§ 4.7.4 – L. 23 febbraio 1968, n. 116.
Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.7 bevande analcoliche
Data:23/02/1968
Numero:116


Sommario
Art. 1.      Le denominazioni "sciroppo di mandorla" o "sciroppo di latte di mandorla" sono riservate al prodotto ottenuto dalla emulsione acquosa ricavata dalle mandorle dolci [...]
Art. 2.      La denominazione "sciroppo di orzata" è riservata allo sciroppo ottenuto con l'impiego di benzoino deacidificato, di essenza deacidificata di mandorle amare, estratto di [...]
Art. 3.      Agli sciroppi di cui ai precedenti articoli per l'arrotondamento del gusto è consentito aggiungere le sostanze aromatiche naturali ai termini dell'art. 22 della legge 30 [...]
Art. 4.      Agli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 non è consentita l'aggiunta di coloranti, di sostanze aromatizzanti artificiali e di qualunque altra sostanza non prevista dalla [...]
Art. 5.      I recipienti e gli involucri contenenti gli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 debbono sempre recare, in modo chiaro, evidente ed indelebile le seguenti indicazioni
Art. 6.      Le fatture, lettere di impegno, polizze di carico, bollette di spedizione e tutti gli altri documenti relativi alla vendita o somministrazione dei prodotti di cui alla [...]
Art. 7.      Per le sostanze disciplinate dalla presente legge è vietato apporre sui recipienti, sulle confezioni e sugli imballaggi in genere, nonchè usare sui cataloghi, prospetti, [...]
Art. 8.      E' vietato vendere, porre in vendita o comunque distribuire per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge
Art. 9.      Le denominazioni "mandorlata" e "... al latte di mandorla", sono riservate alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui [...]
Art. 10.      Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 9 primo e secondo comma, della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000 salvo [...]
Art. 11.      Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 3 ultimo comma, e art. 4 è punito con la multa da lire 50.000 a lire 250.000 e con quella proporzionale di lire 25.000 per [...]
Art. 12.      Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, primo e terzo comma, e dell'art. 8, è punito con l'ammenda fino a lire 40.000, salvo che il fatto [...]
Art. 13.      Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali d'informazione, fra i più [...]
Art. 14.      Non è punibile il commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali qualora la non corrispondenza alle [...]
Art. 15.      E' concesso un termine di sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento da parte dei fabbricanti dei prodotti non conformi alle [...]
Art. 16.      La vigilanza nell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero [...]


§ 4.7.4 – L. 23 febbraio 1968, n. 116.

Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla.

(G.U. 7 marzo 1968, n. 62).

 

     Art. 1.

     Le denominazioni "sciroppo di mandorla" o "sciroppo di latte di mandorla" sono riservate al prodotto ottenuto dalla emulsione acquosa ricavata dalle mandorle dolci sbucciate e triturate con aggiunta di saccarosio e avente un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.

     Per ogni chilogrammo di sciroppo, debbono essere impiegati non meno di cento grammi di mandorle sbucciate, nelle quali le mandorle amare possono essere presenti in misura non superiore al 5 per cento.

 

          Art. 2.

     La denominazione "sciroppo di orzata" è riservata allo sciroppo ottenuto con l'impiego di benzoino deacidificato, di essenza deacidificata di mandorle amare, estratto di vaniglia e di fiori di arancio.

     Tale prodotto deve avere un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.

 

          Art. 3.

     Agli sciroppi di cui ai precedenti articoli per l'arrotondamento del gusto è consentito aggiungere le sostanze aromatiche naturali ai termini dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

     E' anche consentita l'aggiunta di acido citrico, acido tartarico e loro sali, secondo quanto stabilito dal Ministero della sanità ai sensi della disposizione richiamata nel primo comma del presente articolo, nonchè di glucosio cristallizzato, di purezza non inferiore al 99,5 per cento riferito alla sostanza secca, nella misura massima del 25 per cento del tenore zuccherino totale, espresso come zucchero invertito.

 

          Art. 4.

     Agli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 non è consentita l'aggiunta di coloranti, di sostanze aromatizzanti artificiali e di qualunque altra sostanza non prevista dalla presente legge.

 

          Art. 5.

     I recipienti e gli involucri contenenti gli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 debbono sempre recare, in modo chiaro, evidente ed indelebile le seguenti indicazioni:

     a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore;

     b) la sede dello stabilimento di produzione;

     c) per il prodotto di cui all'art. 1 la denominazione prevista nello stesso articolo, seguita dalla indicazione "aromi naturali per l'arrotondamento del gusto", se impiegati;

     d) per il prodotto di cui all'art. 2, la denominazione "sciroppo di orzata", seguita dalla indicazione "sciroppo al benzoino" nonchè da quella "con aromi naturali per l'arrotondamento del gusto", se impiegati;

     e) il volume dello sciroppo contenuto nei recipienti, espresso con la frase "contenuto garantito litri ...";

     f) "contenente glucosio" nel caso in cui tale prodotto sia stato impiegato nella preparazione.

     Il confezionatore di recipienti è considerato produttore; lo stabilimento di confezionamento è considerato stabilimento di produzione.

 

          Art. 6.

     Le fatture, lettere di impegno, polizze di carico, bollette di spedizione e tutti gli altri documenti relativi alla vendita o somministrazione dei prodotti di cui alla presente legge devono contenere l'indicazione del nome o della ragione sociale e la sede del produttore, fornitore o grossista e tutti i dati atti ad identificare il prodotto venduto o somministrato.

 

          Art. 7.

     Per le sostanze disciplinate dalla presente legge è vietato apporre sui recipienti, sulle confezioni e sugli imballaggi in genere, nonchè usare sui cataloghi, prospetti, avvisi pubblicitari, etichette e su qualsiasi altro mezzo di pubblicità, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi lingua, denominazioni o nomi, frasi pubblicitarie, marchi ed attestati di qualità o genuità da chiunque rilasciati, nonchè disegni illustrativi, segni, raffigurazioni, anche se accompagnate da termini rettificativi come "tipo", "gusto", "uso", tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità e le proprietà nutritive o energetiche delle sostanze alimentari stesse, o vantando particolari azioni medicamentose.

     E' consentita per lo sciroppo di cui all'art. 1, la raffigurazione del mandorlo, dei relativi fiori e della mandorla.

     Per lo sciroppo di cui all'art. 2 non è consentita alcuna raffigurazione di piante o di parti di piante.

 

          Art. 8.

     E' vietato vendere, porre in vendita o comunque distribuire per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge:

     a) in fermentazione, alterati o che comunque presentino segni evidenti di alterazione;

     b) contenenti corpi estranei e, in particolare, infestati da organismi animali o loro parti;

     c) contenenti sostanze il cui impiego non è espressamente previsto dalla presente legge;

     d) contenuti in recipienti o involucri non conformi alle vigenti disposizioni sanitarie.

 

          Art. 9.

     Le denominazioni "mandorlata" e "... al latte di mandorla", sono riservate alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'art. 1 della presente legge.

     La denominazione "orzata", seguita dalla indicazione obbligatoria "a base di sciroppo al benzoino", e riservata alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'art. 2 della presente legge.

     Il residuo secco delle bevande di cui al presente articolo deve essere non inferiore a gr. 8 per 100 c.c.

     Per le bevande di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 primo e secondo comma, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

     Sulle confezioni delle predette bevande deve essere altresì indicato il contenuto espresso in volume.

 

          Art. 10.

     Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 9 primo e secondo comma, della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato.

 

          Art. 11.

     Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 3 ultimo comma, e art. 4 è punito con la multa da lire 50.000 a lire 250.000 e con quella proporzionale di lire 25.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

 

          Art. 12.

     Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, primo e terzo comma, e dell'art. 8, è punito con l'ammenda fino a lire 40.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

 

          Art. 13.

     Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali d'informazione, fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto fra i quotidiani politici e l'altro fra i giornali economici, anche non quotidiani.

     Copia della sentenza di condanna sarà affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia e all'albo del comune di residenza del condannato.

 

          Art. 14.

     Non è punibile il commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

 

          Art. 15.

     E' concesso un termine di sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento da parte dei fabbricanti dei prodotti non conformi alle disposizioni stabilite dalla legge stessa, purchè rispondenti, limitatamente ai prodotti disciplinati dall'art. 9, alle precedenti disposizioni.

     E' concesso un termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento da parte dei commercianti dei prodotti non conformi alla legge stessa purchè rispondenti, limitatamente ai prodotti disciplinati dall'art. 9, alle precedenti disposizioni.

 

          Art. 16.

     La vigilanza nell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero della sanità, secondo le relative attribuzioni e nell'osservanza delle procedure rispettivamente previste dalle vigenti disposizioni.