§ 80.5.234 – L. 19 aprile 1962, n. 180.
Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:19/04/1962
Numero:180


Sommario
Art. 1.      Agli operai dello Stato in servizio presso le Amministrazioni indicate al successivo articolo della presente legge, appartenenti ai gruppi e categorie salariali previsti [...]
Art. 2.      L'assegno giornaliero di cui al precedente art. 1 è attribuito agli operai dello Stato addetti ai servizi centrali e periferici dei Ministeri: degli affari esteri, [...]
Art. 3.      L'assegno giornaliero previsto dalla presente legge spetta per tutte le giornate che comportano il diritto di paga e costituisce parte integrante della paga giornaliera [...]
Art. 4.      La corresponsione dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra [...]
Art. 5.      L'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive [...]
Art. 6.      Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 5.250.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 10.500.000.000 per l'esercizio [...]


§ 80.5.234 – L. 19 aprile 1962, n. 180. [1]

Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato.

(G.U. 3 maggio 1962, n. 113).

 

     Art. 1.

     Agli operai dello Stato in servizio presso le Amministrazioni indicate al successivo articolo della presente legge, appartenenti ai gruppi e categorie salariali previsti dall'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è attribuito, a decorrere dal 1°gennaio 1962, un assegno giornaliero, non pensionabile, nella seguente misura lorda:

 

Gruppo:

 

capi operai

(coeff. 193)

L.

520

categ.:

specializzati

(coeff. 167)

L.

450

categ.:

qualificati

(coeff. 157)

L.

425

categ.:

comuni

(coeff. 151)

L.

410

categ.:

manovali

(coeff. 148)

L.

400

5ª/B

categ.:

operaie addette a lavori generici

(coeff. 139)

L.

385

categ.:

apprendisti

(coeff. 125)

L.

385

 

          Art. 2.

     L'assegno giornaliero di cui al precedente art. 1 è attribuito agli operai dello Stato addetti ai servizi centrali e periferici dei Ministeri: degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste; della difesa; di grazia e giustizia; dell'industria e del commercio; dell'interno; dei lavori pubblici (inclusa l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali); della marina mercantile; della pubblica istruzione, della sanità; del turismo e dello spettacolo.

     Lo stesso assegno giornaliero e attribuito agli operai dello Stato addetti ai servizi centrali e periferici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

 

          Art. 3.

     L'assegno giornaliero previsto dalla presente legge spetta per tutte le giornate che comportano il diritto di paga e costituisce parte integrante della paga giornaliera agli effetti dell'art. 10, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Esso è ridotto nella stessa proporzione della riduzione della paga giornaliera nei casi di assenza dal lavoro, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti la riduzione della paga medesima.

     Non è dovuto nelle giornate in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario.

 

          Art. 4.

     La corresponsione dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

     Per il personale fruente dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge che venga a trovarsi nella posizione di stato prevista dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

 

          Art. 5.

     L'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'art. 1 della presente legge.

     Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza tra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per passaggio di categoria o di nomina a capo operaio.

 

          Art. 6.

     Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 5.250.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 10.500.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della ricchezza mobile - categorie A e B.

     Al maggior onere occorrente per gli operai dell'A.N.A.S. si farà fronte con variazioni agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda medesima.

     All'erogazione dell'assegno previsto dalla presente legge a favore del personale dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali provvede direttamente l'Amministrazione stessa con imputazione sui propri fondi, fino a quando le retribuzioni di detto personale non saranno iscritte in bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.