§ 46.8.579 - D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37.
Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:03/03/2009
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Principi generali e ambito di applicazione
Art. 3.  Procedure
Art. 4.  Corresponsione dell'elargizione
Art. 5.  Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente
Art. 6.  Riconoscimento delle infermità o patologie tumorali
Art. 7.  Disposizioni particolari
Art. 8.  Clausola di salvaguardia


§ 46.8.579 - D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37. [1]

Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (09G0045)

(G.U. 22 aprile 2009, n. 93)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l'articolo 2, commi 78 e 79;

     Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;

     Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

     Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510;

     Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l'articolo 82;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

     Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;

     Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;

     Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243;

     Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 gennaio 2009;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

     a) per missioni militari all'estero: le missioni, quali che ne siano gli scopi, svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;

     b) per teatro di conflitto: l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e delle Forze di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;

     c) per nano-particelle di metalli pesanti: un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, tra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m3), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), ed anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio).

 

     Art. 2. Principi generali e ambito di applicazione

     1. In attuazione dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti indicati al comma 2, che abbiano contratto menomazioni all'integrità psicofisica permanentemente invalidanti o a cui è conseguito il decesso, delle quali l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante, è corrisposta l'elargizione di cui all'articolo 5, commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

     2. I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono:

     a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all'estero;

     b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;

     c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);

     d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);

     e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di un 1,5 km, circostante al perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);

     f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero i genitori, i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [2].

     3. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.

 

     Art. 3. Procedure

     1. Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione dell'elargizione di cui all'articolo 2 ai soggetti colpiti dalle infermità o patologie previste dal presente regolamento, ovvero ai superstiti aventi diritto.

     2. Per il conferimento dell'elargizione, gli interessati presentano domanda al Ministero della difesa, Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, di seguito denominata: «Direzione generale», entro il termine perentorio di sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento la domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

     3. Nel caso di cittadini italiani non residenti in Italia o temporaneamente domiciliati all'estero, la domanda è inoltrata per il tramite dell'Ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato che provvede a trasmetterla con la documentazione occorrente alla Direzione generale.

     4. Per i dipendenti pubblici le Amministrazioni di appartenenza possono procedere d'ufficio, trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione generale, entro i termini di cui al comma 1.

     5. La Direzione generale procede all'istruttoria ed alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei superstiti aventi diritto, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo, che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali. In base ai predetti criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, viene predisposta una graduatoria unica dei beneficiari che viene aggiornata alle date del 31 marzo, 31 luglio e del 31 dicembre 2010, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni.

 

     Art. 4. Corresponsione dell'elargizione

     1. L'elargizione di cui all'articolo 2, comma 1, è corrisposta ai soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 3, qualora gli stessi non abbiano già beneficiato, per la medesima percentuale di invalidità, del corrispondente beneficio previsto dalle leggi citate all'articolo 2, commi 79 e 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente regolamento, una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella già riconosciuta ai sensi delle citate norme, la stessa elargizione è determinata per la differenza e la differenza è inserita nel piano di riparto.

     2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la Direzione generale si può avvalere della graduatoria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.

     3. In ogni caso, la misura pro capite dell'elargizione in favore degli invalidi e dei superstiti aventi titolo non può superare l'importo massimo della speciale elargizione in favore degli invalidi, come disciplinata dall'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

     4. L'importo dell'elargizione corrisposta secondo il piano di riparto di cui al comma 1 è portato in detrazione fino alla concorrenza dello stesso beneficio eventualmente spettante ai sensi delle norme di cui allo stesso comma 1, come perequato per le vittime del dovere e gli equiparati dall'articolo 34 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007.

 

     Art. 5. Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente

     1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti criteri e modalità:

     a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al cento per cento;

     b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;

     c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;

     d) la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).

     2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, così determinata, può essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.

 

     Art. 6. Riconoscimento delle infermità o patologie tumorali

     1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le circostanze indicate all'articolo 2, comma 1, delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti, ovvero a cui consegua il decesso nei casi previsti dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

     2. La Direzione generale provvede a ricevere le domande dei soggetti non dipendenti pubblici per l'attribuzione dell'elargizione di cui al presente regolamento. La stessa Direzione generale cura l'istruttoria delle domande, accertando presso le Forze armate o le Forze di polizia, ad ordinamento militare o civile, le circostanze di tempo e di luogo indicate dall'interessato, e redige un dettagliato rapporto avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.

     3. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidità.

     4. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1.

     5. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la dipendenza da causa di servizio secondo quanto previsto dal comma 4 e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.

     6. Il parere di cui al comma 5 è motivato, con particolare riferimento alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 4, ed è firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.

     7. Nell'esame delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 6.

     8. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato è integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero dell'interno.

     9. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, per i dipendenti del Ministero della difesa la Direzione generale adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nei confronti del personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione o all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotti dalle esplosioni di materiale bellico. Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla trasmissione degli atti alle amministrazioni competenti ai fini dell'adozione del provvedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte della stessa, propedeutico alla definizione della posizione del soggetto ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformità al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere, nonchè al parere del Comitato di verifica di cui ai commi 3 e 5, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.

 

     Art. 7. Disposizioni particolari

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, può essere utilizzata, fino all'importo massimo complessivo di tre milioni di euro, per l'effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all'attribuzione dell'elargizione prevista dal presente regolamento.

 

     Art. 8. Clausola di salvaguardia

     1. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ciò ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell'adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.

 

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 400

 

 

     Allegato 1

     (previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a)

     Tabella

 

Tabella

Categoria

Percentuale invalidità

 

 

 

A

PRIMA

100% - 91%

A

SECONDA

90% - 81%

A

TERZA

80% - 71%

A

QUARTA

70% - 61%

A

QUINTA

60% - 51%

A

SESTA

50% - 41%

A

SETTIMA

40% - 31%

A

OTTAVA

30% - 21%

B

-

20% - 1l%

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2010, n. 115.