§ 46.8.459 - D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394.
Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:31/07/1995
Numero:394


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione e durata.
Art. 2.  Nuovi stipendi.
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4.  Assegno pensionabile.
Art. 5.  Indennità di impiego operativo.
Art. 6.  Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione.
Art. 7.  Trattamento di missione.
Art. 8.  Trattamento economico di trasferimento.
Art. 9.  Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena.
Art. 10.  Orario di lavoro.
Art. 11.  Festività.
Art. 12.  Licenza ordinaria.
Art. 13.  Licenze straordinarie.
Art. 14.  Aspettativa per motivi privati e per infermità.
Art. 15.  Permessi brevi.
Art. 16.  Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 17.  Copertura assicurativa.
Art. 18.  Diritto allo studio.
Art. 19.  Elevazione e aggiornamento culturale.
Art. 20.  Gruppi sportivi.
Art. 21.  Informazione.
Art. 22.  Criteri per l'istituzione di organi di verifica qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi [...]
Art. 23.  Tutela legale.
Art. 24.  Copertura finanziaria.


§ 46.8.459 - D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394.

Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).

(G.U. 22 settembre 1995, n. 222, S.O.)

 

 

     Art. 1. Area di applicazione e durata.

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

     2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.

     3. Dopo un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori 3 mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195/1995.

 

          Art. 2. Nuovi stipendi.

     1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

 

Livello

V

L.

113.000

"

VI

"

123.000

"

VI-bis

"

131.000

"

VII

"

139.000

"

VII-bis

"

150.000

"

VIII

"

161.000

"

IX

"

182.000

 

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.

     3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

Livello

V

L.

86.000

"

VI

"

94.000

"

VI-bis

"

100.000

"

VII

"

106.000

"

VIII

"

123.000

"

VIII-bis

"

135.000

 

     4. Dal 1° giugno 1995 al livello IX di cui al decreto-legge 30 giugno 1995, n. 268, in luogo del livello VIII-bis, compete l'aumento mensile lordo di L. 140.000. Dal 1° settembre 1995 al livello VII-bis di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.

     5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.

     6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

 

Livello

V

L.

11.677.000

"

VI

"

13.047.000

"

VI-bis

"

14.143.000

"

VII

"

15.239.000

"

VII-bis

"

16.471.000

"

VIII

"

17.703.000

"

IX

"

20.495.000

 

          Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennizzo di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

     5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.

 

          Art. 4. Assegno pensionabile.

     1. In relazione alla peculiarità organizzativa e funzionale conseguente al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3, dell'art. 10, al personale di cui al comma 1 dell'art. 1 compete, con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno pensionabile mensile lordo nei seguenti importi:

 

Livello

V

L.

129.000

"

VI

"

136.000

"

VI-bis

"

143.000

"

VII

"

149.000

"

VII-bis

"

156.000

"

VIII

"

163.000

"

IX

"

178.000

 

     2. L'assegno pensionabile di cui al comma 1 va corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

 

          Art. 5. Indennità di impiego operativo.

     1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le anzianità di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.

     Tabella 1

     Indennità mensile di impiego operativo di base

 

 

Fasce di gradi per ruoli

Misure mensili lorde

N.

Ufficiali

Marescialli

Sergenti

Volontari in SPE

 

I

Ten. col.+29

 

 

 

780.000

II

Ten. Col.+25

 

 

 

720.000

III

Ten. Col

 

 

 

665.000 [1]

 

Magg+25

 

 

 

 

 

Cap.+29

 

 

 

 

 

Ten.+29

 

 

 

 

IV

Magg.

Aiut. +25

 

 

645.000

 

Cap.+25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Cap.

Aiutante

 

 

580.000

 

Ten.+15

M.llo Ca.+25

 

 

 

VI

 

M.llo Capo

S.M. Capo

 

540.000

VII

 

M.llo Ord.+15

 

 

500.000

VIII

 

M.llo Ord+10

 

 

460.000

IX

 

 

S.M.+15

C.M.C.S.

445.000

X

Ten.+2

 

 

 

400.000

XI

 

M.llo Ord.

 

C.M. Capo [2]

350.000

XII

Ten.

 

 

 

320.000

XIII

S.Ten.+2

M.llo+5

S.M.

C.M. Scelto [3]

288.000 [4]

XIV

S.Ten.

M.llo

 

 

260.000

XV

 

 

Serg.

 

220.000

XVI

 

 

I Cap.Magg.

 

200.000

 

     2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78 [5].

     3. A decorrere dal 1° dicembre 1995, sono soppresse le note a) e b) alla tabella I, c) alla tabella II le note alle tabelle III e IV allegate alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

     4. Ai volontari di truppa in servizio permanente di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 7, e 10, ed alla tabella IV della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle stesse percentuali previste per ufficiali e sottufficiali. Le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 5 e 6 ed alle tabelle II e III della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commissurate alla indennità di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle percentuali previste per i gradi nella II fascia delle tabelle stesse. Le indennità ed i supplementi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono determinate nelle misure percentuali previste dalle norme stesse per ufficiali e sottufficiali.

     5. Limitatamente al personale di cui all'art. 1, comma 1, le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13, ed alle tabelle II, III e IV della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, vanno determinate con riferimento alle nuove misure di cui alla tabella del comma 1 in relazione al grado rivestito. Le indennità ed i supplementi nelle misure percentuali previste agli articoli 11, 15 e 16, nonchè dalla tabella V della legge 23 marzo 1983, n. 78, vanno determinate con riferimento alla misura della indennità di impiego operativo di base prevista dal comma 1 per il personale militare appartenente alla XIII fascia [6].

     6. A decorrere dal 1° dicembre 1995, l'indennità militare di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231, è soppressa.

     7. Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che in applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 goda di un trattamento economico accessorio inferiore a quello in godimento, conserva ad personam la differenza tra il trattamento in godimento e quello spettante in applicazione del presente articolo.

     Tale differenza, che non è pensionabile, è riassorbita dagli incrementi delle indennità di impiego operativo, di cui è, comunque, destinatario successivamente al 1° dicembre 1995, ad eccezione dei miglioramenti derivanti dalle revisioni del trattamento economico.

     8. Le misure delle indennità di impiego operativo e delle indennità supplementari stabilite dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, in misura fissa, continuano ad essere corrisposte negli importi previsti dalla legge stessa.

     9. L'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78/1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennità non è corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni.

 

          Art. 6. Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione.

     1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Ruolo:

19 anni di servizio

29 anni di servizio

 

lire

lire

 

 

 

Ruolo dei volontari

1.300.000

1.700.000

Ruolo dei sergenti e ruolo dei marescialli

1.700.000

2.500.000

 

     2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231/1990, sono dovuti nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Grado:

19 anni di servizio

29 anni di servizio

 

lire

lire

 

 

 

Tenente - Capitano

2.100.000

2.700.000

Maggiore

2.800.000

4.500.000

Tenente colonnello

3.200.000

4.500.000

 

     3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231/1990, è dovuto nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Grado:

19 anni di servizio

29 anni di servizio

 

lire

lire

 

 

 

Capitano

2.100.000

4.500.000

Maggiore

2.800.000

4.500.000

Tenente colonnello

3.200.000

4.500.000

 

     4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".

 

          Art. 7. Trattamento di missione.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:

     L. 42.000 per un pasto;

     L. 83.600 per due pasti [7].

     2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. A decorrere dal 1° settembre 1995 al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 novembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni [8].

     4. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio, nonchè il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.

 

          Art. 8. Trattamento economico di trasferimento.

     1. A decorrere dal 1° settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze armate la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennità ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volontà del personale, in una località comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il personale sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/1973.

     2. A decorrere dal 1° settembre 1995 il personale trasferito d'autorità che abbia diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilità dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge.

     3. La spesa globale per i rimborsi e le indennità inerenti al trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione del Ministero della difesa.

 

          Art. 9. Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena.

     1. A decorrere dal 1° novembre 1995 per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale dell'indennità pensionabile prevista nella predetta norma va rapportata alle misure di detta indennità incrementate unicamente del 6 per cento.

 

          Art. 10. Orario di lavoro.

     1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.

     2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

     3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all'art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

     4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio. L'orario normale delle attività giornaliere è ripartito nell'arco di 6 giorni, fatta salva la possibilità di contenere l'arco settimanale in 5 giorni quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza armata.

     5. I servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l'eventuale recupero della festività qualora effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una compensazione pari ad una giornata lavorativa, più 2 ore di riposo compensativo, più un compenso pari a 2 ore.

     6. Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi continuativi di durata pari a 24 ore, con inizio nella giornata di sabato, danno il diritto, oltre al recupero di cui al comma precedente, anche al recupero della giornata del venerdì antecedente al servizio stesso. Qualora ciò non sia possibile, per esigenze di servizio, al posto del venerdì verranno concesse, entro i successivi 60 giorni, sei ore libere dal servizio.

     7. Le ore di effettiva attività lavorativa da compensare con il recupero, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle derivanti da servizi che richiedono un immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili. Il periodo di fruizione è programmato dall'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/capo ufficio, tenendo presente le richieste del personale, fatte salve improrogabili esigenze di servizio.

 

          Art. 11. Festività.

     1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonchè la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.

     2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.

 

          Art. 12. Licenza ordinaria.

     1. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.

     2. La durata della licenza ordinaria è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale.

     3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

     4. A tutto il personale sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

     5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.

     6. Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

     7. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.

     8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovrà essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.

     9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale dovrà fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

     10. Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

     11. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.

     12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonchè l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.

     13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per il personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata della licenza ordinaria è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 13. Licenze straordinarie.

     1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     2. In occasione di trasferimento del personale per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:

     a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;

     b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.

     3. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza breve è soppressa.

     4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.

     5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle normative vigenti in materia per il personale militare e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 14. Aspettativa per motivi privati e per infermità.

     1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi privati e per infermità è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113, alla legge 31 luglio 1954, n. 599, e per i volontari di truppa in servizio permanente dall'art. 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in ferma e rafferma volontaria, per l'intero periodo di ferma e rafferma, è di 2 anni.

     2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

     3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

     4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

 

          Art. 15. Permessi brevi.

     1. Previa valutazione del superiore gerarchico, può essere concesso al personale che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.

     2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al superiore gerarchico di adottare le misure organizzative necessarie.

     3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata [9].

 

          Art. 16. Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

     1. L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l'incolumità e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.

     2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza armata, individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626/1994. L'Amministrazione provvederà a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al più presto alla emanazione di predetti decreti.

     3. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorità per quello addetto a mansioni rischiose.

     4. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo possono essere autorizzati ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'art. 13, comma 1.

 

          Art. 17. Copertura assicurativa.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono applicabili al personale delle Forze Armate.

 

          Art. 18. Diritto allo studio.

     1. Nei confronti del personale, per quanto applicabile, è esteso il contenuto dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

 

          Art. 19. Elevazione e aggiornamento culturale.

     1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale del personale anche attraverso protocolli con le Regioni ovvero con convenzioni con gli enti locali, università, società private e Amministrazioni utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie [10].

     2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza possono avanzare proposte, non vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti.

 

          Art. 20. Gruppi sportivi.

     1. Il personale delle Forze armate, inquadrato nei diversi gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni sportive e lo Stato Maggiore della Difesa.

 

          Art. 21. Informazione.

     1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e allo scopo di assumere elementi in ordine alle materie e all'esito delle procedure previste dall'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del predetto decreto legislativo n. 195/1995, lo Stato Maggiore della Difesa acquisisce informazioni dalle altre Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195/1995.

     2. Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo Stato Maggiore della Difesa procede ad appositi preliminari incontri informativi con le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del COCER, nel corso dei quali gli organi di rappresentanza militare possono formulare pareri, richieste e proposte in merito.

     3. Prima dell'avvio dei lavori di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di acquisire elementi utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, al fine di illustrare compiutamente i contenuti del provvedimento approvato, le sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata ad inviare propri delegati presso i COIR della rispettiva Forza armata.

     4. Nelle occasioni di cui al comma 3 presso i COIR potranno intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle corrispondenti unità di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigene di servizio. Per tale informazione, previa autorizzazione del comandante di regione militare, o di altro alto comando periferico equivalente, limitatamente alle principali unità di base e fatte comunque salve le esigenze di servizio, può partecipare, di norma, un delegato per categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza.

     4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza Armata a convocare, per una o più volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi [11].

     5. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, i membri dei Consigli di rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si rende necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.

 

          Art. 22. Criteri per l'istituzione di organi di verifica qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè la gestione degli enti di assistenza del personale.

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della difesa saranno istituiti organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè per la gestione degli enti di assistenza del personale.

     2. Tale decreto, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovrà prevedere che:

     a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante di Corpo dell'ente o del reparto o ad un suo delegato;

     b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;

     c) uno dei componenti sia indicato dagli organismi di rappresentanza di base (COBAR).

 

          Art. 23. Tutela legale.

     1. Nei procedimenti a carico dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

 

          Art. 24. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 216 miliardi per il 1995 ed in lire 359 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Misura così modificata da avviso di rettifica pubblicato in GU 12 ottobre 1995, n. 239.

[2]  Grado così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360

[3]  Grado così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360

[4]  Misura rideterminata in L. 295.000 a decorrere dal 1° gennaio 1996 ed in L. 300.000 a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. 4 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360.

[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi il comma 72, art. 3, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.

[6]  Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[7]  Per una rideterminazione dei limiti di spesa, a decorrere dal 1° gennaio 1996, vedi l'art. unico del D.M. 14 marzo 1996.

[8]  Comma così modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 12 ottobre 1995, n. 239.

[9]  Comma così modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 12 ottobre 1995, n. 239.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 14 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.

[11]  Comma inserito dall'art. 15 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.