Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 04/12/1962 |
Numero: | 1681 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanità appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è [...] |
Art. 2. |
Art. 3. La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra [...] |
Art. 4. L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di [...] |
Art. 5. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 97.500.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 195.000.000 per l'esercizio finanziario [...] |
§ 80.5.23m - Legge 4 dicembre 1962, n. 1681.
Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità.
(G.U. 22 dicembre 1962, n. 326).
Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanità appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire 10.000.
Carriera direttiva:
Servizi centrali e periferici - medici;
Servizi centrali e periferici - veterinari.
Carriera del personale ausiliario:
Servizi centrali e periferici - guardie di sanità.
La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.
Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'art. 1 della
L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.
Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 97.500.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 195.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla
[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della