Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 15/03/2018 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e durata |
Art. 2. Nuovi stipendi |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 4. Indennità pensionabile |
Art. 5. Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017 |
Art. 6. Lavoro straordinario |
Art. 7. Permessi brevi |
Art. 8. Congedo parentale |
Art. 9. Congedo ordinario |
Art. 10. Orario di lavoro |
Art. 11. Trattamento di missione |
Art. 12. Tutela legale |
Art. 13. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità |
Art. 14. Indennità di impiego operativo |
Art. 15. Assegno funzionale |
Art. 16. Norma programmatica |
Art. 17. Ambito di applicazione e durata |
Art. 18. Nuovi stipendi |
Art. 19. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 20. Indennità pensionabile |
Art. 21. Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017 |
Art. 22. Lavoro straordinario |
Art. 23. Compenso forfettario di impiego |
Art. 24. Permessi brevi |
Art. 25. Licenza straordinaria per congedo parentale |
Art. 26. Licenza ordinaria |
Art. 27. Orario di lavoro |
Art. 28. Trattamento di missione |
Art. 29. Tutela legale |
Art. 30. Efficienza dei servizi istituzionali |
Art. 31. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità |
Art. 32. Indennità di impiego operativo |
Art. 33. Assegno funzionale |
Art. 34. Norma programmatica |
Art. 35. Disposizioni finali |
Art. 36. Copertura finanziaria |
§ 46.8.640 - D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018».
(G.U. 2 maggio 2018, n. 100 - S.O. n. 21)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato
Visto il comma 12, dell'articolo 7, del
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 28 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2016, recante «individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il triennio 2016-2018, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009);
Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) per il triennio 2016-2018, per la parte normativa ed economica, sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 26 gennaio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:
per la Polizia di Stato:
S.I.U.L.P.
S.A.P.
S.I.A.P.
UGL - Polizia di Stato
S.I.L.P. CGIL
CONSAP - ADP-ANIP-ITALIA SICURA
FEDERAZIONE COISP
FEDERAZIONE UIL-POLIZIA (UIL POLIZIA M.P.-P.N.F.D.)
per il Corpo di polizia penitenziaria:
S.A.P.Pe.
O.S.A.P.P.
UIL PA PP
Si.N.A.P.Pe
CISL FNS
USPP
F.S.A. - C.N.P.P.
CGIL FP-PP
Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per il triennio 2016-2018, parte normativa ed economica, concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 26 gennaio 2018 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;
Visti l'articolo 1, comma 466, della
Visti l'articolo 17, comma 1, della
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare è stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della giustizia;
Decreta:
Titolo I
Forze di polizia a ordinamento civile
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del
Art. 2. Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, tenuto conto della scala parametrale, così come modificata dall'articolo 45, comma 1, del
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a comma 4 del presente articolo includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi degli articoli 1, comma 3, del
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
Art. 4. Indennità pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennità pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del
Art. 5. Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017
1. Per i soli anni 2016 e 2017 è corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:.
Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Art. 6. Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del
Art. 7. Permessi brevi
1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente può essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 15 del
Art. 8. Congedo parentale
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo.
3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del
4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del
7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Art. 9. Congedo ordinario
1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Il pagamento sostitutivo del congedo è consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del
5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del
Art. 10. Orario di lavoro
1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.
7. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 6 per il personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
Art. 11. Trattamento di missione
1. All'articolo 13 del
«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonchè il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».
Art. 12. Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del
Art. 13. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del
Art. 14. Indennità di impiego operativo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennità di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, è corrisposta al Sovrintendente capo con 29 anni di anzianità di servizio, nella misura mensile di euro 306,55.
Art. 15. Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del
Art. 16. Norma programmatica
1. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al
2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.
Titolo II
Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 17. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del
Art. 18. Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, tenuto conto della scala parametrale, così come modificata dall'articolo 45, comma 1, del
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a 4 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 19, comma 3, del
Art. 19. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
Art. 20. Indennità pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennità pensionabile di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del
Art. 21. Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017
1. Per i soli anni 2016 e 2017 è corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:
2. Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Art. 22. Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del
Art. 23. Compenso forfettario di impiego
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Art. 24. Permessi brevi
1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il militare può essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del
Art. 25. Licenza straordinaria per congedo parentale
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del
4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del
7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Art. 26. Licenza ordinaria
1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria è consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del
5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma 2, del
Art. 27. Orario di lavoro
1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 e i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.
7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
Art. 28. Trattamento di missione
1. All'articolo 36 del
«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonchè il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».
Art. 29. Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del
Art. 30. Efficienza dei servizi istituzionali
1. Al
a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «f) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della
b) all'articolo 59:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedure di informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni»;
2) al comma 2, la parola «20» è sostituita dalla seguente: «30».
2. Al
Art. 31. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del
Art. 32. Indennità di impiego operativo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennità di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, è corrisposta al Brigadiere capo con 29 anni di anzianità di servizio, nella misura mensile di euro 306,55.
Art. 33. Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del
Art. 34. Norma programmatica
1. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al
2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.
Titolo III
Art. 35. Disposizioni finali
1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
Art. 36. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della
a) quanto a 114.162.536 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della
b) quanto a 115.761.312 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della
c) quanto a complessivi 546.003.230 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante riduzione, per euro 57.081.268, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 793
Addendum
In relazione a quanto previsto dall'articolo 34 del presente decreto relativo alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica relativo alle Forze armate, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, potranno essere oggetto di accordo, da recepire con i provvedimenti previsti dal
trattamento di missione, con particolare riferimento a spese di pernottamento, diaria giornaliera, rimborso forfettario;
disciplina del recupero psico-fisico del personale impegnato in specifici servizi;
introduzione di una disposizione che consenta, in caso di trasferimento con alloggio di servizio non disponibile, la possibilità di depositare le masserizie a spese dell'Amministrazione;
riassetto della disciplina dell'indennità per i servizi esterni, anche al fine di valorizzare le peculiarità di ogni singola Amministrazione;
rivisitazione della disciplina concernente i modelli di rappresentanza e le relative prerogative sindacali nonchè le forme di partecipazione-commissioni paritetiche, con riferimento alle Forze di polizia a ordinamento civile;
eventuali misure volte all'ottimizzazione delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario, finalizzate al recupero di risparmi, opportunamente certificati, per incrementare i fondi di efficienza delle rispettive amministrazioni;
rivalutazione di istituti retributivi per le forze speciali e per le forze di supporto alle operazioni speciali;
introduzione di istituti retributivi nei confronti di «sensor operator»;
rivalutazione delle indennità connesse al rischio (esempio: rischio radiologico; disattivazione degli ordigni esplosivi, operatori subacquei);
previsione di nuove indennità connesse a particolari istituti e servizi peculiari delle Forze di polizia, nonchè eventuale rivisitazione di quelle già esistenti;
previsione dell'istituzione di fondi per il sostegno del personale in relazione alle spese mediche;
valutare la possibilità di introdurre una disciplina relativa all'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 24 del