§ 98.1.31039 - D.P.R. 29 dicembre 1987, n. 556.
Norme in materia di mercato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato. Integrazione del regio-decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernente [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/12/1987
Numero:556


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 1 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 2.      1. All'art. 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, è aggiunto il seguente ultimo comma
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.31039 - D.P.R. 29 dicembre 1987, n. 556.

Norme in materia di mercato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato. Integrazione del regio-decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernente regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio.

(G.U. 20 gennaio 1988, n. 15)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 66 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

     Visto l'art. 27 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

     Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;

     Sulla proposta del Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. All'art. 1 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, effettuate in forme organizzate e con rilevazione e pubblicazione dei relativi prezzi da operatori finanziari, nei casi e secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

     Il decreto del Ministro del tesoro assicurerà che le negoziazioni di cui al precedente comma dei titoli emessi o garantiti dallo Stato siano consentite ad un numero di soggetti sufficientemente ampio per garantire una effettiva concorrenza".

 

          Art. 2.

     1. All'art. 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, è aggiunto il seguente ultimo comma:

     "Le disposizioni del secondo comma del presente articolo non si applicano alle negoziazioni di cui al penultimo comma dell'art. 1".

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.