Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.5 leggi comunitarie |
Data: | 19/12/1992 |
Numero: | 489 |
Sommario |
Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al mercato interno |
Art. 2. Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa |
Art. 3. Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare |
Art. 4. Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa |
Art. 5. Accelerazione di procedure |
Art. 6. Apparecchiature terminali di telecomunicazioni: criteri di delega |
Art. 7. Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega |
Art. 8. Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega |
Art. 9. Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega |
Art. 10. Società: criteri di delega |
Art. 11. Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE |
Art. 12. Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega |
Art. 13. Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega |
Art. 14. Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega |
Art. 15. Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega |
Art. 16. Pubblicità dei medicinali per uso umano: criteri di delega |
Art. 17. Controlli veterinari: criteri di delega |
Art. 18. Produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne: criteri di delega |
Art. 19. Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega |
Art. 20. Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega |
Art. 21. Animali di razza: criteri di delega |
Art. 22. Piante ornamentali: criteri di delega |
Art. 23. Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega |
Art. 24. Zucchero |
Art. 25. Birra |
Art. 26. Soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie |
Art. 27. Igiene e sicurezza del lavoro |
Art. 28. Entrata in vigore della legge |
§ 23.5.9 - Legge 19 dicembre 1992, n. 489.
Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno.
(G.U. 21 dicembre 1992, n. 299)
Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al mercato interno
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992 [1] , decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle commissioni permanenti competenti per materia e, ove necessario, delle osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati.
Art. 2. Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa
1. In aggiunta agli specifici criteri e princìpi direttivi contenuti nelle direttive da attuare ed a quelli indicati in altre disposizioni della presente legge, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della
c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire duecento milioni; le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della
e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.
2. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della
a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al
b) con decorrenza dal 31 dicembre 1995, le seguenti disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie:
1)
2)
3)
Art. 3. Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare
1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure indicate dall'art. 17 della
Art. 4. Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa
1. Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge.
2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.
Art. 5. Accelerazione di procedure
1. Nell'art. 1, comma 3, della
Art. 6. Apparecchiature terminali di telecomunicazioni: criteri di delega
1. Per il caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della
Art. 7. Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega
1. L'attuazione della
a) sarà prevista la nullità di disposizioni contrattuali poste in essere in violazione di disposizioni attuative della predetta direttiva;
b) alla Società italiana degli autori ed editori sarà affidata la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore;
c) saranno previste la facoltatività ed onerosità del deposito dei programmi per elaboratore;
d) sarà previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore, nonché l'importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la commercializzazione dei programmi dei quali si sappia o si abbia motivo di ritenere che siano abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni; le stesse pene saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione o elusione arbitraria dei dispositivi di protezione di un programma per elaboratore.
Art. 8. Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega
1. L'attuazione della
a) disciplinare il "gruppo creditizio" in conformità delle definizioni ed in armonia con la normativa comunitaria, prevedendone la sottoposizione a forme di vigilanza su base consolidata di ordine informativo, regolamentare ed ispettivo;
b) contenere il complesso delle esclusioni del consolidamento consentite dall'art. 3, paragrafo 3, della direttiva;
c) includere nella fattispecie di influenza notevole, di cui all'art. 5, paragrafo 4, della direttiva, ai fini del consolidamento proporzionale anche la detenzione del controllo sull'Assemblea straordinaria delle imprese facenti parte del gruppo;
d) estendere alla violazione degli obblighi introdotti in base alla direttiva le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale in materia di vigilanza consolidata per le analoghe fattispecie;
e) stabilire che la Banca d'Italia possa concordare con le autorità competenti di altri Paesi la ripartizione dei compiti in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata dei gruppi creditizi operanti in più Paesi;
f) prevedere il recepimento delle norme tecniche con provvedimenti del Ministro del tesoro, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge.
2. Ai fini dell'esercizio della delega, restano ferme le disposizioni contenute nella
Art. 9. Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega
1. L'attuazione della
a) istituire su richiesta dell'interessato la "carta europea d'arma da fuoco", quale documento personale in cui sono indicati i dati identificativi delle armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva, comprese quelle da caccia e quelle per uso sportivo, nonché gli estremi delle prescritte autorizzazioni, nulla osta o licenze, di cui il titolare sia in possesso in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari in vigore;
b) prevedere che il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, licenze in materia di armi a favore di cittadini comunitari avvenga alle condizioni previste per i cittadini italiani, ed a quelle di cui ai criteri indicati dalle lettere c) e d);
c) subordinare l'autorizzazione per l'acquisto di armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva a favore di cittadini comunitari anche al preventivo accordo dello Stato di residenza laddove lo Stato di residenza prevede autorizzazione preventiva all'acquisto;
d) prevedere che il rilascio delle licenze per il trasferimento e per il transito nello Stato, nonché di quelle per il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi comuni da sparo, avvenga con l'osservanza anche delle modalità previste dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva, con esclusione della possibilità di concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo e al paragrafo 1 dell'art. 12 della direttiva medesima;
e) stabilire che il trasferimento o il transito temporaneo nel territorio nazionale e il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi da caccia o sportive per l'esercizio della caccia o per la partecipazione a competizioni sportive, possano essere consentiti anche senza preventiva autorizzazione nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 12, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo, a tal fine, l'adeguamento delle disposizioni adottate a norma degli articoli 15 e 16 della
f) prevedere che, salve le norme penali vigenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e nelle relative disposizioni di attuazione sia punita con la reclusione di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
2. Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, comprese quelle relative alle modalità di rilascio, aggiornamento e tenuta della carta europea d'arma da fuoco, e quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni di attuazione o regolamentari vigenti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni di esecuzione relative allo scambio di informazioni fra le competenti autorità degli Stati membri delle Comunità europee e gli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al primo periodo del sesto comma dell'art. 10 della
Art. 10. Società: criteri di delega
1. L'attuazione della
a) elevare gli importi previsti nell'art. 2435-bis, primo comma, lettere a) e b), del codice civile entro i limiti di cui all'art. 11 della quarta
b) disporre che le società le quali si avvalgano dell'esenzione dall'obbligo sancito nell'art. 2427, primo comma, numero 2), del codice civile, prevista dall'art. 2435-bis del codice civile, devono iscrivere l'ammortamento e le svalutazioni, con segno negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale;
c) consentire alle società indicate nell'art. 2435-bis del codice civile di redigere la nota integrativa in forma abbreviata nei limiti degli esoneri previsti dall'art. 44 della
d) prevedere che le società indicate nell'art. 2435-bis del codice civile forniscano nella nota integrativa le notizie richieste dall'art. 2428, secondo comma, numeri 3) e 4), dello stesso codice qualora si eserciti l'opzione prevista dall'art. 46 della
e) prevedere l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni previste dall'art. 2427, primo comma, numero 6), del codice civile in forma globale per tutte le voci interessate;
f) consentire a tutte le società di pubblicare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, oltre che in lire, anche in ECU.
Art. 11. Appalti di cui alla
[1. Gli articoli 12 e 13 della
2. La lettera c) dell'art. 2, paragrafo 1, primo comma, della
3. L'attestazione di cui al capitolo 2 della direttiva 92/13/CEE è rilasciata, fino alla scadenza del quadriennio previsto dall'art. 12, paragrafo 1, della medesima direttiva, da una commissione composta dal persone che fanno o hanno fatto parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La commissione è formata da un componente legale, che la presiede, un componente tecnico e un componente amministrativo nominati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri per il bilancio dello Stato, ed è indipendente da qualsiasi autorità statale, regionale o locale.
4. Il decreto legislativo di cui all'art. 14 della
Art. 12. Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega
1. L'attuazione della
a) le disposizioni vigenti relative a strumenti metrici anche non considerati dalla predetta direttiva saranno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rese omogenee a quelle da adottarsi per l'attuazione della direttiva medesima;
b) le disposizioni che occorrono per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria degli strumenti metrici, eccettuate quelle aventi natura e rilevanza tributaria, potranno essere emanate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) le equipollenze ai bolli metrici nazionali di marchi, bolli o contrassegni applicati in altri Stati membri delle Comunità europee saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 13. Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega
1. L'attuazione della
a) saranno indicate le quantità minime dei farmaci che i grossisti devono tenere e saranno previste misure dirette ad assicurare la tempestività delle consegne;
b) sarà adottata una specifica disciplina per il corretto trasporto dei medicinali, con possibilità di rinvio, per le norme tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanità;
c) saranno previste specifiche disposizioni per l'attività dei depositari di medicinali, da sottoporre ad autorizzazione ministeriale;
d) sarà disciplinata la distribuzione dei gas medicinali, in correlazione con nuove disposizioni sulle attività di produzione degli stessi gas, che tengano conto della peculiarità di tali prodotti;
e) le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di cui all'art. 10 della predetta direttiva saranno recepite con decreto del Ministro della sanità.
Art. 14. Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega
1. L'attuazione della
a) la classificazione in materia di fornitura di medicinali per uso umano dovrà prevedere tutte le categorie enunciate dall'art. 2 della direttiva, con possibilità di ulteriori distinzioni, compatibili con la disciplina comunitaria;
b) con riferimento a taluni tipi di medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica, in relazione alla particolare pericolosità degli stessi, potranno essere stabilite specifiche modalità, sia di compilazione della ricetta, sia di fornitura dei prodotti, per una maggiore tutela della salute pubblica;
c) in relazione alla nuova disciplina, saranno modificate le disposizioni sulla classificazione contenute nell'art. 19, comma 4, della
Art. 15. Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega
1. L'attuazione della
a) sarà esclusa la possibilità di riportare sulle etichette e sui fogli illustrativi diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo;
b) sarà previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi alla previgente disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti;
c) sarà confermata la possibilità di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le modalità previste dall'art. 16 del
Art. 16. Pubblicità dei medicinali per uso umano: criteri di delega
1. L'attuazione della
a) la pubblicità presso il pubblico, salvo eccezioni tassativamente indicate, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero della sanità, con procedure e modalità che potranno essere differenziate secondo il tipo di messaggio e il mezzo e che terranno conto dell'eventuale ricorso a forme di autodisciplina;
b) saranno stabiliti i casi in cui il messaggio dovrà essere sottoposto, prima dell'autorizzazione, al parere della commissione di esperti prevista dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
c) sarà confermato il divieto di pubblicità presso il pubblico di medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fatte salve eventuali campagne di vaccinazione approvate dal Ministero della sanità;
d) la disciplina della pubblicità presso gli operatori sanitari dovrà contenere norme specifiche sui farmaci vendibili senza presentazione di ricetta medica;
e) dovranno essere stabilite le condizioni per i contributi finanziari delle aziende farmaceutiche a congressi e convegni scientifici attinenti, anche indirettamente, ai medicinali, con previsione di eventuali autorizzazioni e di relative tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 5, comma 12, della
f) saranno indicati i requisiti minimi del servizio scientifico da istituire presso ogni azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ai sensi dell'art. 13 della direttiva;
g) per i casi di infrazione alla disciplina della pubblicità presso il pubblico e presso operatori commerciali saranno previste, oltre a sanzioni di carattere penale, conseguenze amministrative comprendenti, per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, la sospensione dal prontuario medesimo per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni.
Art. 17. Controlli veterinari: criteri di delega
1. L'attuazione delle direttive 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, e 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire modalità idonee a garantire la salute umana, la sanità e il benessere animale, la salubrità della produzione di origine animale, l'igiene delle strutture zootecniche e dell'ambiente;
b) prevedere, attraverso la loro semplificazione, procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;
c) individuare sistemi di controllo più efficaci per il benessere e la protezione degli animali, misure anche più vigorose e sanzioni amministrative e penali in armonia con le disposizioni vigenti in materia nell'ordinamento interno;
d) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, criteri e modalità di amministrazione del personale e di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di perequazione, razionalità ed economicità disponendo ove necessario atti di indirizzo e coordinamento delle regioni.
Art. 18. Produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne: criteri di delega
1. L'attuazione della
a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute;
b) prevedere l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;
c) stabilire le modalità di collaborazione dei servizi sanitari e veterinari competenti in base alle leggi regionali ai fini degli accertamenti dell'idoneità degli stabilimenti;
d) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate mediante regolamento o atto amministrativo;
e) prevedere le deroghe di cui all'art. 9, paragrafi 1, 2 e 3, del testo della direttiva 77/99/CEE allegato alla predetta direttiva 92/5/CEE, per gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriale, secondo i seguenti criteri:
1) per l'individuazione degli opifici oggetto di deroga dovrà farsi riferimento alla quantità di materia prima carnea lavorata in un anno, da individuarsi nel limite massimo di cinquecento tonnellate; tale limite è ridotto del 50 per cento per gli stabilimenti destinati alla lavorazione di paste farcite con carne, piatti cucinati, preparazioni gastronomiche e simili in cui la materia prima carnea costituisca semplicemente un ingrediente e non la componente essenziale del prodotto;
2) gli opifici di cui al numero 1) dovranno comunque essere in possesso dei requisiti strutturali di cui agli allegati A e B della citata direttiva 77/99/CEE, ad esclusione dei seguenti:
2.1) requisiti indicati dall'allegato B, capitolo I
2.2) requisiti indicati dall'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera g), per quanto riguarda i rubinetti, e punto 11, per sostituirvi gli armadi agli spogliatoi;
2.3) requisiti indicati dall'allegato A, capitolo I, punto 3, relativamente ai locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti finiti; in tal caso, tuttavia, lo stabilimento, qualora vi vengano effettuati magazzinaggi, dovrà disporre di locali o dispositivi per il magazzinaggio se del caso refrigerati, di cui almeno uno per le materie prime e uno per i prodotti finiti;
f) prevedere l'esclusione dall'applicazione della citata direttiva 77/99/CEE, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della medesima, per la preparazione o il magazzinaggio di prodotti a base di carne o di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei laboratori artigiani che effettuino la vendita in locali contigui a quelli di produzione.
Art. 19. Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega
1. L'attuazione delle direttive 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, e 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) per l'individuazione degli stabilimenti di macellazione e dei laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa oggetto della deroga di cui agli articoli 4 e 13 del testo della
b) per l'individuazione dell'ambito locale di commercializzazione relativo agli stabilimenti di macellazione e ai laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa, dovrà farsi riferimento al mercato nazionale, purché il trasporto venga effettuato con mezzi adeguati a garantire il perfetto stato di conservazione delle carni.
Art. 20. Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega
1. L'attuazione della
a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;
b) prevedere la emanazione di un regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 17 della
c) stabilire le modalità di collaborazione con il Ministero della sanità dei servizi sanitari e veterinari competenti, ai sensi delle leggi regionali, ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei centri di spedizione e dei centri di depurazione.
Art. 21. Animali di razza: criteri di delega
1. L'attuazione della
a) migliorare le condizioni di allevamento e di produzione degli animali di razza, attraverso la istituzione di libri genealogici o registri anagrafici;
b) istituire nuovi libri genealogici o nuovi registri anagrafici per specie che si riveleranno di interesse zootecnico;
c) prevedere il riconoscimento delle associazioni di allevatori od enti che tengano i libri genealogici o registri anagrafici;
d) prevedere i criteri di iscrizione o di registrazione degli animali da compagnia nei relativi libri genealogici o registri anagrafici;
e) prevedere i criteri di ammissione alla riproduzione di animali di razza ed all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;
f) prevedere il certificato per la commercializzazione di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;
g) rispettare la libertà di commercializzazione all'interno dei Paesi comunitari degli animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, evitando qualsiasi discriminazione in relazione alla provenienza degli stessi, fatti salvi i motivi di ordine sanitario.
Art. 22. Piante ornamentali: criteri di delega
1. L'attuazione della
a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità unica e centrale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità;
b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicate le relative misure sanzionatorie;
d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.
Art. 23. Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega
1. L'attuazione della
a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità fitosanitaria unica e centrale per la protezione dei vegetali al fine del coordinamento e dei contatti relativi alle questioni fitosanitarie;
b) articolare e razionalizzare in ogni regione organicamente i servizi fitosanitari regionali ai fini dell'applicazione delle nuove procedure fitosanitarie nell'ambito del Mercato interno;
c) regolamentare le attività da espletare da parte degli uffici competenti dell'autorità centrale e dei servizi fitosanitari regionali ai fini: del rilascio del "passaporto delle piante"; della libera circolazione dei vegetali; della costituzione delle zone protette; della registrazione dei produttori; dei controlli nei luoghi di produzione e nelle fasi di commercializzazione; della definizione del sistema sanzionatorio per gli inadempimenti.
Art. 24. Zucchero
1. All'art. 74 del
a) nel comma 1, le parole: "in quantità superiore a chilogrammi 10" sono sostituite dalle seguenti: "in quantità superiore a chilogrammi 50"; le parole: "dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine" sono sostituite dalle seguenti: "del saccarosio, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e isoglucosio"; le parole: "a madre e tre figlie" sono sostituite dalle seguenti: "a madre e due figlie";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Delle due figlie, la prima deve essere inviata, a cura del venditore o dello spedizioniere, all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. L'invio può avvenire a mezzo di raccomandata o recapito manuale, e deve avvenire non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio. La seconda figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o spedizioniere.";
c) nei commi 3 e 4, la parola: "speditore" è sostituita dalla seguente: "spedizioniere";
d) nel comma 7, le parole: "di sostanze zuccherine" sono sostituite dalle seguenti: "dei prodotti sopramenzionati".
Art. 25. Birra
1. La lettera c) del primo comma dell'art. 4 della
"c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera g), e dell'art. 22 della
2. Il primo comma dell'art. 19 della
"La birra importata dai Paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge".
Art. 26. Soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie
1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, fatte salve le disposizioni emanate in attuazione di norme comunitarie, è abrogata ogni altra disposizione normativa che preveda controlli di merci a causa del loro attraversamento di frontiera intracomunitaria.
Art. 27. Igiene e sicurezza del lavoro
1. Le disposizioni dell'art. 1, comma 3, della
Art. 28. Entrata in vigore della legge
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A (Art. 1, comma 1)
Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa
Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3)
Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa per le quali si richiede il parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia sugli schemi dei relativi decreti legislativi
Allegato C (Art. 3, comma 1)
Elenco delle direttive da attuare in via regolamentare
Allegato D (Art. 4, comma 1)
Elenco delle direttive da attuare in via amministrativa
Quattordicesima
[1] Il termine di cui al presente comma è stato differito dall' art. 6 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 256 del