§ 57.7.210 - Legge 18 marzo 1958, n. 349.
Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:18/03/1958
Numero:349


Sommario
Art. 1.      Il personale assistente addetto alle Facoltà e Scuole delle Università ed Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in:
Art. 2.      Nei decreti emanati in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, può stabilirsi che taluni posti di assistente pur essendo assegnati, a tutti gli effetti, ad una [...]
Art. 3.      Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni.
Art. 4. 
Art. 5.      La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze di funzionamento dei singoli Istituti, può su designazione del professore ufficiale della materia, proporre che [...]
Art. 6.      Alle cattedre di lingue e letterature possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti.
Art. 7.      Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni almeno di effettivo o lodevole servizio di ruolo, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti d'istruzione secondaria di [...]
Art. 8.      L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Università o Istituto di istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione [...]
Art. 9.      Il professore ufficiale può, in relazione alle esigenze della ricerca scientifica perseguita nel proprio istituto, proporre, con motivato rapporto, al Consiglio di facoltà o scuola, che [...]
Art. 10.  [3]
Art. 11.      Gli assistenti non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di età. La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si compie il 65° anno di età.
Art. 12.      Nel caso in cui l'assistente ordinario con funzioni di aiuto sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'art. 8 della presente legge, le funzioni di aiuto possono essere [...]
Art. 13.      Ai posti vacanti di assistente ordinario può provvedersi, nelle more del concorso, mediante incaricati.
Art. 14.      Gli anni d'insegnamento prestati come professori incaricati nelle Università anteriormente alla nomina ad assistente ordinario sono computati fino ad un massimo di quattro anni ai fini della [...]
Art. 15.  [6]
Art. 16.      A decorrere dall'anno accademico 1958-59 ed entro l'anno accademico 1962-63 sono istituiti 750 posti di ruolo di assistente ordinario.
Art. 17.  [7]
Art. 18.      Al personale assistente degli Istituti ai quali siano annesse cliniche o gabinetti scientifici è attribuita una indennità di lavoro nocivo e rischioso.
Art. 19. 
Art. 20.      I contributi dovuti dallo Stato alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria ai fini della assunzione di assistenti straordinari ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2 della [...]
Art. 21.      Agli assistenti ordinari la censura è inflitta dal Rettore, su proposta del professore ufficiale della materia.
Art. 22.      La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Rettore; essa è, peraltro, disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione nel caso di nomina dell'assistente ordinario nei [...]
Art. 23.      L'assistente cessato dal servizio per dimissioni, per nomina in altro ruolo statale, o per decadenza dall'impiego, nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127 del testo unico 10 [...]
Art. 24.      Agli assistenti ordinari, che non abbiano compiuto due anni di servizio, è attribuita la terza classe di stipendio di cui all'annessa tabella A, con l'anzianità maturata alla data di entrata in [...]
Art. 25.      Gli assistenti ordinari assunti in ruolo anteriormente al 7 maggio 1948, conservano il diritto, sancito con l'art. 28 ter, ultimo comma, aggiunto al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, [...]
Art. 26.      Gli assistenti ordinari che, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, siano cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, [...]
Art. 27.      L'art. 28 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è applicabile, esclusa la corresponsione di arretrati, agli assistenti nominati presso l'Università di Trieste a seguito di procedimento [...]
Art. 28.      La disposizione dell'art. 28 bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, importa il diritto all'inquadramento con [...]
Art. 29.      Qualora l'assistente straordinario fruisca, alla data di entrata in vigore della presente legge, di retribuzione mensile superiore a quella di cui all'art. 19, comma secondo, la differenza sarà [...]
Art. 30.      Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari previste dall'art. 7, comma quarto, della presente legge, continueranno ad osservarsi, per il passaggio degli assistenti universitari nei [...]
Art. 31.      Per tutto quanto non è contemplato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni ed [...]
Art. 32.      Il personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e che, da data non posteriore [...]
Art. 33.      Ai due professori-direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia, di cui alla tabella n. 34 dell'allegato secondo al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrata dal regio [...]
Art. 34.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà con prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: "Ministero [...]
Art. 35.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 57.7.210 - Legge 18 marzo 1958, n. 349.

Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

(G.U. 19 aprile 1958, n. 95)

 

     Art. 1.

     Il personale assistente addetto alle Facoltà e Scuole delle Università ed Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in:

     a) assistenti ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami;

     b) assistenti incaricati, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari;

     c) assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto;

     d) assistenti volontari, nominati dal Rettore;

     e) lettori di lingue e letterature straniere e italiane.

     Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.

 

          Art. 2.

     Nei decreti emanati in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, può stabilirsi che taluni posti di assistente pur essendo assegnati, a tutti gli effetti, ad una determinata cattedra, siano riservati alla nomina di assistente di materia affine a quella propria della cattedra stessa, ovvero di materia che sia comunque necessaria per il servizio della cattedra.

 

          Art. 3.

     Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni.

     Gli assistenti, cui è conferita, a norma del successivo art. 5 la qualifica di aiuto, possono essere chiamati a coadiuvarlo nella direzione dell'Istituto. Essi sono preposti, di regola, alla direzione dei reparti o servizi nei quali l'Istituto sia suddiviso.

 

          Art. 4. [1]

     Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dall'annessa tabella B.

     All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari è attribuita la quarta classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facoltà o

     Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attività esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la terza classe di stipendio. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la quarta classe di stipendio, per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.

     Le classi di stipendio seconda e prima sono attribuite al compimento rispettivamente dell'ottavo e quarto anno di appartenenza alla classe precedente, salva la osservanza, in ogni caso, di quanto disposto dal successivo art. 10.

     La seconda classe di stipendio viene attribuita al termine del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio), qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa.

     Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dall'art. 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

          Art. 5.

     La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze di funzionamento dei singoli Istituti, può su designazione del professore ufficiale della materia, proporre che siano conferite le funzioni e la qualifica di aiuto ad uno degli assistenti che abbia almeno tre anni di effettivo servizio di ruolo, oppure che abbia conseguita la nomina in ruolo da almeno un anno e abbia non meno di tre anni di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito.

     La qualifica di aiuto è conferita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e può essere attribuita a due assistenti, se i posti di organico assegnati alla stessa cattedra siano almeno quattro, od a tre, se i posti siano più di sette. Qualora, tuttavia, l'Istituto o Clinica sia organizzato in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma.

     La qualifica di aiuto compete di diritto all'assistente cui sia affidato l'incarico e la direzione dell'Istituto, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

     Il numero degli assistenti con la qualifica di aiuto non può superare, per ciascun Ateneo, un terzo dei posti di ruolo dell'organico complessivo degli assistenti ordinari, assegnato all'Ateneo medesimo. Gli aiuti attuali che risultassero nei singoli Atenei in eccedenza per l'applicazione di questa disposizione conservano ad personam la qualifica di aiuto.

 

          Art. 6.

     Alle cattedre di lingue e letterature possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti.

     Per l'ufficio di lettore di lingua straniera si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.

     I lettori straordinari di lingua straniera e di nazionalità diversa dall'Italiana sono, di regola, a carico dello Stato estero che li invia nell'Università italiana.

     Nel caso in cui il posto di lettore sia assegnato a lingua o letteratura straniera, cui non corrisponda un insegnamento ufficiale, la nomina del lettore e la sua eventuale cessazione dall'ufficio sono subordinate a proposta del Consiglio di facoltà; la Commissione giudicatrice del concorso composta di due professori ufficiali designati dalla Facoltà o Scuola, di cui uno almeno di ruolo, nonché di un assistente o lettore ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia, o in materia affine o, in sua mancanza, di un terzo professore.

 

          Art. 7.

     Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni almeno di effettivo o lodevole servizio di ruolo, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della prima Sezione del Consiglio superiore, siano corrispondenti o affini a quelle che formano oggetto delle cattedre cui essi siano addetti.

     Gli interessati devono presentare la domanda di nomina prima della cessazione dal servizio di assistenti; e qualora siano assunti nei ruoli di cui al precedente comma conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

     Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni di effettivo e lodevole servizio, possono, altresì, ottenere la nomina, previo esame-colloquio, nei ruoli di altre carriere delle pubbliche Amministrazioni, limitatamente alle aliquote dei posti di ruolo vacanti, ad essi annualmente riservati.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le carriere e le aliquote dei posti riservati, in ciascuna di esse, agli assistenti ordinari, nonché le modalità dell'esame-colloquio e del passaggio previsto dal precedente comma.

     Le aliquote dei posti riservati agli assistenti ordinari sono comunicate dalle Amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero della pubblica istruzione.

     Coloro che aspirano al passaggio di ruolo debbono farne domanda entro il 31 marzo successivo.

 

          Art. 8.

     L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Università o Istituto di istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli può essere collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Università od Istituto, qualora il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunità, in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi il congedo non può protrarsi oltre tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all'art. 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni, salva l'attribuzione di un assegno differenziale, utile ai fini del trattamento di quiescenza, qualora gli assegni medesimi dovessero risultare inferiori a quelli spettanti per l'ufficio di assistente [2] .

     L'assistente, qualora i Consigli della due Facoltà interessate riconoscano la possibilità del contemporaneo esercizio dei due uffici, fruisce, per l'incarico di insegnamento, del trattamento economico di cui all'art. 1, comma ultimo, del sopracitato regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni.

     Il Ministro per la pubblica istruzione può, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, concedere all'assistente, sentita la competente Facoltà, un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni.

     Durante tale periodo l'assistente conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi.

     L'assistente non può fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio o di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni.

     Il periodo trascorso in congedo, ai sensi del presente articolo, è valutato ai fini della progressione in carriera.

 

          Art. 9.

     Il professore ufficiale può, in relazione alle esigenze della ricerca scientifica perseguita nel proprio istituto, proporre, con motivato rapporto, al Consiglio di facoltà o scuola, che l'assistente ordinario cessi dall'ufficio. Il Consiglio delibera in merito con votazione segreta, dopo aver sentito l'interessato.

     La proposta di cessazione non può essere formulata se l'assistente non abbia prestato almeno due anni di servizio alle dipendenze del professore ufficiale proponente.

     In nessun caso potrà proporsi la cessazione dall'ufficio dell'assistente ordinario che abbia conseguito la libera docenza o sia stato dichiarato maturo in un concorso per cattedra.

     La deliberazione della Facoltà o Scuola deve essere integralmente comunicata all'interessato, entro il mese di marzo. Avverso di essa l'assistente può ricorrere, entro il successivo mese di aprile, al Senato accademico.

     Contro la deliberazione del Senato accademico, da notificare all'interessato non oltre il 15 giugno successivo, l'assistente può, entro quindici giorni dalla notifica, ricorrere al Ministro per la pubblica istruzione, il quale decide su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     La cessazione dal servizio decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia intervenuta la deliberazione del Consiglio di facoltà o scuola; qualora il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione intervenga dopo l'inizio dell'anno accademico, la cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è intervenuto il parere medesimo.

     L'assistente proposto per la cessazione dall'ufficio ai sensi del presente articolo, ha diritto di prendere visione degli atti relativi alla cessazione medesima, in qualsiasi fase del procedimento.

 

          Art. 10. [3]

     Gli assistenti che, alla scadenza del decimo anno di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo.

     Gli assistenti che partecipino alla sessione di esami di abilitazione alla libera docenza in corrispondenza del decimo anno dalla nomina in ruolo, sono trattenuti in servizio oltre la fine dell'anno accademico in cui interviene la data di scadenza del decennio, qualora gli esami di abilitazione per la disciplina a cui prendono parte non siano stati espletati, con l'approvazione degli atti, entro la fine dell'anno accademico medesimo. La eventuale cessazione, per mancato conseguimento della libera docenza, viene disposta dalla data di scadenza del decimo anno di servizio, salva l'irripetibilità degli assegni [4] .

     Sull'affinità ai sensi del presente articolo il Ministro decide, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     Gli assistenti che, in base al presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza avere conseguita la libera docenza, restano assegnati alla terza classe di stipendio, conseguendo il passaggio alla seconda classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazione.

     Gli assistenti ordinari, che abbiano conseguito la libera docenza oltre il termine previsto dagli articoli 8 e 28 ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nei cui riguardi non sia stato adottato il provvedimento di cessazione dall'ufficio, conseguiranno la seconda classe di stipendio con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 11.

     Gli assistenti non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di età. La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si compie il 65° anno di età.

     Restano, peraltro, in vigore le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 28 ter, sub. art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

 

          Art. 12.

     Nel caso in cui l'assistente ordinario con funzioni di aiuto sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'art. 8 della presente legge, le funzioni di aiuto possono essere affidate, a titolo di supplenza, ad un assistente ordinario.

 

          Art. 13.

     Ai posti vacanti di assistente ordinario può provvedersi, nelle more del concorso, mediante incaricati.

     Alla nomina di incaricati può farsi luogo, altresì, nel caso in cui gli assistenti ordinari siano legittimamente impediti o si trovino in congedo ai sensi dell'art. 8 della presente legge.

     Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia.

     L'incarico cessa col cessare della causa che ha dato luogo al suo conferimento, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

     La retribuzione dell'assistente incaricato è fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 271 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. In casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta dal Ministro per la pubblica istruzione, l'incarico di assistente può essere conferito a persona che ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato. In tale caso la retribuzione è ridotta al 50 per cento [5].

     I posti vacanti di assistente ordinario devono essere ricoperti mediante trasferimento o messi a concorso al più tardi entro tre anni dalla vacanza o dalla nuova istituzione.

 

          Art. 14.

     Gli anni d'insegnamento prestati come professori incaricati nelle Università anteriormente alla nomina ad assistente ordinario sono computati fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo di assistenti ordinari, nonché ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta dal precedente art. 7.

     Il servizio prestato nei ruoli degli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria è valutato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo degli assistenti ordinari.

     La valutazione di cui al precedente comma viene disposta soltanto alla data di conseguimento della abilitazione alla libera docenza.

 

          Art. 15. [6]

     Il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di assistente non di ruolo retribuito, è computato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica del ruolo degli assistenti ordinari, nonché ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta dal precedente art. 7.

     Il servizio di assistente ordinario presso Università o Istituto di istruzione superiore liberi o pareggiati o presso scuole di ostetricia autonome è computato per intero ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo statale medesimo.

     La valutazione ai fini della carriera, di cui al primo comma del presente articolo, è disposta alla data di conseguimento della libera docenza; quella ai fini della progressione economica è disposta in ogni classe di stipendio.

 

          Art. 16.

     A decorrere dall'anno accademico 1958-59 ed entro l'anno accademico 1962-63 sono istituiti 750 posti di ruolo di assistente ordinario.

     I posti di ruolo di cui al precedente comma saranno annualmente ripartiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, tra le cattedre delle singole facoltà.

     L'ottanta per cento dei predetti posti è riservato ai gruppi di discipline delle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, di ingegneria, di agraria, di medicina e chirurgia, e delle discipline economico-statistiche.

 

          Art. 17. [7]

 

          Art. 18.

     Al personale assistente degli Istituti ai quali siano annesse cliniche o gabinetti scientifici è attribuita una indennità di lavoro nocivo e rischioso.

     Le misure e la decorrenza di tale indennità saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 19. [8]

     Per ciascun anno accademico le Università e gli Istituti di istruzione universitaria possono, con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione e con il nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano prescelti dal professore ufficiale della materia, purché abbiano già coperto l'ufficio di assistente straordinario nell'anno accademico 1961-62.

     All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 60.000, ridotto a metà qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.

     La retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, può anche far carico sui fondi a disposizione dell'Istituto o Clinica.

     Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facoltà, sino all'anno accademico 1974-75, agli assistenti volontari in servizio [9] .

     Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni, le funzioni stesse possono essere affidate a laureati [10] .

     Agli assistenti volontari ed ai laureati di cui ai commi precedenti, che non abbiano rapporto d'impiego con l'Università o con l'Istituto, è corrisposto un compenso non inferiore a lire 2.000 per ogni esercitazione fatta durante il periodo delle lezioni [11] .

     Le somme per i compensi per le esercitazioni di cui ai commi precedenti sono tratte da un fondo-unico per ogni Università costituito da:

     a) quote dei proventi per prestazioni in conto terzi;

     b) quote dei proventi per contributi di biblioteca e di laboratorio;

     c) eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da Enti pubblici o organismi privati [12] .

     (Omissis) [13]

     (Omissis) [14]

 

          Art. 20.

     I contributi dovuti dallo Stato alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria ai fini della assunzione di assistenti straordinari ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, sono determinati, a far tempo dal 1° luglio 1958, nella misura complessiva di lire 500.000.000.

 

          Art. 21.

     Agli assistenti ordinari la censura è inflitta dal Rettore, su proposta del professore ufficiale della materia.

     Contro il provvedimento che infligge tale sanzione è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

     Gli accertamenti di cui all'art. 103, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono compiuti dal Rettore, il quale, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti al Ministro per la pubblica istruzione.

     Le sanzioni disciplinari di grado superiore alla censura sono inflitte dal Ministro, su conforme parere della Corte di disciplina di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

 

          Art. 22.

     La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Rettore; essa è, peraltro, disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione nel caso di nomina dell'assistente ordinario nei ruoli dei professori universitari o in quelli dei professori di Istituti d'istruzione secondaria di 1° e 2° grado.

     La cessazione è, altresì, disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione nel caso previsto dall'art. 1, comma primo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.

 

          Art. 23.

     L'assistente cessato dal servizio per dimissioni, per nomina in altro ruolo statale, o per decadenza dall'impiego, nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, può essere riammesso in servizio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, sentito il parere della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     Non è consentita la riammissione nei confronti degli assistenti cessati dal servizio per mancato conseguimento della libera docenza.

     Nei confronti degli assistenti riammessi, va tenuto conto, nel computo del decennio di cui al primo comma del precedente art. 10, del servizio di assistente di ruolo prestato anteriormente alla cessazione.

 

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 24.

     Agli assistenti ordinari, che non abbiano compiuto due anni di servizio, è attribuita la terza classe di stipendio di cui all'annessa tabella A, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Agli assistenti ordinari che, alla predetta data, abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, è attribuita, semprechè intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente art. 4, la seconda classe di stipendio con l'anzianità maturata in eccedenza a tale biennio, alla data medesima.

     Agli assistenti ordinari, attualmente assegnati al coefficiente di stipendio 325, è attribuita la seconda classe di stipendio di cui all'annessa tabella A, con l'anzianità posseduta nel coefficiente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge, e con gli aumenti periodici di stipendio eventualmente spettanti.

     Peraltro, ai fini della ulteriore progressione in carriera e del trattamento economico, si tiene conto della eccedenza del servizio prestato oltre il primo biennio di servizio di ruolo; dal computo è, comunque, esclusa l'eccedenza dipendente dal prolungamento del triennio già richiesto per il passaggio alla qualifica immediatamente superiore alla iniziale.

     Agli assistenti ordinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano forniti di almeno otto anni di anzianità nel coefficiente di stipendio 325 è attribuita, sempre che abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza entro il decimo anno dalla immissione in ruolo, la prima classe di stipendio, con l'anzianità che loro compete in base all'annessa tabella A e con gli aumenti periodici di stipendio eventualmente spettanti.

     Qualora l'abilitazione alla libera docenza sia stata conseguita entro il nono o l'ottavo anno dall'immissione in ruolo l'anzianità di servizio nel coefficiente 402 è maggiorata, rispettivamente, di uno o di due anni.

     Nel computo dell'anzianità complessiva nel coefficiente 402 si tiene conto, in ogni caso, anche dell'eccedenza di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo.

 

          Art. 25.

     Gli assistenti ordinari assunti in ruolo anteriormente al 7 maggio 1948, conservano il diritto, sancito con l'art. 28 ter, ultimo comma, aggiunto al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, a permanere in servizio fino al quindicesimo anno dalla nomina in ruolo indipendentemente dal possesso della abilitazione alla libera docenza.

     Gli assistenti ordinari, di cui al precedente comma, non potranno essere trattenuti in servizio, ricorrendo le condizioni di cui al comma stesso, oltre il 31 ottobre 1958.

     Gli assistenti, di cui al presente articolo, non potranno essere assegnati alla prima classe di stipendio salvo che non conseguano l'abilitazione alla libera docenza. In tal caso l'assegnazione alla prima classe predetta è disposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento di abilitazione alla libera docenza.

 

          Art. 26.

     Gli assistenti ordinari che, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, siano cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, potranno essere assunti nei ruoli degli insegnanti degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, purché presentino la relativa domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, e si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 7.

 

          Art. 27.

     L'art. 28 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è applicabile, esclusa la corresponsione di arretrati, agli assistenti nominati presso l'Università di Trieste a seguito di procedimento autorizzato dal Governo militare alleato.

 

          Art. 28.

     La disposizione dell'art. 28 bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, importa il diritto all'inquadramento con anzianità pari al servizio prestato, anche per gli assistenti non di ruolo retribuiti che, esplicando le funzioni dall'anno accademico 1945-1946, abbiano conseguito la libera docenza dopo il 24 giugno 1950.

 

          Art. 29.

     Qualora l'assistente straordinario fruisca, alla data di entrata in vigore della presente legge, di retribuzione mensile superiore a quella di cui all'art. 19, comma secondo, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale, e farà carico al bilancio dell'Università.

 

          Art. 30.

     Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari previste dall'art. 7, comma quarto, della presente legge, continueranno ad osservarsi, per il passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni, le norme del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

 

          Art. 31.

     Per tutto quanto non è contemplato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni ed integrazioni e quelle relative ai professori universitari.

 

          Art. 32.

     Il personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato presso le Università e gli Istituti medesimi funzioni proprie degli assistenti, è immesso, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio, ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.

     Al personale collocato nel ruolo aggiunto degli assistenti, istituito in sostituzione del ruolo speciale transitorio, competono le prime due classi di stipendio previste dalle norme vigenti per il corrispondente ruolo organico.

     Nei confronti del personale assistente non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 ed all'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

     Il personale assistente di cui al presente articolo cessa dal servizio qualora alla scadenza del decimo anno dalla data del provvedimento di inquadramento non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza [15] .

     La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui sia stato compiuto il decennio di servizio [16] .

     In quanto non contrastino con le norme dei precedenti commi si applicano, nei confronti del personale assistente di ruolo aggiunto, le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico del personale appartenente al corrispondente ruolo organico.

     Il personale assistente che, trovandosi, da data non posteriore al 1° maggio 1948, in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione superiore, abbia conseguito, successivamente tale data, la nomina in ruolo, è immesso sino alla data della nomina medesima, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, ed ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni, nel ruolo speciale transitorio corrispondente.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di coloro che, avendo ricoperto l'ufficio di assistente di ruolo per almeno un anno, abbiano, successivamente alla cessazione dall'ufficio di assistente, tenuto l'incarico di insegnamento per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Al personale che, in attuazione della presente legge, viene collocato nei ruoli statali, si applicano le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 35 bis e 35 ter della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell'art. 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340.

     Nei confronti di coloro che abbiano superato i 50 anni di età, l'efficacia dei provvedimenti di nomina nei ruoli è condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro trenta giorni dalla data in cui gli interessati hanno ricevuto comunicazione dei provvedimenti stessi. Ove la domanda non sia stata presentata entro il termine suddetto il provvedimento di nomina in ruolo si considera come non adottato.

     Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel Bollettino ufficiale del Ministero, il contributo di riscatto e calcolato sulla retribuzione spettante all'atto della immissione nei ruoli speciali transitori.

 

Direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia

 

          Art. 33.

     Ai due professori-direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia, di cui alla tabella n. 34 dell'allegato secondo al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrata dal regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 1084, è attribuito il coefficiente di stipendio 402.

 

          Art. 34.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà con prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: "Ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia".

     L'importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 35.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     I benefici economici previsti dalla presente legge, salvo le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1° gennaio 1958.

 

 

     Tabella A [17]

     Carriera degli assistenti universitari

 

309

IV

classe di stipendio

L. 927.000

420

III

classe di stipendio, dopo due anni di permanenza nella IV classe

L. 1.260.000

500

II

classe di stipendio, dopo otto anni di permanenza nella III classe (a)

L. 1.500.000

580

I

classe di stipendio, dopo quattro anni di permanenza nella II classe

L. 1.740.000

 

(a) L'assegnazione alla II classe di stipendio anticipata al compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio) nei confronti degli assistenti in possesso dell'abilitazione alla libera docenza ovvero al conseguimento dell'abilitazione stessa.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 26 gennaio 1962, n. 16.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 26 gennaio 1962, n. 16.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 26 gennaio 1962, n. 16.

[4]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L. 13 giugno 1964, n. 445.

[5]  Comma così modificato dall' art. 12 della L.. 26 gennaio 1962, n. 16.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 13 della L. 26 gennaio 1962, n. 16.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 26 gennaio 1962, n. 16.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 15 della L. 26 gennaio 1962, n. 16.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 23 della L. 24 febbraio 1967, n. 62.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 23 della L. 24 febbraio 1967, n. 62.

[11]  Comma aggiunto dall'art. 23 della L. 24 febbraio 1967, n. 62.

[12]  Comma aggiunto dall'art. 23 della L. 24 febbraio 1967, n. 62.

[13]  Comma aggiunto dall'art. 23 della L. 24 febbraio 1967, n. 62 ed abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

[14]  Comma aggiunto dall'art. 23 della L. 24 febbraio 1967, n. 62 ed abrogato dall'art. 123 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

[15]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 6 novembre 1963, n. 1474.

[16]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 6 novembre 1963, n. 1474.

[17]  Tabella così sostituita dall'art. 8 della L. 26 gennaio 1962, n. 16.