§ 80.5.23m - Legge 4 dicembre 1962, n. 1681.
Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:04/12/1962
Numero:1681


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanità appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è [...]
Art. 2. 
Art. 3.      La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra [...]
Art. 4.      L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di [...]
Art. 5.      Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 97.500.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 195.000.000 per l'esercizio finanziario [...]


§ 80.5.23m - Legge 4 dicembre 1962, n. 1681.

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità.

(G.U. 22 dicembre 1962, n. 326).

 

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanità appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire 10.000.

     Carriera direttiva:

     Servizi centrali e periferici - medici;

     Servizi centrali e periferici - veterinari.

     Carriera del personale ausiliario:

     Servizi centrali e periferici - guardie di sanità.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

     Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

 

          Art. 4.

     L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

 

          Art. 5.

     Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 97.500.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 195.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 18 aprile 1962, n. 206.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.