Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 19/07/1993 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. La presente direttiva si applica alla definizione e all'utilizzazione delle specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo, più [...] |
Art. 2. Ai fini della presente direttiva, si intende per |
Art. 3. 1. La Commissione, conformemente alla procedura prevista nell'articolo 6, identifica ed adotta le Norme Eurocontrol, e le relative modifiche Eurocontrol successive, segnatamente per i settori [...] |
Art. 4. Per completare ove necessario il processo di attuazione delle Norme Eurocontrol, la Commissione può affidare mandati di normalizzazione agli organismi europei di normalizzazione, in conformità [...] |
Art. 5. 1. Fatto salvo quanto disposto dalle direttive 77/62/CEE e 90/531/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli enti aggiudicatori civili definiti nell'allegato II facciano [...] |
Art. 6. |
Art. 7. Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione consulta periodicamente le pertinenti organizzazioni europee, quali i rappresentanti europei degli organismi di navigazione aerea, degli [...] |
Art. 8. 1. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime istituito in virtù della presente direttiva, eventualmente corredata di [...] |
Art. 9. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di un anno a decorrere dalla data della sua adozione. Essi ne informano [...] |
Art. 10. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 8.5.12 - Direttiva 19 luglio 1993, n. 65. [1]
Direttiva n. 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.
(G.U.C.E. 29 luglio 1993, n. L 187).
La presente direttiva si applica alla definizione e all'utilizzazione delle specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo, più in particolare per quanto attiene:
- ai sistemi di comunicazione;
- ai sistemi di sorveglianza;
- ai sistemi di assistenza automatizzata al controllo del traffico aereo;
- ai sistemi di navigazione.
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) specifiche tecniche: i requisiti di ordine tecnico, contenuti in particolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le caratteristiche di una serie di opere, di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'ente aggiudicatore. Tra queste prescrizioni di ordine tecnico possono rientrare la qualità, le prestazioni, la sicurezza, le dimensioni nonché i requisiti applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura;
b) norme: le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, approvate da un organismo di normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua;
c) Norme Eurocontrol: gli elementi obbligatori delle specifiche Eurocontrol relative alle caratteristiche fisiche, alla configurazione, al materiale, alle prestazioni, al personale o alla procedura, la cui applicazione uniforme è ritenuta essenziale per l'instaurazione di un sistema integrato dei servizi del traffico aereo (ATS) (Gli elementi obbligatori formano oggetto di un documento normativo Eurocontrol).
1. La Commissione, conformemente alla procedura prevista nell'articolo 6, identifica ed adotta le Norme Eurocontrol, e le relative modifiche Eurocontrol successive, segnatamente per i settori indicati nell'allegato I, il cui rispetto è obbligatorio ai sensi della legislazione comunitaria. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i riferimenti di tutte le specifiche tecniche rese obbligatorie.
2. Per garantire la massima completezza dell'allegato I, in cui figura un elenco di Norme Eurocontrol da presentare, la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 6 ed in consultazione con Eurocontrol, può eventualmente modificare tale allegato in linea con le modifiche adottate da Eurocontrol.
3. La Repubblica Italiana e il Regno di Spagna possono posporre di un anno l'applicazione del presente articolo. Qualora entro tale termine detti Stati membri non abbiano potuto applicare le Norme Eurocontrol, il Consiglio decide, in conformità del Trattato, le azioni appropriate da adottare.
Per completare ove necessario il processo di attuazione delle Norme Eurocontrol, la Commissione può affidare mandati di normalizzazione agli organismi europei di normalizzazione, in conformità delle disposizioni della
1. Fatto salvo quanto disposto dalle direttive 77/62/CEE e 90/531/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli enti aggiudicatori civili definiti nell'allegato II facciano riferimento alle specifiche adottate in virtù della presente direttiva nei documenti generali o nei capitolati d'oneri propri a ciascun contratto all'atto dell'acquisto di apparecchiature di navigazione aerea.
2. Per garantire che l'allegato II sia quanto più completo possibile, gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche intervenute nei loro elenchi. La Commissione modifica l'allegato II secondo la procedura prevista all'articolo 6.
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione consulta periodicamente le pertinenti organizzazioni europee, quali i rappresentanti europei degli organismi di navigazione aerea, degli utilizzatori dello spazio aereo e delle organizzazioni professionali. Essa informa periodicamente il comitato di cui all'articolo 6 circa i risultati di tali consultazioni.
1. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime istituito in virtù della presente direttiva, eventualmente corredata di proposte relative all'attuazione degli articoli 3 e 4.
2. Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi introdotte ai fini del conseguimento degli obiettivi enunciati nella presente direttiva.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di un anno a decorrere dalla data della sua adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I [3]
SETTORI PER LE NORME EUROCONTROL DI CUI ALL'ARTICOLO 3
Elenco indicativo
Comunicazioni
Navigazione
Sorveglianza
Sistemi di elaborazione dei dati
Procedure per la gestione dello spazio aereo e per la gestione del traffico
aereo
Regole di lavoro e specifiche operative relative alla gestione del traffico
aereo
Risorse umane
ALLEGATO II [4]
ENTI AGGIUDICATORI COMPETENTI PER L'ACQUISTO
DI APPARECCHIATURE DI NAVIGAZIONE AEREA
EUROCONTROL
Rue de la Fusée, 96
B-1130 Bruxelles
Belgio
Régie des Voies Aériennes (RVA/RLW)
Centre Communication Nord (CCN)
rue du Progrès, 80
Bte 2
B-1030 Bruxelles
Danimarca
Statens Luftfartsvæsen
(Autorità competente per l'aviazione civile)
Postbox 744
DK-Copenhagen SV
Billund Lufthavn
PO Box 10
DK-7190 Billund
K¢benhavns Lufthavne A/S
PO Box 74
Flyvervej 11
DK-2770 Kastrup
Francia
Ministro competente per l'aviazione civile
Direzione generale dell'aviazione civile
48, rue Camille-Desmoulins
F-92452 Issy les Moulineaux Cedex
e, nel settore di sua competenza:
Aéroport de Paris
291, Boulevard Raspail
F-75675 Paris Cedex 14
Grecia
Ministero dei trasporti e delle telecomunicazioni
Autorità competente per l'aviazione civile
Direzione generale dell'aviazione civile che delega le proprie competenze
segnatamente a:
Electroncis Division
Vasileos Georgiou 1
PO Box 73751-16604 Elliniko
GR-Athens
Irlanda
The Irish Aviation Authority
Aviation House
Hawkins Street
IRL-Dublin 2
Aer Rianta Cpt.
Dublin Airport
IRL-Co. Dublin
Italia
ENAV
Ente Nazionale di Assistenza al Volo
Via Salaria, 715
I-00138 Roma
Portogallo
ANA-E.P. (Empresa Pública de Aeroportos e Navegaç+o Aérea)
Rua D, Edifício 120
Aeroporto de Lisboa
P-1700 Lisboa
Regno Unito
National Air Traffic Services Ltd
CAA House
45-59 Kingsway
UK-London WC2B 6TE
Germania
DFS Deutsche Flugsicherung GMBH
Kaiserleistrasse 29-35
D-6050 Offenbach am Main
Spagna
AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)
Calle Santa Engracia, 120
E-Madrid
Lussemburgo
Ministère des Transports
Direction de l'Aviation civile
L-2938 Luxembourg
Paesi Bassi
Luchtverkeersbeveiliging
Postbus 7601
NL-1118 ZJ Luchthaven Schiphol
Austria
Austro Control GmbH
Schnirchgasse 11
A-1030 Wien
Finlandia
Ilmailulaitos/Luftfartsverket
(Autorità competente per l'aviazione civile della Finlandia)
PO Box 50
FIN-01531 Vantaa
Svezia
Autorità competente per l'aviazione civile della Svezia
Luftfartsverket
Vikboplan 11
S-601 79 Norrköping
Finlandia
Ilmailulaitos/Luftfartsverket
P.O. Box 50
FIN-01531 Vantaa
Gli acquisti per piccoli aeroporti ed aerodromi possono essere eseguiti
dalle autorità locali o dai proprietari.
Svezia
Luftfartsverket
S-601 79 Norrkoeping.
Repubblica ceca
Rízení letového provozu Ceské republiky, s. p.
(Servizi della navigazione aerea)
Kletišti 1040/10
P.O.BOX 41
160 08 Praha
Estonia
Lennuliiklusteeninduse AS
(Servizi estoni della navigazione aerea)
Lennujaama tee 2
11 101 Tallinn
Acquisizioni per piccoli aeroporti ed aerodromi possono essere effettuate da autorità locali o dai proprietari
Cipro
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Department of Civil Aviation)
16 Griva Digeni Avenue
1429 Nicosia
Lettonia
Valsts akciju sabiedrıba “Latvijas gaisa satiksme”
Marupes pagasts
Rıgas starptautiska lidosta
LV – 1053
Lituania
Valstybes ˛imone “Oro navigacija”
Rodunes kelias 2,
LT-2023, Vilnius
Civilines aviacijos administracija
Rodunes kelias 2,
LT-2023, Vilnius
Ungheria
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(Ministero dell'economia e dei trasporti)
Légügyi Foigazgatóság
(Direzione generale dell'aviazione civile)
H-1400 Budapest
Pf. 87
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
(HungaroControl: Società ungherese per i servizi di navigazione aerea)
H-1675 Budapest/Ferihegy
Pf. 80
Malta
Malta Air Traffic Services Ltd
Kaxxa Postali 1
Ajruport Internazzjonali ta' Malta
Luqa LQA 05
Polonia
Polish Airport State Enterprise
Polish Air Traffic Agency
ul. Zwirki i Wigury 1
00 — 906 Warszawa
Slovenia
Ministrstvo za promet
(Ministero dei trasporti)
Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo
(Amministrazione dell'aviazione civile della Repubblica di Slovenia)
Kotnikova 19 a
SI-1000 Ljubljana
Slovacchia
Letové prevádzkové sluzby SR, š.p. Bratislava
(Servizi del traffico aereo della Repubblica slovacca)
Letisko M. R. Štefánika
823 07 Bratislava
[1] Direttiva abrogata dall’art. 11 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del
[3] Allegato così sostituito dall'art. 1 della direttiva (CE) n. 97/15.
[4] Allegato già modificato dall'art. 2 della direttiva n. 97/15/CE e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e così ulteriormente modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.