§ 4.1.D - Legge 9 ottobre 1970, n. 739.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.1 additivi, conservanti e coloranti
Data:09/10/1970
Numero:739


Sommario
Art. 1.      Il terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il sesto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già modificato dall'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è sostituito dai seguenti:
Art. 3.      Dopo la lettera u) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente periodo:
Art. 4.      Il terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      La lettera d) del secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:
Art. 6.      Il punto 1) del primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      Dopo le lettere G), I) e L) del primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunte rispettivamente le seguenti alinee:
Art. 8.      L'ultimo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      Il primo e il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 498, sono sostituiti dai [...]
Art. 10.      La lettera b) dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:
Art. 11.      L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      Il quarto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 13.      L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      Nel primo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono soppresse le parole: "e dei vinelli".
Art. 15.      Il terzo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      L'ultimo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:
Art. 17.      All'art. 45, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, aggiungere in fine le parole: "con la tolleranza del 2,5 per cento".
Art. 18.      L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 19.      Il primo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 20.      L'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 21.      L'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 22.      Il primo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già modificato dall'art. 13 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è sostituito dal seguente:
Art. 23.      La lettera b) dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:
Art. 24.      Le giacenze di vino in recipienti inferiori a 5 litri non conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, detenute alla data [...]
Art. 25.      Il termine previsto dall'art. 116, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, è prorogato al 23 marzo 1972 per il prodotto che [...]
Art. 26.      Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla vitis vinifera, di cui al primo comma dell'art. 22 del decreto [...]
Art. 27.      Al quarto comma dell'art. 6 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono soppresse le parole poste tra parentesi "saccarosio bruciato".
Art. 28.      L'impiego del vinello nella preparazione dell'aceto è consentito fino al 31 agosto 1970.
Art. 29.      Le modifiche apportate con l'art. 7 della presente legge entrano in vigore il 23 marzo 1971.


§ 4.1.D - Legge 9 ottobre 1970, n. 739.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti.

(G.U. 24 ottobre 1970, n. 270)

 

     Art. 1.

     Il terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno "Moscato" può essere posto in commercio con una gradazione alcoolica svolta comunque non inferiore a 4 gradi".

 

          Art. 2.

     Il sesto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già modificato dall'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è sostituito dai seguenti:

     "Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei all'immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi al termine della loro preparazione e prima che vengano estratti dallo stabilimento di produzione una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20 °C misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonchè confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato.

     E' tuttavia consentito impiegare nella preparazione dei vini spumanti naturali anche vini con gradazione complessiva non inferiore a 9 gradi purchè provenienti da uve di vitigni pregiati indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste".

 

          Art. 3.

     Dopo la lettera u) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente periodo:

     "In annate agrarie con eccezionale andamento climatico che influisca sfavorevolmente sulla qualità del prodotto, il prefetto, sentiti gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura e gli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, può consentire con proprio decreto che l'aggiunta di mosti, filtrati dolci e mosti concentrati prevista dalla presente lettera u) sia effettuata in misura tale che l'incremento di gradazione non superi i 3 gradi alcolici complessivi".

 

          Art. 4.

     Il terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito dal prefetto, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti naturali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati".

 

          Art. 5.

     La lettera d) del secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

     "d) alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,30 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo. In annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire, con proprio decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di mosti e vini rossi aventi un contenuto in alcole metilico superiore a 0,30 millilitri, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, purchè vengano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto".

 

          Art. 6.

     Il punto 1) del primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "1) apporre sui recipienti una chiusura di garanzia che per le damigiane sarà costituita da un cappellotto sigillato o altro sistema di chiusura munito di sigillo, e per le bottiglie ed i fiaschi od altri recipienti da un tappo di sughero raso bocca marcato a fuoco con il nome dell'imbottigliatore o da un tappo a fungo ancorato avente un gambo ad espansione, tale da non poter essere riutilizzato, o da un tappo di plastica ancorato con chiusura a strappo, o da un tappo a vite ancorato, o da un tappo tipo corona, ovvero da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente, da autorizzarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In tali chiusure deve sempre figurare all'esterno una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente".

 

          Art. 7.

     Dopo le lettere G), I) e L) del primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunte rispettivamente le seguenti alinee:

     "GC) capacità litri 0,500 al livello di riempimento di cm. 4,5 sotto il raso bocca";

     "IC) capacità litri 0,250 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca";

     "LC) capacità litri 0,200 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca".

     Dopo la lettera O), aggiungere i seguenti commi:

     "I vini "Marsala" e "Marsala speciale" diversi da quelli ad aromatizzazione amara possono essere posti in commercio solamente in bottiglie delle seguenti capacità:

     a) capacità litri 2 a livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca;

     b) capacità litri 1,750 a livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca;

     c) capacità litri 1 a livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca;

     d) capacità di litri 0,680 a livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca.

     Resta salva la possibilità di porre in commercio bottiglie di capacità sino a litri 0,100".

 

          Art. 8.

     L'ultimo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "I recipienti di cui al precedente art. 29 devono essere utilizzati in modo che il vino o l'aceto sia pari alla capacità stabilita per i recipienti stessi ferma restando la tolleranza di cui alla lettera b) primo comma dell'art. 25".

 

          Art. 9.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 498, sono sostituiti dai seguenti:

     "I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità, la qualità e l'eventuale denominazione di origine controllata e controllata e garantita, nonchè la gradazione complessiva con la tolleranza del 5 per cento e con un massimo di un grado. L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacità fino a litri 60, nonchè per i raspi, le vinacce, i vinaccioli e le fecce in pasta torchiate o comunque pressate.

     Dall'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al precedente comma, sono escluse le vinacce, i vinaccioli e i raspi ricavati da vinificatori in cantine di capacità non superiore ad ettolitri 100.

     I prodotti di cui al primo comma e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e le estrazioni degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti devono essere annotati giornalmente in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto.

     In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo sulle bollette di accompagnamento relative a più vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita, contenuti in recipienti chiusi e sigillati di capacità non superiore a cinque litri, è consentito riportare, in luogo delle singole denominazioni di origine, la natura merceologica del prodotto (vino, spumante, vino liquoroso od altro), seguita dalla dizione "a denominazione di origine semplice" o "a denominazione di origine controllata" o "a denominazione di origine controllata e garantita", quando detti vini:

     1) vengano spediti da commercianti all'ingrosso, titolari di depositi fuori cantina, non imbottigliatori;

     2) siano destinati a diretti consumatori o commercianti al dettaglio".

 

          Art. 10.

     La lettera b) dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

     "b) destinate alla distillazione a condizione che siano conservate nei locali delle distillerie autorizzate dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio".

 

          Art. 11.

     L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "La preparazione del vinello è consentita:

     a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello alle distillerie a condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti;

     b) presso distillerie e stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;

     c) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 50 ettolitri di vino a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che essi siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale e che gli interessati facciano denuncia scritta in carta libera all'istituto di vigilanza, competente per territorio, indicando il quantitativo di vinello che intendono produrre.

     La preparazione di vinello di cui alle lettere a) e b) è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che la rilascia a domanda degli interessati da presentarsi ogni anno, nonchè alla tenuta di un registro di carico e scarico con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze.

     I vinelli destinati alle distillerie devono essere addizionati della sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per la sanità.

     Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalità da osservare per l'impiego di tale sostanza".

 

          Art. 12.

     Il quarto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "Il trasferimento del vinello è autorizzato soltanto per essere destinato alle distillerie".

 

          Art. 13.

     L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "E' vietato il lavaggio e la torchiatura dei raspi.

     Le fecce ed i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala, quali sopratorchiati, ultratorchiati di vinaccia e di fecce, devono essere all'atto dell'ottenimento denaturati con la sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le finanze e per la sanità, e devono essere denunciati all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio.

     Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalità da osservare per l'impiego di tale sostanza.

     Nella denuncia devono essere indicati la quantità complessiva del prodotto, la sua gradazione alcoolica complessiva, nonchè i locali di detenzione.

     Il trasferimento delle fecce liquide o semiliquide nonchè dei prodotti di cui al secondo comma, deve essere fatto esclusivamente alle distillerie o agli stabilimenti non enologici.

     Le fecce liquide o semiliquide prima del trasferimento devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice di cui al secondo comma.

     Lo speditore deve comunicare con lettera raccomandata all'istituto di vigilanza, competente per territorio, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, nonchè l'indirizzo dello stabilimento ricevente, la quantità e la qualità del prodotto.

     I prodotti di cui al secondo comma e delle fecce liquide o semiliquide, quando estratti da depositi o stabilimenti non enologici, devono essere destinati esclusivamente alla distillazione o alla estrazione del tartrato e devono essere muniti, anzichè della bolletta di accompagnamento di cui all'art. 35, della bolletta rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384.

     La raccolta, la trasformazione o lo sfruttamento dei prodotti, di cui al secondo comma, sono subordinati alla autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che annualmente la rilascia a domanda degli interessati redatta in carta da bollo, nonchè alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     La domanda deve indicare:

     a) il nome o la ragione sociale della ditta, la sua sede ed il legale rappresentante della stessa;

     b) la sede e l'ubicazione dello stabilimento per il quale si richiede l'autorizzazione;

     c) la quantità e la qualità dei prodotti che si intende lavorare;

     d) la quantità e la qualità dei prodotti che si intende ricavare;

     e) la destinazione dei prodotti ricavati;

     f) il luogo ove i prodotti saranno conservati.

     La domanda deve essere presentata almeno dieci giorni prima della raccolta o della lavorazione dei prodotti di cui al secondo comma, unitamente al registro di carico e scarico per la preventiva vidimazione da parte dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio".

 

          Art. 14.

     Nel primo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono soppresse le parole: "e dei vinelli".

 

          Art. 15.

     Il terzo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "E' vietato detenere negli acetifici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, prodotti alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida, nonchè vinelli".

 

          Art. 16.

     L'ultimo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

     "Il vino introdotto nell'acetificio od ivi prodotto, deve essere assunto in carico nel registro di cui all'art. 35 del presente decreto.

     Il vino destinato all'acetificazione, al momento della sua iscrizione nel registro di carico e scarico previsto dal quarto comma del presente articolo, deve avere un contenuto di acido acetico non superiore a grammi 8 per litro e deve essere addizionato di una sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la sanità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di impiego di tale sostanza".

 

          Art. 17.

     All'art. 45, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, aggiungere in fine le parole: "con la tolleranza del 2,5 per cento".

 

          Art. 18.

     L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "E' consentita la spedizione di aceto in recipienti di qualsiasi capacità e tipo:

     a) dagli stabilimenti di produzione ai magazzini di imbottigliamento della stessa ditta;

     b) dagli stabilimenti di produzione agli stabilimenti di conserve alimentari che impiegano l'aceto nelle loro lavorazioni;

     c) da stabilimenti di produzione ad altri stabilimenti di produzione anche se appartenenti a ditte diverse.

     Sui recipienti dovranno essere tuttavia apposte le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45".

 

          Art. 19.

     Il primo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Nella preparazione dell'aceto, oltre alle pratiche ed ai trattamenti ammessi per i vini dal presente decreto, è consentita l'aggiunta di acqua purchè venga effettuata soltanto negli acetifici".

 

          Art. 20.

     L'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "E' vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcole etilico sintetico, nonchè prodotti contenenti acido acetico non derivante dalla fermentazione acetica del vino e prodotti derivati dalla fermentazione acetica del vino che non possono essere qualificati "aceto" in base al precedente art. 41.

     In deroga ai divieti previsti dal precedente comma e dall'art. 41, ultimo comma, è consentita la detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari, nonchè l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per panificazione e pasticceria, a condizione che in detti panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti, anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto".

 

          Art. 21.

     L'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "I vini che presentano una acidità volatile superiore a quella consentita, devono essere ceduti e spediti soltanto agli acetifici e alle distillerie.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.

     I sidri ed altri fermentati alcolici diversi dal vino che abbiano subito fermentazione acetica o che siano in corso di fermentazione acetica, possono essere venduti e trasportati solamente alle distillerie".

 

          Art. 22.

     Il primo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già modificato dall'art. 13 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è sostituito dal seguente:

     "La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 25, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore o dallo speditore, con raccomandata, nella stessa giornata del rilascio, all'istituto di vigilanza competente per territorio; l'altra, che accompagna la merce deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto".

 

          Art. 23.

     La lettera b) dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

     "b) che l'estratto della sentenza, nei casi gravi o di recidività specifica, sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione dei quali uno scelto fra i quotidiani".

 

          Art. 24.

     Le giacenze di vino in recipienti inferiori a 5 litri non conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, detenute alla data di entrata in applicazione della presente legge da dettaglianti e introdotte prima dell'entrata in vigore del detto decreto, sono comunicate entro tre mesi all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

     Sui recipienti dei prodotti di cui al precedente comma deve essere apposto un talloncino timbrato dal predetto istituto di vigilanza.

 

          Art. 25.

     Il termine previsto dall'art. 116, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, è prorogato al 23 marzo 1972 per il prodotto che alla data del 23 marzo 1970 si trovi in territorio doganale italiano fuori dallo stabilimento imbottigliatore, e si applica anche ai recipienti previsti all'art. 32.

 

          Art. 26.

     Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla vitis vinifera, di cui al primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dalla data che sarà stabilita d'intesa con gli Stati della CEE e comunque non prima del 1° luglio 1972.

 

          Art. 27.

     Al quarto comma dell'art. 6 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono soppresse le parole poste tra parentesi "saccarosio bruciato".

 

          Art. 28.

     L'impiego del vinello nella preparazione dell'aceto è consentito fino al 31 agosto 1970.

 

          Art. 29.

     Le modifiche apportate con l'art. 7 della presente legge entrano in vigore il 23 marzo 1971.