§ 80.11.66 - D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:05/04/1993
Numero:106


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Il Comitato dei Ministri
Art. 3.  Coordinamento delle attività
Art. 4.  Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali
Art. 5.  Sistema informativo unico
Art. 6.  Affari amministrativi
Art. 7.  Consiglio scientifico
Art. 8.  Dirigenza
Art. 9.  Attribuzione di funzioni
Art. 10.  Personale
Art. 11.  Norme abrogate
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 80.11.66 - D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

(G.U. 10 aprile 1993, n. 84)

 

 

     Art. 1. Finalità

     1. Il presente regolamento modifica ed integra il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, al fine di assicurare la piena autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa dei Servizi tecnici nazionali, di seguito denominati "Servizi", come sistema coordinato ed unitario.

     2. Con la procedura di cui all'art. 9, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata "legge", possono essere istituiti ulteriori Servizi e introdotte ulteriori modificazioni al regolamento.

 

          Art. 2. Il Comitato dei Ministri

     1. Fatte salve le altre competenze stabilite dalla legge, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge, nell'ambito del potere di alta vigilanza, adotta gli atti di indirizzo e coordinamento dei Servizi ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge e propone gli stanziamenti di cui all'art. 21, comma 2, lettera d), della legge.

     2. Al Comitato partecipano anche i Ministri non facenti parte del Comitato stesso, quando vengano trattate questioni che riguardino i relativi Dicasteri.

 

          Art. 3. Coordinamento delle attività

     1. Il consiglio dei direttori di cui all'art. 9, comma 7, della legge, assicura:

     a) il coordinamento delle attività tecnico-scientifiche degli organismi rappresentati nel consiglio;

     b) l'armonizzazione dell'attività degli organismi di cui alla lettera a) con quella delle strutture tecniche, operanti in analoghi settori, delle regioni a statuto speciale ed ordinario, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica ed irrigazione e dei consorzi di bacino imbrifero montano.

     2. La funzione di cui alla lettera b) del comma 1 è svolta con il concorso delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano anche attraverso la partecipazione di propri rappresentanti alle sedute del consiglio stesso. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, inoltre, a fornire al consiglio dei direttori le informazioni sulla consistenza e sulle modalità di funzionamento dei sistemi di controllo e sorveglianza del territorio gestiti da esse stesse e dagli altri enti indicati nella lettera b) citata ed i rispettivi programmi di attività.

     3. Il presidente del consiglio dei direttori può convocare i consigli scientifici e altri organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica degli organismi rappresentati nel consiglio dei direttori per sottoporre agli stessi specifici quesiti.

     4. Le funzioni di segreteria tecnica del consiglio dei direttori sono svolte dal Dipartimento di cui all'art. 4.

     5. I Servizi collaborano con il Servizio nazionale della protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

          Art. 4. Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali

     1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali.

     2. Il Dipartimento provvede:

     a) allo svolgimento, attraverso i Servizi, dell'attività conoscitiva di cui all'art. 2 della legge;

     b) alla organizzazione ed alla gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza;

     c) all'attività di documentazione e di diffusione dei dati raccolti e della elaborazione degli stessi;

     d) allo svolgimento, attraverso l'ufficio affari amministrativi, dei compiti di cui all'art. 6, comma 1.

     3. Il Dipartimento svolge inoltre le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato dei Ministri provvedendo, in particolare, agli adempimenti riguardanti:

     a) le proposte al Comitato degli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività dei Servizi, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge;

     b) la predisposizione di criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attività conoscitiva svolta dai Servizi;

     c) le proposte al Comitato per l'assegnazione ai Servizi dei finanziamenti previsti dagli articoli 21 e 25 della legge;

     d) l'informazione al Comitato sull'attività del Dipartimento e dei singoli Servizi.

     4. Il Dipartimento è articolato nei Servizi, nell'ufficio affari amministrativi e nell'ufficio per il sistema informativo unico.

 

          Art. 5. Sistema informativo unico

     1. Il sistema informativo unico costituisce l'integrazione delle banche dati, delle conoscenze e degli studi resi disponibili dai Servizi.

     2. Al sistema informativo unico sono trasmessi, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge, i dati inerenti all'attività conoscitiva di cui all'art. 2, comma 1, della legge, rilevati dagli altri organismi rappresentati nel consiglio dei direttori, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge e dagli altri organismi pubblici che disimpegnano funzioni connesse con la difesa del suolo.

     3. La rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza è costituita dalle reti di rilevamento e sorveglianza dei Servizi, ed è strumento per lo svolgimento dell'attività conoscitiva di cui all'art. 2 della legge.

     4. Il Dipartimento organizza, gestisce e coordina il sistema informativo unico, nel quale confluiranno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge, le iniziative relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale, nonchè la rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza e definisce con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari.

     5. Le informazioni contenute nel sistema informativo unico appartengono ai soggetti da cui provengono e possono essere utilizzate dal Dipartimento per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

     6. Il capo del Dipartimento, ai fini dell'accertamento della congruenza con i programmi di ottimizzazione del sistema di monitoraggio del territorio, nonchè della corrispondenza agli standards tecnico-funzionali prefissati dal Comitato dei Ministri, esprime parere, ai sensi dell'art. 16 della legge 17 agosto 1990, n. 241, sentiti i direttori dei Servizi, sulla installazione sul territorio nazionale di nuove reti di rilevamento e sorveglianza non inserite nella rete nazionale integrata di rilevamento e sull'ampliamento e l'integrazione di reti già esistenti.

     7. L'ufficio per il sistema informativo unico comprende i seguenti settori:

     a) informatica e telematica;

     b) documentazione;

     c) biblioteca.

     8. Il capo del Dipartimento può avvalersi, per le questioni concernenti il sistema informativo unico, di esperti e consiglieri di cui all'art. 10 e rientranti nel contingente dallo stesso determinato.

 

          Art. 6. Affari amministrativi

     1. All'ufficio affari amministrativi sono attribuite le seguenti competenze:

     a) gli affari generali nonchè, in coordinamento con il Dipartimento degli affari generali e del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli affari relativi al personale;

     b) gli adempimenti di natura finanziaria e contabile relativi alle attività strumentali del Dipartimento, nonchè la stipula di contratti e convenzioni e tenuta del relativo repertorio;

     c) la provvista, la manutenzione e la gestione dei beni strumentali allo svolgimento delle attività del Dipartimento e la gestione dei servizi generali.

     2. L'Ufficio comprende i seguenti settori:

     a) affari generali e del personale;

     b) affari contabili e finanziari.

     3. Ai procedimenti relativi allo stato giuridico del personale, nonchè al pagamento delle retribuzioni e delle spese fisse ed accessorie, provvede il Dipartimento degli affari generali e del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 7. Consiglio scientifico

     1. Presso il Dipartimento è istituito il consiglio scientifico quale organo di consulenza permanente. Il consiglio è composto dal capo del Dipartimento, che lo presiede, dai direttori dei Servizi, dai presidenti dei gruppi nazionali di protezione civile di cui all'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e da venti membri scelti tra professori universitari competenti nelle materie attinenti ai Servizi o tra gli altri esperti particolarmente qualificati.

     2. Il consiglio scientifico è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri.

     3. Ai membri del consiglio scientifico si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     4. Il consiglio scientifico è convocato dal presidente e si esprime sulle linee programmatiche del Dipartimento e su ogni quesito di carattere tecnico e scientifico sottopostogli dal medesimo o dai direttori dei servizi.

     5. Per l'esame di problemi specifici possono essere costituti appositi gruppi di lavoro nonchè invitati alle sedute del consiglio scientifico professori universitari ed esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare.

     6. La durata in carica dei membri del consiglio scientifico è fissata in quattro anni.

 

          Art. 8. Dirigenza

     1. [1].

     2. A ciascun Servizio è preposto un dirigente generale del relativo ruolo tecnico;

     3. [2].

 

          Art. 9. Attribuzione di funzioni

     1. Il capo del Dipartimento cura l'organizzazione e dirige l'attività del Dipartimento, svolgendo, altresì, le funzioni di capo dell'ufficio per il sistema informativo unico.

     2. I direttori dei Servizi predispongono i programmi annuali e pluriennali di attività, conformemente agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, comma 3, della legge, e ne curano l'esecuzione.

     3. Le funzioni vicarie, per i casi di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite dal Presidente del Consiglio dei Ministri ad uno dei direttori dei Servizi.

 

          Art. 10. Personale

     1. Presso il Dipartimento e presso ciascun Servizio sono istituite dotazioni organiche. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali sono individuati specifici profili professionali, ai sensi delle disposizioni vigenti.

     2. Le dotazioni organiche del Dipartimento e di ciascun Servizio sono stabilite nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate al presente regolamento, che si aggiungono alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

     3. Il personale inquadrato nei ruoli amministrativi e nei ruoli indistinti per le qualifiche funzionali 5a, 4a e 3a dei Servizi ai sensi dell'art. 18, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è trasferito nel ruolo di cui alla allegata tabella A sulla base delle posizioni giuridiche ed economiche possedute alla medesima data e con effetto da tale data.

     4. I criteri del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge, che istituiscono nuovi Servizi, determinano le dotazioni organiche necessarie.

     5. Nei limiti indicati nella tabella A, il Dipartimento può avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo e di comando proveniente da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da enti pubblici, anche economici, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e di esperti e consiglieri a tempo parziale.

     6. Il personale da collocare fuori ruolo e da comandare ai sensi del comma 5 è richiesto nominativamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, che debbono dar corso alle richieste stesse, previo consenso degli interessati, ove non ostino documentate ed imprescindibili esigenze di servizio.

     7. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'art. 18, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85.

 

          Art. 11. Norme abrogate

     1. Sono abrogati i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comma 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, comma 2, 18, 20, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, 21, comma 3, settori 6 e 7, e comma 4, 22, comma 2, lettere e) ed f), 23, comma 8, 24, comma 2, lettera a), 25, comma 4, 26, comma 1, lettere d) ed e), 27, comma 4.

     2. All'art. 27, comma 1, del regolamento di cui al comma 1 sono soppresse le parole "è organizzato esclusivamente a livello centrale ed" ed al comma 3 le parole "e biblioteca".

     3. Sono abrogate le tabelle A, B, C, D, E del regolamento di cui al comma 1.

 

          Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1]  Comma abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520.

[2]  Comma abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520.