Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 16/04/2009 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e durata |
Art. 2. Nuovi stipendi |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 4. Indennità pensionabile |
Art. 5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali |
Art. 6. Lavoro straordinario |
Art. 7. Buoni pasto |
Art. 8. Assegno funzionale |
Art. 9. Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS) |
Art. 10. Indennità per operatori subacquei |
Art. 11. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità |
Art. 12. Indennità di bilinguismo |
Art. 13. Trattamento di missione |
Art. 14. Trattamento economico di trasferimento |
Art. 15. Orario di lavoro |
Art. 16. Congedi straordinari e aspettativa |
Art. 17. Terapie salvavita |
Art. 18. Tutela delle lavoratrici madri |
Art. 19. Diritto allo studio |
Art. 20. Asili nido |
Art. 21. Tutela legale |
Art. 22. Forme di partecipazione |
Art. 23. Norme di garanzia |
Art. 24. Ambito di applicazione e durata |
Art. 25. Nuovi stipendi |
Art. 26. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 27. Indennità pensionabile |
Art. 28. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali |
Art. 29. Lavoro straordinario |
Art. 30. Buoni pasto |
Art. 31. Assegno funzionale |
Art. 32. Mantenimento indennità incursori |
Art. 33. Indennità per operatori subacquei |
Art. 34. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità |
Art. 35. Indennità di bilinguismo |
Art. 36. Trattamento di missione |
Art. 37. Trattamento economico di trasferimento |
Art. 38. Orario di lavoro |
Art. 39. Licenze straordinarie e aspettativa |
Art. 40. Terapie salvavita |
Art. 41. Tutela delle lavoratrici madri |
Art. 42. Diritto allo studio |
Art. 43. Asili nido |
Art. 44. Tutela legale |
Art. 45. Commissione paritetica e norme di garanzia |
Art. 46. Proroga di efficacia di norme |
Art. 47. Decorrenza del provvedimento |
Art. 48. Copertura finanziaria |
§ 46.8.581 - D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.
(G.U. 25 maggio 2009, n. 119 - S.O. n. 77)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato
Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 13 luglio 2006, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio normativo 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;
Visto il
Vista l'ipotesi di accordo sindacale integrativa del quadriennio normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 marzo 2009 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:
per la Polizia di Stato:
S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia);
S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia);
S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia);
SILP per la CGIL;
Federazione Confederazione CONSAP - ITALIA SICURA (ANIP USP);
Federazione Sindacale Polizia Li.Si.Po So.di.Po Rinnovamento Sindacale per l'UGL;
COISP - UP - FPS (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia);
UIL PS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato);
per il Corpo della polizia penitenziaria:
S.A.P.Pe. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria);
O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria);
CISL-FPS/Polizia penitenziaria;
UIL-PA/Polizia penitenziaria;
S.I.N.A.P.Pe. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria);
CGIL-FP/Polizia penitenziaria;
S.I.A.P.Pe. (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria);
U.S.P.P. (UGL FNPP-CLPP-LISIAPP);
Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P.;
per il Corpo forestale dello Stato:
S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale);
UGL/Corpo forestale dello Stato;
CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato;
UIL-PA/Corpo forestale dello Stato;
Federazione Sindacale Forestale SAPECOFS - CISAL;
CGIL - FP/Corpo forestale dello Stato;
Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR);
Visto lo schema di provvedimento di concertazione integrativo del quadriennio normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 marzo 2009 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;
Visti l'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
Visti l'articolo 17, comma 1, della
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale integrativo per le Forze di polizia ad ordinamento civile è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento integrativo per le Forze di polizia ad ordinamento militare è stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Decreta:
TITOLO I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al
Art. 2. Nuovi stipendi
1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 3, del
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:
Stipendi a decorrere dal 1° febbraio 2007 |
Parametri |
Incrementi mensili lordi |
Stipendi annui lordi (12 mensilità) |
Qualifiche ed equiparate |
|
euro |
euro |
Vice Questore aggiunto |
150,00 |
127,50 |
24.705,00 |
Commissario Capo |
144,50 |
122,83 |
23.799,15 |
Commissario |
139,00 |
118,15 |
22.893,30 |
Vice Commissario |
133,25 |
113,26 |
21.946,28 |
Ispettore superiore s.UPS Sostituto Commissario |
139,00 |
118,15 |
22.893,30 |
Ispettore superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica) |
135,50 |
115,18 |
22.316,85 |
Ispettore superiore s.UPS |
133,00 |
113,05 |
21.905,10 |
Ispettore Capo |
128,00 |
108,80 |
21.081,60 |
Ispettore |
124,00 |
105,40 |
20.422,80 |
Vice Ispettore |
120,75 |
102,64 |
19.887,53 |
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica) |
122,50 |
104,13 |
20.175,75 |
Sovrintendente Capo |
120,25 |
102,21 |
19.805,18 |
Sovrintendente |
116,25 |
98,81 |
19.146,38 |
Vice Sovrintendente |
112,25 |
95,41 |
18.487,58 |
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica) |
113,50 |
96,48 |
18.693,45 |
Assistente Capo |
111,50 |
94,77 |
18.364,05 |
Assistente |
108,00 |
91,80 |
17.787,60 |
Agente scelto |
104,50 |
88,83 |
17.211,15 |
Agente |
101,25 |
86,06 |
16.675,88 |
3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2 del
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
Art. 4. Indennità pensionabile
1. La decorrenza delle misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:
Indennità pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007 |
Incrementi mensili lordi |
Importi mensili lordi |
Qualifiche ed equiparate |
euro |
euro |
Vice Questore aggiunto |
13,00 |
812,70 |
Commissario Capo |
12,70 |
797,60 |
Commissario |
12,60 |
790,30 |
Vice Commissario |
12,10 |
758,30 |
Ispettore superiore s.UPS |
12,30 |
772,10 |
Ispettore Capo |
11,80 |
737,30 |
Ispettore |
11,40 |
714,40 |
Vice Ispettore |
11,00 |
692,00 |
Sovrintendente Capo |
11,30 |
711,10 |
Sovrintendente |
10,70 |
669,20 |
Vice Sovrintendente |
10,60 |
665,90 |
Assistente Capo |
9,50 |
598,90 |
Assistente |
8,70 |
545,30 |
Agente scelto |
8,00 |
500,30 |
Agente |
12,90 |
467,90 |
3. Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
Art. 5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del
a) per l'anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 13.804.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 5.195.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 702.000;
b) per l'anno 2008:
1) Polizia di Stato: euro 46.203.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 17.820.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000;
c) a decorrere dall'anno 2009:
1) Polizia di Stato: euro 11.637.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 1.908.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 188.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono maggiorati come segue:
a) Polizia di Stato: euro 174.000;
b) Polizia penitenziaria: euro 77.000;
c) Corpo forestale dello Stato: euro 9.000.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Art. 6. Lavoro straordinario
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del
Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° dicembre 2008 |
Feriale |
Notturno o festivo |
Notturno festivo |
|
Qualifica ed equiparate |
Parametri |
euro |
euro |
euro |
Vice Questore aggiunto |
150,00 |
15,18 |
17,17 |
19,81 |
Commissario Capo |
144,50 |
14,63 |
16,53 |
19,08 |
Commissario |
139,00 |
11,07 |
15,90 |
18,35 |
Vice Commissario |
133,25 |
13,49 |
15,25 |
17,59 |
Ispettore superiore s.UPS Sostituto Commissario |
139,00 |
14,07 |
15,90 |
18,35 |
Ispettore superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica) |
135,50 |
13,71 |
15,51 |
17,89 |
Ispettore superiore s.UPS |
133,00 |
13,46 |
15,22 |
17,56 |
Ispettore Capo |
128,00 |
12,96 |
14,65 |
16,90 |
Ispettore |
124,00 |
12,55 |
14,18 |
16,37 |
Vice Ispettore |
120,75 |
12,23 |
13,82 |
15,94 |
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica) |
122,50 |
12,40 |
14,02 |
16,17 |
Sovrintendente Capo |
120,25 |
12,17 |
13,76 |
15,87 |
Sovrintendente |
116,25 |
11,77 |
13,30 |
15,35 |
Vice Sovrintendente |
112,25 |
11,36 |
12,85 |
14,82 |
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica) |
113,50 |
11,49 |
12,98 |
14,99 |
Assistente Capo |
111,50 |
11,29 |
12,76 |
14,72 |
Assistente |
108,00 |
10,93 |
12,36 |
14,26 |
Agente scelto |
104,50 |
10,57 |
11,96 |
13,80 |
Agente |
101,25 |
10,25 |
11,59 |
13,37 |
Art. 7. Buoni pasto
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009 l'importo del buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del
Art. 8. Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:
Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008 |
17 anni di servizio |
27 anni di servizio |
32 anni di servizio |
Qualifiche |
euro |
euro |
euro |
Agente |
1.448,40 |
2.949,83 |
3.392,30 |
Agente scelto |
1.448,40 |
2.949,83 |
3.392,30 |
Assistente |
1.448,40 |
2.949,83 |
3.392,30 |
Assistente Capo |
1.448,40 |
2.949,83 |
3.392,30 |
Vice Sovrintendente |
1.800,20 |
3.018,20 |
3.470,98 |
Sovrintendente |
1.800,20 |
3.018,20 |
3.470,98 |
Sovrintendente Capo |
1.800,20 |
3.018,20 |
3.470,98 |
Vice Ispettore |
1.829,40 |
3.070,50 |
3.531,03 |
Ispettore |
1.829,40 |
3.070,50 |
3.531,03 |
Ispettore Capo |
1.829,40 |
3.070,50 |
3.531,03 |
Ispettore superiore s.UPS |
1.829,40 |
3.070,50 |
3.531,03 |
3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:
Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008 |
17 anni di servizio |
27 anni di servizio |
32 anni di servizio |
Qualifiche |
euro |
euro |
euro |
Vice Commissario |
2.153,50 |
3.231,70 |
3.716,51 |
Commissario |
2.153,50 |
3.231,70 |
3.716,51 |
Commissario Capo |
2.770,90 |
5.144,10 |
5.915,67 |
Vice Questore aggiunto |
3.122,70 |
5.144,10 |
5.915,67 |
4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 9. Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS)
1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2009, un'indennità mensile stabilita in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio nella misura indicata nella seguente tabella:
Qualifica |
Indennità d'impiego per il personale del Nucleo Operativo di Sicurezza |
Vice Questore aggiunto + 25 |
725,11 |
Vice Questore aggiunto |
669,33 |
Commissario Capo |
599,60 |
Commissario |
539,19 |
Vice Commissario |
297,49 |
Ispettore superiore + 29 |
618,19 |
Ispettore superiore + 25 |
599,60 |
Ispettore superiore |
539,19 |
Ispettore Capo + 25 |
539,19 |
Ispettore Capo |
502,00 |
Ispettore + 15 |
464,81 |
Ispettore + 10 |
427,63 |
Ispettore |
325,37 |
Vice Ispettore |
278,89 |
Sovrintendente Capo + 25 |
539,19 |
Sovrintendente Capo |
502,00 |
Sovrintendente + 18 |
464,81 |
Sovrintendente + 15 |
427,63 |
Sovrintendente |
325,37 |
Vice Sovrintendente + 10 |
325,37 |
Vice Sovrintendente |
288,00 |
Assistente Capo + 29 |
502,00 |
Assistente Capo + 25 |
464,81 |
Assistente Capo + 17 |
427,63 |
Assistente Capo |
413,68 |
Assistente |
325,37 |
Agente scelto |
278,89 |
Agente |
216,00 |
2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile anche con l'indennità mensile pensionabile, secondo le modalità e le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, è corrisposta l'indennità di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
Art. 10. Indennità per operatori subacquei
1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al
Art. 11. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonchè le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 17, comma 8, della
3. Per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 13 del
Art. 12. Indennità di bilinguismo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della
Attestato di conoscenza della lingua |
|
|
euro |
Attestato A |
17,20 |
Attestato B |
14,34 |
Attestato C |
11,49 |
Attestato D |
10,32 |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del
|
euro |
Prima fascia |
17,20 |
Seconda fascia |
14,34 |
Terza fascia |
11,49 |
Quarta fascia |
10,32 |
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di cui ai commi 1 e 2 è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua |
euro |
Attestato A |
227,91 |
Attestato B |
189,94 |
Attestato C |
151,97 |
Attestato D |
136,85 |
Indennità speciale di seconda lingua |
euro |
Prima fascia |
227,91 |
Seconda fascia |
189,94 |
Terza fascia |
151,97 |
Quarta fascia |
136,85 |
Art. 13. Trattamento di missione
1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonchè il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso [1].
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo - contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso è corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purchè quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo.
10. L'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonchè l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti.
11. La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonchè la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.
12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all'articolo 7, comma 10, del
14. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.
15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
16. L'indennità di cui all'articolo 10 della
Art. 14. Trattamento economico di trasferimento
1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della
2. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di euro 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anzichè nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della
9. Il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
Art. 15. Orario di lavoro
1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.
Art. 16. Congedi straordinari e aspettativa
1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso in cui non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, previste dal
4. A decorrere dall'entrata in vigore del
5. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, è collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.
6. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.
Art. 17. Terapie salvavita
1. A decorrere dall'entrata in vigore del
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
Art. 18. Tutela delle lavoratrici madri
1. Oltre a quanto previsto dal
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del
2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Art. 19. Diritto allo studio
1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonchè agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del
Art. 20. Asili nido
1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 38 del
a) Polizia di Stato: euro 533.695;
b) Polizia penitenziaria: euro 500.000;
c) Corpo forestale dello stato: euro 126.715.
Art. 21. Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del
Art. 22. Forme di partecipazione
1. Al comma 2 dell'articolo 28 del
«ed il cambio turno.».
2. Il comma 5 dell'articolo 28 del
«5. Ferma restando l'invarianza della spesa, dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell'articolo 26 del
3. All'articolo 28 del
«6. Per la Polizia di Stato, ferma restando l'invarianza della spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del
4. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 31, comma 2, del
«individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. A) del
5. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 32, comma 3, del
«individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del
6. All'articolo 34, comma 3, del
Art. 23. Norme di garanzia
1. Al comma 2 dell'articolo 29 del
«che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello stesso.».
2. Il comma 3 dell'articolo 29 del
«3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione, dotata di autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalità e l'organizzazione, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.».
TITOLO II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Art. 24. Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al
Art. 25. Nuovi stipendi
1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 20, comma 3, del
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:
Stipendi a decorrere dal 1° febbraio 2007 |
Parametri |
Incrementi mensili lordi |
Stipendi annui lordi (12 mensilità) |
Gradi |
|
euro |
euro |
Tenente Colonnello/Maggiore |
150,00 |
127,50 |
24.705,00 |
Capitano |
144,50 |
122,83 |
23.799,15 |
Tenente |
139,00 |
118,15 |
22.893,30 |
Sottotenente |
133,25 |
113,26 |
21.946,28 |
Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/ Maresciallo Aiutante «Luogotenente» |
139,00 |
118,15 |
22.893,30 |
Maresciallo Aiutante s.UPS / Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado) |
135,50 |
115,18 |
22.316,85 |
Maresciallo Aiutante s.UPS / Maresciallo Aiutante |
133,00 |
113,05 |
21.905,10 |
Maresciallo Capo |
128,00 |
108,80 |
21.081,60 |
Maresciallo Ordinario |
124,00 |
105,40 |
20.422,80 |
Maresciallo |
120,75 |
102,64 |
19.887,53 |
Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado) |
122,50 |
104,13 |
20.175,75 |
Brigadiere Capo |
120,25 |
102,21 |
19.805,18 |
Brigadiere |
116,25 |
98,81 |
19.146,38 |
Vice Brigadiere |
112,25 |
95,41 |
18.487,58 |
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado) |
113,50 |
96,48 |
18.693,45 |
Appuntato scelto |
111,50 |
94,77 |
18.364,05 |
Appuntato |
108,00 |
91,80 |
17.787,60 |
Carabiniere scelto / Finanziere scelto |
104,50 |
88,83 |
17.211,15 |
Carabiniere / Finanziere |
101,25 |
86,06 |
16.675,88 |
3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 20 del
Art. 26. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
Art. 27. Indennità pensionabile
1. La decorrenza delle misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:
Indennità pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007 |
Incrementi mensili lordi |
Importi mensili lordi |
Gradi |
euro |
euro |
Tenente Colonnello / Maggiore |
13,00 |
812,70 |
Capitano |
12,70 |
797,60 |
Tenente |
12,60 |
790,30 |
Sottotenente |
12,10 |
758,30 |
Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante |
12,30 |
772,10 |
Maresciallo Capo |
11,80 |
737,30 |
Maresciallo Ordinario |
11,40 |
714,40 |
Maresciallo |
11,00 |
692,00 |
Brigadiere Capo |
11,30 |
711,10 |
Brigadiere |
10,70 |
669,20 |
Vice Brigadiere |
10,60 |
665,90 |
Appuntato scelto |
9,50 |
598,90 |
Appuntato |
8,70 |
545,30 |
Carabiniere scelto / Finanziere scelto |
8,00 |
500,30 |
Carabiniere / Finanziere |
12,90 |
467,90 |
3. Gli importi di cui al precedente comma 1 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del
Art. 28. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del
a) per l'anno 2007:
1) Arma dei carabinieri: euro 15.345.000;
2) Guardia di Finanza: euro 9.579.000;
b) per l'anno 2008:
1) Arma dei carabinieri: euro 46.954.000;
2) Guardia di Finanza: euro 28.286.000;
c) a decorrere dall'anno 2009:
1) Arma dei carabinieri: euro 14.410.000;
2) Guardia di Finanza: euro 4.540.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1 lettera c), sono maggiorati come segue:
a) Arma dei carabinieri: euro 74.000;
b) Guardia di Finanza: euro 38.000.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
6. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sarà assicurato il ruolo della Rappresentanza militare ai sensi della normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.
Art. 29. Lavoro straordinario
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 10, comma 6, del
Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° dicembre 2008 |
Feriale |
Notturno o festivo |
Notturno festivo |
|
Gradi |
Parametri |
euro |
euro |
euro |
Tenente Colonnello/Maggiore |
150,00 |
15,18 |
17,17 |
19,81 |
Capitano |
144,50 |
14,63 |
16,53 |
19,08 |
Tenente |
139,00 |
14,07 |
15,90 |
18,35 |
Sottotenente |
133,25 |
13,49 |
15,25 |
17,59 |
Maresciallo aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo aiutante «Luogotenente» |
139,00 |
14,07 |
15,90 |
18,35 |
Maresciallo aiutante s.UPS/Maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado) |
135,50 |
13,71 |
15,51 |
17,89 |
Maresciallo aiutante s.UPS/Maresciallo aiutante |
133,00 |
13,46 |
15,22 |
17,56 |
Maresciallo capo |
128,00 |
12,96 |
14,65 |
16,90 |
Maresciallo ordinario |
124,00 |
12,55 |
14,18 |
16,37 |
Maresciallo |
120,75 |
12,23 |
13,82 |
15,94 |
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado) |
122,50 |
12,40 |
14,02 |
16,17 |
Brigadiere capo |
120,25 |
12,17 |
13,76 |
15,87 |
Brigadiere |
116,25 |
11,36 |
12,85 |
14,82 |
Vice Brigadiere |
11,25 |
11,77 |
13,30 |
15,35 |
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado) |
113,50 |
11,49 |
12,98 |
14,99 |
Appuntato scelto |
111,50 |
11,29 |
12,76 |
14,72 |
Appuntato |
108,00 |
10,93 |
12,36 |
14,26 |
Carabiniere scelto / Finanziere scelto |
104,50 |
10,57 |
11,96 |
13,80 |
Carabiniere / Finanziere |
101,25 |
10,25 |
11,59 |
13,37 |
Art. 30. Buoni pasto
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all'articolo 61, comma 2, del
Art. 31. Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del
1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di Carabiniere, Finanziere, Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:
Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008 |
17 anni di servizio |
27 anni di servizio |
32 anni di servizio |
Gradi |
euro |
euro |
euro |
Carabiniere/Finanziere |
1.448,40 |
2.949,83 |
3.392,30 |
Carabiniere scelto/Finanziere scelto |
1.448,40 |
2.949,83 |
3.392,30 |
Appuntato |
1.448,40 |
2.949,83 |
3.392,30 |
Appuntato scelto |
1.448,40 |
2.949,83 |
3.392,30 |
Vice Brigadiere |
1.800,20 |
3.018,20 |
3.470,98 |
Brigadiere |
1.800,20 |
3.018,20 |
3.470,98 |
Brigadiere Capo |
1.800,20 |
3.018,20 |
3.470,98 |
Maresciallo |
1.829,40 |
3.070,50 |
3.531,03 |
Maresciallo Ordinario |
1.829,40 |
3.070,50 |
3.531,03 |
Maresciallo Capo |
1.829,40 |
3.070,50 |
3.531,03 |
Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante |
1.829,40 |
3.070,50 |
3.531,03 |
3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:
Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008 |
17 anni di servizio |
27 anni di servizio |
32 anni di servizio |
Gradi |
euro |
euro |
euro |
Sottotenente |
2.153,50 |
3.231,70 |
3.716,51 |
Tenente |
2.153,50 |
3.231,70 |
3.716,51 |
Capitano |
2.770,90 |
5.144,10 |
5.915,67 |
Maggiore |
3.122,70 |
5.144,10 |
5.915,67 |
Tenente Colonnello |
3.122,70 |
5.144,10 |
5.915,67 |
4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 32. Mantenimento indennità incursori
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all'articolo 52, comma 2, del
Art. 33. Indennità per operatori subacquei
1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al
Art. 34. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonchè le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 17, comma 8, della
3. Per il personale di cui all'articolo 24 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 52 del
Art. 35. Indennità di bilinguismo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della
Attestato di conoscenza della lingua |
euro |
Attestato A |
17,20 |
Attestato B |
14,34 |
Attestato C |
11,49 |
Attestato D |
10,32 |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del
Prima fascia |
17,20 |
Seconda fascia |
14,34 |
Terza fascia |
11,49 |
Quarta fascia |
10,32 |
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di cui ai commi 1 e 2 è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua |
euro |
Attestato A |
227,91 |
Attestato B |
189,94 |
Attestato C |
151,97 |
Attestato D |
136,85 |
Indennità speciale di seconda lingua |
euro |
Prima fascia |
227,91 |
Seconda fascia |
189,94 |
Terza fascia |
151,97 |
Quarta fascia |
136,85 |
Art. 36. Trattamento di missione
1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonchè il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso [3].
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 4, del
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo - contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 5, del
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso è corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purchè quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo.
10. L'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonchè l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
11. La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonchè la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.
12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all'articolo 46, comma 10, del
14. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.
15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
16. L'indennità di cui all'articolo 10 della
Art. 37. Trattamento economico di trasferimento
1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della
2. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un emolumento di euro 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale militare trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anzichè nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della
9. Il personale di cui all'articolo 24 del presente decreto trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
Art. 38. Orario di lavoro
1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.
7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
Art. 39. Licenze straordinarie e aspettativa
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della
4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.
6. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, gli ufficiali in servizio permanente effettivo del comparto sanitario del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza possono essere autorizzati ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'articolo 48, comma 1, del
Art. 40. Terapie salvavita
1. A decorrere dall'entrata in vigore del
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
Art. 41. Tutela delle lavoratrici madri
1. Oltre a quanto previsto dal
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Art. 42. Diritto allo studio
1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonchè agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 del
2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 57 del
Art. 43. Asili nido
1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 61 del
a) Arma dei carabinieri: euro 500.000;
b) Guardia di finanza: euro 503.720.
Art. 44. Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del
Art. 45. Commissione paritetica e norme di garanzia
1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 del
2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Generale della Guardia di Finanza costituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una Commissione paritetica. Ciascuna Commissione, nominata dal rispettivo Comandante Generale, è presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti della rispettiva sezione del Consiglio Centrale di Rappresentanza.
3. Ove, a conclusione dell'iter di cui al presente articolo, permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale militare interessato, le amministrazioni o le sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza, tramite i rispettivi Comandi Generali, possono attivare la procedura di cui all'articolo 36 del
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 46. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
Art. 47. Decorrenza del provvedimento
1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
Art. 48. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 362,167 milioni di euro per l'anno 2007, in 205,154 milioni di euro per l'anno 2008 ed in 210,561 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: quanto a 267,416 milioni di euro, per l'anno 2007, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 165
Tabella n. 1 (Articoli 10 e 33)
Indennità di rischio per subacquei
Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri) |
Indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a |
Indennità in euro per ogni ora di immersione saturazione |
||
|
|
|
|
|
|
Aria |
Miscele sintetiche |
Ossigeno |
|
0 - 12 |
1,24 |
1,64 |
2,48 |
0,60 |
13 - 25 |
1,64 |
2,48 |
3,50 |
0,82 |
26 - 40 |
2,06 |
3,50 |
- |
1,02 |
41 - 55 |
3,08 |
4,54 |
- |
1,24 |
56 - 80 |
5,16 |
6,18 |
- |
1,44 |
81 - 110 |
6,18 |
7,22 |
- |
1,64 |
111 - 150 |
- |
8,26 |
- |
2,06 |
151 - 200 |
- |
9,30 |
- |
2,58 |
oltre 200 |
- |
10,32 |
- |
3,10 |
Tabella n. 2 (Articolo 11, comma 4)
QUALIFICA |
Emolumento aggiuntivo fisso di polizia euro |
Vice Questore Aggiunto (+25) |
85,00 |
Vice Questore Aggiunto |
80,00 |
Commissario Capo |
75,00 |
Commissario |
95,00 |
Vice Commissario |
90,00 |
Ispettore Superiore s.U.P.S. (+29) |
75,00 |
Ispettore Superiore s.U.P.S. (+25) |
75,00 |
Ispettore Superiore s.U.P.S. |
105,00 |
Ispettore Capo (+25) |
100,00 |
Ispettore Capo |
110,00 |
Ispettore (+15) |
110,00 |
Ispettore (+10) |
130,00 |
Ispettore |
150,00 |
Vice Ispettore |
150,00 |
Sovrintendente Capo (+25) |
100,00 |
Sovrintendente Capo |
110,00 |
Sovrintendente (+18) |
110,00 |
Sovrintendente (+15) |
130,00 |
Sovrintendente |
215,00 |
Vice Sovrintendente +10 |
215,00 |
Vice Sovrintendente |
215,00 |
Assistente Capo (+29) |
105,00 |
Assistente Capo (+25) |
105,00 |
Assistente Capo (+17) |
130,00 |
Assistente Capo |
145,00 |
Assistente |
220,00 |
Agente scelto |
200,00 |
Agente |
220,00 |
Tabella n. 3 (Articolo 34, comma 4)
GRADO |
Emolumento aggiuntivo fisso di Polizia euro |
Tenente Colonnello (+25) |
85,00 |
Tenente Colonnello |
80,00 |
Maggiore |
80,00 |
Capitano |
75,00 |
Tenente |
95,00 |
Sottotenente |
90,00 |
Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e maresciallo Aiutante (+29) |
75,00 |
Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante (+25) |
75,00 |
Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante |
105,00 |
Maresciallo Capo (+25) |
100,00 |
Maresciallo Capo |
110,00 |
Maresciallo Ordinario (+15) |
110,00 |
Maresciallo Ordinario (+10) |
130,00 |
Maresciallo Ordinario |
150,00 |
Maresciallo |
150,00 |
Brigadiere Capo (+25) |
100,00 |
Brigadiere Capo |
110,00 |
Brigadiere (+18) |
110,00 |
Brigadiere (+15) |
130,00 |
Brigadiere |
215,00 |
Vice Brigadiere (+10) |
215,00 |
Vice Brigadiere |
215,00 |
Appuntato scelto (+29) |
105,00 |
Appuntato scelto (+25) |
105,00 |
Appuntato scelto (+17) |
130,00 |
Appuntato scelto |
145,00 |
Appuntato |
220,00 |
Carabiniere scelto e Finanziere scelto |
200,00 |
Carabiniere e Finanziere |
220,00 |
[1] Comma così sostituito dall'art. 11 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 29 del
[3] Comma così sostituito dall'art. 28 del