Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.5 leggi comunitarie |
Data: | 05/02/1999 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). |
Art. 2. (Criteri e princípi direttivi generali della delega legislativa). |
Art. 3. (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). |
Art. 4. (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa). |
Art. 5. (Oneri relativi a prestazioni e controlli). |
Art. 6. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). |
Art. 7. (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). |
Art. 8. (Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli all'interno dell'Unione europea). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di marcatura CEE e modifiche all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) |
Art. 10. (Modifiche della legge 9 marzo 1989, n. 86) |
Art. 11. (Integrazione dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400). |
Art. 12. (Integrazioni al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281). |
Art. 13. (Abrogazioni). |
Art. 14. (Integrazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508). |
Art. 15. (Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194). |
Art. 16. (Modifiche all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128). |
Art. 17. (Lavoro notturno). |
Art. 18. (Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: criteri di delega). |
Art. 19. (Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega). |
Art. 20. (Etichettatura dei prodotti alimentari: criteri di delega) |
§ 23.5.13 - Legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998.
(G.U. 12 febbraio 1999, n. 35 - S.O. n. 33).
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER
L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
Art. 2. (Criteri e princípi direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici princípi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princípi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della
2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del
Art. 3. (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princípi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
Art. 4. (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa).
1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della
2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.
Art. 5. (Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.
Art. 6. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della
Art. 7. (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
Art. 8. (Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli all'interno dell'Unione europea).
1. [1].
2. [2].
3. [3].
Art. 9. (Disposizioni in materia di marcatura CEE e modifiche all'articolo 47 della
1. [4].
2. [5].
3. [6]
4. Alle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della
Art. 10. (Modifiche della
1. [7].
2. [8].
Art. 11. (Integrazione dell'articolo 17 della
Art. 12. (Integrazioni al
1. [10].
2. [11].
Art. 13. (Abrogazioni).
1. Sono abrogati l'articolo 2, secondo comma, della
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO,
CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 14. (Integrazione dell'articolo 5 del
Art. 15. (Modifica dell'articolo 3 del
Art. 16. (Modifiche all'articolo 40 della
1. All'articolo 40 della
a) [14];
b) [15];
c) [16].
Art. 17. (Lavoro notturno).
1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997, l'articolo 5 della
2. Fino all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro, il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di lavoro notturno, informati ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione delle parti sociali e dei lavoratori interessati, nonché prevedere che la normativa si rivolga a tutti i lavoratori e le lavoratrici sia del settore privato che del settore pubblico, sulla base di accordo tra le parti sociali;
b) rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la prestazione di lavoro notturno determini una riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva;
c) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano adibiti con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali;
d) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva;
e) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia accompagnata da procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per accertare l'idoneità dei lavoratori interessati;
f) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta inidoneità alla prestazione di lavoro notturno;
g) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per le lavorazioni che comportano rischi particolari.
3. Lo schema o gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 2 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro trenta giorni.
Art. 18. (Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: criteri di delega).
1. L'attuazione della
a) stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocità, affinché ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilità con il sistema europeo ad alta velocità, anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonché la validità economica delle disposizioni da adottare;
b) indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI);
c) prevedere che nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilità;
d) prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, o la procedura di verifica "CE" dei sottosistemi, uno o più organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva 96/48/CE.
Art. 19. (Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega).
1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per dare organica attuazione alla
a) definire le misure necessarie ad assicurare, in via generale, la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonché le specifiche misure di protezione da attuare anche per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazione e per gli interventi di cui, rispettivamente, ai titoli VII e IX della direttiva 96/29/EURATOM;
b) individuare le altre pratiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/29/EURATOM, nonché le altre pratiche da sottoporre ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM;
c) indicare le pratiche non soggette ad autorizzazione previste dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 96/29/EURATOM;
d) fissare i livelli di eliminazione per lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione ai fini della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM.
Art. 20. (Etichettatura dei prodotti alimentari: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) prevedere che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e della sanità, possono essere stabilite le eventuali specifiche merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, nonché la denominazione di vendita dei prodotti alimentari di un Paese membro, nei casi in cui la stessa:
1) non è disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dagli usi;
2) designa, nel Paese di produzione, un prodotto che, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale da quello conosciuto sotto tale denominazione nel Paese di commercializzazione, non garantendo una corretta informazione del consumatore;
b) prevedere anche l'uso della lingua italiana nelle indicazioni che devono essere riportate in etichetta;
c) prevedere la revisione del sistema sanzionatorio dell'intera materia che concerne la etichettatura dei prodotti alimentari, stabilendo, oltre all'introduzione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, anche un riordino ed una armonizzazione di quelle già esistenti. Il riordino del sistema sanzionatorio nella materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari potrà avvenire mediante l'introduzione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire venticinque milioni, precisandosi che ai fini della determinazione in concreto della sanzione si dovrà tenere conto del numero dei prodotti o delle loro porzioni aventi un'etichettatura non conforme, fermo restando il rispetto degli altri princípi e criteri direttivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Allegato A
(Articolo 1, comma 1)
95/46/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
96/35/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.
96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. 96/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
97/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che modifica la
97/42/CE: direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1997, che modifica per la prima volta la
97/52/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione, rispettivamente, degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori.
97/55/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la
97/76/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la
97/78/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i princípi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
97/79/CE:
97/81/CE: direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
98/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
98/6/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.
98/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la
98/8/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.
98/18/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. 98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. 97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la
97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.
Allegato C
(Articolo 3)
97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la
uccelli selvatici.
97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento
al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche.
98/45/CE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1998, che modifica la
direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la
commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.
Allegato D
(Articolo 4)
92/94/CEE: direttiva del Consiglio, del 9 novembre 1982, che modifica la
svantaggiate ai sensi della
93/23/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le
indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini.
93/24/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le
indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini.
93/25/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le
indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e
caprini.
97/24/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno
1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a
due o a tre ruote.
97/34/CE: direttiva della Commissione, del 6 giugno 1997, che modifica la
direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime
necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne
escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.
97/40/CE: direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica la
degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione
degli animali.
97/41/CE: direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica le
direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le
quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli,
sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e
in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
97/51/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre
1997, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per
adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni.
97/54/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
settembre 1997, che modifica, per quanto riguarda la velocità massima per
costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote, le direttive
74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE,
75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE,
78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e
89/173/CEE del Consiglio.
97/56/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre
1997, recante sedicesima modifica della
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di
immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
97/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1997, che definisce
l'allegato VI della
commercio dei prodotti fitosanitari.
97/59/CE: direttiva della Commissione, del 7 ottobre 1997, che adatta al
progresso tecnico la
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad
agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della
97/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre
1997, recante terza modifica della
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi
da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei
loro ingredienti.
97/61/CE: direttiva del Consiglio, del 20 ottobre 1997, che modifica
l'allegato della
applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi
bivalvi vivi.
97/64/CE: direttiva della Commissione, del 10 novembre 1997, che adegua per
la quarta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva
76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni
in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e
preparati pericolosi (oli per lampade).
97/65/CE: direttiva della Commissione, del 26 novembre 1997, recante terzo
adattamento al progresso tecnico della
relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.
97/68/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai provvedimenti da adottare contro le emissioni di inquinanti
gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna
destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.
97/69/CE: direttiva della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante
ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della
del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
97/71/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante
modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE
del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di
antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti
alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine
vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
97/72/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica
la
nell'alimentazione degli animali.
97/73/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante
iscrizione di una sostanza attiva (Imazalil) nell'allegato I della
prodotti fitosanitari.
97/77/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica le
direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE riguardanti le indagini
statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini,
di ovini e caprini.
98/3/CE: direttiva del Consiglio, del 15 gennaio 1998, che adegua al
progresso tecnico la
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.
98/10/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP)
alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in
un ambiente concorrenziale.
98/11/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce
le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per
quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle
lampade per uso domestico.
98/12/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che adegua al
progresso tecnico la
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.
98/13/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle
apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite,
incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.
98/14/CE: direttiva della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al
progresso tecnico la
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
98/16/CE: ventiduesima direttiva della Commissione, del 5 marzo 1998, che
adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva
76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
98/17/CE: direttiva della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la
direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.
98/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica la
nell'alimentazione degli animali.
98/20/CE: direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la
direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei
disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile
internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione [1988].
98/22/CE: direttiva della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le
condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella
Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di
destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza
da paesi terzi.
98/25/CE: direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica la
direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la
sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di
vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e
che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri
(controllo dello Stato di approdo).
98/28/CE: direttiva della Commissione, del 29 aprile 1998, recante deroga a
talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti
alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio.
98/38/CE: direttiva della Commissione, del 3 giugno 1998, che adegua al
progresso tecnico la
elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.
98/39/CE: direttiva della Commissione, del 5 giugno 1998, che adegua al
progresso tecnico la
dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote.
98/40/CE: direttiva della Commissione, dell'8 giugno 1998, che adegua al
progresso tecnico la
retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote.
98/41/CE: direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla
registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano
viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità.
98/51/CE: direttiva della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce
alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che
fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione
di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore
dell'alimentazione degli animali.
98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la
direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi
dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano
merci pericolose o inquinanti.
98/60/CE: direttiva della Commissione, del 24 luglio 1998, che modifica la
direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti
indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
[1] Modifica il terzo comma, art. 800 del codice della navigazione.
[2] Modifica il terzo comma, articolo 805 del codice della navigazione.
[3] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 7 bis del
[4] Sostituisce il comma 1, art. 47 della
[5] Modifica il comma 2, art. 47 della
[6] Sostituisce il comma 6, art. 47 della
[7] Sostituisce il comma 3, art. 2 della
[8] Sostituisce l'art. 7 della
[9] Modifica la lettera a), comma 1, art. 17 della
[10] Modifica il comma 3, art. 2 del
[11] Modifica la lettera b), comma 1, art. 5 del
[12] Modifica il comma 4, art. 5 del
[13] Sostituisce la lettera d), comma 2, art. 3 del
[14] Aggiunge la lettera f bis) al comma 2, art. 40 della
[15] Sostituisce il comma 7, art. 40 della
[16] Modifica il comma 8, art. 40 della