Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.1 disciplina generale |
Data: | 07/09/2001 |
Numero: | 343 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. |
Art. 2. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. |
Art. 3. Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353. 1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Art. 4. Riferimenti al Dipartimento protezione civile. |
Art. 5. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile. |
Art. 5 bis. Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile. |
Art. 5 ter. Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno. |
Art. 5 quater. Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246. |
Art. 6. Abrogazioni. |
Art. 6 bis. Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile. |
Art. 7. Norma di salvaguardia. |
Art. 7 bis. Informazioni di pubblica utilità. |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 79.1.31 - D.L. 7 settembre 2001, n. 343. [1]
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.
(G.U. 10 settembre 2001, n. 210).
Art. 1. Modificazioni al
1. Al
a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile";
b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";
c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.";
d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: ", ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo";
e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono abrogati;
f) il capo IV del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, intitolato: "Agenzia di protezione civile" è soppresso;
g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: "Servizio sismico nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e del servizio idrografico e mareografico".
Art. 2. Modificazioni al
1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:
"6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del
2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della
Art. 3. Modificazioni alla
a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata «Agenzia», ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;
b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;
c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: «l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;
d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;
e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: «per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa»;
f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,».
1 bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella
Art. 4. Riferimenti al Dipartimento protezione civile. [5]
1. Tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile.
Art. 5. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile. [6]
[1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali [8].
3. Nell'àmbito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile [9].
3 bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica [10].
3 ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. E' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della
3 quater. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento [12].
4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico- operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della
4 bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica [14].
4 ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del
5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica [16].
6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del
Art. 5 bis. Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile. [18]
1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contatti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-
3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del
4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del
5. [Le disposizioni di cui all'articolo 5 della
6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.
7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del
Art. 5 ter. Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno. [20]
1. Per consentire una più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla difesa civile.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5 quater. Modificazioni alla
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della
"6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si puo' provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza.
1. Sono abrogate le disposizioni della
Art. 6 bis. Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile. [23]
1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della
2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro dell'interno da lui delegato sentito il Comitato paritetico Stato- regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 marzo 2002.
3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2002.
Art. 7. Norma di salvaguardia. [24]
1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al
Art. 7 bis. Informazioni di pubblica utilità. [25]
1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità.
2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.
4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorità assoluta nell'impegno della linea.
Art. 8. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Articolo così modificato dalla
[3] Articolo così sostituito dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[5] Articolo abrogato dalla
[6] Articolo abrogato dall'art. 48 del
[7] Comma così modificato dalla
[8] Comma così modificato dalla
[9] Comma così modificato dalla
[10] Comma aggiunto dalla
[11] Comma aggiunto dalla
[12] Comma aggiunto dalla
[13] Comma così modificato dalla
[14] Comma aggiunto dalla
[15] Comma aggiunto dalla
[16] Comma così modificato dalla
[17] Comma così modificato dalla
[18] Articolo aggiunto dalla
[19] Comma abrogato dall'art. 40 bis del
[20] Articolo aggiunto dalla
[21] Articolo aggiunto dalla
[22] Articolo così sostituito dalla
[23] Articolo aggiunto dalla
[24] Articolo così modificato dalla
[25] Articolo aggiunto dalla