§ 80.5.262 – D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373.
Conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:21/04/1965
Numero:373


Sommario
Art. 1.      Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni [...]
Art. 2.      Le nuove misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui [...]
Art. 3.      Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalità ed i criteri previsti dalle vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 36 [...]
Art. 4.      Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compreso l'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del [...]
Art. 5.      L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e [...]
Art. 6.      L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, [...]
Art. 7.      L'indennità militare speciale dovuta ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ed agli appuntati e carabinieri dell'Arma stessa nonchè al personale dei gradi [...]
Art. 8.      L'indennità mensile di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del [...]
Art. 9.      Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che prestino servizio presso le Amministrazioni finanziarie con diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 [...]
Art. 10.      Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio [...]
Art. 11.      Gli assegni mensili o giornalieri di lire 70 per unità di coefficiente di stipendio, l'indennità ministeriale di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776, l'assegno mensile [...]
Art. 12.      Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai maestri elementari non di ruolo, si considera lo stipendio iniziale spettante al [...]
Art. 13.      Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e [...]
Art. 14.      Agli incaricati esterni universitari è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 2.332.700, se compresi in una terna di concorsi a cattedre [...]
Art. 15.      Il personale civile al quale sia conferito un incarico di insegnamento presso l'Accademia navale o l'Accademia aeronautica è retribuito con le modalità e nelle misure [...]
Art. 16.      Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 11, 12, 13, 14 e 15 le aliquote di stipendio, paga o retribuzione, anche se riferite ad importi giornalieri od orari, [...]
Art. 17.      L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del [...]
Art. 18.      Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle quali sia fatto riferimento ai coefficienti di stipendio di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente [...]
Art. 19.      Sono soppressi
Art. 20.      L'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di [...]
Art. 21.      Ai fini del raffronto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, per la determinazione del trattamento economico [...]
Art. 22.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio [...]


§ 80.5.262 – D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373.

Conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(G.U. 30 aprile 1965, n. 108, S.O.).

 

     Art. 1.

     Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti con quelli indicati, per ogni qualifica, grado, categoria o classe, nelle tabelle da A a G allegate al presente decreto. Per le funzioni, qualifiche, gradi, categorie o classi non richiamati nelle nuove tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle stesse per la posizione nella quale competeva al 31 dicembre 1964 eguale trattamento lordo per stipendio o paga e per assegno temporaneo.

 

          Art. 2.

     Le nuove misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per lavoro straordinario, sulla gratificazione a titolo di 13 mensilità, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, sulle ritenute erariali e, salvo quanto previsto nei successivi articoli, sulle indennità, assegni, cottimi, soprassoldi o compensi comunque denominati commisurati allo stipendio, paga o retribuzione.

     Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere considerati gli stipendi, le paghe e le retribuzioni, nonchè gli altri eventuali emolumenti pensionabili, in vigore al 31 dicembre 1964. Gli stessi stipendi, paghe e retribuzioni continuano ad essere considerati ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

 

          Art. 3.

     Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalità ed i criteri previsti dalle vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 36 ore mensili per ciascun impiegato delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, e di 45 ore mensili per il personale delle carriere ausiliarie.

     La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione e qualifiche equiparate, al personale ausiliario, a quello dei ruoli aggiunti ed a quello non di ruolo, non potrà eccedere la somma pari al corrispettivo di 18 ore mensili, per ciascuna unità di detti personali.

     In relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, aventi carattere straordinario e contingente, il Ministro per il tesoro può autorizzare nell'anno finanziario, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio, prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti mensili di orario e di spesa previsti dai precedenti commi, fino ad un massimo del 50 per cento dei limiti stessi e per una spesa complessiva non eccedente l'importo annuo di lire 4.000 milioni.

     Per il personale delle Amministrazioni dello Stato, appresso indicato, il numero di ore di lavoro straordinario, previsto da particolari norme di legge o di regolamento, è modificato come segue:

     a) 36 ore mensili, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e per quello della Corte dei conti, indicato nell'art. 19 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

     b) 72 ore mensili, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, in applicazione dell'art. 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e successive proroghe;

     c) 72 ore mensili, per il personale della carriera ausiliaria in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282;

     d) 39 ore mensili, salvi i casi indicati dall'art. 18, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per il personale operaio delle Amministrazioni dello Stato;

     e) 36 ore mensili per gli impiegati e 45 ore mensili per gli agenti, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1961, n. 465;

     f) 36 ore mensili, salve particolari necessità di servizio, in applicazione dell'art. 37 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Per il personale statale non indicato nel precedente comma, chiamato a compiere, in virtù di particolari norme di legge o di regolamento, prestazioni straordinarie in limiti superiori a quelli di carattere generale stabiliti nei primi due commi del presente articolo, il numero di ore mensili previsto dalle norme stesse è ridotto del 25 per cento.

     Il numero di ore di lavoro straordinario indicato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni, per l'attribuzione dell'indennità di Gabinetto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, è modificato come segue:

     a) 60 ore mensili, per il personale con qualifica non inferiore a ispettore generale e qualifiche equiparate;

     b) 69 ore mensili, per il personale con qualifica di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate;

     c) 72 ore mensili per il personale con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate.

     L'indennità di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, dovuta al personale per le prestazioni inerenti ai lavori dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, è ragguagliata a quella prevista dal precedente comma.

     La riduzione del 25 per cento si applica anche alle indennità, agli assegni ed ai compensi, comunque denominati, non indicati nel presente articolo, commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario.

     Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale appresso indicato delle seguenti aziende autonome dello Stato:

     a) Amministrazione dei Monopoli di Stato - personale degli stabilimenti per la lavorazione dei generi di monopolio;

     b) Azienda nazionale autonoma delle strade - personale addetto ai servizi di sgombero neve e di ripristino del transito lungo le strade statali;

     c) Azienda autonoma ferrovie dello Stato - personale di esercizio;

     d) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - personale addetto ai servizi esecutivi;

     e) Azienda di Stato per i servizi telefonici - personale addetto ai servizi esecutivi.

     La spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, da tutto il personale delle Aziende e Amministrazioni indicate nel precedente comma, non deve superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale dell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risulterà inscritto in bilancio per l'anno 1965.

 

          Art. 4.

     Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compreso l'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi, che per effetto del presente decreto siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incidevano al 31 dicembre 1964, sono maggiorate del 6,98 o del 2,52 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8 o del 10 per cento. Negli stessi casi, le indennità relative a missioni o trasferimenti di sede di cui alla legge 16 aprile 1961, n. 291, e le altre analoghe indennità assoggettate a ritenute erariali limitatamente al 40 per cento del loro importo, sono invece maggiorate, rispettivamente, del 2,61 e dello 0,93 per cento.

     Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a 10 centesimi di lira per le competenze orarie.

 

          Art. 5.

     L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono ridotte alle seguenti misure mensili lorde:

 

Celibe (lire)

Ammogliato (lire)

Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti

127.900

135.900

Generale di divisione e gradi corrispondenti

115.340

123.340

Generale di brigata e gradi corrispondenti

82.920

90.920

Colonnello e gradi corrispondenti

63.080

71.080

Tenente colonnello e gradi corrispondenti

42.140

50.140

Maggiore e gradi corrispondenti

37.800

45.800

Capitano e gradi corrispondenti

30.750

39.750

Tenente e gradi corrispondenti

25.610

36.310

Sottotenente e gradi corrispondenti:

 

 

a) delle categorie del congedo trattenuto o richiamato a domanda

22.000

32.000

b) delle categorie del congedo in servizio di prima nomina

21.000

28.000

c) a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato d'autorità

20.400

30.400

d) in servizio permanente

19.400

26.400

     Per i primi capitani, esclusi quelli ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'indennità militare è stabilita nella misura mensile lorda di lire 39.750 per il celibe e di lire 47.750 per l'ammogliato [1].

 

          Art. 6.

     L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e la indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridotte alle seguenti misure mensili lorde:

 

Celibe lire

Ammogliato lire

Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti

21.240

25.520

Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti

19.650

23.930

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

16.870

20.870

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

15.380

19.380

Sergente maggiore, brigadiere e gradi corrispondenti

13.890

17.890

Vice brigadiere

11.650

15.650

Sergente

10.530

14.980

 

          Art. 7.

     L'indennità militare speciale dovuta ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ed agli appuntati e carabinieri dell'Arma stessa nonchè al personale dei gradi corrispondenti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza dovuta al personale dei corrispondenti gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono fissate nelle misure vigenti al 31 dicembre 1962. Nelle stesse misure è dovuta l'indennità militare speciale spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

     Le misure dell'indennità mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, sono rideterminate con i criteri previsti dall'art. 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469, tenendo conto delle nuove misure dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza stabilite nel primo comma del presente articolo.

 

          Art. 8.

     L'indennità mensile di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale dovuta ai vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridotte ai seguenti importi mensili lordi:

 

Celibe lire

Ammogliato lire

Appuntato e gradi corrispondenti

5.810

8.010

Carabiniere in servizio continuativo e gradi corrispondenti e vigile permanente con almeno nove anni di servizio

5.830

8.030

Carabiniere in altre posizioni e gradi corrispondenti e vigile permanente con meno di nove anni di servizio

7.830

10.030

     Per il personale di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, e per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 1373, le indennità di cui al primo comma del presente articolo sono corrisposte nella misura spettante ai pari grado del Corpo di appartenenza in servizio continuativo ed in altre posizioni a seconda che il personale predetto abbia compiuto una anzianità di servizio, rispettivamente, non inferiore ed inferiore ai nove anni.

     Per i vigili volontari ausiliari di leva, le indennità di cui al precedente comma restano fissate nelle misure mensili lorde in vigore al 31 dicembre 1964.

     Resta ferma la misura dell'indennità giornaliera degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e di pubblica sicurezza.

 

          Art. 9.

     Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che prestino servizio presso le Amministrazioni finanziarie con diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162, le indennità di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 8 continuano ad essere corrisposte nelle misure indicate nell'art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 41.

     Nei confronti del personale di cui al precedente comma, l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, è ridotto di un importo pari alla differenza tra le misure dell'indennità militare o delle indennità mensili previste dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 gennaio 1963, n. 41, e quelle stabilite nei precedenti articoli 5, 6 e 8.

 

          Art. 10.

     Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio speciale, e di indennità militare speciale o di indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza o di indennità mensile di servizio antincendi - non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente ex coefficiente di stipendio - a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 18 ore, e di assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 175 - la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione.

     Ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma precedente si tiene conto delle misure dell'indennità militare o dell'indennità speciale di pubblica sicurezza o dell'indennità di servizio speciale stabilita nel precedente art. 6, anche se il sottufficiale, in quanto fruisca dell'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, goda dell'indennità militare o indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità di servizio speciale nelle misure indicate nell'art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 41.

 

          Art. 11.

     Gli assegni mensili o giornalieri di lire 70 per unità di coefficiente di stipendio, l'indennità ministeriale di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776, l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, ed ogni altra indennità, assegno o compenso, comunque denominati, commisurati agli stipendi, paghe e retribuzioni e destinati ad essere in questi conglobati, in tutto o in parte, a norma dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, restano fermi nelle misure in vigore al 31 dicembre 1964, salvo l'eventuale maggiorazione prevista al precedente art. 4 del presente decreto.

     Ai fini di quanto previsto dalla legge 28 luglio 1961, n. 722, per la conversione in valuta locale ad un cambio di favore di parte dello stipendio dovuto al personale che presta servizio nelle località estere di confine con l'Italia, le nuove misure nette degli stipendi, paghe o retribuzioni conglobati si riducono di un importo pari all'assegno temporaneo netto spettante al 31 dicembre 1964.

 

          Art. 12.

     Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai maestri elementari non di ruolo, si considera lo stipendio iniziale spettante al maestro elementare straordinario (prima classe di stipendio) di cui alla tabella C allegata al presente decreto.

     Per la determinazione dei premi, delle indennità, dei compensi e degli assegni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, ed all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, quale risulta modificato dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, fermi restando i criteri previsti dagli stessi articoli e salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, si considerano gli stipendi previsti dalla tabella C allegata al presente decreto.

     Le locuzioni "alla metà" e "della metà" di cui agli articoli 2, terzo comma, 4, quinto comma e 6, secondo comma ed all'art. 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto l955, n. 767, sono sostituite dalle altre "al 31 per cento" e "del 31 per cento". E' del pari sostituita, nell'art. 10, lettera a) dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, modificato dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, la locuzione "ad un dodicesimo" con l'altra "ad un diciannovesimo" [2].

 

          Art. 13.

     Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, si considerano gli stipendi iniziali spettanti ai professori straordinari (prima classe di stipendio) della stessa cattedra o equiparata previsti dalla tabella C allegata al presente decreto.

     Agli stessi fini, per gli insegnanti tecnico-pratici e per gli insegnanti non di ruolo d'arte applicata si considerano gli stipendi iniziali (prima classe di stipendio) stabiliti per i corrispondenti insegnanti di ruolo nella tabella C allegata al presente decreto.

     In ragione del 38 per cento della nuova misura oraria risultante dalla applicazione della norma contenuta nel primo comma del presente articolo sono determinati i compensi di cui all'art. 16 - terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

     Tali compensi sono corrisposti soltanto per le ore di insegnamento impartite oltre le 18 settimanali e sono fissati per gli insegnanti di ruolo, avendo riguardo allo stipendio in godimento, e per gli insegnanti non di ruolo, alla retribuzione di cui i medesimi fruiscono, con esclusione in entrambi i casi degli aumenti periodici.

     Per il professore incaricato o supplente che riveste un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, la misura oraria della retribuzione è determinata in ragione del 38 per cento di quella risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo [3].

     La retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole od istituti di istruzione secondaria ed artistica e quella del personale non insegnante incaricato delle scuole ed istituti di istruzione artistica sono fissate in misura pari allo stipendio iniziale spettante, in applicazione del presente decreto, al corrispondente personale di ruolo.

     Ai fini della determinazione degli aumenti periodici della retribuzione del personale non insegnante non di ruolo di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     Le locuzioni "un trentaseiesimo" ed "un diciottesimo" indicate nell'art. 3 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, sono sostituite dalle altre "un quarantottesimo" ed "un ventiquattresimo".

 

          Art. 14.

     Agli incaricati esterni universitari è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 2.332.700, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, o se docenti confermati, o se incaricati della direzione di un istituto; di lire 2.012.500 se liberi docenti; di lire 1.274.500 se cultori della materia.

     La retribuzione per il secondo incarico eventualmente conferito è calcolata in ragione del 38 per cento della retribuzione spettante ai sensi del primo comma; quella inerente al terzo incarico eventualmente conferito è calcolata in ragione del 19 per cento della stessa retribuzione di cui al primo comma.

     Per gli incarichi di insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato e, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in ragione del 38 per cento di quella indicata nel primo comma.

     Per gli incarichi previsti dal secondo e terzo comma, la retribuzione non è suscettibile di aumenti periodici.

     La retribuzione annua lorda degli assistenti universitari incaricati è fissata in lire 1.129.500; per l'incarico di assistente conferito nei particolari casi previsti dal quinto comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, numero 349, la retribuzione è fissata in ragione del 38 per cento di quella predetta.

 

          Art. 15.

     Il personale civile al quale sia conferito un incarico di insegnamento presso l'Accademia navale o l'Accademia aeronautica è retribuito con le modalità e nelle misure stabilite dal precedente art. 14, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

 

          Art. 16.

     Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 11, 12, 13, 14 e 15 le aliquote di stipendio, paga o retribuzione, anche se riferite ad importi giornalieri od orari, assunte dalle vigenti disposizioni per la determinazione delle misure di indennità, assegni, soprassoldi, cottimi o compensi comunque denominati, sono ridotti del 25 per cento.

     Le nuove misure delle indennità, assegni, soprassoldi o compensi comunque denominati derivanti dalle variazioni stabilite nel presente articolo e nei precedenti articoli 12, 13, 14 e 15 sono arrotondate per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie e non possono essere in nessun caso inferiori a quelle che risultavano al 31 dicembre 1964.

     Le variazioni di aliquote previste dal presente articolo non si applicano nel caso in cui le indennità, assegni, soprassoldi o compensi risultavano al 31 dicembre 1964 integrati da corrispondenti aliquote dell'assegno temporaneo.

     Le tariffe dei cottimi ed i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo, nonchè le misure dei soprassoldi giornalieri, di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, saranno rideterminate, con effetto 1° gennaio 1965, con la procedura e le modalità previste dai predetti articoli 21 e 22.

 

          Art. 17.

     L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, di paga o di retribuzione, o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni prevista dal precedente art. 1.

 

          Art. 18.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle quali sia fatto riferimento ai coefficienti di stipendio di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, si ha riguardo, per ogni funzione, qualifica, grado, categoria o classe, al corrispondente coefficiente in atto al 31 dicembre 1964.

 

          Art. 19.

     Sono soppressi:

     a) l'assegno temporaneo di cui all'art. 1 della legge 30 gennaio 1963, n. 43 ed alle leggi 28 gennaio 1963, numeri 20, 27 e 30; 6 febbraio 1963, n. 45; 9 febbraio 1963, n. 78, o alle altre disposizioni a favore del personale cui è applicabile il presente decreto;

     b) l'assegno personale di cui all'art. 5 della legge 30 gennaio 1963, n. 43.

 

          Art. 20.

     L'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è elevata, nei confronti dei dipendenti il cui provvedimento di cessazione dal servizio abbia effetto dal 1° gennaio 1965 o successivamente, nonchè dei loro aventi diritto, ad un ventesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo o paga o retribuzione, per quanti sono gli anni di servizio computabili.

     L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato è stabilita, per le cessazioni dal servizio aventi la medesima decorrenza indicata nel primo comma, nella misura di un ventesimo dell'80 per cento dell'importo annuo delle competenze previste dall'art. 1, primo comma, della legge 27 febbraio 1960, n. 182, per ogni anno di servizio computabile.

 

          Art. 21.

     Ai fini del raffronto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, per la determinazione del trattamento economico spettante al personale operaio ed impiegatizio che presta la propria opera presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato in forza dell'art. 4 del decreto medesimo, nonchè ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto dell'Azienda stessa e delle altre Amministrazioni autonome dello Stato, esclusi i servizi di cui all'art. 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, continuano a considerarsi le misure della paga o dello stipendio base e, ove già consentito dalle disposizioni in vigore, dell'assegno temporaneo spettanti al 31 dicembre 1964.

     Nei casi in cui venga considerato anche l'assegno temporaneo, la paga base tabellare del contratto di lavoro della categoria da assumere ai fini del medesimo raffronto deve essere aumentata degli stessi miglioramenti retributivi, conseguiti dai dipendenti delle imprese appaltatrici nei corrispondenti settori privati, già indicati dall'art. 3 della legge 6 febbraio 1963, n. 45, fermo restando il criterio di cui all'ultimo comma dello stesso articolo [4] .

 

          Art. 22.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1965.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Comma aggiunto dall'art. 32 del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749.

[2] Comma così modificato dall'art. 23 del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 6 novembre 1970, n. 152 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma.

[4]  La Corte costituzionale, con sentenza 13 marzo 1974, n. 63, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui richiama l'ultimo comma dell'art. 3 della L. 6 febbraio 1963, n. 45.