Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/12/1987 |
Numero: | 556 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 1 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, sono aggiunti i seguenti commi |
Art. 2. 1. All'art. 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, è aggiunto il seguente ultimo comma |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.31039 - D.P.R. 29 dicembre 1987, n. 556.
Norme in materia di mercato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato. Integrazione del regio-decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernente regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio.
(G.U. 20 gennaio 1988, n. 15)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 66 della
Visto l'art. 27 del
Visto l'art. 1 del
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Emana
il seguente decreto:
1. All'art. 1 del
"Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, effettuate in forme organizzate e con rilevazione e pubblicazione dei relativi prezzi da operatori finanziari, nei casi e secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
Il decreto del Ministro del tesoro assicurerà che le negoziazioni di cui al precedente comma dei titoli emessi o garantiti dallo Stato siano consentite ad un numero di soggetti sufficientemente ampio per garantire una effettiva concorrenza".
1. All'art. 20 del
"Le disposizioni del secondo comma del presente articolo non si applicano alle negoziazioni di cui al penultimo comma dell'art. 1".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.