Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.6 alcol e bevande alcoliche |
Data: | 20/12/1952 |
Numero: | 2384 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge n. 1322 del 30 ottobre 1952, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la [...] |
§ 4.6.1a - Legge 20 dicembre 1952, n. 2384.
Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori.
(G.U. 29 dicembre 1952, n. 300).
E' convertito in legge il
All'art. 1, comma primo, dopo le parole: "esclusi la produzione e il commercio del vino genuino", sono aggiunte le parole: "e dei succhi non fermentati di agrumi".
All'art. 5, il comma secondo è sostituito dal seguente: "Dall'obbligo di cui sopra sono esclusi soltanto il vino ed i succhi non fermentati di agrumi".
All'art. 6, comma terzo, sono soppresse le parole: "dagli agrumi".