§ 4.1.3 - D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 .
Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.1 additivi, conservanti e coloranti
Data:12/02/1965
Numero:162


Sommario
Art. 1.      Per uva fresca si intende il frutto maturo della vite come pure l'uva stramatura o leggermente appassita a condizione che queste uve siano suscettibili di essere pigiate con i mezzi ordinari di [...]
Art. 2.      Il nome di vino è riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva fresca, dell'uva ammostata o del mosto d'uva, con gradazione alcolica non inferiore ai [...]
Art. 3.      Per vinaccia si intende il complesso delle parti solide dell'uva fresca ammostata (detta anche vinaccia vergine) o vinificata (detta anche vinaccia fermentata) con o senza raspi.
Art. 4.      Per pulcianella si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato ad un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte [...]
Art. 5.      Nella preparazione e nella conservazione dei mosti e dei vini, oltre alle ordinarie pratiche di razionale enotecnica (follature, rimontaggi, arieggiamenti, svinature, torchiature, colmature, [...]
Art. 6.      Nella preparazione dei vini liquorosi deve essere impiegato un vino base di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12°, ed è permessa, oltre ai trattamenti indicati nell'art. [...]
Art. 7.      Le norme del presente decreto si applicano anche ai vini aromatizzati, al marsala ed ai vini moscato passito di Pantelleria, in quanto compatibili con le disposizioni speciali per essi vigenti.
Art. 8.      La confezione dei recipienti che caratterizza i vini spumanti definiti all'art. 2 è vietata per i vini considerati non spumanti agli effetti del presente decreto, per i mosti e per le bevande di [...]
Art. 9.      Gli spumanti di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 8, devono ottenersi per fermentazione naturale in bottiglia o in altro recipiente chiuso.
Art. 10.      Salvo quanto previsto dall'art. 5, lettera e), ai soli spumanti gassificati è permessa l'aggiunta di anidride carbonica.
Art. 11.      Nella preparazione di vini spumanti è consentita l'aggiunta di saccarosio, di acquavite di vino e di alcole in proporzioni tali che la gradazione alcolica complessiva del prodotto finito non [...]
Art. 12.      E' vietato produrre, nonché detenere nello stesso stabilimento di produzione di spumanti, vini spumanti naturali e vini spumanti gassificati, anche se già confezionati.
Art. 13.      Salvo il disposto dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, la produzione dei vini spumanti è subordinata all'autorizzazione dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e [...]
Art. 14.      La preparazione di mistelle, di vini liquorosi, di marsala speciali diversi da quelli ad aromatizzazione amara e di spumanti può essere fatta anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti [...]
Art. 15.      L'alcole impiegato nell'alcolizzazione dei vini in base alle disposizioni del presente decreto, nonché a quelle di cui alle leggi 4 novembre 1950, n. 1068, 4 novembre 1950, n. 1069, e 16 marzo [...]
Art. 16.      Salvo quanto previsto per la preparazione delle mistelle, dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini aromatizzati, è vietato il taglio:
Art. 17.      Salvo quanto previsto dal precedente art. 14 e dall'art. 11 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, negli stabilimenti enologici e nelle cantine [...]
Art. 18.      In deroga all'articolo precedente, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare, con proprio decreto, la detenzione negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine di prodotti non [...]
Art. 19.      I mosti aventi una gradazione alcolica complessiva inferiore a 8° devono essere sottoposti a vinificazione separata ed addizionati della sostanza rivelatrice, prescritta con decreto del Ministro [...]
Art. 20.      Il prefetto, su proposta dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio, stabilisce annualmente, con proprio decreto, il periodo entro il [...]
Art. 21.  [14]
Art. 22.      Sono vietati la detenzione a scopo di commercio ed il commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che abbiano subito trattamenti ed aggiunte non consentiti o che, [...]
Art. 23.      E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio per il diretto consumo, nonché somministrare ai propri dipendenti per obbligo contrattuale mosti e vini
Art. 24.      I vini di cui è vietata la vendita al consumo diretto non possono essere detenuti negli spacci di mescita o di vendita al dettaglio e in locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso [...]
Art. 25.      Ferma restando ogni altra indicazione prescritta dal presente decreto, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio vini o mosti in recipienti contenenti non più di 60 litri [...]
Art. 26.      Salvo quanto prescritto dal presente decreto e dalle vigenti disposizioni per i vini aromatizzati e per i vini marsala speciali, i vini aromatizzati che abbiano subìto la giunta di materie [...]
Art. 27.      E' vietato offrire in vendita verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo sostanze o prodotti di cui al presente decreto adottando nomi o denominazioni improprie o [...]
Art. 28.      I mosti, i vini, i vini speciali e gli aceti devono essere posti in commercio per il consumo diretto in recipienti di vetro, di terraglia, di ceramica, di porcellana, di legno o altro materiale [...]
Art. 29.      E' vietato porre in commercio, vendere o detenere per la vendita vini, vini speciali, mosti, filtrati dolci, confezionati in bottiglie o fiaschi di capacità raso bocca compresa tra litri 5 e [...]
Art. 30.      I recipienti di cui al precedente art. 29 devono portare la sigla per essi ivi indicata, che costituisce dichiarazione di conformità alle caratteristiche prescritte.
Art. 31.      Il fiasco toscano è riservato ai vini, diversi da quelli speciali, a denominazione di origine semplice o a denominazione di origine controllata o controllata e garantita, per i quali il [...]
Art. 32.      I recipienti previsti per i vini aromatizzati dai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono sostituiti [...]
Art. 33.      Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, nessuna bevanda diversa da quelle indicate negli articoli 1, 2 e 41 del presente decreto, nonché dallo sciroppo d'uva, dall'acquavite di [...]
Art. 34.  [30]
Art. 35.      I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai [...]
Art. 36.      La detenzione delle vinacce è vietata a datare del ventesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con decreto del prefetto, sentito il parere dell'Istituto di [...]
Art. 37. 
Art. 38.      La domanda di autorizzazione, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, deve essere redatta in carta da bollo e deve indicare:
Art. 39. 
Art. 40.      I recipienti fissi situati negli stabilimenti vinicoli, nelle cantine, negli acetifici e nelle distillerie devono essere denunciati, a mezzo di lettera raccomandata, all'Istituto di vigilanza [...]
Art. 41.      Il nome di "aceto" o "aceto di vino" è riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica dei vini che presenta
Art. 42.      Salvo il disposto dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, la produzione dell'aceto a scopo di vendita o di utilizzazione industriale è sottoposta ad autorizzazione del Ministero [...]
Art. 43.      Le domande dirette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'autorizzazione di cui al precedente articolo devono essere corredate delle generalità complete del richiedente e del [...]
Art. 44.      Il trasporto di aceto dagli stabilimenti di produzione a quelli di imbottigliamento o ad altri stabilimenti industriali deve essere accompagnato da una apposita bolletta.
Art. 45.      L'aceto deve essere posto in commercio dai produttori e somministrato al consumo unicamente nei recipienti di cui all'art. 32, muniti di contrassegno statale di garanzia, applicato in modo tale [...]
Art. 46.      Specifiche denominazioni qualificative sono ammesse per gli aceti preparati con tecniche caratteristiche e tradizionali, come quella per l'"aceto balsamico di Modena" e simili.
Art. 47. 
Art. 48.      Negli esercizi per la vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, l'aceto non può detenersi che nei recipienti prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 45 del presente [...]
Art. 49.      Nella preparazione dell'aceto, oltre alle pratiche ed ai trattamenti ammessi per i vini dal presente decreto, è consentita l'aggiunta di acqua purchè venga effettuata soltanto negli acetifici
Art. 50.      All'aceto possono essere aggiunte, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, questi ultimi nella misura massima del 5 per cento in volume, sostanze aromatizzanti naturali [...]
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53.      I trasporti di acido acetico, comunque e da chiunque effettuati, devono essere preventivamente comunicati all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del luogo dove [...]
Art. 54.      Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano per le vendite fino a 10 centimetri cubici effettuate dalle farmacie.
Art. 55.      Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità per il controllo della produzione e del commercio dell'aceto e le modalità relative alla bolletta di accompagnamento prevista dall'art. 44, [...]
Art. 56. 
Art. 57.      E' vietato produrre, detenere e mettere in commercio preparati aromatizzati atti a conferire artificialmente ai mosti ed ai vini caratteristiche specifiche a particolari uve, mosti o vini.
Art. 58.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità, stabilisce con decreto quali sostanze e specialità possono essere usate per la pulizia, il risanamento dei [...]
Art. 59.      E' vietato vendere per uso enologico e detenere nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici nonché nei locali comunque intercomunicanti con essi anche [...]
Art. 60.      Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai prodotti importati dall'estero.
Art. 61.      I vini di provenienza estera venduti nel territorio nazionale col nome geografico di origine o col nome di un vitigno non possono essere oggetto nel territorio della Repubblica di alcun taglio o [...]
Art. 62. 
Art. 63.      Le dogane che trovino vini in arrivo dall'estero, qualunque sia la loro destinazione, sia per importazione che per transito, i quali siano contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da [...]
Art. 64.      I vini che cadono sotto il disposto del precedente articolo non possono essere svincolati dal proprietario se non a condizione che i recipienti siano cambiati o ridotti in modo da non presentare [...]
Art. 65.      Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai prodotti destinati all'esportazione.
Art. 66.      I prodotti di cui al precedente articolo non sono ammessi alla reimportazione nel territorio nazionale, se hanno subìto trattamenti ed aggiunte non consentiti dal presente decreto e non hanno le [...]
Art. 67.      Le spedizioni in transito dei prodotti di cui al presente decreto devono essere accompagnate, qualora il suggellamento dei recipienti da parte della dogana di entrata non sia possibile ovvero [...]
Art. 68.      L'autorità doganale può consentire l'introduzione di vini esteri nei punti franchi purchè:
Art. 69.      Agli effetti del presente decreto la gradazione alcolica complessiva normale dei vini, di cui all'art. 5, lettere g), u) e v) è periodicamente stabilita zona per zona sulla base delle medie del [...]
Art. 70.      Le indicazioni prescritte dal presente decreto debbono essere riportate in lingua italiana qualunque sia l'origine del prodotto.
Art. 71.      I mosti, i vini e gli aceti impiegati come eccipienti nella preparazione di prodotti iscritti nella Farmacopea ufficiale o di specialità medicinali devono corrispondere ai requisiti del presente [...]
Art. 72.      Salvo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di birra e dall'art. 33 del presente decreto, si intendono bevande fermentate e ne devono portare il nome seguito da quello della sostanza o [...]
Art. 73.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità, ha facoltà di prescrivere con decreto l'aggiunta ai prodotti e alle sostanze atte a sofisticare i mosti, i vini [...]
Art. 74. 
Art. 75.      I funzionari e gli agenti delegati per la vigilanza, ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e della legge 30 aprile 1962, n. [...]
Art. 76. 
Art. 77.      Chiunque, nella preparazione dei vini liquorosi, non si attiene alle prescrizioni e limitazioni previste dal primo, secondo, quarto e quinto comma dell'art. 6, è punito con l'ammenda di lire 35 [...]
Art. 78.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, 8 e 11, secondo comma, è punito con l'ammenda da lire 600.000 a lire 3.000.000
Art. 79.      Chiunque prepara, detiene per vendere o comunque mette in commercio vini spumanti contro i divieti, le limitazioni e le prescrizioni previsti dagli articoli 9, primo comma, 10, 11, primo e terzo [...]
Art. 80.      Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 14, primo comma, è punito con la multa da lire 3.000.000 a lire 30.000.000
Art. 81.      Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 15 è punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000
Art. 82.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 è punito con la multa da lire 12.000.000 a lire 120.000.000
Art. 83.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 è punito con l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000
Art. 84.      Salvo quanto stabilito dal successivo comma, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 22, primo e secondo comma, 23, lettere a), b), d) i) n) o) p) e 24, è punito con la multa di lire [...]
Art. 85.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 22, terzo comma, e 23, lettere c), e), f), g), h), l), m), è punito con l'ammenda da lire 1.200.000 a lire 6.000.000
Art. 86.      Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 25 è punito con l'ammenda da lire 180.000 a lire 1.800.000
Art. 87.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 26 e 33 è punito con l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000
Art. 88.      Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 27 è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la multa da lire 1.200.000 a lire 30.000.000
Art. 89.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000
Art. 90.      Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 36 è punito con l'ammenda da lire 1.200.000 a lire 6.000.000
Art. 91.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 19, 34, 37, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 38 e 39 è punito con la multa di lire 150.000 per ogni quintale o frazione di quintale [...]
Art. 92.      Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 40 è punito con l'ammenda da lire 1.200.000 a lire 12.000.000
Art. 93.      Chiunque produce a scopo di commercio, impiega nella preparazione di conserve alimentari, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio aceto non rispondente alle disposizioni di cui al [...]
Art. 94.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 41, quarto, quinto e sesto comma, e 51 è punito con la multa da lire 12.000.000 a lire 120.000.000
Art. 95.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 48, 49 e 50 è punito con l'ammenda da lire 180.000 a lire 1.800.000
Art. 96.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 47 e 52 è punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 12.000.000
Art. 97.  [86]
Art. 98.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6, sesto e settimo comma 13, 14, secondo comma, 37, secondo comma, 42 e le norme regolamentari previste dall'art. 55 è punito con l'ammenda da [...]
Art. 99.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 57 e 59 è punito con l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000
Art. 100.      Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 58 è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000
Art. 101.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65 e 68 è punito con l'ammenda da lire 600.000 a lire 3.000.000
Art. 102.      Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 35, 44 e 74 è punito con l'ammenda da lire 1.200.000 a lire 30.000.000
Art. 103.      Chiunque viola le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 70 è punito con l'ammenda da lire 1.200.000 a lire 3.000.000
Art. 104.      Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 72 è punito con la multa da lire 1.200.000 a lire 6.000.000
Art. 105.      Per le violazioni delle norme del presente decreto, per le quali dal decreto stesso non è stabilita la pena, si applica l'ammenda da lire 180.000 a lire 1.800.000
Art. 106.      Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 3.000.000 ovvero una pena [...]
Art. 107.  [96]
Art. 108.      Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni del presente decreto, dispone:
Art. 109 bis.  [99]
Art. 109.      Per la confisca si applicano le norme dell'art. 240 del Codice penale.
Art. 110.      E' istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione di studio per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal [...]
Art. 111.      La Commissione di cui al precedente articolo, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura [...]
Art. 112.      In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei proprii lavori, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, può con decreto articolare la Commissione di cui all'art. 110, in più [...]
Art. 113.      E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato di coordinamento per il Servizio di repressione delle frodi con il compito di:
Art. 114.      Il Comitato di cui al precedente articolo, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è composto da tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura [...]
Art. 115.      I decreti ministeriali previsti dal presente decreto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 116.      Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 117.      Per quanto non è espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. [...]
Art. 118.      Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni dei [...]
Art. 119.      Sono abrogati:


§ 4.1.3 - D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 [1].

Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

(G.U. 23 marzo 1965, n. 73, S.O.).

 

Capitolo I

DEFINIZIONI

 

     Art. 1.

     Per uva fresca si intende il frutto maturo della vite come pure l'uva stramatura o leggermente appassita a condizione che queste uve siano suscettibili di essere pigiate con i mezzi ordinari di cantina e di fermentare spontaneamente.

     Per uva secca o passa si intende l'uva il cui appassimento ha raggiunto un punto tale da non consentire la pigiatura diretta con i mezzi ordinari di cantina e che non può, comunque, fermentare spontaneamente e normalmente.

     Per uva ammostata si intende l'uva fresca pigiata con o senza raspi.

     Per mosto o mosto d'uva si intende il prodotto che si ricava dall'uva fresca o ammostata mediante pigiatura e sgrondatura o torchiatura, avente una gradazione complessiva naturale non inferiore a 8°.

     Per mosto muto si intende il mosto la cui fermentazione alcolica è impedita mediante particolari pratiche enologiche, consentite dalle vigenti disposizioni.

     Per mosto concentrato si intende il prodotto non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto o del mosto muto, escluso l'impiego del fuoco diretto, fino a raggiungere una densità non inferiore a 28 Baumè.

     Per mosto cotto si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto ed a normale pressione atmosferica.

     Per filtrato dolce si intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti.

     Per mistella o sifone si intende il prodotto ottenuto dal mosto di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12° reso infermentescibile mediante aggiunta di acquavite di vino o di alcole in quantità tale da portare la gradazione alcolica svolta a non meno di 16° ed a non più di 22°.

     Per gradazione alcolica o grado alcolico o alcole svolto si intende la quantità percentuale in volume di alcole effettivamente presente, determinata secondo i metodi ufficiali di analisi.

     Per gradazione alcolica potenziale o alcole potenziale (alcole da svolgere) si intende quello ottenibile dalla fermentazione degli zuccheri presenti, calcolati come zucchero invertito (grammi per cento ml a 20 °C) ed adottando, come coefficiente di trasformazione zucchero in peso-alcole in volume, il fattore 0,6.

     Per gradazione alcolica complessiva o gradazione complessiva o grado alcolico complessivo (alcole svolto e da svolgere) si intende la gradazione alcolica più l'alcole potenziale.

     Per gradazione complessiva naturale si intende la gradazione complessiva che il prodotto presenta prima di avere subìto qualsiasi correzione o mescolanza.

     Per gradazione di acidità degli aceti si intende l'acidità totale espressa in grammi di acido acetico per 100 ml di aceto e determinata secondo i metodi ufficiali di analisi.

 

          Art. 2.

     Il nome di vino è riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva fresca, dell'uva ammostata o del mosto d'uva, con gradazione alcolica non inferiore ai tre quinti della gradazione complessiva.

     La gradazione alcolica dei vini non può essere comunque inferiore a 6°, mentre quella complessiva naturale non può essere inferiore a 8°.

     Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno "Moscato" può essere posto in commercio con una gradazione alcolica svolta comunque non inferiore a 4 gradi [2].

     Sono vini liquorosi quelli ottenuti da un vino base - prodotto esclusivamente con uve di appropriati vitigni indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste - di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12 gradi, addizionato di mistella, di acquavite di vino, di alcole oppure di mosto concentrato oltre i limiti consentiti dall'art. 5.

     Sono vini aromatizzati i vini aventi un grado alcolico inferiore al 21 per cento in volume, costituiti in prevalenza da vino addizionato, o non, di alcole e di saccarosio nonché di sostanze permesse dalle vigenti disposizioni per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica atte a conferire al prodotto particolari odori e sapori estranei al vino.

     Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei all'immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi al termine della loro preparazione e prima che vengano estratti dallo stabilimento di produzione una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20°C misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonché confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato [3].

     E' tuttavia consentito impiegare nella preparazione dei vini spumanti naturali anche vini con gradazione complessiva non inferiore a 9 gradi purchè provenienti da uve di vitigni pregiati indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste [4].

     Nelle annate con andamento stagionale eccezionalmente sfavorevole il Ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire, con proprio decreto, la preparazione di "spumanti naturali" mediante l'impiego di vini con gradazione alcolica complessiva anche di 9 gradi, purchè essi provengano esclusivamente da uve di vitigni pregiati che siano tradizionalmente impiegati nella produzione di vini spumanti [5].

     Ferme restando le vigenti disposizioni in materia fiscale, sono vini speciali le mistelle, i vini liquorosi, quelli spumanti e quelli aromatizzati.

 

          Art. 3.

     Per vinaccia si intende il complesso delle parti solide dell'uva fresca ammostata (detta anche vinaccia vergine) o vinificata (detta anche vinaccia fermentata) con o senza raspi.

     Per feccia fresca di mosto o di vino si intende la massa che per separazione si ricava dai mosti, ovvero per travaso e filtrazione o centrifugazione si separa dai vini, privata delle eventuali vinacce e raspi.

     Per vinello si intende il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini di uva fresca, macerata in acqua, o dall'esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

     Per sopra-torchiati o ultra-torchiati di vinaccia e di feccia si intendono i liquidi ottenuti dalla sovrapressione dei rispettivi sottoprodotti, ed aventi, in relazione ai vini, composizione chimica e caratteri organolettici anormali.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per la sanità, saranno determinate le caratteristiche di composizione dei prodotti da considerare supertorchiati od ultratorchiati di vinaccia e di feccia anche distintamente, ove occorra, in relazione al vino della stessa zona di produzione.

     Per enocianina commerciale si intende il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce di uva nera di vitis vinifera con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure resa solida con trattamenti fisici.

 

          Art. 4.

     Per pulcianella si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato ad un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio.

     Per bottiglia marsala si intende un recipiente di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato ad un collo con rigonfiamento centrale (collo oliva). Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata.

     L'altezza totale e di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica pari a circa tre quinti dell'altezza totale.

     Per fiasco toscano si intende un recipiente in vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un elissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore ad un collo allungato, nel quale l'altezza totale non sia inferiore a 1,2 e non superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo.

 

Capitolo II

DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE DEI MOSTI E DEI VINI

 

          Art. 5.

     Nella preparazione e nella conservazione dei mosti e dei vini, oltre alle ordinarie pratiche di razionale enotecnica (follature, rimontaggi, arieggiamenti, svinature, torchiature, colmature, travasi e tagli di mosti o vini), sono permessi:

     a) la refrigerazione;

     b) la pastorizzazione;

     c) la filtrazione anche con l'uso di sostanze coadiuvanti, chimicamente inerti;

     d) la centrifugazione;

     e) la carbonicazione con anidride carbonica fino ad una pressione assoluta di 2,5 atmosfere a 20 °C. Qualora la carbonicazione superi il contenuto di anidride carbonica di 2 grammi litro, essa deve essere dichiarata in etichetta con l'indicazione "vino addizionato di anidride carbonica" in caratteri ben leggibili ed indelebili;

     f) la concentrazione a riscaldamento diretto del mosto o del mosto muto, per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono vino marsala nella zona delimitata dalle vigenti disposizioni, nonché agli stabilimenti che producono mosto per l'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia [6];

     g) la concentrazione a freddo del vino, nei limiti necessari a portare la gradazione alcolica complessiva non oltre quella normale dei vini della zona di produzione, purchè l'incremento non superi i 2 gradi alcolici complessivi;

     h) la concentrazione a freddo o a caldo, escluso il riscaldamento diretto, del mosto o del mosto muto per la preparazione del mosto concentrato;

     i) l'aggiunta di anidride solforosa e di metabisolfito di potassio (disolfito o pirosolfito) e di disolfito di calcio;

     j) l'impiego di lieviti selezionati da vinificazione con l'osservanza delle norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità;

     l) l'eliminazione di anidride solforosa con mezzi fisici;

     m) l'aggiunta di bicarbonato, carbonato o fosfato ammonico in quantità non superiore a 30 grammi per ettolitro, di tiamina (vitamina B1) fino ad un contenuto nei vini destinati al consumo di 60 milligrammi per ettolitro, nonché di acido l.ascorbico (vitamina C) o di l.ascorbato di sodio fino a 12 grammi per ettolitro, questi ultimi calcolati come acido l.ascorbico;

     n) l'acidificazione con acido tartarico e citrico, quest'ultimo in quantità tale da non portare il vino a contenerne più di 100 grammi per ettolitro;

     o) la disacidificazione con carbonato e bicarbonato di potassio, carbonato di calcio e tartrato neutro di potassio;

     p) l'aggiunta di enocianina e di tannino;

     q) l'aggiunta di acido metatartarico nel limite massimo di 10 grammi per ettolitro;

     r) la chiarificazione con gelatina, caseina e caseinati, albumine animali, bentonite e argille attivate;

     s) la demetallizzazione con ferrocianuro di potassio secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanità, in modo tale che all'analisi chimica il vino non riveli residui di ferrocianuro di potassio o di suoi derivati;

     t) la deodorazione con carboni enologici attivi o con olii e la decolorazione con carboni enologici attivi;

     u) l'aggiunta di mosti muti, filtrati dolci e di mosti concentrati, questi ultimi limitatamente alla quantità necessaria ad elevare i vini ed i mosti alla gradazione alcolica complessiva normale di quelli della zona di produzione, purchè l'incremento di gradazione non superi i due gradi alcolici complessivi. Tale aggiunta può essere effettuata soltanto a scopo di rifermentazione da compiersi nel periodo per essa consentito. In annate agrarie con eccezionale andamento climatico che influisca sfavorevolmente sulla qualità del prodotto, il prefetto, sentiti gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura e gli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, può consentire con proprio decreto che l'aggiunta di mosti, filtrati dolci e mosti concentrati prevista dalla presente lettera u) sia effettuata in misura tale che l'incremento di gradazione non superi i 3 gradi alcolici complessivi [7];

     v) la dolcificazione con filtrato dolce o con mosto muto o mosto concentrato, purchè:

     1) l'aggiunta di mosto muto sia effettuata sotto il controllo e con la osservanza delle disposizioni impartite dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio;

     2) l'aggiunta di mosto concentrato non sia tale da far superare al prodotto finito di oltre un grado la gradazione complessiva normale della zona di produzione del vino sottoposto a dolcificazione.

     L'azoto puro può essere detenuto negli stabilimenti e può essere adoperato come coadiuvante di lavorazione a condizione che nel prodotto finito destinato al consumo non ne residuino più di 0,05 grammi per litro [8].

     Le miscele di azoto e di anidride carbonica sono considerate anidride carbonica ai fini della presente legge [9].

     In deroga a quanto sopra è consentita, negli impianti di recupero dell'azoto esistenti in stabilimenti produttori di spumanti naturali, la presenza di miscele di azoto con anidride carbonica proveniente dalla fermentazione naturale del vino spumante, contenenti non più del 15 per cento di anidride carbonica [10].

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per la sanità, potranno essere consentiti tutti gli altri trattamenti ed aggiunte di volta in volta riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica e potrà procedersi, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie, all'aggiornamento dei trattamenti e delle aggiunte previsti dal presente articolo.

     Restano ferme le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, quale risulta modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, in materia di additivi chimici e coloranti. Tuttavia, i decreti di autorizzazione del Ministro per la sanità, previsti dall'art. 5, lettere f) e g) della citata legge n. 283, sono emanati, per i mosti, vini ed aceti, sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 6.

     Nella preparazione dei vini liquorosi deve essere impiegato un vino base di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12°, ed è permessa, oltre ai trattamenti indicati nell'art. 5, l'aggiunta di mistella, di acquavite di vino, di alcole, nonché l'aggiunta di mosto concentrato. In sostituzione totale o parziale dell'aggiunta di alcole, si può procedere alla concentrazione a freddo del vino base avente i requisiti prescritti. L'aumento di gradazione così ottenuto, oltre i limiti della gradazione normale dei vini della zona, è considerato ad ogni effetto aggiunta di alcole.

     Le aggiunte ed i trattamenti contemplati nel comma precedente sono consentiti in misura tale che la gradazione alcolica complessiva del prodotto non superi comunque il doppio della gradazione alcolica complessiva del vino base, neppure in fase di lavorazione.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nella preparazione delle mistelle.

     I vini liquorosi devono avere una gradazione alcolica non superiore a 22° e non inferiore a 16° ed un contenuto in zuccheri naturali, espressi come zucchero invertito, non inferiore a 50 grammi per litro.

     I vini liquorosi qualificati "secco" o "dry" debbono avere una gradazione alcolica non inferiore a 18° ed un contenuto in zuccheri non superiore a 40 grammi per litro.

     Salvo il disposto dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, chiunque intende effettuare la produzione e l'imbottigliamento, o solo l'imbottigliamento a scopo di commercio dei vini liquorosi o delle mistelle deve munirsi di licenza che viene rilasciata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di quelli per l'industria e il commercio e per le finanze.

     I produttori e gli imbottigliatori di vini liquorosi o di mistelle devono tenere nei propri stabilimenti un registro di produzione ed un registro di imbottigliamento, preventivamente vidimati dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio.

     Sui recipienti, diversi da quelli di cui all'art. 25, contenenti vini liquorosi o mistelle deve essere riportato, anche a mezzo di etichetta solidamente fissata al recipiente con caratteri ben leggibili ed in ogni caso di formato non inferiore a 1 centimetro di altezza ed a mm. 2 di larghezza, la dicitura: "vino liquoroso" o "mistella".

 

          Art. 7.

     Le norme del presente decreto si applicano anche ai vini aromatizzati, al marsala ed ai vini moscato passito di Pantelleria, in quanto compatibili con le disposizioni speciali per essi vigenti.

 

          Art. 8.

     La confezione dei recipienti che caratterizza i vini spumanti definiti all'art. 2 è vietata per i vini considerati non spumanti agli effetti del presente decreto, per i mosti e per le bevande di cui all'art. 72 [11].

     Gli spumanti si classificano in:

     a) spumanti naturali;

     b) spumanti gassificati.

     L'apposizione sulle etichette dei vini spumanti delle denominazioni "classico", " riserva", " gran riserva", "grande spumante" e delle indicazioni in lingua straniera "brut", "dry" e similari è consentita soltanto per gli spumanti naturali.

 

          Art. 9.

     Gli spumanti di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 8, devono ottenersi per fermentazione naturale in bottiglia o in altro recipiente chiuso.

     E' vietata la detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti ed allo stato solido sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si preparano gli spumanti di cui al comma precedente e vini con anidride carbonica derivante esclusivamente da fermentazione, commerciati con l'indicazione "anidride carbonica derivante da fermentazione" [12].

     In casi eccezionali il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, può autorizzare, nei locali ove si preparano vini spumanti naturali, la detenzione e l'impiego di anidride carbonica per la preparazione di bevande carbonicate, purchè l'impiego di tale sostanza possa essere impedito nella preparazione dei vini spumanti naturali mediante l'adozione di opportune cautele.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, può, per particolari tipi di spumanti naturali, autorizzare la confezione senza il capsulone o la stagnola, di cui all'art. 2, a condizione che sull'etichetta figurino gli estremi del decreto di autorizzazione.

 

          Art. 10.

     Salvo quanto previsto dall'art. 5, lettera e), ai soli spumanti gassificati è permessa l'aggiunta di anidride carbonica.

     Tali spumanti devono recare sotto la denominazione del vino e sullo stesso fondo dell'etichetta la dicitura "vino addizionato di anidride carbonica", la quale deve figurare anche sulle fatture, nelle lettere di porto, su tutti i documenti commerciali e deve apporsi in senso orizzontale sull'etichetta principale con lettere ben leggibili ed indelebili di formato non inferiore a mm. 4 di altezza e a mm. 2 di larghezza, dello stesso colore della dicitura più evidente.

 

          Art. 11.

     Nella preparazione di vini spumanti è consentita l'aggiunta di saccarosio, di acquavite di vino e di alcole in proporzioni tali che la gradazione alcolica complessiva del prodotto finito non superi di un terzo la gradazione alcolica complessiva del vino base.

     Gli spumanti non possono essere estratti dallo stabilimento in cui avviene la spumantizzazione se non in bottiglie provviste dell'abbigliamento e delle indicazioni obbligatorie previste dal presente decreto.

     I prodotti di cui al presente articolo debbono avere una gradazione alcolica complessiva non inferiore a 11 gradi.

 

          Art. 12.

     E' vietato produrre, nonché detenere nello stesso stabilimento di produzione di spumanti, vini spumanti naturali e vini spumanti gassificati, anche se già confezionati.

 

          Art. 13.

     Salvo il disposto dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, la produzione dei vini spumanti è subordinata all'autorizzazione dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che la rilascia a domanda degli interessati da presentarsi ogni tre anni entro il 31 ottobre per il triennio successivo, nonché alla tenuta di un apposito registro aggiornato di carico e scarico, documentato allo scarico con riferimento ai documenti emessi ai fini dell'I.G.E. Su tali documenti deve essere specificata a parte la voce "spumante" e deve essere fatto riferimento alle annotazioni apportate sul registro di carico e scarico.

 

          Art. 14.

     La preparazione di mistelle, di vini liquorosi, di marsala speciali diversi da quelli ad aromatizzazione amara e di spumanti può essere fatta anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è consentito l'impiego del saccarosio, dell'acquavite di vino e dell'alcole, soltanto a condizione che le lavorazioni vengano preventivamente denunciate all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio ed eseguite sotto il suo controllo. Il saccarosio, l'acquavite di vino e l'alcole devono essere conservati in magazzini controllati dal predetto Istituto di vigilanza, salvo che tali prodotti siano sottoposti alla vigilanza dell'autorità finanziaria; ma anche in tal caso l'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste può controllare i prodotti immagazzinati.

     Il prodotto finito deve essere assunto in carico negli appositi registri, debitamente aggiornati.

 

          Art. 15.

     L'alcole impiegato nell'alcolizzazione dei vini in base alle disposizioni del presente decreto, nonché a quelle di cui alle leggi 4 novembre 1950, n. 1068, 4 novembre 1950, n. 1069, e 16 marzo 1956, n. 108, anche se non sottoposto ad agevolazione fiscale, deve provenire esclusivamente dalla distillazione del vino o dei sottoprodotti della vinificazione.

     L'alcole e l'acquavite di vino, impiegati nell'alcolizzazione dei vini in base alle disposizioni di cui al comma precedente, devono essere esclusivamente e rispettivamente alcole etilico di vino rettificato "buon gusto" di non meno 95° ed acquavite di vino di gradazione alcolica non inferiore a 65°, aventi i requisiti di purezza prescritti dalle vigenti disposizioni.

     Nelle cantine e negli stabilimenti vinicoli è vietato detenere alcole ed acquaviti diversi da quelli consentiti.

 

          Art. 16.

     Salvo quanto previsto per la preparazione delle mistelle, dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini aromatizzati, è vietato il taglio:

     a) dell'uva ammostata, dei mosti o dei vini, con mistelle, vino liquoroso, vino aromatizzato, vino in corso di spumantizzazione preparato con impiego di saccarosio, di acquavite di vino o di alcole, uve ammostate, mosti e vini che non raggiungono la gradazione complessiva di 8 gradi, nonché vinello ed altri sottoprodotti;

     b) della mistella e del vino liquoroso con vino aromatizzato, vino in corso di spumantizzazione preparato con impiego di alcole, di acquavite di vino e di saccarosio, uve ammostate, mosti e vini che non raggiungono la gradazione complessiva di 8° nonché vinello e sottoprodotti;

     c) del vino aromatizzato con vino in corso di spumantizzazione preparato con impiego di alcole, di acquavite di vino e di saccarosio, uve ammostate, mosti e vini che non raggiungono la gradazione complessiva di 8°, nonché vinello e sottoprodotti;

     d) del vino in corso di spumantizzazione preparato mediate impiego di alcole, di acquavite di vino e di saccarosio, con uve ammostate, mosti o vini che non raggiungono la gradazione complessiva di 8°, nonché vinello e altri sottoprodotti.

 

          Art. 17.

     Salvo quanto previsto dal precedente art. 14 e dall'art. 11 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, negli stabilimenti enologici e nelle cantine nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:

     a) acquaviti ed alcole;

     b) zuccheri e loro soluzioni;

     c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;

     d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti;

     e) sostanze atte a conferire ai mosti o ai vini profumi o sapori particolari;

     f) sostanze ammesse nella preparazione dei vini aromatizzati, qualora nello stabilimento non si provveda alla preparazione di questi ultimi;

     g) additivi o coloranti non consentiti dal presente decreto;

     h) qualunque altra sostanza atta a sofisticare i mosti, i vini e i vini speciali;

     i) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione non denaturati come prescritto dal presente decreto;

     l) mosti o vini aventi una gradazione complessiva inferiore a 8° , a meno che non siano denaturati come prescritto dal presente decreto;

     m) invertasi.

     E', tuttavia, consentito detenere vini, acqueviti di vino, liquori, sciroppi, succhi od altre bevande diverse dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate pronte per la vendita ed aventi una capacità non superiore a litri due.

 

          Art. 18.

     In deroga all'articolo precedente, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare, con proprio decreto, la detenzione negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine di prodotti non consentiti, qualora essi non si prestino alla sofisticazione dei prodotti vinicoli preparati o detenuti nei predetti stabilimenti o cantine.

 

          Art. 19.

     I mosti aventi una gradazione alcolica complessiva inferiore a 8° devono essere sottoposti a vinificazione separata ed addizionati della sostanza rivelatrice, prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità e sentito il parere di quello per l'industria e il commercio. Essi debbono essere impiegati per la produzione di vini da destinare all'acetificazione o alla distillazione per la produzione di acquavite di vino o alcole di vino.

     Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalità da osservare per l'impiego della sostanza rivelatrice.

     I mosti predetti sono sottoposti ai vincoli di circolazione stabiliti per i vinelli.

 

          Art. 20.

     Il prefetto, su proposta dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio, stabilisce annualmente, con proprio decreto, il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono da considerare consentite. Detto periodo non potrà comunque andare oltre il 31 dicembre.

     Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del predetto periodo, devono essere immediatamente denunciate a mezzo telegramma all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio.

     E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito dal prefetto, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti naturali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati [13].

     In deroga a quanto previsto dal presente articolo, il prefetto, con il decreto di cui al primo comma, può consentire, esclusivamente per la preparazione di tradizionali vini, la pratica della fermentazione e della rifermentazione in un periodo successivo al 31 dicembre, purchè:

     1) le materie prime destinate alla lavorazione siano state denunciate al competente Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro la predetta data;

     2) l'inizio della lavorazione venga denunciato al predetto Istituto di vigilanza;

     3) vengano rispettate le cautele all'uopo stabilite con il decreto prefettizio.

 

          Art. 21. [14]

     Chiunque detiene uve per la vinificazione e chiunque detiene o ha prodotto mosti, mosti muti, filtrati dolci, mosti cotti, mosti concentrati, vini e vini speciali deve ogni anno, entro il 6 settembre per le quantità detenute alla data del 31 agosto ed entro il 29 novembre per la produzione della annata, farne denuncia in triplice copia, di cui una da inoltrare all'ufficio delle imposte di consumo, una all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una all'ispettorato agrario provinciale, competente per territorio, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     La denuncia, che deve essere espressa in quintali per le uve ed in ettolitri per gli altri prodotti, può essere presentata anche all'ufficio delle imposte di consumo, competente per territorio, che ne rilascia ricevuta. Il predetto ufficio trasmetterà ai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo la rispettiva destinazione, non oltre il 9 settembre la denuncia di giacenza e non oltre il 10 dicembre quella di produzione.

     Gli esemplari delle denunce da inoltrare, ai sensi del primo comma del presente articolo, all'ufficio delle imposte di consumo e all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono sostitutivi di quelli previsti ai fini dell'imposta generale sull'entrata dall'art. 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315.

 

Capitolo III

DISCIPLINA DEL COMMERCIO DEI MOSTI E DEI VINI

 

          Art. 22.

     Sono vietati la detenzione a scopo di commercio ed il commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che abbiano subito trattamenti ed aggiunte non consentiti o che, anche se rispondenti alle definizioni ed ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi dalla vitis vinifera, eccezion fatta per i mosti ed i vini provenienti da determinati vitigni ibridi la cui coltivazione potrà essere consentita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in relazione alle particolari condizioni ambientali di alcune zone ed alle caratteristiche intrinseche dei vitigni stessi [15].

     Lo stesso divieto si applica ai mosti ed ai vini che:

     1) all'analisi organolettica o chimica o microscopica risultino alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati o denunciati all'Istituto di vigilanza, secondo quanto stabilito dal successivo art. 39;

     2) contengano:

     a) bromo organico;

     b) cloro organico, salvo le eventuali piccole quantità che possono provenire da residui di pesticidi impiegati nel vigneto e che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per la sanità;

     c) fluoro, oltre i limiti stabiliti con il decreto di cui alla lettera a) dell'art. 23;

     d) alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,30 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo. In annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire, con proprio decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di mosti e vini rossi aventi un contenuto in alcole metilico superiore a 0,30 millilitri, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, purchè vengano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto [16];

     3) all'analisi chimica risultino contenere residui di ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento ultimato, o che abbiano subìto tale trattamento in violazione di quanto stabilito all'art. 5, lettera s).

     Il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro, oltrepassi i limiti previsti dal successivo art. 23, lettera f), non può essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanità, sentito il parere di quello per l'industria e il commercio e previa denuncia da trasmettersi con lettera raccomandata all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, nella quale deve essere indicata almeno la quantità e la località di detenzione.

     Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalità da osservare per l'impiego di detta sostanza rivelatrice.

     Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti ed i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti.

 

          Art. 23.

     E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio per il diretto consumo, nonché somministrare ai propri dipendenti per obbligo contrattuale mosti e vini [17]:

     a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non siano compresi nei limiti stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità, in relazione ai risultati della sperimentazione;

     b) che non risultino rispondenti ai requisiti prescritti dal presente decreto o non risultino rispondenti alle denominazioni indicate in etichetta;

     c) che all'analisi organolettica o chimica o microscopica risultino alterati per malattia o comunque avariati e difettosi per odori e sapori anormali (come legno, muffa, o altro);

     d) che, sottoposti alla prova preliminare di fermentazione secondo i metodi ufficiali di analisi, non risultino fermentescibili. E' fatta eccezione per i vini speciali;

     e) con gradazione alcolica complessiva inferiore a 10° ;

     f) con acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro, superiore ad un decimo della gradazione alcolica svolta in volume per cento, restando consentita la presenza di 1 grammo per litro per i vini con gradazione alcolica svolta inferiore a 10°;

     g) contenenti oltre mezzo grammo per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino marsala, i vini liquorosi e le mistelle, per i quali tale limite è elevato ad 1 grammo;

     h) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati, espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino marsala, i vini liquorosi e le mistelle, per i quali tale limite è elevato a 3 grammi [18];

     i) contenenti alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,25 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, e cioè alcole svolto e da svolgere [19];

     l) contenenti anidride solforosa totale in quantità superiore a 200 milligrammi per litro;

     m) contenenti acido citrico in quantità superiore a 1 grammo per litro;

     n) contenenti bromo e cloro organici salvo, per quest'ultimo, quanto stabilito all'art. 22, n. 2, lettera b);

     o) che all'analisi chimica rivelino presenze di ferrocianuro di potassio o di suoi derivati;

     p) contenenti qualsiasi altra sostanza oltre i limiti di volta in volta riconosciuti non pregiudizievoli per la sanità pubblica con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità.

 

          Art. 24.

     I vini di cui è vietata la vendita al consumo diretto non possono essere detenuti negli spacci di mescita o di vendita al dettaglio e in locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili.

     I mosti ed i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, muniti di chiusura di garanzia, si intendono posti in vendita per il consumo, anche se detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei produttori e dei commercianti all'ingrosso ed anche se privi delle indicazioni di cui al successivo art. 25.

     Non è considerato posto in vendita il vino in bottiglia in corso di invecchiamento presso i produttori ed i commercianti all'ingrosso e la cui acidità volatile superi quella consentita fino ad un massimo del 30 per cento.

     Ai fini del presente decreto non costituisce chiusura di garanzia la chiusura provvisoria di fermentazione dei vini spumanti preparati con il sistema della fermentazione in bottiglia.

 

          Art. 25.

     Ferma restando ogni altra indicazione prescritta dal presente decreto, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio vini o mosti in recipienti contenenti non più di 60 litri di prodotto deve:

     1) apporre sui recipienti una chiusura di garanzia che per le damigiane sarà costituita da un cappellotto sigillato o altro sistema di chiusura munito di sigillo, e per le bottiglie ed i fiaschi od altri recipienti da un tappo di sughero raso bocca marcato a fuoco con il nome dell'imbottigliatore o da un tappo a fungo ancorato avente un gambo ad espansione, tale da non poter essere riutilizzato, o da un tappo di plastica ancorato con chiusura a strappo, o da un tappo a vite ancorato, o da un tappo tipo corona, ovvero da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente, da autorizzarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In tali chiusure deve sempre figurare all'esterno una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente [20];

     2) indicare in lingua italiana sul recipiente con etichetta o in qualsiasi altro modo mediante scritta ben leggibile ed indelebile:

     a) la natura merceologica del prodotto (vino, vino liquoroso, spumante od altro);

     b) il contenuto minimo garantito del recipiente, con una tolleranza non superiore al 2,5% per quello delle bottiglie ed al 3% per quello dei fiaschi;

     c) il nome, la ditta o la ragione sociale di chi ha operato il riempimento del recipiente e la sede della cantina o dello stabilimento;

     d) ogni altra indicazione prescritta dal presente decreto e dalle altre norme in vigore, nonché l'indicazione riguardante la gradazione alcolica minima svolta, con una tolleranza di gradi 0,5 in meno rispetto alla gradazione dichiarata, ferma restando in ogni caso la gradazione complessiva minima di 10° .

     L'indicazione della gradazione complessiva è facoltativa; nel caso che essa venga apposta è consentita la tolleranza di gradi 0,4, fermi restando i minimi e i massimi di legge.

     Nei locali ove si vende vino sfuso al consumatore devono essere visibilmente esposti cartelli con scritte ben leggibili che indicano il grado alcolico minimo dei vini sfusi che si smerciano. Tali indicazioni devono essere apposte, in modo ben visibile, anche sui recipienti o sopra le spine da cui si estrae il vino.

 

          Art. 26.

     Salvo quanto prescritto dal presente decreto e dalle vigenti disposizioni per i vini aromatizzati e per i vini marsala speciali, i vini aromatizzati che abbiano subìto la giunta di materie aromatizzanti naturali consentite dalle disposizioni sanitarie possono portare sulla confezione, anche come parte della denominazione, riferimenti a sostanze aromatizzanti effettivamente impiegate nella loro preparazione. Le materie aromatizzanti devono essere riportate in etichetta in ordine di importanza, in relazione alla loro influenza sulle caratteristiche organolettiche del prodotto, con l'indicazione "aromatizzato con...", seguita eventualmente dalle parole "ed altri aromi naturali" nel caso siano state aggiunte altre sostanze aromatizzanti.

     I vini aromatizzati che contengono sostanze aromatizzanti artificiali permesse dalle vigenti disposizioni sanitarie devono portare la scritta "aromatizzato con aromi artificiali". Qualora le sostanze aromatizzanti naturali siano impiegate nella preparazione di vini aromatizzati unitamente ad aromi artificiali, può essere usata la dizione di cui al precedente comma integrata con le parole "ed aromi artificiali" oppure la frase "aromatizzato con aromi naturali ed artificiali".

     I vini aromatizzati ed i marsala speciali possono essere qualificati:

     a) "zabaione" o "con uova", se contengono almeno 60 grammi di tuorlo d'uovo fresco o congelato per litro;

     b) "all'uovo", a condizione che siano aromatizzati con l'impiego delle materie aromatizzanti naturali estratte dal tuorlo d'uovo, mediante infusione alcolica e successiva filtrazione, in quantità di almeno 10 grammi di tuorlo d'uovo fresco o congelato per litro e purchè sulla loro confezione figuri anche l'indicazione "aromatizzato con le sostanze naturali del tuorlo d'uovo".

     Nel caso in cui i prodotti di cui al precedente comma subiscano una aromatizzazione complementare con altre sostanze aromatizzanti permesse, essi devono portare, a seconda dei casi, una delle seguenti indicazioni: "aggiunta complementare di aromi naturali" oppure "aggiunta complementare di aromi naturali ed artificiali" oppure "aggiunta complementare di aromi artificiali".

     Le figurazioni di uova o loro parti possono essere apposte soltanto sulle confezioni dei vini aromatizzati e dei marsala speciali qualificati "zabaione" o "con uova". Le figurazioni di galli, galline e pulcini posso essere apposte soltanto sulle confezioni dei vini aromatizzati e dei marsala speciali qualificati "zabaione", "con uova" o "all'uovo".

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità, i componenti caratteristici dell'uovo che debbono riscontrarsi nei prodotti finiti, precisando i metodi analitici per la loro individuazione.

 

          Art. 27.

     E' vietato offrire in vendita verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo sostanze o prodotti di cui al presente decreto adottando nomi o denominazioni improprie o diciture, aggettivazioni, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, o disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa l'origine e la natura della merce.

     E' altresì vietato annunziare verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo la vendita di materie atte a fabbricare artificialmente le sostanze o i prodotti di cui al presente decreto, nonché esibire formule od altre indicazioni per la preparazione delle suddette sostanze o prodotti.

 

          Art. 28.

     I mosti, i vini, i vini speciali e gli aceti devono essere posti in commercio per il consumo diretto in recipienti di vetro, di terraglia, di ceramica, di porcellana, di legno o altro materiale riconosciuto idoneo con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità.

 

          Art. 29.

     E' vietato porre in commercio, vendere o detenere per la vendita vini, vini speciali, mosti, filtrati dolci, confezionati in bottiglie o fiaschi di capacità raso bocca compresa tra litri 5 e oltre litri 0,1, aventi a 20° centigradi capacità diversa da una di quelle qui di seguito indicate:

     Bottiglie:

     A) capacità litri 3,78 al livello di riempimento di cm. 9,5 sotto il raso bocca;

     B) capacità litri 2,1 al livello di riempimento di cm. 9 sotto il raso bocca;

     C) capacità litri 2 al livello di riempimento di cm. 9 sotto il raso bocca;

     D) capacità litri 1,750 al livello di riempimento di cm. 9 sotto il raso bocca;

     E) capacità litri 1 al livello di riempimento di cm. 7 sotto il raso bocca;

     EA) capacità litri 0,750 al livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca [21];

     EC) capacità litri 1 al livello di riempimento di centimetri 4,5 sotto il raso bocca [22];

     F) capacità litri 0,720 al livello di riempimento di cm. 7 sotto il raso bocca;

     FL) capacità litri 0,720 al livello di riempimento di cm. 9 sotto il raso bocca;

     G) capacità litri 0,500 al livello di riempimento di cm. 7 sotto il raso bocca;

     GC) capacità litri 0,500 al livello di riempimento di cm 4,5 sotto il raso bocca [23];

     H) capacità litri 0,360 al livello di riempimento di cm. 6 sotto il raso bocca;

     I) capacità litri 0,250 al livello di riempimento di cm. 6 sotto il raso bocca;

     IC) capacità litri 0,250 al livello di riempimento di cm 4 sotto il raso bocca [24];

     L) capacità litri 0,200 al livello di riempimento di cm. 6 sotto il raso bocca;

     LC) capacità litri 0,200 al livello di riempimento di cm 4 sotto il raso bocca [25];

     SM) capacità litri 1,490 al livello di riempimento di cm. 10 sotto il raso bocca;

     S) capacità litri 0,770 al livello di riempimento di cm. 9 sotto il raso bocca;

     SG) capacità litri 0,385 al livello di riempimento di cm. 9 sotto il raso bocca;

     SP) capacità litri 0,190 al livello di riempimento di cm. 8 sotto il raso bocca;

     O) capacità litri 0,680 al livello di riempimento di cm. 7 sotto il raso bocca.

     I vini "Marsala" e "Marsala speciale" diversi da quelli ad aromatizzazione amara possono essere posti in commercio solamente in bottiglie delle seguenti capacità:

     a) capacità litri 2 a livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca;

     b) capacità litri 1,750 a livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca;

     c) capacità litri 1 a livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca;

     d) capacità di litri 0,680 a livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca [26].

     Resta salva la possibilità di porre in commercio bottiglie di capacità sino a litri 0,100 [27].

     E' consentita una tolleranza del 2,5% in più o in meno sulle capacità sopra indicate.

     Fiaschi:

     AF) capacità litri 3,78 al livello di riempimento di cm. 8,5 sotto il raso bocca;

     BF) capacità litri 2,1 al livello di riempimento di cm. 8 sotto il raso bocca;

     CF) capacità litri 1,880 al livello di riempimento di cm. 8 sotto il raso bocca;

     DF) capacità litri 0,95 al livello di riempimento di cm. 7 sotto il raso bocca;

     EF) capacità litri 0,720 al livello di riempimento di cm. 7 sotto il raso bocca;

     FF) capacità litri 0,475 al livello di riempimento di cm. 7 sotto il raso bocca;

     GF) capacità litri 0,360 al livello di riempimento di cm. 6 sotto il raso bocca;

     HF) capacità litri 0,250 al livello di riempimento di cm. 6 sotto il raso bocca.

     E' consentita una tolleranza del 3% in più o in meno sulle capacità sopra indicate.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano al prodotto destinato all'esportazione.

 

          Art. 30.

     I recipienti di cui al precedente art. 29 devono portare la sigla per essi ivi indicata, che costituisce dichiarazione di conformità alle caratteristiche prescritte.

     La sigla deve essere impressa sul vetro o riportata sull'etichetta o sulla chiusura o altrimenti apposta in caratteri di dimensioni non inferiori a 4 millimetri di altezza per 2 di larghezza.

     La sigla apposta dal fabbricante dei recipienti deve essere accompagnata dal suo nome o ragione sociale e sede o da un suo contrassegno depositato.

     I recipienti di cui al precedente art. 29 devono essere utilizzati in modo che il vino o l'aceto sia pari alla capacità stabilita per i recipienti stessi ferma restando la tolleranza di cui alla lettera b) primo comma dell'art. 25 [28].

 

          Art. 31.

     Il fiasco toscano è riservato ai vini, diversi da quelli speciali, a denominazione di origine semplice o a denominazione di origine controllata o controllata e garantita, per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti diversi.

     La bottiglia Marsala è riservata ai vini Marsala ed ai vini liquorosi.

     Il recipiente denominato pulcianella è riservato ai vini bianchi o rosati diversi da quelli speciali.

 

          Art. 32.

     I recipienti previsti per i vini aromatizzati dai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono sostituiti rispettivamente con le bottiglie di cui all'art. 29 del presente decreto aventi capacità rispettivamente di litri 2, litri 1 e mezzo litro.

     La tolleranza prevista dal comma secondo del predetto art. 13 resta in vigore soltanto per le bottiglie di cui al n. 4) dello stesso articolo.

     L'aceto può essere imbottigliato solamente in bottiglie aventi rispettivamente la capacità di litri 2, litri 1, litri 0,500 e litri 0,250, descritti all'art. 29 del presente decreto.

 

          Art. 33.

     Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, nessuna bevanda diversa da quelle indicate negli articoli 1, 2 e 41 del presente decreto, nonché dallo sciroppo d'uva, dall'acquavite di vino o di vinaccia, dall'uva allo spirito o al liquore, dalle marmellate o gelatine o confetture di uva, può essere posta in vendita con denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamino la vite, l'uva, il mosto o il vino.

     L'acquavite di vino può essere posta in commercio con la denominazione brandy soltanto se sia stata sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a un anno [29].

 

          Art. 34. [30]

 

          Art. 35.

     I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità, la qualità e l'eventuale denominazione di origine controllata e controllata e garantita, nonché la gradazione complessiva con la tolleranza del 5 per cento e con un massimo di un grado. L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacità fino a litri 60, nonché per i raspi, le vinacce, i vinaccioli e le fecce in pasta torchiate o comunque pressate [31].

     Dall'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al precedente comma, sono escluse le vinacce, i vinaccioli e i raspi ricavati da vinificatori in cantine di capacità non superiore ad ettolitri 100 [32].

     I prodotti di cui al primo comma e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e le estrazioni degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti devono essere annotati giornalmente in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto [33].

     In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo sulle bollette di accompagnamento relative a più vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita, contenuti in recipienti chiusi e sigillati di capacità non superiore a cinque litri, è consentito riportare, in luogo delle singole denominazioni di origine, la natura merceologica del prodotto (vino, spumante, vino liquoroso od altro), seguita dalla dizione "a denominazione di origine semplice" o a "denominazione di origine controllata" o "a denominazione di origine controllata e garantita", quando detti vini:

     1) vengano spediti da commercianti all'ingrosso, titolari di depositi fuori cantina, non imbottigliatori;

     2) siano destinati a diretti consumatori o commercianti al dettaglio [34].

     I viticoltori che raccolgono e vinificano esclusivamente uve di propria produzione, senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, in luogo del registro di carico e scarico devono tenere una scheda di produzione sulla quale annotano la produzione, distinta per tipo di prodotto, secondo la denuncia di cui all'art. 21, e di volta in volta l'estrazione dei prodotti dalla cantina. Da tale adempimento sono esentati i viticoltori che vinificano esclusivamente per il consumo familiare anche con uve o mosti acquistati da terzi [35].

     Il modello della bolletta di accompagnamento, del registro di carico e scarico e della scheda di produzione è stabilito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, sono altresì stabilite le modalità per l'emissione delle bollette di accompagnamento, per la tenuta dei registri di carico e scarico, per la tenuta delle schede di produzione e per il controllo dell'uso di dette documentazioni, in armonia con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie.

 

Capitolo IV

DISCIPLINA DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE E DELL'ACETO

 

          Art. 36.

     La detenzione delle vinacce è vietata a datare del ventesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con decreto del prefetto, sentito il parere dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. Fanno eccezione a tale divieto le vinacce:

     a) destinate dal vinificatore alla produzione dei vinelli;

     b) destinate alla distillazione a condizione che siano conservate nei locali delle distillerie autorizzate dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio [36];

     c) destinate all'alimentazione del bestiame, purchè siano denaturate con sale pastorizio nella proporzione di un chilogrammo per quintale di vinaccia;

     d) mescolate a sostanze foraggere oppure fortemente inacetite od altrimenti alterate, essiccate od unite ad altri residui animali e vegetali non zuccherini per essere trasformate in mangimi o concimi;

     e) destinate ad altri usi industriali, ivi compreso quello per la estrazione dell'enocianina, previa denuncia all'Istituto incaricato della vigilanza di cui alla lettera b) e purchè si trovino in stabilimenti industriali per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione.

     I quantitativi delle vinacce introdotte ed impiegate negli opifici e per gli usi di cui alle lettere a), b) ed e) devono essere riportati alla voce carico nell'apposito registro previsto nel successivo articolo.

 

          Art. 37. [37]

     La preparazione del vinello è consentita:

     a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello alle distillerie a condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti;

     b) presso distillerie e stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;

     c) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 50 ettolitri di vino a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che essi siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale e che gli interessati facciano denuncia scritta in carta libera all'istituto di vigilanza, competente per territorio, indicando il quantitativo di vinello che intendono produrre.

     La preparazione di vinello di cui alle lettere a) e b) è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che la rilascia a domanda degli interessati da presentarsi ogni anno, nonché alla tenuta di un registro di carico e scarico con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze.

     I vinelli destinati alle distillerie devono essere addizionati della sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per la sanità.

     Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalità da osservare per l'impiego di tale sostanza.

 

          Art. 38.

     La domanda di autorizzazione, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, deve essere redatta in carta da bollo e deve indicare:

     a) il nome o la ragione sociale della ditta, la sua sede ed il legale rappresentante della stessa;

     b) la sede e l'ubicazione dello stabilimento per il quale si chiede l'autorizzazione;

     c) la quantità delle vinacce destinate alla preparazione del vinello;

     d) la quantità di vinello che si intende ricavare;

     e) la destinazione del vinello che si vuol produrre;

     f) il luogo ove il vinello sarà prodotto e conservato.

     Tale domanda deve essere presentata almeno 10 giorni prima della data di lavorazione dei vinelli, unitamente al registro di carico e scarico per la preventiva vidimazione da parte dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio.

     La preparazione dei vinelli di cui al primo comma, lettera a), del precedente articolo è consentita esclusivamente per lo sfruttamento del quantitativo di vinaccia prodotto dal vinificatore.

     Il trasferimento del vinello è autorizzato soltanto per essere destinato alle distillerie [38].

     Al vinello continuano ad applicarsi anche le disposizioni stabilite dal decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322.

     Il prodotto ottenuto dalla lisciviazione delle fecce è equiparato al vinello ai fini della produzione e circolazione, ma può essere destinato esclusivamente alla distillazione ed alla estrazione dal tartaro.

 

          Art. 39. [39]

     E' vietato il lavaggio e la torchiatura dei raspi.

     Le fecce ed i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala, quali sopratorchiati, ultratorchiati di vinaccia e di fecce, devono essere all'atto dell'ottenimento denaturati con la sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le finanze e per la sanità, e devono essere denunciati all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio.

     Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalità da osservare per l'impiego di tale sostanza.

     Nella denuncia devono essere indicati la quantità complessiva del prodotto, la sua gradazione alcolica complessiva, nonché i locali di detenzione.

     Il trasferimento delle fecce liquide o semiliquide nonché dei prodotti di cui al secondo comma, deve essere fatto esclusivamente alle distillerie o agli stabilimenti non enologici.

     Le fecce liquide o semiliquide prima del trasferimento devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice di cui al secondo comma.

     Lo speditore deve comunicare con lettera raccomandata all'istituto di vigilanza, competente per territorio, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, nonché l'indirizzo dello stabilimento ricevente, la quantità e la qualità del prodotto.

     I prodotti di cui al secondo comma e delle fecce liquide o semiliquide, quando estratti da depositi o stabilimenti non enologici, devono essere destinati esclusivamente alla distillazione o alla estrazione del tartrato e devono essere muniti, anzichè della bolletta di accompagnamento di cui all'art. 35, della bolletta rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384.

     La raccolta, la trasformazione o lo sfruttamento dei prodotti, di cui al secondo comma, sono subordinati all'autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che annualmente la rilascia a domanda degli interessati redatta in carta da bollo, nonché alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     La domanda deve indicare:

     a) il nome o la ragione sociale della ditta, la sua sede ed il legale rappresentante della stessa;

     b) la sede e l'ubicazione dello stabilimento per il quale si richiede l'autorizzazione;

     c) la quantità e la qualità dei prodotti che si intende lavorare;

     d) la quantità e la qualità dei prodotti che si intende ricavare;

     e) la destinazione dei prodotti ricavati;

     f) il luogo ove i prodotti saranno conservati.

     La domanda deve essere presentata almeno dieci giorni prima della raccolta o della lavorazione dei prodotti di cui al secondo comma, unitamente al registro di carico e scarico per la preventiva vidimazione da parte dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio.

 

          Art. 40.

     I recipienti fissi situati negli stabilimenti vinicoli, nelle cantine, negli acetifici e nelle distillerie devono essere denunciati, a mezzo di lettera raccomandata, all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, con la specificazione della relativa capacità e con l'indicazione dell'ubicazione mediate cartina planimetrica.

     Deve essere altresì denunciata l'ubicazione dei locali o cortili nei quali sono depositati recipienti mobili di capacità superiore ad ettolitri 10, corredando la denuncia di cartina planimetrica.

     Qualsiasi successiva variazione deve essere immediatamente denunciata nelle forme stabilite dai commi precedenti.

     Ai fini del presente articolo si intendono stabilimenti vinicoli o cantine i locali destinati alla detenzione di mosti o vini o vinelli o aceti in recipienti fissi o mobili la cui capienza complessiva risulti superiore ad ettolitri 100.

 

          Art. 41.

     Il nome di "aceto" o "aceto di vino" è riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica dei vini che presenta[40]:

     a) una acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a grammi 6 per cento millimetri;

     b) un quantitativo di alcole non superiore all'1,5 per cento in volume e che contiene qualsiasi altro elemento, sostanza o ha caratteristiche entro i limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la sanità pubblica con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità.

     E' vietato detenere, porre in vendita, vendere o comunque mettere in commercio aceto che all'analisi organolettica o chimica o microscopica risulti alterato per malattia o comunque avariato o difettoso per odori o sapori anormali, o infestato da parassiti.

     E' vietato detenere negli acetifici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, prodotti alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida, nonché vinelli [41].

     Il divieto di cui al comma precedente si estende all'alcole, all'aceto di spirito, all'acido acetico, all'acido pirolegnoso, agli acidi minerali, all'acetilmetilcarbinolo ed a qualsiasi altra sostanza atta a sofisticare i vini, i vinelli e gli aceti.

     E' altresì vietato detenere aceto di spirito, acido acetico, acetilmetilcarbinolo e acido pirolegnoso negli stabilimenti in cui si preparano prodotti alimentari, nonché in qualsiasi locale in cui si detengono aceto o conserve alimentari all'aceto.

     E' vietata in ogni caso la distillazione dell'aceto.

 

          Art. 42.

     Salvo il disposto dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, la produzione dell'aceto a scopo di vendita o di utilizzazione industriale è sottoposta ad autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la rilascia sentito il parere del Ministero dell'industria e del commercio. Gli estremi di tale autorizzazione devono essere riportati sulle etichette dei recipienti e sui documenti accompagnatori della merce allorchè trattasi di trasporto di aceto sfuso.

     Ad analoga autorizzazione ministeriale è vincolato l'esercizio dell'imbottigliamento da parte del produttore in stabilimento diverso da quello di produzione.

     Le autorizzazioni vengono rilasciate per ogni singolo stabilimento di produzione o magazzino di imbottigliamento.

     Negli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento dell'aceto deve tenersi un registro di carico e scarico per le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Il vino introdotto nell'acetificio od ivi prodotto, deve essere assunto in carico nel registro di cui all'art. 35 del presente decreto [42].

     Il vino destinato all'acetificazione, al momento della sua iscrizione nel registro di carico e scarico previsto dal quarto comma del presente articolo, deve avere un contenuto di acido acetico non superiore a grammi 8 per litro e deve essere addizionato di una sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la sanità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di impiego di tale sostanza [43].

 

          Art. 43.

     Le domande dirette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'autorizzazione di cui al precedente articolo devono essere corredate delle generalità complete del richiedente e del preciso indirizzo dello stabilimento.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, prima di concedere l'autorizzazione, dispone l'ispezione degli stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto per l'accertamento della loro idoneità tecnica ed in base ai risultati dell'ispezione decide se rilasciare o meno la detta autorizzazione o subordinarla all'obbligo di determinati adempimenti.

 

          Art. 44.

     Il trasporto di aceto dagli stabilimenti di produzione a quelli di imbottigliamento o ad altri stabilimenti industriali deve essere accompagnato da una apposita bolletta.

 

          Art. 45.

     L'aceto deve essere posto in commercio dai produttori e somministrato al consumo unicamente nei recipienti di cui all'art. 32, muniti di contrassegno statale di garanzia, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

     Sui recipienti deve essere riportata in lingua italiana la denominazione di "aceto" o "aceto di vino". Devono essere inoltre indicati:

     a) il nome e la sede della ditta produttrice;

     b) lo stabilimento ove l'aceto è stato prodotto, mediante la dicitura "prodotto nello stabilimento di...." seguita dal nome della località di produzione. Se la sede e lo stabilimento di produzione si trovano nella stessa località deve essere applicata la dicitura "sede e stabilimento di produzione in..." seguita dal nome della località;

     c) la quantità del contenuto reale di aceto con l'indicazione della sua gradazione di acidità così espressa: "contenuto minimo litri... a gradi... di acidità con la tolleranza del 2,5 per cento" [44];

     d) gli estremi dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 42.

     Le indicazioni suddette devono essere ben leggibili, indelebili, di colore contrastante con il fondo e con caratteri di altezza e di larghezza non inferiore a 5 millimetri per l'indicazione di cui alla lettera a) e non inferiore a 2 millimetri per le altre.

     Dette indicazioni, invece che su etichette, possono essere riportate in rilievo mediante smaltatura o possono essere permanentemente apposte in altro modo sul recipiente.

 

          Art. 46.

     Specifiche denominazioni qualificative sono ammesse per gli aceti preparati con tecniche caratteristiche e tradizionali, come quella per l'"aceto balsamico di Modena" e simili.

     Le caratteristiche di composizione e le modalità di preparazione sono fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità.

 

          Art. 47. [45]

     E' consentita la spedizione di aceto in recipienti di qualsiasi capacità e tipo:

     a) dagli stabilimenti di produzione ai magazzini di imbottigliamento della stessa ditta;

     b) dagli stabilimenti di produzione agli stabilimenti di conserve alimentari che impiegano l'aceto nelle loro lavorazioni;

     c) da stabilimenti di produzione ad altri stabilimenti di produzione anche se appartenenti a ditte diverse.

     Sui recipienti dovranno essere tuttavia apposte le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45.

 

          Art. 48.

     Negli esercizi per la vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, l'aceto non può detenersi che nei recipienti prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 45 del presente decreto.

 

          Art. 49.

     Nella preparazione dell'aceto, oltre alle pratiche ed ai trattamenti ammessi per i vini dal presente decreto, è consentita l'aggiunta di acqua purchè venga effettuata soltanto negli acetifici [46].

     (Omissis) [47].

 

          Art. 50.

     All'aceto possono essere aggiunte, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, questi ultimi nella misura massima del 5 per cento in volume, sostanze aromatizzanti naturali permesse per l'impiego alimentare dalla legislazione sanitaria.

     L'aceto così preparato deve essere posto in commercio con denominazione di "aceto di vino aromatizzato", la quale deve figurare sui recipienti, sulle fatture e sulle carte di commercio.

     Sono applicabili all'aceto aromatizzato tutte le disposizioni vigenti per l'aceto e le disposizioni di cui all'art. 26 del presente decreto.

 

          Art. 51. [48]

     E' vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcole etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante dalla fermentazione acetica del vino e prodotti derivati dalla fermentazione acetica del vino che non possono essere qualificati "aceto" in base al precedente art. 41.

     In deroga ai divieti previsti dal precedente comma e dall'art. 41, ultimo comma, è consentita la detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari, nonché l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per panificazione e pasticceria, a condizione che in detti panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti, anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto.

 

          Art. 52. [49]

     I vini che presentano una acidità volatile superiore a quella consentita, devono essere ceduti e spediti soltanto agli acetifici e alle distillerie.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.

     I sidri ed altri fermentati alcolici diversi dal vino che abbiano subito fermentazione acetica o che siano in corso di fermentazione acetica, possono essere venduti e trasportati solamente alle distillerie.

 

          Art. 53.

     I trasporti di acido acetico, comunque e da chiunque effettuati, devono essere preventivamente comunicati all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del luogo dove ha sede la ditta speditrice e devono essere accompagnati da una bolletta rilasciata dal produttore o venditore, indicante la data del rilascio, l'entità del carico ed il destinatario.

     Detta bolletta deve essere staccata da un bollettario che il produttore o il commerciante sono tenuti a conservare almeno per 5 anni dalla data dell'ultima bolletta. La bolletta che ha seguito il carico deve essere conservata dal destinatario per almeno quattro mesi dalla data di emissione.

     Prima dell'uso il bollettario deve essere vidimato dalla Camera di commercio competente per territorio e deve portare l'indicazione del numero delle pagine contenutevi. Esso deve essere usato secondo il numero progressivo dei fogli.

     La Camera di commercio deve trasmettere agli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio, gli elenchi delle ditte e gli indirizzi degli assegnatari dei bollettari di cui al precedente comma.

     La bolletta integra gli altri documenti di trasporto ed è esente da qualsiasi tassa.

 

          Art. 54.

     Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano per le vendite fino a 10 centimetri cubici effettuate dalle farmacie.

 

          Art. 55.

     Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità per il controllo della produzione e del commercio dell'aceto e le modalità relative alla bolletta di accompagnamento prevista dall'art. 44, nonché il prezzo, le caratteristiche ed il sistema di distribuzione del contrassegno di cui all'art. 45.

 

Capitolo V

DISCIPLINA DEI PRODOTTI PER USO ENOLOGICO

 

          Art. 56. [50]

     1. E' consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico ed impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, che rispondano ai requisiti ed alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

     2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico, nonché dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto. Con lo stesso decreto vengono indicate le modalità e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione dei predetti preparati.

     3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

 

          Art. 57.

     E' vietato produrre, detenere e mettere in commercio preparati aromatizzati atti a conferire artificialmente ai mosti ed ai vini caratteristiche specifiche a particolari uve, mosti o vini.

 

          Art. 58.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità, stabilisce con decreto quali sostanze e specialità possono essere usate per la pulizia, il risanamento dei fusti, damigiane, fiaschi, bottiglie e tappi nonché attrezzi, pareti, pavimenti ed accessori di cantina.

     I prodotti, preparati con le sostanze o specialità di cui al precedente comma, devono riportare in etichetta la denominazione dei componenti attivi e la dizione "da usarsi esclusivamente per l'igiene della cantina" in caratteri ben chiari, indelebili, in lingua italiana, di formato non inferiore ad un centimetro e del colore adottato per l'iscrizione più evidente.

     E' vietato produrre, vendere e detenere negli stabilimenti enologici, cantine e locali comunicanti anche attraverso cortile, a qualunque uso destinati, spacci di vendita all'ingrosso e al dettaglio di mosti e vini, sostanze e specialità per l'igiene della cantina diverse da quelle consentite.

 

          Art. 59.

     E' vietato vendere per uso enologico e detenere nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici nonché nei locali comunque intercomunicanti con essi anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non permessi dal presente decreto. Nei reagentari dei laboratori annessi è tuttavia permessa la presenza di prodotti chimici non consentiti, fatta eccezione per i dolcificanti sintetici, gli antifermentativi e gli antibiotici, purchè in quantitativi strettamente necessari al normale lavoro analitico e purchè sul contenitore sia indicata la denominazione chimica del prodotto in modo ben visibile ed indelebile, in lingua italiana.

 

Capitolo VI

IMPORTAZIONI, ESPORTAZIONI, REIMPORTAZIONE, TRANSITO

 

          Art. 60.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai prodotti importati dall'estero.

     Agli effetti del presente decreto l'importazione di vini contenuti nei recipienti di cui all'art. 25 è considerato confezionatore; l'importatore di vini contenuti in altri recipienti è considerato produttore.

     E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di quelli per l'industria e il commercio, per le finanze e per il commercio con l'estero, di stabilire che la rispondenza alla legislazione interna italiana dei prodotti importati sia attestata da documenti rilasciati da organi dei paesi di origine, riconosciuti dalle Autorità italiane.

     Resta salva in ogni caso la facoltà delle Amministrazioni, cui è demandata la vigilanza per l'applicazione del presente decreto, di eseguire tutti i controlli e gli accertamenti necessari a garantire che i prodotti di importazione rispondano alle prescrizioni del decreto stesso.

 

          Art. 61.

     I vini di provenienza estera venduti nel territorio nazionale col nome geografico di origine o col nome di un vitigno non possono essere oggetto nel territorio della Repubblica di alcun taglio o manipolazione.

     Sono in ogni caso consentite le pratiche enologiche necessarie per assicurare la conservazione del prodotto e la sua confezione in recipienti.

     Sui recipienti e sulle bottiglie in cui viene collocato il vino di cui ai precedenti commi devono essere riprodotte le marche e le indicazioni occorrenti a determinare la origine estera del vino stesso.

     I vini di provenienza estera, non qualificati con il nome geografico di origine o con il nome di un vitigno, possono essere venduti con la denominazione generica della nazione di provenienza, purchè non tagliati o trasformati.

 

          Art. 62. [51]

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la sanità e per il commercio con l'estero, può concedere, a condizione di reciprocità, il nulla-osta per l'importazione di vini pregiati esteri che non corrispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, purchè siano rispondenti alle leggi del paese di provenienza, siano confezionati in recipienti chiusi e non contengano sostanze nocive alla salute umana, ferma restando ogni altra disposizione in materia di importazione.

 

          Art. 63.

     Le dogane che trovino vini in arrivo dall'estero, qualunque sia la loro destinazione, sia per importazione che per transito, i quali siano contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana sempre che non siano vini nazionali di ritorno, debbono rifiutarne lo sdoganamento e dichiararli sotto sequestro.

 

          Art. 64.

     I vini che cadono sotto il disposto del precedente articolo non possono essere svincolati dal proprietario se non a condizione che i recipienti siano cambiati o ridotti in modo da non presentare più indicazioni che possano far ritenere il vino in essi contenuto di origine italiana.

     Trascorsi tre mesi dall'arrivo della merce senza che si sia ottemperato agli adempimenti di cui al precedente comma, la merce è considerata abbandonata e sarà assoggettata al trattamento previsto dalla legge e dal regolamento doganale per le merci che si trovino in tali condizioni.

     L'identità dei vini nazionali di ritorno dall'estero viene provata nei modi prescritti dalle disposizioni doganali per la concessione della reimportazione in franchigia e con l'analisi.

 

          Art. 65.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai prodotti destinati all'esportazione.

     E' però in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanità e sentito il parere di quelli per l'industria e il commercio, per le finanze e per il commercio con l'estero, di consentire sotto particolari cautele la preparazione e la confezione dei prodotti disciplinati dal presente decreto destinati all'esportazione, in difformità delle norme stabilite per il mercato interno [52].

     Ai fini del comma precedente le forniture di bordo a navi in traffico internazionale sono considerate esportazioni.

     E' comunque ammessa, sempre che la legislazione del paese di destinazione non lo vieti, la preparazione dei vini destinati all'esportazione con aggiunta supplementare di alcole e di acquavite di vino, in quantità non superiore a quella occorrente per elevarne di due gradi la gradazione alcolica.

     Per i vini liquorosi e le mistelle il suddetto quantitativo è elevato a gradi quattro.

     Nei casi previsti dai quattro commi precedenti, la preparazione dei prodotti deve essere effettuata sotto vigilanza finanziaria e l'alcolizzazione deve essere preventivamente comunicata all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio.

     I prodotti così preparati devono essere spediti dagli stabilimenti direttamente all'estero o ai depositi doganali e non possono essere destinati al consumo interno.

     In relazione a particolari esigenze della esportazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il commercio con l'estero, può stabilire, con proprio decreto, che il prodotto a denominazione di origine destinato alla esportazione sia contenuto in determinati recipienti ed accompagnato da un certificato che ne garantisca la denominazione [53].

 

          Art. 66.

     I prodotti di cui al precedente articolo non sono ammessi alla reimportazione nel territorio nazionale, se hanno subìto trattamenti ed aggiunte non consentiti dal presente decreto e non hanno le caratteristiche del prodotto esportato.

 

          Art. 67.

     Le spedizioni in transito dei prodotti di cui al presente decreto devono essere accompagnate, qualora il suggellamento dei recipienti da parte della dogana di entrata non sia possibile ovvero sia ritenuto insufficiente, da un campione suggellato dalla detta dogana, per il successivo accertamento della identità dei prodotti stessi.

     Altro campione è trattenuto, in questo caso, presso la dogana di entrata.

 

          Art. 68.

     L'autorità doganale può consentire l'introduzione di vini esteri nei punti franchi purchè:

     a) il vino sia scortato ai magazzini di deposito nel punto franco da agenti di finanza;

     b) i locali di deposito del vino siano distinti e separati dagli altri locali, in modo da poter essere sorvegliati agevolmente dagli agenti di finanza e siano chiusi a doppia e diversa chiave, di cui una in possesso della dogana. La seconda serratura sarà fornita dalla dogana a spese dell'Amministrazione del punto franco.

     Le lavorazioni consentite dalle vigenti leggi, compreso il taglio, devono essere compiute sotto la continua vigilanza della dogana.

     Il vino estero deve essere rispedito all'estero in recipienti che portino, senza possibilità di equivoco, l'indicazione della sua origine.

     Le miscele di vino estero con vini nazionali non possono essere reimportate come vini italiani.

 

Capitolo VII

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 69.

     Agli effetti del presente decreto la gradazione alcolica complessiva normale dei vini, di cui all'art. 5, lettere g), u) e v) è periodicamente stabilita zona per zona sulla base delle medie del quinquennio precedente con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     I gradi alcolici della vinaccia vanno valutati in volume riferiti a peso di prodotto.

 

          Art. 70.

     Le indicazioni prescritte dal presente decreto debbono essere riportate in lingua italiana qualunque sia l'origine del prodotto.

     L'apposizione delle indicazioni, di cui al precedente comma, sui prodotti esteri può essere fatta anche su un talloncino aggiuntivo applicato al recipiente in modo ben visibile dello stesso verso in cui si trova l'etichetta principale.

     I prodotti italiani confezionati in recipienti portanti anche indicazioni in lingua straniera devono riportare sulla etichetta principale in modo ben visibile, con caratteri ben leggibili ed indelebili, di altezza non inferiore a millimetri 4 e di larghezza non inferiore a millimetri 2, la scritta "prodotto in Italia".

     Ai fini del presente articolo non sono considerati indicazioni in lingua straniera i nomi di origine, i nomi, le ditte e le ragioni sociali del produttore e dell'imbottigliatore, e le parole "dry", "sec", "brut" e simili.

 

          Art. 71.

     I mosti, i vini e gli aceti impiegati come eccipienti nella preparazione di prodotti iscritti nella Farmacopea ufficiale o di specialità medicinali devono corrispondere ai requisiti del presente decreto.

 

          Art. 72.

     Salvo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di birra e dall'art. 33 del presente decreto, si intendono bevande fermentate e ne devono portare il nome seguito da quello della sostanza o delle sostanze di origine, i liquidi alcolici ottenuti dalla fermentazione di qualsiasi prodotto zuccherino che non hanno diritto a denominazioni proprie dei prodotti e sottoprodotti enologici o al nome di "birra".

     I trasferimenti di tali prodotti devono essere accompagnati da una bolletta rilasciata dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. La bolletta che ha seguito il carico deve essere conservata dal destinatario almeno per un anno.

 

          Art. 73.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità, ha facoltà di prescrivere con decreto l'aggiunta ai prodotti e alle sostanze atte a sofisticare i mosti, i vini e gli aceti di una sostanza idonea a rilevare la loro presenza, determinando le modalità dell'aggiunta.

     In deroga a quanto stabilito dagli articoli 19, 22, 37 e 39 il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, può consentire che i vini con gradazione alcolica complessiva inferiore a 8°, i vini aventi acidità volatile superiore a quella prescritta e i sottoprodotti di cui ai predetti articoli, destinati all'estero, siano esonerati dall'obbligo della denaturazione, purchè essi:

     a) all'atto in cui vengano ottenuti o introdotti nello stabilimento o cantina siano denunciati con lettera raccomandata all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'indicazione della quantità del grado alcolico e del grado di acidità;

     b) siano conservati in contenitori con le cautele disposte dal competente Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     c) vengano spediti all'estero in contenitori sigillati dal competente Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sotto il controllo dello stesso.

     I prodotti di cui al precedente comma non possono essere comunque ammessi alla reimportazione nel territorio italiano.

 

          Art. 74. [54]

     1. [55].

     2. [56].

     3. [57].

     4. [58].

     4 bis. [59].

     5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

     6. I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente.

     7. A tutti gli utilizzatori dei prodotti sopramenzionati, ad eccezione di quelli che somministrino al pubblico o che producano alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 5 e annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate [60].

     8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli uffici per la repressione delle frodi l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.

     9. Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

     10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

     10 bis. [61].

     10 ter. [62].

 

Capitolo VIII

VIGILANZA

 

          Art. 75.

     I funzionari e gli agenti delegati per la vigilanza, ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, possono accedere liberamente anche nei depositi esistenti nei punti franchi, nei magazzini doganali o vincolati alla finanza, per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti e sostanze di cui al presente decreto.

     Gli esercenti hanno l'obbligo di dare assistenza agli agenti preposti alla vigilanza e di agevolarne le operazioni, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la mano d'opera ed i mezzi esistenti in azienda.

 

Capitolo IX

SANZIONI

 

          Art. 76. [63]

     1. Chiunque fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita ovvero impiega antibiotici ovvero addiziona altre sostanze antifermentative, ferro-cianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche o altre sostanze stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa di lire 500 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto globalmente sofisticato. Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantità di prodotto, del semplice uso di zucchero o di sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana senza l'uso concorrente di altre sostanze non consentite, e di ogni altra circostanza, il fatto commesso entro il periodo ammesso per la fermentazione possa essere ritenuto di lieve entità e riguardi aziende di trasformazione di uva in vino, le pene di cui al presente comma, limitatamente all'aggiunta di saccarosio, sono alternative e la multa ridotta ad un quarto [64].

     2. Nel pronunciare sentenza di condanna il giudice dispone che i prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi siano confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato. Salvo quanto stabilito dal comma 1 chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'art. 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti stabiliti dallo stesso articolo, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.

     3. Al tecnico responsabile delle operazioni o manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima pena prevista a carico del titolare della ditta.

 

          Art. 77.

     Chiunque, nella preparazione dei vini liquorosi, non si attiene alle prescrizioni e limitazioni previste dal primo, secondo, quarto e quinto comma dell'art. 6, è punito con l'ammenda di lire 35 mila per ogni quintale di prodotto riconosciuto irregolare, ma la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a lire 200 mila.

     Alla stessa pena soggiace chiunque nella preparazione delle mistelle non si attiene alle prescrizioni ed alle limitazioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 6.

 

          Art. 78.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, 8 e 11, secondo comma, è punito con l'ammenda da lire 600.000 a lire 3.000.000 [65].

 

          Art. 79.

     Chiunque prepara, detiene per vendere o comunque mette in commercio vini spumanti contro i divieti, le limitazioni e le prescrizioni previsti dagli articoli 9, primo comma, 10, 11, primo e terzo comma, e 12, è punito con la multa da lire 1.200.000 a lire 6.000.000 [66].

     La stessa pena si applica a chiunque viola la disposizione di cui all'art. 9, secondo comma.

 

          Art. 80.

     Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 14, primo comma, è punito con la multa da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 [67].

     Nei casi più gravi ed in quelli di recidiva si applica, oltre alla multa, la reclusione fino a tre anni.

 

          Art. 81.

     Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 15 è punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 [68].

 

          Art. 82.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 è punito con la multa da lire 12.000.000 a lire 120.000.000 [69].

     Nei casi più gravi ed in quelli di recidiva si applica, oltre alla multa, la reclusione fino a tre anni.

 

          Art. 83.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 è punito con l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000 [70].

 

          Art. 84.

     Salvo quanto stabilito dal successivo comma, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 22, primo e secondo comma, 23, lettere a), b), d) i) n) o) p) e 24, è punito con la multa di lire 210.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto detenuto, posto in vendita o somministrato, ma la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a lire 1.200.000 [71].

     La detenzione a scopo di commercio ed il commercio di vini provenienti da vitigni diversi dalla vitis vinifera sono puniti con la multa di lire 60.000 a per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto detenuto a venduto [72].

 

          Art. 85.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 22, terzo comma, e 23, lettere c), e), f), g), h), l), m), è punito con l'ammenda da lire 1.200.000 a lire 6.000.000 [73].

 

          Art. 86.

     Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 25 è punito con l'ammenda da lire 180.000 a lire 1.800.000 [74].

 

          Art. 87.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 26 e 33 è punito con l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000 [75].

 

          Art. 88.

     Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 27 è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la multa da lire 1.200.000 a lire 30.000.000 [76].

 

          Art. 89.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 [77].

 

          Art. 90.

     Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 36 è punito con l'ammenda da lire 1.200.000 a lire 6.000.000 [78].

 

          Art. 91.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 19, 34, 37, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 38 e 39 è punito con la multa di lire 150.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto, ma la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a lire 600.000 [79].

 

          Art. 92.

     Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 40 è punito con l'ammenda da lire 1.200.000 a lire 12.000.000 [80].

 

          Art. 93.

     Chiunque produce a scopo di commercio, impiega nella preparazione di conserve alimentari, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio aceto non rispondente alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 41, è punito con l'ammenda da lire 1.200.000 a lire 6.000.000 [81].

     Alla stessa pena soggiace chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 41, secondo e terzo comma.

     Se l'aceto od i prodotti contenenti aceto sono stati preparati impiegando in tutto o in parte acido acetico o alcuni degli altri prodotti o sostanze di cui al terzo e quarto comma dell'art. 41, si applica la multa di lire 120.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto, ma la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a lire 6.000.000 [82].

 

          Art. 94.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 41, quarto, quinto e sesto comma, e 51 è punito con la multa da lire 12.000.000 a lire 120.000.000 [83].

     Nei casi più gravi ed in quelli di recidiva, si applica, oltre alla multa, la reclusione fino a tre anni.

 

          Art. 95.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 48, 49 e 50 è punito con l'ammenda da lire 180.000 a lire 1.800.000 [84].

 

          Art. 96.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 47 e 52 è punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 12.000.000 [85].

 

          Art. 97. [86]

     1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 53 e 61 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni emanate con il decreto ministeriale di cui al primo e secondo comma dell'art. 56, nonché l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la prescritta autorizzazione, comporta l'assoggettamento alla sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni.

 

          Art. 98.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6, sesto e settimo comma 13, 14, secondo comma, 37, secondo comma, 42 e le norme regolamentari previste dall'art. 55 è punito con l'ammenda da lire 1.200.000 a lire 6.000.000 [87].

 

          Art. 99.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 57 e 59 è punito con l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000 [88].

 

          Art. 100.

     Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 58 è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 [89].

 

          Art. 101.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65 e 68 è punito con l'ammenda da lire 600.000 a lire 3.000.000 [90].

 

          Art. 102.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 35, 44 e 74 è punito con l'ammenda da lire 1.200.000 a lire 30.000.000 [91].

 

          Art. 103.

     Chiunque viola le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 70 è punito con l'ammenda da lire 1.200.000 a lire 3.000.000 [92].

 

          Art. 104.

     Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 72 è punito con la multa da lire 1.200.000 a lire 6.000.000 [93].

 

          Art. 105.

     Per le violazioni delle norme del presente decreto, per le quali dal decreto stesso non è stabilita la pena, si applica l'ammenda da lire 180.000 a lire 1.800.000 [94].

 

          Art. 106.

     Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 3.000.000 ovvero una pena pecuniaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese fino ad un anno dalle autorità che le hanno rilasciate [95].

     Per tutte le altre infrazioni, il prefetto, su proposta dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, può disporre la chiusura degli stabilimenti od esercizi fino a sei mesi.

 

          Art. 107. [96]

     Le disposizioni degli articoli 84, 85 e 93 non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui al presente decreto in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

 

          Art. 108.

     Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni del presente decreto, dispone:

     a) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;

     b) che l'estratto della sentenza, nei casi gravi o di recidività specifica, sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione dei quali uno scelto fra i quotidiani [97];

     c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore [98].

 

          Art. 109 bis. [99]

     Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 109.

     Per la confisca si applicano le norme dell'art. 240 del Codice penale.

 

Capitolo X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 110.

     E' istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione di studio per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 111.

     La Commissione di cui al precedente articolo, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, della sanità ed eventualmente da quelli del Ministero dell'industria e del commercio nonché da quelli di Enti o Istituti specializzati nei particolari settori.

 

          Art. 112.

     In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei proprii lavori, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, può con decreto articolare la Commissione di cui all'art. 110, in più Sottocommissioni, determinandone la composizione eventualmente integrata da esperti particolarmente competenti nelle singole materie.

     Le mansioni di segreteria della Commissione e delle Sottocommissioni sono esercitate da funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 113.

     E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato di coordinamento per il Servizio di repressione delle frodi con il compito di:

     1) realizzare una costante collaborazione tra le varie Amministrazioni incaricate della repressione delle frodi;

     2) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi in base ad uniformi indirizzi;

     3) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza.

 

          Art. 114.

     Il Comitato di cui al precedente articolo, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è composto da tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui uno con funzioni di presidente, da tre rappresentanti del Ministero delle finanze, da tre rappresentanti del Ministero della sanità e da un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'interno e di quello dell'industria e commercio.

     Le mansioni di segreteria del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

 

          Art. 115.

     I decreti ministeriali previsti dal presente decreto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

          Art. 116.

     Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     I divieti e le limitazioni di cui agli articoli 17 e 28 si applicano un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto, salvo che non siano già previsti da precedenti disposizioni.

     Salvo quanto previsto da precedenti disposizioni, il divieto di cui all'art. 29 si applica tre anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto [100].

     Il divieto di cui al primo comma dell'art. 35 si applica un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

     Per i vermouth e gli altri vini aromatizzati di cui al decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, nonché per i vini speciali destinati all'esportazione, il divieto di cui al primo comma dell'art. 15 si applica due anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

     Sono concessi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto per lo smaltimento dei vini in recipienti fino a 5 litri preparati e confezionati in base alle precedenti disposizioni ed esistenti presso i dettaglianti.

     Salvo quanto previsto dalle precedenti norme, le disposizioni di cui all'articolo 56 e il divieto previsto all'ultimo comma dell'art. 58 si applicano sei mesi dopo l'emanazione dei decreti ministeriali indicati nei predetti articoli.

     Il divieto di cui all'art. 9, secondo comma, si applica un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto [101].

     Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla vitis vinifera o da quelli la cui coltivazione sarà consentita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ai sensi dell'art. 22 si applica quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto [102].

 

          Art. 117.

     Per quanto non è espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 118.

     Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni dei relativi regolamenti in quanto non contrastanti con le norme del presente decreto.

     Al commercio dei prodotti disciplinati dal presente decreto non si applicano le norme relative alle indicazioni da apporre sui contenitori previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni.

 

          Art. 119.

     Sono abrogati:

     1) la lettera b) del primo comma dell'art. 15 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati;

     2) ogni altra disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.


[1] Abrogato dall'art. 47 della L. 20 febbraio 2006, n. 82. Le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalità di controllo, contenute nel presente decreto, sono state abrogate dall'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, con effetto a decorrere dalla data indicata dallo stesso art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[3] Comma già sostituito dall'art. 1 della L. 18 marzo 1968, n. 498 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 18 marzo 1968, n. 498.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. 3 aprile 1986, n. 93.

[7] Lettera così modificata dall'art. 3 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 18 marzo 1968, n. 498.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 18 marzo 1968, n. 498.

[10] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 18 marzo 1968, n. 498.

[11] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 18 marzo 1968, n. 498.

[12] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 18 marzo 1968, n. 498.

[13] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 10 luglio 1971, n. 543.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 6 aprile 1966, n. 207.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[17] Alinea così sostituito dall'art. 6 della L. 18 marzo 1968, n. 498.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L. 18 marzo 1968, n. 498.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L. 18 marzo 1968, n. 498.

[20] Numero così sostituito dall'art. 6 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L. 9 luglio 1975, n. 307.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L. 18 marzo 1968, n. 498.

[23] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[26] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[27] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[28] Comma sostituito dall'art. 8 della L. 9 ottobre 1970, n. 739 e così modificato dall'art. 1 del D.L. 25 ottobre 1971, n. 854.

[29] Periodo ridotto ad un anno, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1039.

[30] Articolo abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

[31] Comma già sostituito dall'art. 9 della L. 18 marzo 1968, n. 498 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[32] Comma già sostituito dall'art. 9 della L. 18 marzo 1968, n. 498 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[33] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[34] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[35] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 18 marzo 1968, n. 498.

[36] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[37] Articolo modificato dall'art. 10 della L. 18 marzo 1968, n. 498 e così sostituito dall'art. 11 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[38] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[39] Articolo modificato dall'art. 11 della L. 18 marzo 1968, n. 498 e così sostituito dall'art. 13 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[40] Alinea così modificato dall'art. 14 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[41] Comma così sostituito dall'art. 15 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[42] Comma aggiunto dall'art. 16 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[43] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 6 aprile 1966, n. 207 e così sostituito dall'art. 16 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[44] Lettera così modificata dall'art. 17 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[46] Comma così sostituito dall'art. 19 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[47] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 2 agosto 1982, n. 527.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[49] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.L. 7 settembre 1987, n. 370.

[51] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 28 dicembre 1967, n. 1374.

[52] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 18 marzo 1968, n. 498.

[53] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 18 marzo 1968, n. 498.

[54] Articolo modificato dalla L. 18 marzo 1968, n. 498, dalla L. 9 ottobre 1970, n. 739, sostituito dall'art. 9 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 e così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 433.

[55] Comma modificato dall'art. 24 della L. 19 dicembre 1992, n. 489 e abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 433.

[56] Comma sostituito dall'art. 24 della L. 19 dicembre 1992, n. 489 e abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 433.

[57] Comma modificato dall'art. 24 della L. 19 dicembre 1992, n. 489 e abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 433.

[58] Comma modificato dall'art. 24 della L. 19 dicembre 1992, n. 489 e abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 433.

[59] Comma aggiunto dall'art. 3 quinquies del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9 e abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 433.

[60] Comma sostituito dall'art. 3 sexies del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9 e così modificato dall'art. 24 della L. 19 dicembre 1992, n. 489.

[61] Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 433.

[62] Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 433.

[63] Articolo modificato dall'art. 5 della L. 28 dicembre 1967, n. 1374 e così sostituito dall'art. 9 ter del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[64] Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 febbraio 1990, n. 37.

[65] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[66] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[67] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[68] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[69] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[70] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[71] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[72] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[73] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[74] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[75] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[76] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[77] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[78] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[79] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[80] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[81] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[82] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[83] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[84] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[85] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[86] Articolo modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dall'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 e così sostituito dall'art. 3 del D.L. 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 novembre 1987, n. 460.

[87] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[88] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[89] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[90] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[91] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[92] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[93] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[94] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[95] Comma già modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dell'art. 13 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[96] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L. 18 marzo 1968, n. 498.

[97] Lettera così sostituita dall'art. 23 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[98] Lettera così sostituita dall'art. 23 della L. 9 ottobre 1970, n. 739.

[99] Articolo aggiunto dall'art. 8 bis del D.L. 18 giugno 1986, n. 282.

[100] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 16 della L. 18 marzo 1968, n. 498.

[101] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 6 aprile 1966, n. 207.

[102] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 6 aprile 1966, n. 207.