Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 05/12/1964 |
Numero: | 1268 |
Sommario |
Art. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, recanti norme [...] |
Art. 2. Con effetto dal 1° gennaio 1965 saranno conglobati |
Art. 3. Con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà conglobato |
Art. 4. Il numero di ore di lavoro straordinario indicato nell'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, nell'art. 9 del decreto [...] |
Art. 5. Con effetto dal 1° luglio 1965, la misura lorda delle integrazioni temporanee di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni, e all'art. 4 [...] |
Art. 6. L'integrazione della tredicesima mensilità prevista per il personale in attività di servizio ed in quiescenza dalla legge 10 agosto 1964, n. 656, è dovuta anche per il [...] |
Art. 7. Le pensioni straordinarie concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, d'importo inferiore a lire 780.000 annue lorde, sono elevate al predetto [...] |
Art. 8. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con le modalità e nei termini previsti nell'art. 1, nuove norme per la semplificazione dei procedimenti concernenti [...] |
Art. 9. Agli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà |
Art. 10. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per le Amministrazioni autonome dello Stato si provvede a carico dei rispettivi bilanci |
Art. 11. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 80.5.259 – L. 5 dicembre 1964, n. 1268.
Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13 mensilità per gli anni 1964 e 1965.
(G.U. 7 dicembre 1964, n. 303).
Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, recanti norme sul trattamento economico del personale in attività di servizio ed in quiescenza delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compreso quello di cui all'art. 3 della
Con effetto dal 1° gennaio 1965 saranno conglobati:
a) negli stipendi del personale di cui alla
b) negli stipendi, paghe e retribuzioni del restante personale statale, l'assegno temporaneo.
Dalla stessa data l'indennità mensile e l'assegno temporaneo saranno soppressi.
Per il personale di cui all'art. 1 della
Qualora al personale non competa alcuno dei predetti emolumenti da conglobare, sarà conglobato un importo pari all'assegno temporaneo previsto a parità di coefficiente di stipendio, paga o retribuzione dalla
Gli emolumenti da conglobare ai sensi del presente articolo saranno previamente maggiorati di un importo pari alle maggiori ritenute di carattere comune a tutto il personale statale a cui saranno assoggettati per effetto del conglobamento.
Le nuove misure lorde degli stipendi, paghe e retribuzioni saranno utili a tutti gli effetti, fatta eccezione per la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, per i quali saranno considerati gli stipendi, paghe e retribuzioni e gli altri eventuali emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964.
Dal 1° gennaio 1965, l'indennità di buonuscita dovuta al personale statale sarà liquidata sulla base di un ventesimo dell'80 per cento della misura annua dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.
Con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà conglobato:
a) negli stipendi del personale di cui alla
b) negli stipendi, paghe e retribuzioni del restante personale, un importo pari al 28 per cento della misura iniziale degli emolumenti suddetti risultante, alla data d'entrata in vigore della presente legge, per la funzione, categoria, grado, qualifica o classe di appartenenza.
L'assegno e l'importo da conglobare ai sensi del precedente comma saranno previamente maggiorati in misura corrispondente alle maggiori ritenute comuni a tutto il personale statale a cui saranno assoggettati per effetto del conglobamento.
In relazione all'incremento che subiranno gli stipendi, paghe e retribuzioni in applicazione del primo comma del presente articolo, sarà ridotto per eguale importo il trattamento economico accessorio in vigore al 28 febbraio 1966, ed ove occorra sarà modificata, in conseguenza di detta riduzione, la disciplina di detto trattamento.
I nuovi stipendi, paghe e retribuzioni saranno utili a tutti gli effetti, salvo l'eccezione prevista al penultimo comma del precedente art. 2.
In sede di attuazione delle norme contenute nel presente articolo e nel precedente art. 2, le misure lorde delle competenze che per effetto del conglobamento risulteranno soggette ad una ritenuta d'imposta superiore a quella già gravante, saranno elevate in relazione a tale maggiore incidenza.
Con l'attribuzione dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni conglobati non saranno ridotti gli assegni personali riassorbibili in occasione di aumento degli emolumenti suddetti.
Con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà altresì disposta:
a) l'elevazione dell'indennità di buonuscita ad un importo pari all'80 per cento di una mensilità lorda dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione per ogni anno di servizio computabile, e l'adeguamento degli assegni vitalizi, modificando a tal fine, in rapporto alle possibilità offerte dalla maggiore spesa autorizzata con la presente legge e dalla rideterminazione delle aliquote e della base imponibile di cui al successivo punto b), il sistema finanziario di gestione e l'ordinamento dell'Opera nazionale di previdenza del personale civile e militare, ed eventualmente delle corrispondenti gestioni delle Aziende autonome;
b) la rideterminazione delle aliquote e l'eventuale modifica della quota di retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali e della disciplina delle relative ritenute e corrispondenti contributi a carico dell'Amministrazione, avendo riguardo alle accertate essenziali esigenze delle singole gestioni interessate;
c) l'adeguamento del limite di cumulo degli stipendi e la modifica della disciplina del cumulo di un trattamento di quiescenza non privilegiato con un trattamento di attività, nel senso di conservare integra la pensione in godimento al personale, compreso quello degli Enti pubblici di cui all'articolo 14 della
Il numero di ore di lavoro straordinario indicato nell'art. 11, primo comma, del
Per accertare indilazionabili esigenze di servizio il Ministro per il tesoro potrà autorizzare annualmente prestazioni straordinarie in eccedenza ai nuovi limiti risultanti dall'applicazione del precedente comma e comunque per non oltre il 50 per cento di essi, per una maggiore spesa annua complessiva non superiore a milioni 4.000 dal 1° gennaio 1965 ed a milioni 7.000 dal 1° marzo 1966.
Le norme di legge e di regolamento che consentono prestazioni per lavoro straordinario in misure eccedenti i limiti di carattere generale richiamati nel primo comma saranno modificate, per quanto attiene alla durata mensile delle prestazioni suddette, in modo da evitare che le nuove misure orarie determinino un aumento del compenso mensile rispetto a quello mediamente fruito nell'atto 1964 in relazione alla qualifica ed alle funzioni.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale dell'esercizio delle Aziende autonome dello Stato, sempre che ricorrano effettive esigenze di servizio. La spesa relativa alle prestazioni straordinarie per tutto il personale delle Aziende non deve però superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale dell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risulterà iscritto in bilancio per l'anno 1965.
Con effetto dal 1° luglio 1965, la misura lorda delle integrazioni temporanee di cui alla
Ai titolari di pensioni tabellari ed ai loro aventi diritto sarà attribuita, con effetto dalla stessa data, una integrazione temporanea in misura pari all'11 per cento dell'importo lordo della pensione, osservando, in quanto applicabile, la disciplina prevista dalla
Le integrazioni temporanee previste dal presente articolo saranno considerate agli effetti dell'art. 17 del
Le stesse integrazioni temporanee saranno attribuite anche in aggiunta alla tredicesima mensilità di pensione spettante per gli anni 1965 e successivi, osservando, in quanto applicabili, le norme relative alla integrazione della tredicesima mensilità di pensione per il 1963.
L'integrazione della tredicesima mensilità prevista per il personale in attività di servizio ed in quiescenza dalla
a) a favore del personale in attività di servizio il cui trattamento economico è previsto dalla
b) a favore del restante personale in attività di servizio, un importo pari al 28 per cento di una mensilità dello stipendio, paga o retribuzione previsti inizialmente, alla data d'entrata in vigore della presente legge, nella funzione, categoria, grado, qualifica o classe di appartenenza;
c) a favore del personale in quiescenza e dei loro aventi diritto, un importo pari alla stessa integrazione della tredicesima mensilità 1963, escluse le categorie di cui alla
La tredicesima mensilità spettante nel 1964 ai titolari di pensioni tabellari ed ai loro aventi diritto è integrata di un importo pari all'11 per cento della mensilità stessa, con l'osservanza dei criteri previsti per le altre categorie di pensionati dalla
La tredicesima mensilità spettante nel 1965 al personale in attività di servizio è integrata sulla base di quanto previsto dalle lettere a) e b) del primo comma, con una maggiorazione, per il solo personale contemplato alla lettera a), pari al 20 per cento dell'indennità mensile di cui alla
L'integrazione della tredicesima mensilità per gli anni 1964 e successivi va determinata avendo riguardo alla funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio cui è riferita la mensilità stessa e va considerata, anche per il personale in attività di servizio, ai fini della ritenuta e del relativo contributo per l'assistenza sanitaria.
Le pensioni straordinarie concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, d'importo inferiore a lire 780.000 annue lorde, sono elevate al predetto importo a decorrere dal 1° gennaio 1965.
Nel caso di godimento di più pensioni straordinarie da parte di uno stesso titolare, si tiene conto dell'importo complessivo di tali pensioni ai fini del raggiungimento del predetto importo di lire 780.000 annue lorde.
Le pensioni straordinarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili con gli altri assegni eventualmente spettanti agli interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con le modalità e nei termini previsti nell'art. 1, nuove norme per la semplificazione dei procedimenti concernenti l'attribuzione, le variazioni e il pagamento degli stipendi, paghe, retribuzioni e altri assegni spettanti al personale statale.
Agli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà:
a) nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 con il gettito di cui al
b) nell'esercizio 1965: con corrispondente aliquota del gettito derivante dal provvedimento concernente l'applicazione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata; con il gettito relativo all'applicazione del provvedimento concernente l'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dall'Enel; con quello derivante dal provvedimento concernente ritocchi all'imposta di bollo, nonchè con corrispondente aliquota del gettito conseguente all'applicazione della
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per le Amministrazioni autonome dello Stato si provvede a carico dei rispettivi bilanci.
Ove le disponibilità dei bilanci medesimi non consentano di fronteggiare integralmente gli oneri di cui al precedente comma:
a) per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato relativamente al personale in attività di servizio e per quella delle poste e dei telegrafi si provvede nei modi autorizzati rispettivamente dagli articoli 62 - con l'onere di ammortamento a carico dell'Amministrazione ferroviaria - e 67 della
b) per l'Amministrazione dei monopoli di Stato si provvede per l'anno 1965 nei modi autorizzati dall'art. 28 del predetto disegno di legge in aggiunta all'importo previsto nell'articolo medesimo. Negli stessi modi si provvede per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;
c) per le altre Amministrazioni, con esclusione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con corrispondenti sovvenzioni straordinarie da parte dello Stato.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'anno 1965 anche per quanto attiene alle sovvenzioni straordinarie di cui alla precedente lettera c).
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.