Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.3 contributi previdenziali |
Data: | 31/12/1963 |
Numero: | 2194 |
Sommario |
Art. 1. L'addizionale contributiva di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, dovuta agli Enti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed [...] |
Art. 2. L'addizionale contributiva di cui all'articolo precedente sarà versata ai singoli Istituti od Enti direttamente dai datori di lavoro, tranne nei casi in cui l'addizionale stessa si riferisca a [...] |
Art. 3. L'addizionale contributiva di cui al precedente art. 1, è dovuta a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1964. |
§ 77.3.52 - D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194. [1]
Determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.
(G.U. 21 febbraio 1964, n. 45).
L'addizionale contributiva di cui all'art. 5 della
3,80% per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
2,80% per l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;
3,80% per l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani G. Amendola;
3,25% per la Cassa mutua provinciale di malattia di Trento;
2,80% per la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;
1,15% per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
0,70% per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.
Per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali l'addizionale di cui al precedente comma è pari al 2,80% dello stipendio, paga o retribuzione e della tredicesima mensilità, di cui l'1,05% a carico del dipendente, nonché all'1,33% delle quote di aggiunta di famiglia, di cui lo 0,50% a carico del dipendente, considerando tali emolumenti limitatamente all'80% della loro misura lorda.
L'addizionale contributiva di cui all'articolo precedente sarà versata ai singoli Istituti od Enti direttamente dai datori di lavoro, tranne nei casi in cui l'addizionale stessa si riferisca a lavoratori assicurati contro le malattie presso altri Enti di diritto pubblico diversi da quelli sopra indicati. In tal caso, la riscossione dell'aliquota addizionale sarà effettuata dagli stessi Enti con le modalità previste per la riscossione del contributo per l'assicurazione contro le malattie di propria spettanza ed il relativo gettito sarà da essi versato agli Enti od Istituti gestori dell'assistenza di malattia ai pensionati.
L'addizionale contributiva di cui al precedente art. 1, è dovuta a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1964.
[1] Abrogato dall'art. 24 del