Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.6 esportazioni e importazioni |
Data: | 27/02/1992 |
Numero: | 222 |
Sommario |
Art. 1. Esportazione e transito di prodotti e tecnologie. |
Art. 2. Autorizzazioni generali. |
Art. 3. Autorizzazioni specifiche. |
Art. 4. Controllo e coordinamento dello Stato. |
Art. 5. Comitato consultivo. |
Art. 6. Presentazione delle domande di autorizzazione. |
Art. 7. Attività istruttoria. |
Art. 8. Rilascio delle autorizzazioni specifiche. |
Art. 9. Revoca o sospensione delle autorizzazioni. |
Art. 10. Controllo successivo. |
Art. 11. Coordinamento e collaborazione internazionale. |
Art. 12. Mancanza dell'autorizzazione. |
Art. 13. Falsità della documentazione. |
Art. 14. Violazione delle condizioni di consegna. |
Art. 15. Aumento delle sanzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185. |
Art. 16. Norme transitorie e finali. |
§ 22.6.68 - L. 27 febbraio 1992, n. 222.
Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.
(G.U. 16 marzo 1992, n. 63).
Art. 1. Esportazione e transito di prodotti e tecnologie. [1]
Art. 2. Autorizzazioni generali. [2]
Art. 3. Autorizzazioni specifiche. [3]
Art. 4. Controllo e coordinamento dello Stato.
1. [4].
2. [5].
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la relazione prevista dall'articolo 5, comma 1, della
Art. 5. Comitato consultivo. [6]
Art. 6. Presentazione delle domande di autorizzazione. [7]
Art. 7. Attività istruttoria. [8]
Art. 8. Rilascio delle autorizzazioni specifiche. [9]
Art. 9. Revoca o sospensione delle autorizzazioni. [10]
Art. 10. Controllo successivo. [11]
Art. 11. Coordinamento e collaborazione internazionale. [12]
Art. 12. Mancanza dell'autorizzazione. [13]
Art. 13. Falsità della documentazione. [14]
Art. 14. Violazione delle condizioni di consegna. [15]
Art. 15. Aumento delle sanzioni previste dalla
1. L'entità minima delle multe previste dagli articoli 23, 24 e 25 della
Art. 16. Norme transitorie e finali. [16]
[1] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[4] Comma abrogato dall'art. 10 del
[5] Comma modificato dall'art. 13 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[9] Articolo modificato dall'art. 13 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[14] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[15] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[16] Articolo abrogato dall'art. 10 del