Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 turismo |
Data: | 18/02/2010 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche) |
Art. 3. (Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche) |
Art. 4. (Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività di gestione) |
Art. 5. (Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico) |
Art. 6. (Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e requisiti del gestore) |
Art. 7. (Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche) |
Art. 8. (Finanziamenti) |
Art. 9. (Funzioni di vigilanza) |
Art. 10. (Sospensione e cessazione dell'attività delle strutture ricettive alpinistiche) |
Art. 11. (Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche) |
Art. 12. (Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche) |
Art. 13. (Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico) |
Art. 14. (Rivalutazione degli importi delle sanzioni) |
Art. 15. (Applicazione delle sanzioni) |
Art. 16. (Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche) |
Art. 17. (Regolamento di attuazione) |
Art. 18. (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato). |
Art. 19. (Disposizioni transitorie) |
Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54) |
Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31) |
Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15) |
Art. 23. (Abrogazioni) |
Art. 24. (Norma finanziaria) |
§ 4.6.60 - L.R. 18 febbraio 2010, n. 8.
Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo.
(B.U. 25 febbraio 2010, n. 8)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge disciplina, nell'ambito di un'equilibrata fruizione dell'ambiente montano a garanzia di una maggiore sicurezza per i suoi frequentatori, le categorie di strutture fruibili dagli alpinisti, dagli escursionisti e in generale da coloro che frequentano la montagna a scopo ricreativo, sportivo, culturale e di studio.
2. La legge disciplina, altresì, le diverse forme di organizzazione delle strutture ricettive alpinistiche.
3. La Regione Piemonte contribuisce al sostegno, funzionamento e sviluppo delle strutture ricettive alpinistiche anche mediante forme di finanziamento.
Art. 2. (Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)
1. Le strutture ricettive alpinistiche sono classificate in:
a) rifugi escursionistici;
b) rifugi alpini;
c) rifugi non gestiti;
d) bivacchi fissi.
2. Sono definite rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire, mediante gestore, accoglienza e ristoro agli utenti della montagna, situate in zone montane raggiungibili attraverso strade aperte al traffico ordinario, impianti di risalita a fune o a cremagliera.
3. Sono definite rifugi alpini le strutture ubicate in luoghi idonei a costituire basi di appoggio per l'attività alpinistica, predisposte ed organizzate per fornire, mediante gestore, ospitalità, sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi, non raggiungibili in nessun periodo dell'anno attraverso strade aperte al traffico ordinario o attraverso linee funiviarie in servizio pubblico, fatta eccezione per gli impianti scioviari.
4. Sono definite rifugi non gestiti le strutture in muratura ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite né custodite, chiuse ma fruibili dagli utenti della montagna mediante reperimento delle chiavi presso un posto pubblico, attrezzate per il pernottamento e per la cottura autonoma dei pasti da parte dei fruitori, nonché dotate di servizi igienici interni ovvero collocati nelle pertinenze della struttura.
4-bis. Sono definiti rifugi di piccola accoglienza montana (PAM) le strutture idonee ad offrire, mediante gestore, pernottamento e ristoro agli utenti della montagna in località non raggiungibili in nessun periodo dell'anno attraverso strade aperte al traffico ordinario. Il gestore può non presidiare direttamente la struttura, ma offrire i servizi di pernottamento e ristoro con modalità finalizzate a garantire primariamente la qualità del servizio di ricettività [1].
4-ter. La tipologia di cui al comma 4-bis si applica esclusivamente ai territori individuati dai comuni su base cartografica del catasto vigente, con apposito e motivato provvedimento comunale [2].
4-quater. La Giunta regionale provvede ad integrare il regolamento vigente per definire i requisiti e le modalità per l'attività di gestione di tali strutture [3].
5. Sono definite bivacchi fissi le strutture ubicate in luoghi di montagna molto isolati, incustodite e aperte in permanenza agli utenti della montagna, attrezzate con quanto essenziale per un ricovero di fortuna.
5-bis. Le strutture ricettive di cui al comma 1 possono aggiungere alla propria denominazione quella di "posto tappa" se la struttura è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della
Art. 3. (Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche)
1. Le strutture ricettive alpinistiche devono possedere dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie atte al ricovero e al pernottamento degli ospiti.
2. Gli specifici requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari sono individuati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.
Art. 4. (Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività di gestione) [5]
1. L'esercizio dell'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche, ad eccezione delle strutture non gestite e dei bivacchi fissi, è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura previsti dalla normativa vigente.
3. Nella segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, corredata da una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato, vanno specificati, in particolare, l'altitudine della località, la tipologia di costruzione, le vie d'accesso, la capacità ricettiva, i periodi di apertura, le tariffe per il vitto ed il pernottamento.
4. L'ente pubblico o il soggetto privato, proprietari di rifugi con custodia o gestore, nella segnalazione certificata di inizio attività individuano il nominativo del custode o del gestore, che sottoscrive la segnalazione per accettazione.
5. L'attivazione di un bivacco fisso o di un rifugio non gestito è subordinata unicamente alla preventiva comunicazione, da parte del titolare, al comune competente per territorio.
6. Il comune, ricevuta la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, verifica la correttezza formale nonché la veridicità dei requisiti e delle informazioni rese nella segnalazione medesima e nella relativa documentazione allegata e ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'azienda sanitaria locale (ASL), nonché, a fini informativi, alla provincia ed all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio.
7. Il comune predispone e conserva un registro aggiornato delle segnalazioni certificate di inizio attività, pubblicamente consultabile.
8. Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella segnalazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 6.
Art. 5. (Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico)
1. I soggetti titolari delle strutture ricettive alpinistiche, escluse le strutture non gestite, trasmettono mensilmente alla provincia territorialmente competente i dati e le notizie relative alla rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi secondo quanto stabilito dall'articolo 5 bis della
Art. 6. (Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e requisiti del gestore)
1. La gestione di una struttura ricettiva alpinistica è esercitata dal proprietario o da terzi titolari di un contratto di gestione. Se il proprietario ovvero il titolare del contratto di gestione sono una persona giuridica, il gestore è colui che è designato quale responsabile del rifugio e il cui nominativo è inserito nella segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4, comma 4 [6].
2. Eventuali ulteriori requisiti per svolgere l'attività di custode e di gestore delle strutture ricettive alpinistiche sono individuati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.
Art. 7. (Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche)
1. Le strutture ricettive alpinistiche, esclusi i rifugi non gestiti, sono aperti per un periodo minimo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi.
2. Il gestore, sentita la proprietà, se titolare di un contratto di gestione, ha facoltà di determinare periodi di apertura ulteriori rispetto a quelli indicati nel comma 1, previa segnalazione alla provincia, al comune e all'ATL territorialmente competenti.
Art. 8. (Finanziamenti)
1. La Regione a coloro che sono proprietari o titolari di un contratto di gestione delle strutture ricettive alpinistiche e sono soggetti residenti o con domicilio fiscale nel proprio territorio, eroga finanziamenti per le seguenti iniziative:
a) ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi;
b) realizzazione di impianti, di strutture ed opere complementari o comunque necessarie al funzionamento regolare e alla manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi;
c) realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti di energia alternativa rinnovabile e biocompatibile;
d) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature.
2. I finanziamenti, con priorità alle problematiche di carattere ambientale ed energetico, sono subordinati alla condizione che i beneficiari non siano destinatari di altre agevolazioni previste da normative statali o comunitarie.
3. La Giunta regionale stabilisce sulla base di programmi annuali di intervento:
a) gli indirizzi programmatici e le linee operative relativi alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;
b) la priorità nella concessione delle agevolazioni, riferita alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;
c) i requisiti di accesso e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili;
d) i criteri per la determinazione dei livelli agevolativi accordabili;
e) le procedure attuative degli strumenti di intervento.
4. La Giunta regionale ha facoltà di prevedere, attraverso opportune forme di sostegno finanziario, azioni volte alla realizzazione ed esecuzione di trasporti in quota, per il rifornimento delle strutture alpine e per lo smaltimento dei rifiuti a valle.
5. La Giunta regionale promuove, inoltre, iniziative informative, editoriali e divulgative per sostenere la fruizione e la conoscenza delle strutture ricettive alpinistiche.
Art. 9. (Funzioni di vigilanza)
1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 17, sono esercitate dal comune su cui insiste la struttura ricettiva alpinistica nonché, per l'osservanza degli obblighi relativi alle comunicazioni dei flussi turistici, dalla provincia territorialmente competente.
Art. 10. (Sospensione e cessazione dell'attività delle strutture ricettive alpinistiche)
1. L'esercizio di una delle attività di cui alla presente legge, in mancanza della segnalazione certificata di inizio attività, comporta, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11, la cessazione dell'attività medesima [7].
2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, o altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune, o altra autorità competente, ordina la cessazione dell'attività.
4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'ATL competente per territorio.
5. Il titolare di una delle strutture ricettive alpinistiche che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al comune.
6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può superare i centottanta giorni, prorogabili dal comune per fondati motivi di altri centottanta giorni; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.
6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio [8].
6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi [9].
Art. 11. (Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche)
1. Chiunque gestisce una delle strutture ricettive alpinistiche senza aver ottemperato agli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 4 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro.
2. La gestione di una struttura ricettiva alpinistica, in violazione dell'articolo 4, comma 8, ovvero dell'obbligo di fornire, entro i termini previsti, le necessarie comunicazioni sulla variazione dell'attività, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro.
3. Il superamento della capacità ricettiva consentita per le strutture ricettive alpinistiche di cui all'allegato B della legge regionale 15 aprile 1985, 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della
4. Il superamento della capacità ricettiva prevista per le strutture ricettive alpinistiche dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 17 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.500,00 euro.
Art. 12. (Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche)
1. Per le irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alpinistiche si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 6 della
Art. 13. (Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico)
1. Il titolare di una delle strutture ricettive alpinistiche che non fornisca, laddove previsto, ovvero fornisca errati o incompleti i dati relativi alla rilevazione del movimento dei clienti della struttura medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 900,00 euro.
Art. 14. (Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
1. Tutti gli importi delle sanzioni indicati negli articoli 11, 12 e 13 sono automaticamente rivalutati, ogni anno, sulla base del tasso d'inflazione programmato risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato.
Art. 15. (Applicazione delle sanzioni)
1. L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 11 e 12 sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura ricettiva alpinistica, il quale introita i relativi proventi.
2. L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13 sono demandate alla provincia che provvede all'introito dei relativi proventi.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della
Art. 16. (Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche)
1. In caso di inerzia del comune e della provincia nella rispettiva vigilanza sul regolare funzionamento delle strutture ricettive alpinistiche e nell'accertamento di fatti che rappresentano violazioni delle norme sulla ricettività turistica, provvede la Giunta regionale esercitando il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 19 della
Art. 17. (Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con regolamento:
a) i requisiti per svolgere l'attività di custode e di gestore delle strutture ricettive alpinistiche nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente;
b) i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al funzionamento delle strutture ricettive alpinistiche nel rispetto delle normative vigenti in materia;
b bis) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive alpinistiche che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico [11].
Art. 18. (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato).
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 19. (Disposizioni transitorie)
1. [Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge volti al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifugi alpini ed escursionistici oppure alla modificazione di stati, fatti, condizioni e titolarità comunicati con le istanze iniziali, restano disciplinati ai sensi della
2. La classificazione delle strutture ricettive alpinistiche, come definita all'articolo 2 della presente legge, si applica a fare data dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.
Art. 20. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 21. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 3 della
"Art. 3 bis. (Dichiarazione di inizio attività)
"1. Chiunque intende gestire una delle strutture di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'azienda sanitaria locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3".
2. Al comma 2 dell'articolo 21 della
Art. 22. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della
Art. 23. (Abrogazioni)
1. [Sono abrogati:
a) le parole 'rifugi alpini e rifugi escursionistici ' nel primo comma dell'articolo 1 della
b) l'articolo 6, il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 7, l'articolo 8 e l'articolo 9 della
2. Sono abrogati inoltre, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 17:
a) [il quinto comma dell'articolo 7 della
b) [l'allegato B della
c) la
d) la
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di legge abrogate.
Art. 24. (Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale (UPB) DB18081 e allo stanziamento annuo pari a 900.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB18092 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2010 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della
[1] Comma inserito dall'art. 6 della
[2] Comma inserito dall'art. 6 della
[3] Comma inserito dall'art. 6 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[5] Articolo così modificato dall'art. 7 della
[6] Comma così modificato dall'art. 7 della
[7] Comma così modificato dall'art. 7 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[10] Comma così modificato dall'art. 8 della
[11] Lettera aggiunta dall'art. 9 della
[12] Comma abrogato dall'art. 28 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[15] Comma abrogato dall'art. 28 della
[16] Lettera abrogata dall'art. 28 della
[17] Lettera abrogata dall'art. 28 della