§ 69.3.20 - Legge 28 dicembre 1967, n. 1374.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:28/12/1967
Numero:1374


Sommario
Art. 1.      La denunzia di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, relativa alle campagne vendemmiali degli anni 1965, 1966 e 1967, può [...]
Art. 2.      Per la prima applicazione delle norme di cui al primo e al secondo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, le denunzie [...]
Art. 3.      L'obbligo della denunzia di cui agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è prorogato ad ogni effetto secondo il [...]
Art. 4.      L'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il secondo comma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente


§ 69.3.20 - Legge 28 dicembre 1967, n. 1374.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei mosti, vini e aceti.

(G.U. 1 febbraio 1968, n. 28).

 

 

     Art. 1.

     La denunzia di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, relativa alle campagne vendemmiali degli anni 1965, 1966 e 1967, può essere presentata sino al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Per la prima applicazione delle norme di cui al primo e al secondo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, le denunzie ivi previste devono essere presentate entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tali denunzie possono essere presentate anche per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

 

          Art. 3.

     L'obbligo della denunzia di cui agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è prorogato ad ogni effetto secondo il disposto degli articoli 1 e 2 della presente legge; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del codice penale.

 

          Art. 4.

     L'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la sanità e per il commercio con l'estero, può concedere, a condizione di reciprocità, il nulla - osta per l'importazione di vini pregiati esteri che non corrispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, purchè siano rispondenti alle leggi del paese di provenienza, siano confezionati in recipienti chiusi e non contengano sostanze nocive alla salute umana, ferma restando ogni altra disposizione in materia di importazione".

 

          Art. 5.

     Il secondo comma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "Salvo quanto stabilito dal precedente comma, chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino, impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'art. 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti e i modi stabiliti dallo stesso articolo, è punito con multa da lire 500 mila a lire 2 milioni".