Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.1 avvocatura dello Stato |
Data: | 13/05/1947 |
Numero: | 400 |
Sommario |
Art. 1. Ferma restando la corresponsione delle altre indennità a qualsiasi titolo attualmente corrisposte ai magistrati dell'Ordine giudiziario, la indennità di toga per gli stessi è stabilita nella [...] |
Art. 2. La indennità di toga prevista dal precedente articolo è attribuita anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare ed agli avvocati e [...] |
Art. 3. Ferme restando le altre norme del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, ai magistrati dell'Ordine giudiziario ed al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indipendentemente [...] |
Art. 4. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° febbraio 1947 |
Art. 5. Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" |
§ 80.1.2 - D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 400. [1]
Provvedimenti economici per il personale dell'Ordine giudiziario, per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare e per gli avvocati e procuratori dello Stato.
(G.U. 4 giugno 1947, n. 125).
Ferma restando la corresponsione delle altre indennità a qualsiasi titolo attualmente corrisposte ai magistrati dell'Ordine giudiziario, la indennità di toga per gli stessi è stabilita nella misura risultante dalla annessa tabella, vistata dal Ministro per la grazia e giustizia.
La indennità di toga prevista dal precedente articolo è attribuita anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare ed agli avvocati e procuratori dello Stato.
Ferme restando le altre norme del
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° febbraio 1947.
Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
ALLEGATO
(Omissis).
[1] Ratificato dalla