commissario |
e qualifiche equiparate |
2.565.000 |
3.195.000 |
Art. 6. Trattamento di missione.
1. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
Art. 7. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.
Art. 8. Indennità di presenza notturna e festiva.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 12, comma 1, del
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'articolo 8, comma 2, del
Art. 9. Indennità di imbarco e relative indennità supplementari.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 50 per cento.
Art. 10. Indennità di bilinguismo.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della
Attestato di conoscenza della lingua:
|
Lire |
Attestato A |
408.000 |
Attestato B |
340.000 |
Attestato C |
272.000 |
Attestato D |
245.000 |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del
|
Lire |
Prima fascia |
408.000 |
Seconda fascia |
340.000 |
Terza fascia |
272.000 |
Quarta fascia |
245.000 |
Art. 11. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.
1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del
a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della
Art. 12. Proroga di efficacia di norme.
1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.
Titolo II
Forze di polizia ad ordinamento militare
Art. 13. Area di applicazione e durata.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del
Art. 14. Nuovi stipendi.
1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 4, del
|
Lire |
livello V |
90.000 |
livello VI |
96.000 |
livello VI-bis |
100.500 |
livello VII |
105.000 |
livello VII-bis |
110.000 |
livello VIII |
115.000 |
livello IX |
126.000 |
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.
3. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
|
Lire |
livello V |
34.000 |
livello VI |
36.000 |
livello VI-bis |
37.500 |
livello VII |
39.000 |
livello VII-bis |
41.000 |
livello VIII |
43.000 |
livello IX |
47.000 |
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
|
Lire |
livello V |
15.853.000 |
livello VI |
17.523.000 |
livello VI-bis |
18.829.000 |
livello VII |
20.135.000 |
livello VII-bis |
21.583.000 |
livello VIII |
23.031.000 |
livello IX |
26.363.000 |
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 41, comma 3, del
Art. 15. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della
4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 14, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° luglio 2000.
Art. 16. Indennità pensionabile.
1. Le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), del
Gradi |
Lire |
Tenente colonnello |
1.240.000 |
Maggiore |
1.217.000 |
Capitano |
1.206.000 |
Tenente |
1.157.000 |
Sottotenente |
1.123.000 |
Maresciallo aiutante S.U.P.S. e Maresciallo aiutante |
1.178.000 |
Maresciallo capo |
1.125.000 |
Maresciallo ordinario |
1.090.000 |
Maresciallo |
1.056.000 |
Brigadiere capo |
1.085.000 |
Brigadiere |
1.021.000 |
Vice brigadiere |
1.016.000 |
Appuntato scelto |
914.000 |
Appuntato |
832.000 |
Carabiniere scelto e finanziere scelto |
761.000 |
Carabiniere e finanziere |
700.000 |
Art. 17. Assegno funzionale.
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del
|
19 anni di servizio |
29 anni di servizio |
Qualifiche |
lire |
lire |
Maresciallo aiutante S.U.P.S. e maresciallo aiutante |
2.180.000 |
3.035.000 |
Maresciallo capo |
2.180.000 |
3.035.000 |
Maresciallo ordinario |
2.180.000 |
3.035.000 |
Maresciallo |
2.180.000 |
3.035.000 |
Brigadiere capo |
2.145.000 |
2.985.000 |
Brigadiere |
2.145.000 |
2.985.000 |
Vice brigadiere |
2.145.000 |
2.985.000 |
Appuntato scelto |
1.725.000 |
2.145.000 |
Appuntato |
1.725.000 |
2.145.000 |
Carabiniere scelto e finanziere scelto |
1.725.000 |
2.145.000 |
Carabiniere e finanziere |
1.725.000 |
2.145.000 |
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del
|
19 anni di servizio |
29 anni di servizio |
Qualifiche |
lire |
Lire |
Tenente colonnello |
3.720.000 |
5.085.000 |
Maggiore |
3.300.000 |
5.085.000 |
Capitano |
2.565.000 |
3.195.000 |
Tenente |
2.565.000 |
3.195.000 |
Sottotenente |
2.565.000 |
3.195.000 |
Art. 18. Trattamento di missione.
1. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del
Art. 19. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalità di cui all'articolo 42 del
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.
Art. 20. Indennità di presenza notturna e festiva.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 51, comma 1, del
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'articolo 17, comma 2, del
Art. 21. Indennità di imbarco e relative indennità supplementari.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 50 per cento.
Art. 22. Indennità di bilinguismo.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della
Attestato di conoscenza della lingua:
|
Lire |
Attestato A |
408.000 |
Attestato B |
340.000 |
Attestato C |
272.000 |
Attestato D |
245.000 |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del
|
Lire |
Prima fascia |
408.000 |
Seconda fascia |
340.000 |
Terza fascia |
272.000 |
Quarta fascia |
245.000 |
Art. 23. Efficienza dei servizi istituzionali.
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse finanziarie di cui all'articolo 53 del
a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della
Art. 24. Proroga di efficacia di norme.
1. Al personale di cui all'articolo 13, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.
Art. 25. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 153,72 miliardi per il 2000 e in lire 1.438,95 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede: quanto a lire 153,72 miliardi per il 2000 e a lire 1.416,94 miliardi a decorrere dal 2001 mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Tabella 1
Articoli 11 e 23
|
Anno 2000 |
Anno 2001 |
|
(in milioni) |
(in milioni) |
Polizia di Stato |
11.150 |
- |
Corpo della polizia penitenziaria |
3.940 |
- |
Corpo forestale dello Stato |
820 |
800 |
Arma dei carabinieri |
12.190 |
18.000 |
Corpo della guardia di finanza |
6.990 |
17.000 |
Totali |
35.090 |
35.800 |
N.B.: gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.