§ 31.1.82 - L. 24 dicembre 2003, n. 369.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:24/12/2003
Numero:369


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero, e' convertito in legge con le [...]


§ 31.1.82 - L. 24 dicembre 2003, n. 369.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.

(G.U. 12 gennaio 2004, n. 8)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 2003, N. 337.

All'articolo 1:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

" 1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o

lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1

abbiano riportato una invalidita' permanente, si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.

302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidita' permanente

risulti non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa si

applicano, altresi', le disposizioni di cui al citato articolo 2

della legge n. 407 del 1998.

1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni

punto percentuale di invalidita' riscontrata ai sensi del citato

articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita

capacita' lavorativa, e' elevata a 2.000 euro, per un importo massimo

erogabile di 200.000 euro";

al comma 3, le parole: " centottanta giorni " sono sostituite dalle

seguenti: " due anni ";

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

" 4. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di

1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno

2004 ".

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: " della legge 20 ottobre 1990, n. 302, "

sono inserire le seguenti: " e successive modificazioni, "; dopo le

parole: " legge 13 agosto 1980, n. 466, " sono soppresse le seguenti

" e successive modificazioni, " e dopo le parole: " legge 3 giugno

1981, n. 308, " sono soppresse le seguenti: " e successive

modificazioni, ".

All'articolo 4:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

" 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 3.970.588

euro per l'anno. 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno

2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,

nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo

speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ".