Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 31. Criminalità organizzata |
Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
Data: | 04/02/2003 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 |
Art. 2. Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 |
Art. 3. Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 |
Art. 4. Disposizioni transitorie |
Art. 5. Copertura finanziaria |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 31.1.77 - D.L. 4 febbraio 2003, n. 13 [1] .
Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
(G.U. 5 febbraio 2003, n. 29)
Art. 1. Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 90 per cento"; [2]
b) al comma 4 dopo le parole: "Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.".
Art. 2. Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della
1. All'articolo 2 della
"1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al
Art. 3. Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della
1. 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della
Art. 4. Disposizioni transitorie
1. Gli importi già corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della
Art. 5. Copertura finanziaria [5]
1. Per le finalità di cui al presente decreto la spesa prevista è valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di curo relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[3] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[4] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[5] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.