§ 4.8.27 – L. 3 aprile 1986, n. 93.
Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:03/04/1986
Numero:93


Sommario
Art. 1.      L'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia è un condimento invecchiato, ottenuto dal mosto, cotto a fuoco diretto, di uve prodotte da uno o più tra i [...]
Art. 2.      La lettera f) del primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente
Art. 3.      Chiunque vìoli le disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale di cui al successivo art. 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una [...]
Art. 4.      La produzione, l'affinamento, l'invecchiamento e la commercializzazione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia sono disciplinati con decreto del [...]


§ 4.8.27 – L. 3 aprile 1986, n. 93.

Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia.

(G.U. 9 aprile 1986, n. 82).

 

     Art. 1.

     L'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia è un condimento invecchiato, ottenuto dal mosto, cotto a fuoco diretto, di uve prodotte da uno o più tra i vitigni Trebbiano, Occhio di gatto, Spergola, Berzemino e Lambruschi, coltivati nelle province di Modena e di Reggio Emilia, senza addizione di altre sostanze.

     E' consentito l'eventuale innesto iniziale di colonie batteriche acetiche dette "madri".

     L'invecchiamento deve avere una durata non inferiore a dodici anni e deve aver luogo in una delle zone di cui al precedente primo comma.

 

          Art. 2.

     La lettera f) del primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

     "f) la concentrazione a riscaldamento diretto del mosto o del mosto muto, per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono vino marsala nella zona delimitata dalle vigenti disposizioni, nonchè agli stabilimenti che producono mosto per l'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia;".

 

          Art. 3.

     Chiunque vìoli le disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale di cui al successivo art. 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 200.000 a L. 2.000.000.

 

          Art. 4.

     La produzione, l'affinamento, l'invecchiamento e la commercializzazione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia sono disciplinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

     Con lo stesso decreto sono disciplinate anche le modalità del controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed al relativo disciplinare.