Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica |
Data: | 13/06/2016 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56) |
Art. 3. (Norma finanziaria) |
§ 5.1.56 - L.R. 13 giugno 2016, n. 12.
Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
(B.U. 16 giugno 2016, n. 24)
Art. 1. (Finalità)
1. Ai fini del supporto all'attività lavorativa stagionale in agricoltura, nonché per prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del caporalato, è data facoltà ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di accogliere temporaneamente salariati agricoli stagionali nei periodi di raccolta della frutta e di attività correlate alla coltivazione.
Art. 2. (Modifica della
1. Dopo l' articolo 25 della
1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario fino a duecento metri quadrati di superficie nelle strutture esistenti non residenziali, da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi. Tali interventi devono essere realizzati in conformità delle norme igienico-sanitarie e regolamentari dei comuni sede dell'intervento.
2. Qualora non siano sufficienti le strutture di cui al comma 1, è ammessa l'installazione stagionale di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a centottanta giorni all'anno nei limiti di superficie di cui al comma 1.
3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati anche da società o associazioni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali.
4. Gli interventi realizzati da enti pubblici o da associazioni convenzionate con gli enti medesimi possono prevedere analoghe installazioni anche oltre il limite di superficie di cui al comma 1, e in ogni caso non oltre i duemila metri quadrati.
5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000 euro ad enti pubblici o associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4. ".
Art. 3. (Norma finanziaria) [1]
1. In una fase di prima attuazione della legge, agli oneri in conto capitale di cui all'articolo 25 bis, comma 5 della
2. Alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, per ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa fronte con le modalità previste dall'articolo 38, comma 2 del
[1] Articolo così sostituito dall'art. 31 della