§ 4.1.34 - Legge 18 marzo 1968, n. 498.
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.1 additivi, conservanti e coloranti
Data:18/03/1968
Numero:498


Sommario
Art. 1.      Il sesto comma dell'art. 2 dei decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti:
Art. 2.      All'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 3.      La licenza di cui all'art. 6, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è valida per tre anni.
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Il secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      La lettera h) dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:
Art. 7.      Dopo la lettera e) del primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunta la seguente alinea:
Art. 8.      All'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:
Art. 9.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 10.      La lettera a) del primo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:
Art. 11.      Il quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      Il secondo comma dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 13.      I primi due commi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 14.      Il primo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 15.      L'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      Il termine di cui al terzo comma dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è prorogato di diciotto mesi a partire dalla data di scadenza già fissata in [...]
Art. 17.      L'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'art. 9 della presente legge, decorre dal novantesimo giorno [...]


§ 4.1.34 - Legge 18 marzo 1968, n. 498.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio del mosti, vini e aceti.

(G.U. 3 maggio 1968, n. 111)

 

     Art. 1.

     Il sesto comma dell'art. 2 dei decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti:

     "Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei all'immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20°C misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonchè confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato.

     Nelle annate con andamento stagionale eccezionalmente sfavorevole il Ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire, con proprio decreto, la preparazione di "spumanti naturali" mediante l'impiego di vini con gradazione alcoolica complessiva anche di 9 gradi, purchè essi provengano esclusivamente da uve di vitigni pregiati che siano tradizionalmente impiegati nella produzione di vini spumanti".

 

          Art. 2.

     All'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'azoto puro può essere detenuto negli stabilimenti e può essere adoperato come coadiuvante di lavorazione a condizione che nel prodotto finito destinato al consumo non ne residuino più di 0,05 grammi per litro.

     Le miscele di azoto e di anidride carbonica sono considerate anidride carbonica ai fini della presente legge.

     In deroga a quanto sopra è consentita, negli impianti di recupero dell'azoto esistenti in stabilimenti produttori di spumanti naturali, la presenza di miscele di azoto con anidride carbonica proveniente dalla fermentazione naturale del vino spumante, contenenti non più del 15 per cento di anidride carbonica".

 

          Art. 3.

     La licenza di cui all'art. 6, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è valida per tre anni.

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "La confezione dei recipienti che caratterizza i vini spumanti definiti all'art. 2 è vietata per i vini considerati non spumanti agli effetti del presente decreto, per i mosti e per le bevande di cui all'art. 72".

 

          Art. 5.

     Il secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "E' vietata la detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti ed allo stato solido sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si preparano gli spumanti di cui al comma precedente e vini con anidride carbonica derivante esclusivamente da fermentazione, commerciati con l'indicazione "anidride carbonica derivante da fermentazione"".

 

          Art. 6.

     La lettera h) dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

     "h) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati, espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino marsala, i vini liquorosi e le mistelle, per i quali tale limite è elevato a 3 grammi;".

     La lettera i) del primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

     "i) contenenti alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,25 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, e cioè alcole svolto e da svolgere".

     La prima alinea del primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

     "E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio per il diretto consumo, nonchè somministrare ai propri dipendenti per obbligo contrattuale mosti e vini:".

 

          Art. 7.

     Dopo la lettera e) del primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunta la seguente alinea:

     "EC) capacità litri 1 al livello di riempimento di centimetri 4,5 sotto il raso bocca;".

 

          Art. 8.

     All'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

     "L'acquavite di vino può essere posta in commercio con la denominazione brandy soltanto se sia stata sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni".

 

          Art. 9.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono sostituiti dai seguenti:

     "I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità e la qualità del prodotto, nonchè la gradazione complessiva. L'obbligo dell'indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacità sino a litri 60.

     I prodotti di cui al comma precedente e le uve da vinificazione ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e l'estrazione degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti, devono essere annotate di volta in volta in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto.

     Il terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "I viticoltori che raccolgono e vinificano esclusivamente uve di propria produzione, senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, in luogo del registro di carico e scarico devono tenere una scheda di produzione sulla quale annotano la produzione, distinta per tipo di prodotto, secondo la denuncia di cui all'art. 21, e di volta in volta l'estrazione dei prodotti dalla cantina. Da tale adempimento sono esentati i viticoltori che vinificano esclusivamente per il consumo familiare anche con uve o mosti acquistati da terzi".

 

          Art. 10.

     La lettera a) del primo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

     "a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello a distillerie e ad acetifici autorizzati, alla condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti".

 

          Art. 11.

     Il quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "Il trasferimento delle fecce liquide o semiliquide nonchè dei prodotti, di cui al secondo comma, deve essere fatto esclusivamente alle distillerie o agli stabilimenti non enologici".

     Dopo il quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

     "Le fecce liquide o semiliquide prima del trasferimento devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice di cui al secondo comma".

     Il settimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "La raccolta e la trasformazione o sfruttamento dei prodotti, di cui al secondo comma, sono subordinati all'autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che annualmente la rilascia a domanda degli interessati redatta in carta da bollo, nonchè alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste".

     Dopo il settimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

     "I prodotti di cui al secondo comma, quando estratti da depositi o stabilimenti non enologici, devono essere destinati esclusivamente alla distillazione o alla estrazione del tartrato e devono essere muniti, anzichè della bolletta di accompagnamento di cui all'art. 35, della bolletta rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1952, n. 1322".

 

          Art. 12.

     Il secondo comma dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "E' però in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanità e sentito il parere di quelli per l'industria e il commercio, per le finanze e per il commercio con l'estero, di consentire sotto particolari cautele la preparazione e la confezione dei prodotti disciplinati dal presente decreto destinati all'esportazione, in difformità delle norme stabilite per il mercato interno".

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

     "In relazione a particolari esigenze della esportazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il commercio con l'estero, può stabilire, con proprio decreto, che il prodotto a denominazione di origine destinato alla esportazione sia contenuto in determinati recipienti ed accompagnato da un certificato che ne garantisca la denominazione".

 

          Art. 13.

     I primi due commi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono sostituiti dai seguenti:

     "La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 25 dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore, o dallo speditore, con raccomandata, nella stessa giornata del rilascio, all'Istituto di vigilanza competente per territorio.

     Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore o dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonchè il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, la quantità di prodotto trasportato e l'indicazione del periodo di tempo in cui il trasporto stesso viene effettuato.

     Il venditore o lo speditore devono accertare l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonchè gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto".

 

          Art. 14.

     Il primo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 500.000 ovvero una pena pecuniaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese fino ad un anno dalle autorità che le hanno rilasciate".

 

          Art. 15.

     L'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni degli articoli 84, 85 e 93 non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui al presente decreto in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione".

 

          Art. 16.

     Il termine di cui al terzo comma dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è prorogato di diciotto mesi a partire dalla data di scadenza già fissata in detto comma.

 

          Art. 17.

     L'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'art. 9 della presente legge, decorre dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.