§ 22.6.68 - L. 27 febbraio 1992, n. 222.
Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:27/02/1992
Numero:222


Sommario
Art. 1.  Esportazione e transito di prodotti e tecnologie.
Art. 2.  Autorizzazioni generali.
Art. 3.  Autorizzazioni specifiche.
Art. 4.  Controllo e coordinamento dello Stato.
Art. 5.  Comitato consultivo.
Art. 6.  Presentazione delle domande di autorizzazione.
Art. 7.  Attività istruttoria.
Art. 8.  Rilascio delle autorizzazioni specifiche.
Art. 9.  Revoca o sospensione delle autorizzazioni.
Art. 10.  Controllo successivo.
Art. 11.  Coordinamento e collaborazione internazionale.
Art. 12.  Mancanza dell'autorizzazione.
Art. 13.  Falsità della documentazione.
Art. 14.  Violazione delle condizioni di consegna.
Art. 15.  Aumento delle sanzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.
Art. 16.  Norme transitorie e finali.


§ 22.6.68 - L. 27 febbraio 1992, n. 222.

Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

(G.U. 16 marzo 1992, n. 63).

 

Art. 1. Esportazione e transito di prodotti e tecnologie. [1]

 

     Art. 2. Autorizzazioni generali. [2]

 

     Art. 3. Autorizzazioni specifiche. [3]

 

     Art. 4. Controllo e coordinamento dello Stato.

     1. [4].

     2. [5].

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la relazione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, riferisce anche sull'attività svolta dal CISD ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. La relazione, anche per la parte relativa ai prodotti ad alta tecnologia disciplinati dalla presente legge, è predisposta secondo i criteri indicati dall'articolo 5, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

 

     Art. 5. Comitato consultivo. [6]

 

     Art. 6. Presentazione delle domande di autorizzazione. [7]

 

     Art. 7. Attività istruttoria. [8]

 

     Art. 8. Rilascio delle autorizzazioni specifiche. [9]

 

     Art. 9. Revoca o sospensione delle autorizzazioni. [10]

 

     Art. 10. Controllo successivo. [11]

 

     Art. 11. Coordinamento e collaborazione internazionale. [12]

 

     Art. 12. Mancanza dell'autorizzazione. [13]

 

     Art. 13. Falsità della documentazione. [14]

 

     Art. 14. Violazione delle condizioni di consegna. [15]

 

     Art. 15. Aumento delle sanzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

     1. L'entità minima delle multe previste dagli articoli 23, 24 e 25 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è elevata a cinquanta milioni di lire.

 

     Art. 16. Norme transitorie e finali. [16]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.

[4] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.

[5] Comma modificato dall'art. 13 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 e ora abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.

[6] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.

[7] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.

[8] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.

[9] Articolo modificato dall'art. 13 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 e ora abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.

[10] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.

[11] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.

[12] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.

[13] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.

[14] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.

[15] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.

[16] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.