§ 46.8.306 - Legge 26 gennaio 1963, n. 41.
Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e del sottufficiali delle forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:26/01/1963
Numero:41


Sommario
Art. 1.      L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e [...]
Art. 2.      L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, [...]
Art. 3.      L'indennità mensile di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del [...]
Art. 4.      Le indennità di cui agli articoli precedenti sono corrisposte agli ufficiali nelle misure vigenti al 31 agosto 1962 ed ai sottufficiali ed ai militari di truppa nelle [...]
Art. 5.      La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1962
Art. 6.      Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 15.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle [...]


§ 46.8.306 - Legge 26 gennaio 1963, n. 41. [1]

Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e del sottufficiali delle forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale del vigili del fuoco.

(G.U. 13 febbraio 1963, n. 41)

 

 

     Art. 1.

     L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:

 

 

 

Celibi

 

Ammogliati

Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti

L.

133.000

L.

141.000

Generale di divisione e gradi corrispondenti

L.

120.000

L.

128.000

Generale di brigata e gradi corrispondenti

L.

93.000

L.

101.000

Colonnello e gradi corrispondenti

L.

74.000

L.

82.000

Tenente colonnello e grandi corrispondenti

L.

52.000

L.

60.000

Maggiore e gradi corrispondenti

L.

45.000

L.

53.000

Capitano e gradi corrispondenti

L.

36.000

L.

45.000

Tenente e gradi corrispondenti

L.

27.000

L.

37.000

Sottotenenti e gradi corrispondenti a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto e richiamato

L.

22.000

L.

32.000

Sottotenente e gradi corrispondente

L.

21.000

L.

28.000

 

          Art. 2.

     L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:

 

 

 

Celibi

 

Ammogliati

Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti

L.

28.000

L.

32.000

Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti

L.

26.000

L.

30.000

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

L.

24.000

L.

28.000

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

L.

22.000

L.

26.000

Sergente maggiore, brigadiere e gradi corrispondenti

L.

20.000

L.

24.000

Vice brigadiere

L.

17.000

L.

21.000

Sergente e gradi corrispondenti

L.

15.650

L.

20.100

 

          Art. 3.

     L'indennità mensile di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza, dovuta ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, e l'indennità di servizio speciale dovuta ai vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle misure mensili lorde di lire 13.900 per i celibi e lire 16.100 per gli ammogliati.

     Per i militari di truppa in servizio di leva e per i vigili volontari ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le indennità di cui al comma precedente sono stabilite nelle misure mensili lorde di lire 3900 per i celibi e lire 6100 per gli ammogliati.

 

          Art. 4.

     Le indennità di cui agli articoli precedenti sono corrisposte agli ufficiali nelle misure vigenti al 31 agosto 1962 ed ai sottufficiali ed ai militari di truppa nelle misure vigenti al 31 gennaio 1962 nel caso in cui essi prestino servizio presso le amministrazioni finanziarie con il diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162.

     E' salva la facoltà di rinunziare al suddetto assegno mensile. In tal caso le indennità sono corrisposte nelle misure previste dagli articoli precedenti.

 

          Art. 5.

     La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1962.

 

          Art. 6.

     Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 15.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.