Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.6 alcol e bevande alcoliche |
Data: | 16/03/1956 |
Numero: | 108 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e [...] |
§ 4.6.1c - Legge 16 marzo 1956, n. 108. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati.
(G.U. 17 marzo 1956, n. 65).
E' convertito in legge il
All'art. 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
I prezzi dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti liquori o acquaviti indicati nel decreto Ministeriale 30 dicembre 1952, escluse le acquaviti di vinaccia (grappa), sono stabiliti nelle seguenti misure:
fino a litri |
0,100 |
L. 15 |
da litri |
0,250 |
L. 15 |
da litri |
0,500 |
L. 25 |
da litri |
0,750 |
L. 35 |
da litri |
1,000 |
L. 40 |
da litri |
1,500 |
L. 55 |
da litri |
2,000 |
L. 70 |
Al terzo comma, alle parole: "lire 50", sono sostituite le parole: "lire 15".
L'art. 4 è sostituito dal seguente:
La vendita al pubblico di estratti e di essenze, anche se non contenenti alcool, idonei alla preparazione di vini vermouth ed altri vini aromatizzati, è consentita soltanto in recipienti contenenti dosi atte alla preparazione familiare di non più di un litro di prodotto.
Su tali recipienti deve essere applicato l'apposito contrassegno di Stato di cui al terzo comma dell'art. 1.
I trasgressori sono puniti con la pena della ammenda da lire 20.000 a lire 500.000 oltre la confisca del prodotto.
L'art. 6 è sostituito dal seguente:
Nella preparazione dei vini aromatizzati deve essere impiegato vino nazionale di gradazione complessiva effettiva e potenziale non inferiore al 10 per cento in volume.
Esso deve essere presente nel prodotto finito in percentuale non inferiore al 75 per cento in volume, fatta eccezione per i vermouth qualificati secchi per i quali detta percentuale è ridotta al 70 per cento.
Nella preparazione dei vini aromatizzati è ammesso l'impiego, come prodotto base, di vermouth o di marsala non speciale, purchè in percentuale rispettivamente non inferiore al 95 per cento ed all'80 per cento in volume.
Nella preparazione dei vini aromatizzati è permessa l'aggiunta di alcool etilico rettificato ad almeno 95° o di acquavite di vino ad almeno 65° , di filtrato dolce, di mosto muto, di mosto concentrato, di saccarosio, di caramello (saccarosio bruciato), nonchè delle sostanze permesse dalle vigenti disposizioni atte a conferire al prodotto odori e sapori estranei al vino, i quali devono essere nettamente percepibili per via organolettica.
Per i vini aromatizzati messi in commercio con la denominazione "aperitivo a base di vino" o "americano", è consentita anche la colorazione con cocciniglia od oricello od altri coloranti permessi dalle vigenti disposizioni sanitarie.
All'art. 7, al secondo comma, alle parole: "non inferiore a 5", sono sostituite le parole: "non inferiore a 4"; al terzo comma, alle parole: "rispettivamente a 7", sono sostituite le parole: "rispettivamente a 6".
All'art. 8, primo comma, alle parole: "deve essere sempre presente l'assenzio, tranne che il prodotto non sia", sono sostituite le parole: "devono essere sempre presenti le artemisie, tranne che il prodotto sia".
All'art. 9 sono soppresse le parole: "e di particolare gravità".
L'art. 10 e sostituito dal seguente:
La produzione a scopo di vendita e l'imbottigliamento per la vendita dei vini aromatizzati sono consentiti soltanto a coloro che ne abbiano avuta licenza dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria e commercio e delle finanze. La licenza per l'esercizio della produzione o dell'imbottigliamento è concessa ad ogni stabilimento a tempo indeterminato ed è soggetta al pagamento a favore dell'Erario - secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste - per ogni anno solare o sua frazione, di un diritto commisurato alla potenzialità di produzione o di imbottigliamento nella misura di lire 10 mila per quantità fino a 500 ettolitri annui, di lire 20 mila per quantità fino a 1000 ettolitri, di lire 40 mila da oltre 1000 fino a 2000, di lire 80 mila da oltre 2000 fino a 5000, di lire 150 mila oltre 5000 ettolitri.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria e commercio e delle finanze può sospendere per non più di due mesi o revocare la licenza nei casi di infrazione alle disposizioni del presente decreto senza pregiudizio delle altre penalità.
Il provvedimento di sospensione è definitivo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai marsala speciali ad eccezione di quelli ad aromatizzazione amara.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio saranno emanate le norme per il rilascio delle licenze di cui al presente articolo.
All'art. 11, ultimo comma, sono soppresse le parole: "di cui al primo comma del presente articolo".
L'art. 13 è sostituito dal seguente:
Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in recipienti di capacità:
1) di due litri;
2) di un litro;
3) di mezzo litro;
4) non superiore ad un decilitro.
Per le capacità dei recipienti è consentita la tolleranza del 5 per cento in più o in meno.
I recipienti devono essere muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.
Sui recipienti deve essere applicata una etichetta resistente, solidamente fissata, recante:
a) la denominazione "vino aromatizzato", o "vermouth", o "aperitivo a base di vino", o "vino chinato", o "vino aromatizzato all'uovo", a seconda dei casi;
b) la capacità del recipiente e la gradazione alcoolica e zuccherina del contenuto. E' ammessa una tolleranza di mezzo grado in più o in meno rispetto a quella indicata, purchè venga rispettata la gradazione alcoolica minima prescritta;
c) nome o ragione sociale della ditta intestataria della licenza dello stabilimento ove il prodotto è stato imbottigliato e indirizzo di quest'ultimo.
L'imbottigliatore è responsabile a tutti gli effetti della regolarità del prodotto imbottigliato o della veridicità delle indicazioni contenute nell'etichetta.
Le indicazioni obbligatorie prescritte nel presente articolo debbono essere leggibili ed indelebili; sui recipienti da due litri, da un litro e da mezzo litro esse dovranno apparire in caratteri di altezza non inferiore a tre millimetri e due di larghezza per quelle di cui alla lettera a); e di due millimetri di altezza per 1,5 di larghezza per quelle di cui alle lettere b) e c).
Le indicazioni obbligatorie comprese quelle prescritte per il prodotto estero all'ultimo comma dell'art. 19, possono figurare, anzichè sull'etichetta principale, su un talloncino situato sul recipiente nella stessa faccia della etichetta principale.
Per i flaconcini di capacità non superiore ad 1 decilitro, una parte delle scritte obbligatorie potrà figurare anzichè sulla etichetta, sulla capsula o sul tappo, o comunque sulla chiusura.
In ogni caso le iscrizioni obbligatorie possono essere smaltate, impresse, stampate o altrimenti permanentemente apposte sul recipiente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai marsala speciali diversi da quelli ad aromatizzazione amara.
Sotto vigilanza fiscale permanente presso i produttori è consentita la preparazione di vini aromatizzati, diluiti con non oltre il 50 per cento di acqua gassata (semplice o di soda) a condizione che il loro imbottigliamento venga effettuato in recipienti non superiori ad 1 decilitro e purchè l'anidride carbonica disciolta sia tale da assicurare una pronunciata effervescenza all'atto della stappatura del recipiente e del versamento del liquido e la gradazione alcoolica svolta resti compresa tra l'8 ed il 12 per cento in volume.
Per questi prodotti la denominazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere completata dalla parola "soda".
Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente art. 13 bis:
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per le finanze, può autorizzare la vendita di prodotti tipici in recipienti caratteristici, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, da tenere sul banco di mescita, forniti di apposito rubinetto, alle ditte che almeno da dieci anni abbiano usato tali recipienti per la distribuzione del prodotto.
Tale autorizzazione può essere concessa:
a) per quantitativi non superiori a quelli venduti in tali recipienti e calcolati in base alla media annua dell'ultimo triennio;
b) purchè i recipienti vengano muniti di sigilli che non consentano la reintroduzione del liquido;
c) purchè i recipienti possano essere riempiti soltanto presso la fabbrica di origine sotto vigilanza fiscale e non possano circolare pieni che dallo stabilimento di produzione al rivenditore autorizzato alla mescita, il quale non potrà tenere in funzione nel proprio esercizio che un solo recipiente di tale genere.
I contrassegni di Stato saranno applicati al tappo superiore dei recipienti.
All'art. 14, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
I contrassegni di Stato nei recipienti di capacità superiore ad un litro avranno valore proporzionale al contenuto dei recipienti stessi.
All'art. 17, secondo comma, alle parole: "recipiente da un litro o da mezzo litro", sono sostituite le parole: "recipiente da due litri, da un litro o da mezzo litro".
Dopo l'art. 21, è aggiunto il seguente art. 21 bis:
Con il decreto previsto dagli articoli 10, ultimo comma, e 11, ultimo comma, saranno stabilite le norme relative alla disciplina del prelevamento dei campioni per l'analisi dei prodotti previsti dal Capo II del presente decreto.
L'art. 23 è sostituito dal seguente:
Per lo smaltimento dei vermouth e dei vini aromatizzati, nonchè degli estratti ed essenze di cui all'art. 4, già in commercio e giacenti presso gli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso, dalla suddetta data, un termine di sei mesi, elevato a dodici mesi per quelli in bottiglia.
E' concessa altresì una tolleranza di sei mesi per l'applicazione delle nuove caratteristiche di composizione del prodotto destinato all'estero e di diciotto mesi per l'attuazione delle norme contenute negli articoli 10, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto.
La corresponsione del prezzo del contrassegno di cui all'art. 14 ha effetto dal 1° luglio 1956 e, per i vermouth e vini aromatizzati contenuti in recipienti diversi da quelli elencati nell'art. 13, il prezzo, nella misura di lire 20 al litro, deve essere corrisposto secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro per le finanze. Ai contravventori alla norma del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'art. 17.
[1] Abrogata dall'art. 1 del