Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.8 informazione e cultura |
Data: | 18/04/1985 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Piemonte, nell'ambito del programma di manifestazioni già realizzate in occasione del 30° anniversario della Lotta di Liberazione e del 25° Anniversario della Costituzione [...] |
Art. 2. L'individuazione degli interventi di cui al successivo articolo è fatta su motivata proposta alla Giunta Regionale da parte del Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori [...] |
Art. 3. Gli interventi per la valorizzazione dei luoghi di cui al precedente art. 1, comprendono: |
Art. 4. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di L. 50.000.000 a titolo di primo stanziamento. |
§ 3.8.3 - Legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 - Valorizzazione del
patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della lotta di liberazione in Piemonte.
(B.U. 24 aprile 1985, n. 17).
La Regione Piemonte, nell'ambito del programma di manifestazioni già realizzate in occasione del 30° anniversario della Lotta di Liberazione e del 25° Anniversario della Costituzione Repubblicana, si propone, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1 della
L'individuazione degli interventi di cui al successivo articolo è fatta su motivata proposta alla Giunta Regionale da parte del Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana, di cui alla
Nella scelta dei luoghi e degli immobili su cui intervenire sarà data priorità a quelli inclusi in aree inserite nel Piano regionale dei Parchi o istituite in Parchi o Riserve naturali, ai sensi della
Art. 3. Gli interventi per la valorizzazione dei luoghi di cui al precedente art. 1, comprendono:
1) la sistemazione delle aree;
2) la sistemazione dei monumenti ed immobili già esistenti;
3) la sistemazione di immobili aventi valore di testimonianza storica;
4) analoghi tipi di interventi rientranti nelle finalità di cui alla presente legge.
Le aree e gli immobili di cui al precedente comma dovranno essere destinati ad uso pubblico.
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di L. 50.000.000 a titolo di primo stanziamento.
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa dello stanziamento di cui al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di un apposito capitolo con la denominazione: «Contributi per la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della Lotta di Liberazione in Piemonte» e con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari successivi saranno autorizzate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.