§ 46.3.132 - D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:09/02/2001
Numero:140


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione e durata.
Art. 2.  Nuovi stipendi.
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 4.  Indennità pensionabile.
Art. 5.  Assegno funzionale.
Art. 6.  Trattamento di missione.
Art. 7.  Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.
Art. 8.  Indennità di presenza notturna e festiva.
Art. 9.  Indennità di imbarco e relative indennità supplementari.
Art. 10.  Indennità di bilinguismo.
Art. 11.  Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.
Art. 12.  Proroga di efficacia di norme.
Art. 13.  Area di applicazione e durata.
Art. 14.  Nuovi stipendi.
Art. 15.  Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 16.  Indennità pensionabile.
Art. 17.  Assegno funzionale.
Art. 18.  Trattamento di missione.
Art. 19.  Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.
Art. 20.  Indennità di presenza notturna e festiva.
Art. 21.  Indennità di imbarco e relative indennità supplementari.
Art. 22.  Indennità di bilinguismo.
Art. 23.  Efficienza dei servizi istituzionali.
Art. 24.  Proroga di efficacia di norme.
Art. 25.  Copertura finanziaria.


§ 46.3.132 - D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001

(G.U. 21 aprile 2001, n. 93, S.O.)

 

 

Titolo I

 

Forze di polizia ad ordinamento civile

 

     Art. 1. Area di applicazione e durata.

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

     2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

     3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.

 

          Art. 2. Nuovi stipendi.

     1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

 

 

Lire

livello IV

86.000

livello V

90.000

livello VI

96.000

livello VI-bis

100.500

livello VII

105.000

livello VII-bis

110.000

livello VIII

115.000

livello IX

126.000

 

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.

     3. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

 

Lire

livello IV

32.000

livello V

34.000

livello VI

36.000

livello VI-bis

37.500

livello VII

39.000

livello VII-bis

41.000

livello VIII

43.000

livello IX

47.000

 

     4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.

     5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

 

 

Lire

livello IV

14.551.000

livello V

15.853.000

livello VI

17.523.000

livello VI-bis

18.829.000

livello VII

20.135.000

livello VII-bis

21.583.000

livello VIII

23.031.000

livello IX

26.363.000

 

     6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

 

          Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi.

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo accordo, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 2000.

 

          Art. 4. Indennità pensionabile.

     1. Le misure dell'indennità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2001 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

 

Qualifiche

Lire

Vice questore aggiunto

e qualifiche equiparate

1.240.000

Commissario capo

e qualifiche equiparate

1.217.000

Commissario

e qualifiche equiparate

1.206.000

Vice commissario

e qualifiche equiparate

1.157.000

Ispettore superiore S.U.PS.

e qualifiche equiparate

1.178.000

Ispettore capo

e qualifiche equiparate

1.125.000

Ispettore

e qualifiche equiparate

1.090.000

Vice ispettore

e qualifiche equiparate

1.056.000

Sovrintendente capo

e qualifiche equiparate

1.085.000

Sovrintendente

e qualifiche equiparate

1.021.000

Vice sovrintendente

e qualifiche equiparate

1.016.000

Assistente capo

e qualifiche equiparate

914.000

Assistente

e qualifiche equiparate

832.000

Agente scelto

e qualifiche equiparate

761.000

Agente

e qualifiche equiparate

700.000

 

          Art. 5. Assegno funzionale.

     1. Le misure dell'assegno di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

 

19 anni di servizio

29 anni di servizio

Qualifiche

lire

lire

Ispettore superiore S.U.P.S.

e qualifiche equiparate

2.180.000

3.035.000

Ispettore capo

e qualifiche equiparate

2.180.000

3.035.000

Ispettore

e qualifiche equiparate

2.180.000

3.035.000

Vice ispettore

e qualifiche equiparate

2.180.000

3.035.000

Sovrintendente capo

e qualifiche equiparate

2.145.000

2.985.000

Sovrintendente

e qualifiche equiparate

2.145.000

2.985.000

Vice sovrintendente

e qualifiche equiparate

2.145.000

2.985.000

Assistente capo

e qualifiche equiparate

1.725.000

2.145.000

Assistente

e qualifiche equiparate

1.725.000

2.145.000

Agente scelto

e qualifiche equiparate

1.725.000

2.145.000

Agente

e qualifiche equiparate

1.725.000

2.145.000

 

     2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

 

19 anni di servizio

29 anni di servizio

Qualifiche

lire

lire

Vice questore aggiunto

e qualifiche equiparate

3.720.000

5.085.000

Commissario capo

e qualifiche equiparate

3.300.000

5.085.000

Commissario

e qualifiche equiparate

2.565.000

3.195.000

Vice commissario

e qualifiche equiparate

2.565.000

3.195.000

 

          Art. 6. Trattamento di missione.

     1. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.

 

          Art. 7. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.

 

          Art. 8. Indennità di presenza notturna e festiva.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.

 

          Art. 9. Indennità di imbarco e relative indennità supplementari.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 50 per cento.

 

          Art. 10. Indennità di bilinguismo.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

     Attestato di conoscenza della lingua:

 

 

Lire

Attestato A

408.000

Attestato B

340.000

Attestato C

272.000

Attestato D

245.000

 

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

 

 

Lire

Prima fascia

408.000

Seconda fascia

340.000

Terza fascia

272.000

Quarta fascia

245.000

 

          Art. 11. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

     1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è incrementato:

     a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;

     b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.

 

          Art. 12. Proroga di efficacia di norme.

     1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.

 

Titolo II

 

Forze di polizia ad ordinamento militare

 

          Art. 13. Area di applicazione e durata.

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

     2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

     3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.

 

          Art. 14. Nuovi stipendi.

     1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

 

 

Lire

livello V

90.000

livello VI

96.000

livello VI-bis

100.500

livello VII

105.000

livello VII-bis

110.000

livello VIII

115.000

livello IX

126.000

 

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.

     3. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

 

Lire

livello V

34.000

livello VI

36.000

livello VI-bis

37.500

livello VII

39.000

livello VII-bis

41.000

livello VIII

43.000

livello IX

47.000

 

     4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.

     5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

 

 

Lire

livello V

15.853.000

livello VI

17.523.000

livello VI-bis

18.829.000

livello VII

20.135.000

livello VII-bis

21.583.000

livello VIII

23.031.000

livello IX

26.363.000

 

     6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

 

          Art. 15. Effetti dei nuovi stipendi.

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 14, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° luglio 2000.

 

          Art. 16. Indennità pensionabile.

     1. Le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

 

Gradi

Lire

Tenente colonnello

1.240.000

Maggiore

1.217.000

Capitano

1.206.000

Tenente

1.157.000

Sottotenente

1.123.000

Maresciallo aiutante S.U.P.S. e Maresciallo aiutante

1.178.000

Maresciallo capo

1.125.000

Maresciallo ordinario

1.090.000

Maresciallo

1.056.000

Brigadiere capo

1.085.000

Brigadiere

1.021.000

Vice brigadiere

1.016.000

Appuntato scelto

914.000

Appuntato

832.000

Carabiniere scelto e finanziere scelto

761.000

Carabiniere e finanziere

700.000

 

          Art. 17. Assegno funzionale.

     1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

 

19 anni di servizio

29 anni di servizio

Qualifiche

lire

lire

Maresciallo aiutante S.U.P.S. e maresciallo aiutante

2.180.000

3.035.000

Maresciallo capo

2.180.000

3.035.000

Maresciallo ordinario

2.180.000

3.035.000

Maresciallo

2.180.000

3.035.000

Brigadiere capo

2.145.000

2.985.000

Brigadiere

2.145.000

2.985.000

Vice brigadiere

2.145.000

2.985.000

Appuntato scelto

1.725.000

2.145.000

Appuntato

1.725.000

2.145.000

Carabiniere scelto e finanziere scelto

1.725.000

2.145.000

Carabiniere e finanziere

1.725.000

2.145.000

 

     2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

 

19 anni di servizio

29 anni di servizio

Qualifiche

lire

Lire

Tenente colonnello

3.720.000

5.085.000

Maggiore

3.300.000

5.085.000

Capitano

2.565.000

3.195.000

Tenente

2.565.000

3.195.000

Sottotenente

2.565.000

3.195.000

 

          Art. 18. Trattamento di missione.

     1. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.

 

          Art. 19. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalità di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, e dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.

 

          Art. 20. Indennità di presenza notturna e festiva.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.

 

          Art. 21. Indennità di imbarco e relative indennità supplementari.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 50 per cento.

 

          Art. 22. Indennità di bilinguismo.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

     Attestato di conoscenza della lingua:

 

 

Lire

Attestato A

408.000

Attestato B

340.000

Attestato C

272.000

Attestato D

245.000

 

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

 

 

Lire

Prima fascia

408.000

Seconda fascia

340.000

Terza fascia

272.000

Quarta fascia

245.000

 

          Art. 23. Efficienza dei servizi istituzionali.

     1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse finanziarie di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 25, sono così incrementate:

     a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;

     b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.

 

          Art. 24. Proroga di efficacia di norme.

     1. Al personale di cui all'articolo 13, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.

 

          Art. 25. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 153,72 miliardi per il 2000 e in lire 1.438,95 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede: quanto a lire 153,72 miliardi per il 2000 e a lire 1.416,94 miliardi a decorrere dal 2001 mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a lire 22,01 miliardi a decorrere dal 2001 mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti per lavoro straordinario iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e della giustizia destinati al personale oggetto del presente provvedimento.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Tabella 1

     Articoli 11 e 23

 

 

Anno 2000

Anno 2001

 

(in milioni)

(in milioni)

Polizia di Stato

11.150

-

Corpo della polizia penitenziaria

3.940

-

Corpo forestale dello Stato

820

800

Arma dei carabinieri

12.190

18.000

Corpo della guardia di finanza

6.990

17.000

Totali

35.090

35.800

 

     N.B.: gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.