§ 80.11.59 - Legge 22 giugno 1990, n. 164.
Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:22/06/1990
Numero:164


Sommario
Art. 1.  Costituzione della Commissione
Art. 2.  Competenze della Commissione
Art. 3.  Durata e composizione della Commissione
Art. 4.  Presidenza della Commissione
Art. 5.  Gruppi di lavoro
Art. 6.  Esperti e consulenti
Art. 7.  Segreteria della Commissione
Art. 8.  Documentazione e relazioni
Art. 9.  Regolamento interno della Commissione
Art. 10.  Termine per la costituzione della Commissione
Art. 11.  Disposizioni finanziarie


§ 80.11.59 - Legge 22 giugno 1990, n. 164.

Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(G.U. 27 giugno 1990, n. 148)

 

 

     Art. 1. Costituzione della Commissione

     1. Nell'intento di assicurare la piena realizzazione del precetto di cui all'art. 3 della Costituzione, è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna - indicata nella presente legge con il termine "la Commissione" - con il compito di promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne ed ogni ostacolo di fatto limitativo della parità in conformità all'art. 3 della Costituzione.

     2. La Commissione esprime la rappresentanza italiana nel Comitato consultivo per la parità di opportunità presso la Commissione delle Comunità europee, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3, lettera m).

     3. La Commissione è la struttura di supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle relazioni con gli altri Paesi per quanto riguarda le tematiche femminili.

 

          Art. 2. Competenze della Commissione

     1. La Commissione fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il supporto necessario per l'espletamento dell'attività volta a realizzare la parità fra i sessi e ad assicurare pari opportunità tra uomo e donna.

     2. La Commissione cura lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine dell'uguaglianza tra i sessi, suggerisce le iniziative necessarie per assicurare pari opportunità tra uomo e donna, assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri nel coordinamento delle amministrazioni statali e locali chiamate a realizzare iniziative e progetti, nazionali e locali, ispirati alle medesime finalità.

     3. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi, anche internazionali, che si occupano dei problemi della parità:

     a) formula proposte per il coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali, al fine di realizzare la parità di diritti e di opportunità fra uomo e donna;

     b) formula proposte per il coordinamento delle iniziative riguardanti la parità, adottate dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, nonchè per il coordinamento delle iniziative delle regioni e dei comuni, nel rispetto della loro autonomia;

     c) promuove e svolge indagini, studi e ricerche sullo stato di attuazione della parità tra i sessi, anche in relazione alle norme costituzionali e di legge ordinaria, nonchè alle norme comunitarie ed internazionali;

     d) segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri le eventuali iniziative da assumere nel quadro dell'attuazione del programma di Governo e della politica istituzionale dello stesso, per disciplinare normativamente la materia attinente all'uguaglianza tra i sessi ovvero per conformare l'ordinamento a tale principio;

     e) fornisce all'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, elementi informativi, documentali e tecnici utili alla elaborazione degli schemi di atti normativi volti a realizzare la parità tra i sessi, nel quadro dell'attuazione del programma di Governo e della politica istituzionale dello stesso;

     f) indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione ai diversi settori legislativi, le incongruenze normative registrate con riferimento all'attuazione del principio della parità fra i sessi, suggerendo le modifiche ritenute opportune;

     g) segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri le iniziative ritenute necessarie per conformare l'organizzazione della pubblica amministrazione alla parità dei sessi, ed in genere per realizzare l'effettiva parità nell'amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

     h) indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei Ministri lo stato di attuazione della parità tra i sessi nei vari settori di intervento, segnalando, per ciascuno di essi, le iniziative ritenute opportune;

     i) promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;

     l) cura la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti lo stato di attuazione della parità fra i sessi e la legislazione di particolare interesse per le donne, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione, di stampa e radiotelevisivi, nonchè promuovendo il miglior utilizzo delle fonti sia pubbliche sia private;

     m) ove venga richiesta una rappresentanza della Commissione, indica al Presidente del Consiglio dei Ministri per la designazione i nominativi per la partecipazione in organismi internazionali, nazionali e locali riguardanti la parità dei sessi.

     4. Le competenze della Commissione non riguardano la materia della parità tra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.

 

          Art. 3. Durata e composizione della Commissione

     1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su designazione del Ministro per le pari opportunità [1] :

     a) sette, prescelte nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

     b) undici, prescelte nell'ambito delle componenti femminili dei partiti politici;

     c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale [2] ;

     d) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile più rappresentative sul piano nazionale;

     e) quattro, prescelte fra le donne che si siano distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali.

 

          Art. 4. Presidenza della Commissione

     1. La presidente della Commissione è nominata tra i membri della stessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La Commissione designa nel proprio ambito, a maggioranza, una vicepresidente e una segretaria, che insieme alla presidente costituiscono l'ufficio di presidenza.

     2. Gli incarichi di vicepresidente e di segreteria della Commissione sono conferiti, sulla base delle designazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     3. Alla presidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri circa le iniziative adottate.

 

          Art. 5. Gruppi di lavoro

     1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro, eventualmente con la partecipazione di esperti e consulenti nominati ai sensi dell'art. 6.

     2. Alle sedute dei gruppi di lavoro possono, altresì, partecipare, qualora la presidente del gruppo di lavoro ne faccia richiesta, consiglieri ed esperti già incaricati ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè funzionari con qualifica dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni.

 

          Art. 6. Esperti e consulenti

     1. La Commissione si avvale di cinque esperti dei problemi attinenti alla parità tra i sessi, nonchè di propri consulenti.

     2. Gli incarichi agli esperti ed ai consulenti, scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione, secondo la previsione di cui al comma 2 dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono conferiti su proposta dell'ufficio di presidenza della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

     3. Nel decreto di conferimento dell'incarico è determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.

 

          Art. 7. Segreteria della Commissione

     1. Per l'espletamento della propria attività la Commissione opera in collaborazione con i dipartimenti e con gli uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del quale è costituita apposita segreteria.

     2. Alla segreteria è assegnato personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     3. Alla istituzione della segreteria della Commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della presidente della Commissione. Il decreto istitutivo determina, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria.

     4. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio pone a disposizione della Commissione le strutture necessarie per il suo funzionamento.

 

          Art. 8. Documentazione e relazioni

     1. La Commissione fornisce le opportune informazioni sulle iniziative assunte, curandone la diffusione.

     2. La Commissione predispone annualmente una relazione per il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente la specifica illustrazione delle attività svolte, con l'indicazione, altresì, delle singole spese sostenute e delle occorrenze finanziarie per l'anno successivo. La relazione può essere trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed al Presidente del Parlamento europeo.

 

          Art. 9. Regolamento interno della Commissione

     1. La Commissione adotta a maggioranza qualificata dei suoi membri il proprio regolamento interno.

 

          Art. 10. Termine per la costituzione della Commissione

     1. La Commissione è costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 11. Disposizioni finanziarie

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stimato in lire 500 milioni per l'anno 1990, lire 2.000 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione della Commissione per la parità uomo-donna presso la Presidenza del Consiglio".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1]  Alinea così sostituito dall'art. 9 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.

[2]  Lettera così sostituita dall'art. 9 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.