§ 80.5.169 – D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.
Conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:17/08/1955
Numero:767


Sommario
Art. 1.      Le tabelle di cui agli allegati da I a VII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e le tabelle A e B allegate alla legge 9 agosto 1954, n. [...]
Art. 2. 
Art. 3.      L'assegno perequativo previsto per il personale di grado 10° del gruppo C dalla tabella B allegata alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni è [...]
Art. 4.      Ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attribuzione e la misura, le quote complementari dell'indennità di carovita di cui agli articoli 6 e 7 della legge 8 [...]
Art. 5.      Al personale contemplato nel primo comma del precedente art. 2, che al 30 giugno 1955 fruiva dell'indennità di carovita nelle misure previste per il personale con sede [...]
Art. 6.      Per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956, agli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e dell'applicazione dei relativi contributi e [...]
Art. 7.      Salvo quanto disposto nei successivi articoli, le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1 hanno effetto, a decorrere dal 1° [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Al personale delle Ferrovie dello Stato che sia stato promosso dal grado 7° del ramo esecutivo al grado 6° degli uffici, con data anteriore al 1° luglio 1951, e che sia [...]
Art. 10. 
Art. 11.      La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo dei gradi inferiori al sesto, al personale subalterno, a quello [...]
Art. 12.      L'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, e l'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio [...]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.      L'art. 1 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, riguardante il trattamento economico dei professori incaricati delle Università e degli Istituti di [...]
Art. 16.      A decorrere dal 1° luglio 1955, ai fini della determinazione della retribuzione oraria spettante al personale insegnante incaricato e supplente ed al personale [...]
Art. 17.      Ai fini della determinazione dei premi, delle indennità, dei compensi e degli assegni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del decreto legislativo del Capo [...]
Art. 18.      Il personale civile al quale è conferito un incarico d'insegnamento presso l'Accademia navale o l'Accademia aeronautica è retribuito con le modalità e nelle misure [...]
Art. 19.      Salvo il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 3, gli assegni personali, pensionabili e non pensionabili, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano [...]
Art. 20. 
Art. 21.      Il primo comma dell'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, è sostituito dal seguente
Art. 22.      Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernente il cumulo di stipendi, è elevato da lire 500.000 a lire [...]
Art. 23.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio [...]
Art. 24.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 25.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...]


§ 80.5.169 – D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio.

(G.U. 27 agosto 1955, n. 197, S.O.).

 

     Art. 1.

     Le tabelle di cui agli allegati da I a VII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e le tabelle A e B allegate alla legge 9 agosto 1954, n. 748, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     L'assegno perequativo previsto per il personale di grado 10° del gruppo C dalla tabella B allegata alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni è elevato a lire 4160 mensili.

     Al personale inquadrato nei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono attribuiti, in sostituzione dell'assegno perequativo di cui alla tabella F allegata alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, l'indennità di funzione o l'assegno perequativo previsti, per il grado iniziale dei paralleli ruoli organici di gruppo corrispondente, dalle tabelle A, B e C allegate alla stessa legge n. 130, e successive modificazioni, nonchè l'assegno integratore di cui all'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 19.

     L'assegno personale previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e dall'art. 17 della legge 9 luglio 1954, n. 431, è ridotto, per il personale contemplato dallo stesso articolo ed inquadrato nei ruoli speciali transitori, di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'indennità di funzione e dell'assegno integratore o dell'assegno perequativo spettanti in applicazione del precedente comma del presente articolo e l'ammontare dall'assegno perequativo in godimento al 30 giugno 1955.

 

          Art. 4.

     Ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attribuzione e la misura, le quote complementari dell'indennità di carovita di cui agli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, assumono la denominazione di quote di aggiunta di famiglia.

     La quota di aggiunta di famiglia per la moglie non spetta quando questa sia provvista a titolo proprio di reddito di lavoro il cui importo superi le lire 10.000 mensili.

     Le quote di aggiunta di famiglia non spettano al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede stabilito dalla legge 4 gennaio 1951 n. 13, o da disposizioni analoghe.

 

          Art. 5.

     Al personale contemplato nel primo comma del precedente art. 2, che al 30 giugno 1955 fruiva dell'indennità di carovita nelle misure previste per il personale con sede normale di servizio in Comune con popolazione compresa tra i 700.000 e i 799.999 abitanti o con popolazione di almeno 800.000 abitanti, è attribuito un assegno personale di sede nelle misure mensili lorde, rispettivamente, di lire 1600 e 3200.

     L'assegno personale di cui al presente articolo:

     a) è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

     b) è ridotto, nella stessa proporzione in cui risultano ridotti lo stipendio, la paga e la retribuzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

     c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

     d) è soggetto alle sole ritenute erariali ed al bollo;

     e) cessa di essere corrisposto in caso di trasferimento del beneficiario ad una sede di servizio nella quale l'assegno stesso non sarebbe spettato in applicazione del precedente comma; è attribuito nella misura prevista nella nuova sede per il personale ivi in servizio al 30 giugno 1955, in caso di trasferimento ad una sede nella quale l'assegno medesimo sarebbe spettato [2].

     Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle norme vigenti, non può percepirsi più di un assegno personale di sede.

     Ai fini di quanto previsto dal primo comma del presente articolo e della attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente art. 4, i Comuni delle provincie di Trieste e di Udine, capoluoghi compresi, ed il comune di Gorizia si considerano tra quelli con popolazione di almeno 800.000 abitanti. Agli stessi fini gli altri Comuni della provincia di Gorizia si considerano tra quelli con popolazione di almeno 700.000 e non più di 799.999 abitanti.

     L'assimilazione prevista nel precedente comma vale anche ai fini dell'attribuzione, ai personali con sede di servizio nei Comuni ivi indicati, dell'indennità di carovita e relative quote complementari per il periodo intercorrente fra la data di restituzione dei Comuni stessi all'Amministrazione italiana ed il 30 giugno 1955.

 

          Art. 6.

     Per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956, agli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e dell'applicazione dei relativi contributi e ritenute, compresi i contributi di riscatto, continuano a considerarsi, in luogo degli stipendi, paghe o retribuzioni stabiliti dalle tabelle allegate al presente decreto, gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche ai fini della liquidazione dei trattamenti concessi dagli Enti, Istituti, Casse e Fondi esistenti per particolari categorie di dipendenti statali ed aventi finalità previdenziali od assistenziali e della partecipazione del personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e al Fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, nonchè ai fini della determinazione dei relativi contributi.

     Per il periodo indicato nel primo comma, agli effetti del computo dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, si considerano gli emolumenti, già soggetti a contributo, in vigore al 30 giugno 1955. Agli stessi effetti, l'indennità di carovita si considera nella misura in vigore alla data medesima, relativa al personale con sede normale di servizio nei Comuni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti [3].

     Per lo stesso periodo, ai fini dell'applicazione della ritenuta tesoro, o altra analoga, sulla tredicesima mensilità del personale in servizio e ai fini del computo del contributo, per la costruzione delle case ai lavoratori, si considerano gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955 e l'indennità di carovita nella misura prevista al precedente comma [4].

     I contributi previsti dagli articoli 2, lettera b), e 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sono calcolati, per il personale in attività di servizio il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione sia stabilito dalle tabelle allegate al presente decreto, esclusivamente sugli stipendi, paghe o retribuzioni di cui alle tabelle stesse e sulle quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Salvo quanto disposto nei successivi articoli, le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1 hanno effetto, a decorrere dal 1° luglio 1955 e limitatamente al numero delle ore consentite dai successivi articoli 10 e 12, sui compensi per lavoro straordinario, nonchè sui guadagni del cottimo e sui soprassoldi percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585; non hanno invece effetto sulle indennità, assegni accessori, proventi e compensi di attività di servizio, comunque denominati ed a qualsiasi titolo dovuti, ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel precedente art. 1, anche se nelle singole disposizioni sia fatto riferimento agli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore nel tempo [5].

     A modifica di quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, la tredicesima mensilità del personale in attività di servizio è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio, paga o retribuzione risultante dall'attuazione del precedente art. 1, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

     Nulla è innovato, per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956, relativamente agli elementi della retribuzione, ed al loro ammontare, in vigore al 30 giugno 1955, da prendersi a base per la determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali e sottufficiali ai quali compete il trattamento economico di sfollamento, salve le eventuali modifiche dipendenti da variazioni del nucleo familiare.

 

          Art. 8. [6]

 

          Art. 9.

     Al personale delle Ferrovie dello Stato che sia stato promosso dal grado 7° del ramo esecutivo al grado 6° degli uffici, con data anteriore al 1° luglio 1951, e che sia tuttora in servizio, lo stipendio e l'eventuale assegno personale pensionabile spettanti nel grado 6° vengono attribuiti - a decorrere dal 1° luglio 1955 - in base allo stipendio previsto per il grado 7° esecutivo e relativa anzianità in tale grado che sarebbe stato assegnato alla predetta data del 1° luglio 1951 se non fosse intervenuta la promozione.

     Al personale delle Ferrovie dello Stato che anteriormente al 1° luglio 1951 abbia fatto passaggio, mediante cambio di qualifica, dai gradi 6° e 7° del ramo esecutivo rispettivamente ai gradi 6° e 8° degli uffici, e sia tuttora in servizio, è attribuito - a decorrere dal 1° luglio 1955 - un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio previsto alla predetta data del 1° luglio 1951, corrispondente a quello fruito alla data precedente il cambio di qualifica, e lo stipendio spettante alla stessa data del 1° luglio 1951, in base alla nuova qualifica rivestita.

 

          Art. 10. [7]

     A decorrere dal 1° settembre 1955, l'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, è così modificato:

     “Le ore di lavoro straordinario da effettuarsi ai sensi del precedente articolo non possono superare, per ciascun impiegato, il numero di 48 ore mensili ed il loro corrispettivo è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di 1/7 dello stipendio medio lordo mensile ragguagliato a giornata. Nei riguardi del personale dei ruoli speciali transitori e del personale civile non di ruolo contemplati, rispettivamente, dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, la retribuzione da computarsi ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario è quella in godimento in base alla anzianità di servizio. Ai funzionari dei gradi superiori al 7° i compensi per lavoro straordinario possono venire corrisposti in misura forfetaria mensile ragguagliata al corrispettivo di 48 ore, retribuite con le modalità ed i criteri predetti.

     Per il personale subalterno, le ore di lavoro straordinario non possono superare le 60 mensili. Il coefficiente fisso di cui al precedente; comma ridotto ad 1/8 dello stipendio medio lordo mensile ragguagliato a giornata.

     Gli importi dei compensi per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi sono aumentati del 15 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario diurno, nei giorni feriali, e del 25 per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore ventidue della sera alle ore cinque del giorno successivo), e nei giorni festivi, sempre che non, si tratti di lavoro compensativo.

     Solo nel caso di accertate maggiori esigenze di servizio possono venire autorizzate eccezionalmente e per brevi periodi di tempo - previo assenso del Ministro per il tesoro - prestazioni straordinarie non eccedenti, in alcun caso, 60 ore e 75 ore mensili, rispettivamente per i personali di cui ai precedenti primo e secondo comma. Tali prestazioni vanno retribuite, in ogni caso, secondo i criteri previsti dai precedenti commi del presente articolo".

     I compensi per lavoro a cottimo, reso oltre l'orario normale di ufficio, comunque o da qualsiasi norma previsti, non possono, in alcun caso, superare l'importo massimo mensile risultante dalla applicazione dei precedenti commi.

     Restano salve le disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, ad eccezione di quanto si riferisce ai limiti normali stabiliti dal presente decreto.

 

          Art. 11.

     La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo dei gradi inferiori al sesto, al personale subalterno, a quello dei ruoli speciali transitori ed a quello non di ruolo, non potrà eccedere la somma corrispondente al corrispettivo di 24 ore mensili per ciascuno di detti personali in servizio. Eccezionalmente, per inderogabili esigenze di servizio, tale aliquota - previo assenso del Ministro per il tesoro - può essere temporaneamente elevata fino ad un massimo di 30 ore mensili.

     Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, il personale addetto alle Amministrazioni centrali è considerato separatamente secondo le Direzioni generali o ripartizioni amministrative analoghe cui appartiene; quello addetto ai servizi provinciali, distintamente per ciascun servizio.

     Entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, deve, altresì, essere compreso il personale chiamato eventualmente a prestare opera straordinaria, che appartenga ad altra Amministrazione o ad altra Direzione generale della stessa Amministrazione.

 

          Art. 12.

     L'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, e l'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, e successive modificazioni, sono soppressi [8].

     Il secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è abrogato.

     Il numero di ore di lavoro straordinario indicato nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, negli articoli 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e nell'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è ridotto del 20%.

     La riduzione del 20% di cui al precedente comma si applica anche alle indennità, ai compensi ed agli assegni, comunque denominati, che siano commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario.

     I criteri indicati nel presente articolo e nei precedenti articoli 10 e 11, si applicano anche per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Per il personale addetto ai servizi esecutivi restano tuttavia salve le disposizioni degli articoli 7 e 8, punti a), b) e c), dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, e successive modificazioni.

 

          Art. 13. [9]

     Restano in vigore le aliquote di maggiorazione prevista dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1946, n. 585, per i compensi del lavoro straordinario diurno, notturno o festivo, per il guadagno del cottimo e per i soprassoldi di responsabilità.

 

          Art. 14. [10]

 

          Art. 15.

     L'art. 1 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, riguardante il trattamento economico dei professori incaricati delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dal 1° luglio 1955, a coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università o gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, è attribuito un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale previsto per i dipendenti statali di gruppo A, grado 8°, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario; di gruppo A, grado 9° , se l'incaricato sia libero docente; di gruppo A, grado 10° , se l'incaricato sia cultore della materia.

     Agli incaricati di cui al presente articolo sono attribuite, se ed in quanto dovute, le quote di aggiunta di famiglia e le eventuali indennità inerenti ai gradi su indicati.

     Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico di insegnamento. Per altri eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma del presente articolo, la retribuzione dovuta per il secondo incarico è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal medesimo comma e quella inerente al terzo incarico è calcolata in ragione del 25 per conto dello stesso stipendio.

     Per gl'incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, la retribuzione è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio di cui al primo comma del presente articolo, per il primo incarico, ed in ragione del 25 per cento dello stesso stipendio, per il secondo incarico".

 

          Art. 16.

     A decorrere dal 1° luglio 1955, ai fini della determinazione della retribuzione oraria spettante al personale insegnante incaricato e supplente ed al personale insegnante tecnico pratico non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, si considerano gli stipendi previsti dall'allegato I - tabella 1 - al presente decreto.

     Per il personale coniugato si considerano altresì le quote di aggiunta di famiglia spettanti agli insegnanti di ruolo aventi la stessa situazione di famiglia.

     Con la stessa decorrenza del 1° luglio 1955 ed in ragione della metà della misura oraria della retribuzione risultante dall'applicazione della norma contenuta nel primo comma del presente articolo sono determinati i compensi previsti:

     dall'art. 3 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, per l'insegnamento impartito oltre l'obbligo di orario dai professori di ruolo o dai professori non di ruolo aventi diritto al trattamento indicato nell'art. 1 della legge 11 giugno 1950, n. 521, compresi i casi in cui l'orario d'obbligo superi le 18 ore settimanali o in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente di ruolo o non di ruolo dello Stato o di ente pubblico;

     dall'art. 5 del decreto legislativo nel Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595, e dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 826;

     dall'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e dall'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, ratificati entrambi, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2528.

     Dalla stessa data del 1° luglio 1955, ai fini della determinazione della retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, che fruisca dello stipendio minimo del grado iniziale della corrispondente categoria di personale di ruolo, si considerano gli stipendi previsti dall'allegato I - tabella 1 - nonchè dall'allegato II - tabella 4 - al presente decreto.

     Gli aumenti periodici di stipendio del personale insegnante tecnico pratico non di ruolo e del personale previsto al comma precedente, rimangono fissati nell'importo risultante al 30 giugno 1955.

 

          Art. 17.

     Ai fini della determinazione dei premi, delle indennità, dei compensi e degli assegni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, e dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con legge 16 aprile 1953, n. 326, fermi restando i criteri previsti dagli stessi articoli e salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, si considerano gli stipendi previsti dalla tabella allegato I al presente decreto e le quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 del presente decreto.

     Le locuzioni "ai due terzi" e "di due terzi" indicate rispettivamente negli articoli 2, terzo comma, 4, quinto comma, e 6, secondo comma, e nell'art. 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, sono sostituite dalle altre "alla metà" e "della metà". Sono del pari sostituite, nell'art. 10 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, la locuzione, di cui alla lettera a), "ad un decimo" con la locuzione "ad un dodicesimo" alle lettere b) e d) la locuzione "ad un quinto" con la locuzione "al quarantacinque per cento"; alle lettere c) ed e) la locuzione "ad un quarto" con la locuzione "al cinquantacinque per cento" [11].

 

          Art. 18.

     Il personale civile al quale è conferito un incarico d'insegnamento presso l'Accademia navale o l'Accademia aeronautica è retribuito con le modalità e nelle misure stabilite dal precedente art. 15.

     Gli assegni risultanti dall'applicazione del primo comma sono divisi in dodicesimi e corrisposti in tale misura per i soli mesi di effettivo insegnamento allorchè l'incarico abbia una durata non superiore a sei mesi. Gli assegni stessi sono ridotti di un sesto per ogni ora in meno delle sei ore settimanali d'insegnamento.

 

          Art. 19.

     Salvo il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 3, gli assegni personali, pensionabili e non pensionabili, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, non vengono ridotti o riassorbiti in sede di prima applicazione del presente decreto.

 

          Art. 20. [12]

 

          Art. 21.

     Il primo comma dell'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, è sostituito dal seguente:

     "Il limite massimo del compenso spettante agli estranei all'Amministrazione dello Stato, incaricati di speciali studi a norma dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga disposizione, è stabilito nell'importo mensile lordo di lire novantamila".

 

          Art. 22.

     Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernente il cumulo di stipendi, è elevato da lire 500.000 a lire 650.000.

 

          Art. 23.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, il cui trattamento economico, a titolo di stipendio, paga o retribuzione, indennità di carovita, premio giornaliero di presenza, assegno integrativo e tredicesima mensilità, sia commisurato al trattamento previsto, per gli stessi titoli, per il personale di ruolo contemplato dalle tabelle allegate al presente decreto.

     Per gli altri personali contemplati nel citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, l'attribuzione dell'assegno integrativo mensile netto previsto dai provvedimenti legislativi delegati emanati o da emanare in applicazione dello stesso articolo è prorogata fino alla emanazione, nelle stesse forme del presente decreto, di successivi provvedimenti che disciplinino il trattamento spettante agli stessi personali dal 1° luglio 1955.

 

          Art. 24.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 25.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955, salvo per quanto riguarda gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, i quali hanno effetto dal 1° settembre 1955.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 44 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 20 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7.

[3] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7.

[4] Comma inserito dall'art. 7 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7.

[5] Comma così modificato dall'art. 8 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7.

[8] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7.

[10] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7.

[11] Comma così sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7.

[12] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7.