Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 31. Criminalità organizzata |
Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
Data: | 24/12/2003 |
Numero: | 369 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero, e' convertito in legge con le [...] |
§ 31.1.82 - L. 24 dicembre 2003, n. 369.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.
(G.U. 12 gennaio 2004, n. 8)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 2003, N. 337.
All'articolo 1:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
" 1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1
abbiano riportato una invalidita' permanente, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidita' permanente
risulti non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa si
applicano, altresi', le disposizioni di cui al citato articolo 2
della
1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni
punto percentuale di invalidita' riscontrata ai sensi del citato
articolo 1 della
capacita' lavorativa, e' elevata a 2.000 euro, per un importo massimo
erogabile di 200.000 euro";
al comma 3, le parole: " centottanta giorni " sono sostituite dalle
seguenti: " due anni ";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di
1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno
2004 ".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: " della
sono inserire le seguenti: " e successive modificazioni, "; dopo le
parole: "
" e successive modificazioni, " e dopo le parole: " legge 3 giugno
1981, n. 308, " sono soppresse le seguenti: " e successive
modificazioni, ".
All'articolo 4:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 3.970.588
euro per l'anno. 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ".