Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 31/07/1995 |
Numero: | 394 |
Sommario |
Art. 1. Area di applicazione e durata. |
Art. 2. Nuovi stipendi. |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 4. Assegno pensionabile. |
Art. 5. Indennità di impiego operativo. |
Art. 6. Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione. |
Art. 7. Trattamento di missione. |
Art. 8. Trattamento economico di trasferimento. |
Art. 9. Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena. |
Art. 10. Orario di lavoro. |
Art. 11. Festività. |
Art. 12. Licenza ordinaria. |
Art. 13. Licenze straordinarie. |
Art. 14. Aspettativa per motivi privati e per infermità. |
Art. 15. Permessi brevi. |
Art. 16. Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro. |
Art. 17. Copertura assicurativa. |
Art. 18. Diritto allo studio. |
Art. 19. Elevazione e aggiornamento culturale. |
Art. 20. Gruppi sportivi. |
Art. 21. Informazione. |
Art. 22. Criteri per l'istituzione di organi di verifica qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi [...] |
Art. 23. Tutela legale. |
Art. 24. Copertura finanziaria. |
§ 46.8.459 - D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394.
Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).
(G.U. 22 settembre 1995, n. 222, S.O.)
Art. 1. Area di applicazione e durata.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori 3 mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
Art. 2. Nuovi stipendi.
1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 1 della
Livello |
V |
L. |
113.000 |
" |
VI |
" |
123.000 |
" |
VI-bis |
" |
131.000 |
" |
VII |
" |
139.000 |
" |
VII-bis |
" |
150.000 |
" |
VIII |
" |
161.000 |
" |
IX |
" |
182.000 |
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello |
V |
L. |
86.000 |
" |
VI |
" |
94.000 |
" |
VI-bis |
" |
100.000 |
" |
VII |
" |
106.000 |
" |
VIII |
" |
123.000 |
" |
VIII-bis |
" |
135.000 |
4. Dal 1° giugno 1995 al livello IX di cui al
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello |
V |
L. |
11.677.000 |
" |
VI |
" |
13.047.000 |
" |
VI-bis |
" |
14.143.000 |
" |
VII |
" |
15.239.000 |
" |
VII-bis |
" |
16.471.000 |
" |
VIII |
" |
17.703.000 |
" |
IX |
" |
20.495.000 |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennizzo di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.
Art. 4. Assegno pensionabile.
1. In relazione alla peculiarità organizzativa e funzionale conseguente al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3, dell'art. 10, al personale di cui al comma 1 dell'art. 1 compete, con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno pensionabile mensile lordo nei seguenti importi:
Livello |
V |
L. |
129.000 |
" |
VI |
" |
136.000 |
" |
VI-bis |
" |
143.000 |
" |
VII |
" |
149.000 |
" |
VII-bis |
" |
156.000 |
" |
VIII |
" |
163.000 |
" |
IX |
" |
178.000 |
2. L'assegno pensionabile di cui al comma 1 va corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
Art. 5. Indennità di impiego operativo.
1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la Tabella I allegata alla
Tabella 1
Indennità mensile di impiego operativo di base
|
Fasce di gradi per ruoli |
Misure mensili lorde |
|||
N. |
Ufficiali |
Marescialli |
Sergenti |
Volontari in SPE |
|
I |
Ten. col.+29 |
|
|
|
780.000 |
II |
Ten. Col.+25 |
|
|
|
720.000 |
III |
Ten. Col |
|
|
|
665.000 [1] |
|
Magg+25 |
|
|
|
|
|
Cap.+29 |
|
|
|
|
|
Ten.+29 |
|
|
|
|
IV |
Magg. |
Aiut. +25 |
|
|
645.000 |
|
Cap.+25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
Cap. |
Aiutante |
|
|
580.000 |
|
Ten.+15 |
M.llo Ca.+25 |
|
|
|
VI |
|
M.llo Capo |
S.M. Capo |
|
540.000 |
VII |
|
M.llo Ord.+15 |
|
|
500.000 |
VIII |
|
M.llo Ord+10 |
|
|
460.000 |
IX |
|
|
S.M.+15 |
C.M.C.S. |
445.000 |
X |
Ten.+2 |
|
|
|
400.000 |
XI |
|
M.llo Ord. |
|
C.M. Capo [2] |
350.000 |
XII |
Ten. |
|
|
|
320.000 |
XIII |
S.Ten.+2 |
M.llo+5 |
S.M. |
C.M. Scelto [3] |
288.000 [4] |
XIV |
S.Ten. |
M.llo |
|
|
260.000 |
XV |
|
|
Serg. |
|
220.000 |
XVI |
|
|
I Cap.Magg. |
|
200.000 |
2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della
3. A decorrere dal 1° dicembre 1995, sono soppresse le note a) e b) alla tabella I, c) alla tabella II le note alle tabelle III e IV allegate alla
4. Ai volontari di truppa in servizio permanente di cui al
5. Limitatamente al personale di cui all'art. 1, comma 1, le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13, ed alle tabelle II, III e IV della
6. A decorrere dal 1° dicembre 1995, l'indennità militare di cui all'art. 9 della
7. Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che in applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 goda di un trattamento economico accessorio inferiore a quello in godimento, conserva ad personam la differenza tra il trattamento in godimento e quello spettante in applicazione del presente articolo.
Tale differenza, che non è pensionabile, è riassorbita dagli incrementi delle indennità di impiego operativo, di cui è, comunque, destinatario successivamente al 1° dicembre 1995, ad eccezione dei miglioramenti derivanti dalle revisioni del trattamento economico.
8. Le misure delle indennità di impiego operativo e delle indennità supplementari stabilite dalla
9. L'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della
Art. 6. Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione.
1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della
Ruolo: |
19 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
lire |
lire |
|
|
|
Ruolo dei volontari |
1.300.000 |
1.700.000 |
Ruolo dei sergenti e ruolo dei marescialli |
1.700.000 |
2.500.000 |
2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della
Grado: |
19 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
lire |
lire |
|
|
|
Tenente - Capitano |
2.100.000 |
2.700.000 |
Maggiore |
2.800.000 |
4.500.000 |
Tenente colonnello |
3.200.000 |
4.500.000 |
3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della
Grado: |
19 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
lire |
lire |
|
|
|
Capitano |
2.100.000 |
4.500.000 |
Maggiore |
2.800.000 |
4.500.000 |
Tenente colonnello |
3.200.000 |
4.500.000 |
4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".
Art. 7. Trattamento di missione.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti [7].
2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 1° settembre 1995 al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della
4. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio, nonchè il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.
Art. 8. Trattamento economico di trasferimento.
1. A decorrere dal 1° settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze armate la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della
2. A decorrere dal 1° settembre 1995 il personale trasferito d'autorità che abbia diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilità dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali casi il trattamento economico previsto dalla
3. La spesa globale per i rimborsi e le indennità inerenti al trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione del Ministero della difesa.
Art. 9. Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena.
1. A decorrere dal 1° novembre 1995 per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 2, comma 2-bis, della
Art. 10. Orario di lavoro.
1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997.
3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all'art. 10, comma 1, della
4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio. L'orario normale delle attività giornaliere è ripartito nell'arco di 6 giorni, fatta salva la possibilità di contenere l'arco settimanale in 5 giorni quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza armata.
5. I servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l'eventuale recupero della festività qualora effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una compensazione pari ad una giornata lavorativa, più 2 ore di riposo compensativo, più un compenso pari a 2 ore.
6. Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi continuativi di durata pari a 24 ore, con inizio nella giornata di sabato, danno il diritto, oltre al recupero di cui al comma precedente, anche al recupero della giornata del venerdì antecedente al servizio stesso. Qualora ciò non sia possibile, per esigenze di servizio, al posto del venerdì verranno concesse, entro i successivi 60 giorni, sei ore libere dal servizio.
7. Le ore di effettiva attività lavorativa da compensare con il recupero, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle derivanti da servizi che richiedono un immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili. Il periodo di fruizione è programmato dall'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/capo ufficio, tenendo presente le richieste del personale, fatte salve improrogabili esigenze di servizio.
Art. 11. Festività.
1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonchè la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.
Art. 12. Licenza ordinaria.
1. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata della licenza ordinaria è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale.
3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della
4. A tutto il personale sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.
6. Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.
8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovrà essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.
9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale dovrà fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
10. Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
11. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.
12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonchè l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla
13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per il personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata della licenza ordinaria è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13. Licenze straordinarie.
1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della
2. In occasione di trasferimento del personale per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza breve è soppressa.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle normative vigenti in materia per il personale militare e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 14. Aspettativa per motivi privati e per infermità.
1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi privati e per infermità è disciplinata dalla normativa prevista dalla
2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.
Art. 15. Permessi brevi.
1. Previa valutazione del superiore gerarchico, può essere concesso al personale che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al superiore gerarchico di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata [9].
Art. 16. Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.
1. L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l'incolumità e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.
2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro, si applicano le disposizioni di cui al
3. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorità per quello addetto a mansioni rischiose.
4. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo possono essere autorizzati ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'art. 13, comma 1.
Art. 17. Copertura assicurativa.
1. Le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del
Art. 18. Diritto allo studio.
1. Nei confronti del personale, per quanto applicabile, è esteso il contenuto dell'art. 78 del
Art. 19. Elevazione e aggiornamento culturale.
1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale del personale anche attraverso protocolli con le Regioni ovvero con convenzioni con gli enti locali, università, società private e Amministrazioni utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie [10].
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza possono avanzare proposte, non vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti.
Art. 20. Gruppi sportivi.
1. Il personale delle Forze armate, inquadrato nei diversi gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni sportive e lo Stato Maggiore della Difesa.
Art. 21. Informazione.
1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 del
2. Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione dell'art. 5, comma 2, del
3. Prima dell'avvio dei lavori di cui all'art. 7, comma 7, del
4. Nelle occasioni di cui al comma 3 presso i COIR potranno intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle corrispondenti unità di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigene di servizio. Per tale informazione, previa autorizzazione del comandante di regione militare, o di altro alto comando periferico equivalente, limitatamente alle principali unità di base e fatte comunque salve le esigenze di servizio, può partecipare, di norma, un delegato per categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza.
4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del
5. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 12 del
Art. 22. Criteri per l'istituzione di organi di verifica qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè la gestione degli enti di assistenza del personale.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della difesa saranno istituiti organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè per la gestione degli enti di assistenza del personale.
2. Tale decreto, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovrà prevedere che:
a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante di Corpo dell'ente o del reparto o ad un suo delegato;
b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;
c) uno dei componenti sia indicato dagli organismi di rappresentanza di base (COBAR).
Art. 23. Tutela legale.
1. Nei procedimenti a carico dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della
Art. 24. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 216 miliardi per il 1995 ed in lire 359 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Misura così modificata da avviso di rettifica pubblicato in GU 12 ottobre 1995, n. 239.
[2] Grado così sostituito dall'art. 4 del
[3] Grado così sostituito dall'art. 4 del
[4] Misura rideterminata in
[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi il comma 72, art. 3, della
[6] Comma così modificato dall'art. 4 del
[7] Per una rideterminazione dei limiti di spesa, a decorrere dal 1° gennaio 1996, vedi l'art. unico del D.M. 14 marzo 1996.
[8] Comma così modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 12 ottobre 1995, n. 239.
[9] Comma così modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 12 ottobre 1995, n. 239.
[10] Comma così sostituito dall'art. 14 del
[11] Comma inserito dall'art. 15 del