Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 26/01/1963 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e [...] |
Art. 2. L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, [...] |
Art. 3. L'indennità mensile di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del [...] |
Art. 4. Le indennità di cui agli articoli precedenti sono corrisposte agli ufficiali nelle misure vigenti al 31 agosto 1962 ed ai sottufficiali ed ai militari di truppa nelle [...] |
Art. 5. La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1962 |
Art. 6. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 15.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle [...] |
§ 46.8.306 - Legge 26 gennaio 1963, n. 41. [1]
Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e del sottufficiali delle forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale del vigili del fuoco.
(G.U. 13 febbraio 1963, n. 41)
L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:
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Celibi |
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Ammogliati |
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti |
L. |
133.000 |
L. |
141.000 |
Generale di divisione e gradi corrispondenti |
L. |
120.000 |
L. |
128.000 |
Generale di brigata e gradi corrispondenti |
L. |
93.000 |
L. |
101.000 |
Colonnello e gradi corrispondenti |
L. |
74.000 |
L. |
82.000 |
Tenente colonnello e grandi corrispondenti |
L. |
52.000 |
L. |
60.000 |
Maggiore e gradi corrispondenti |
L. |
45.000 |
L. |
53.000 |
Capitano e gradi corrispondenti |
L. |
36.000 |
L. |
45.000 |
Tenente e gradi corrispondenti |
L. |
27.000 |
L. |
37.000 |
Sottotenenti e gradi corrispondenti a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto e richiamato |
L. |
22.000 |
L. |
32.000 |
Sottotenente e gradi corrispondente |
L. |
21.000 |
L. |
28.000 |
L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:
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|
Celibi |
|
Ammogliati |
Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti |
L. |
28.000 |
L. |
32.000 |
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti |
L. |
26.000 |
L. |
30.000 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
L. |
24.000 |
L. |
28.000 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
L. |
22.000 |
L. |
26.000 |
Sergente maggiore, brigadiere e gradi corrispondenti |
L. |
20.000 |
L. |
24.000 |
Vice brigadiere |
L. |
17.000 |
L. |
21.000 |
Sergente e gradi corrispondenti |
L. |
15.650 |
L. |
20.100 |
L'indennità mensile di cui all'art. 8 del
Per i militari di truppa in servizio di leva e per i vigili volontari ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le indennità di cui al comma precedente sono stabilite nelle misure mensili lorde di lire 3900 per i celibi e lire 6100 per gli ammogliati.
Le indennità di cui agli articoli precedenti sono corrisposte agli ufficiali nelle misure vigenti al 31 agosto 1962 ed ai sottufficiali ed ai militari di truppa nelle misure vigenti al 31 gennaio 1962 nel caso in cui essi prestino servizio presso le amministrazioni finanziarie con il diritto all'assegno mensile previsto dalla
E' salva la facoltà di rinunziare al suddetto assegno mensile. In tal caso le indennità sono corrisposte nelle misure previste dagli articoli precedenti.
La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1962.
Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 15.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del