§ 2.9.35 - L.R. 9 luglio 2020, n. 15.
Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.9 atti amministrativi
Data:09/07/2020
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1/2004)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 1/2004)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 1/2004)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 1/2004)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 1/2004)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 1/2004)
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 12/2017)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 12/2017)
Art. 9.  (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 12/2017)
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 12/2017)
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 17/2019)
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2019)
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23/2016)
Art. 14.  (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 23/2016)
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 23/2016)
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5/2018)
Art. 17.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5/2018)
Art. 18.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2018)
Art. 19.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2018)
Art. 20.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 5/2018)
Art. 21.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 5/2018)
Art. 22.  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 5/2018)
Art. 23.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2018)
Art. 24.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 5/2018)
Art. 25.  (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2018)
Art. 26.  (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 5/2018)
Art. 27.  (Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 5/2018)
Art. 28.  (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 5/2018)
Art. 29.  (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 1/2019)
Art. 30.  (Inserimento dell'articolo 43 bis nella legge regionale 1/2019)
Art. 31.  (Modifiche all'articolo 96 della legge regionale 1/2019)
Art. 32.  (Modifiche all'articolo 97 della legge regionale 1/2019)
Art. 33.  (Modifiche all'articolo 104 della legge regionale 1/2019)
Art. 34.  (Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge regionale 8/1984)
Art. 35.  (Inserimento dell'articolo 31 bis nella legge regionale 8/1984)
Art. 36.  (Inserimento dell'articolo 31 ter nella legge regionale 8/1984)
Art. 37.  (Disposizioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica)
Art. 38.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 38/2001)
Art. 39.  (Modifiche all'allegato A alla legge regionale 38/2001)
Art. 40.  (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 38/2001)
Art. 41.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 32/2008)
Art. 42.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2009)
Art. 43.  (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 19/2009)
Art. 44.  (Abrogazione dell'articolo 52 della legge regionale 19/2009)
Art. 45.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18/2016)
Art. 46.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18/2016)
Art. 47.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 18/2016)
Art. 48.  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 18/2016)
Art. 49.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2016)
Art. 50.  (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 18/2016)
Art. 51.  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 18/2016)
Art. 52.  (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 28/1999)
Art. 53.  (Inserimento dell'articolo 10 ter nella legge regionale 28/1999)
Art. 54.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 39/1998)
Art. 55.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 23/2008)
Art. 56.  (Abrogazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 23/2008)
Art. 57.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23/2008)
Art. 58.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 23/2008)
Art. 59.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 23/2008)
Art. 60.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 23/2008)
Art. 61.  (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 23/2008)
Art. 62.  (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 23/2008)
Art. 63.  (Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 23/2008)
Art. 64.  (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 23/2008)
Art. 65.  (Sostituzione dell'articolo 24 bis della legge regionale 23/2008)
Art. 66.  (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 23/2008)
Art. 67.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2017)
Art. 68.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 1/2000)
Art. 69.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 1/2000)
Art. 70.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 1/2000)
Art. 71.  (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 1/2000)
Art. 72.  (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 1/2000)
Art. 73.  (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 1/2000)
Art. 74.  (Violazioni delle misure regionali per fronteggiare l'emergenza da Covid-19)
Art. 75.  (Disposizioni in materia di appalti e concessioni)
Art. 76.  (Sospensione dei procedimenti di decadenza per morosità)
Art. 77.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 48/1975)
Art. 78.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 38/1978)
Art. 79.  (Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 18/1984)
Art. 80.  (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 18/1984)
Art. 81.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 29/2009)
Art. 82.  (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 29/2009)
Art. 83.  (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 3/2015)
Art. 84.  (Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 12/2015)
Art. 85.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 23/2015)
Art. 86.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23/2015)
Art. 87.  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 23/2015)
Art. 88.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 22/2019)
Art. 89.  (Inserimento dell'articolo 48 bis nella legge regionale 13/2020)
Art. 90.  (Inserimento dell'articolo 53bis nella legge regionale 13/2020)
Art. 91.  (Clausola di invarianza)
Art. 92.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 2.9.35 - L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato.

(B.U. 9 luglio 2020, n. 28 - S.O. n. 4)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' E WELFARE

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1/2004)

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è abrogata.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 1/2004)

1. Il comma 5 septies dell'articolo 9 della legge regionale 1/2004 è sostituito dal seguente: "5 septies. Le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture, di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, sono esercitate dalle ASL, dalla Città di Torino e dalla Regione. La Città di Torino svolge le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, con esclusione delle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani autosufficienti e non autosufficienti e delle strutture di cui all'articolo 26, comma 1, delle quali è titolare dell'autorizzazione al funzionamento il Comune stesso, che rientrano nella competenza delle ASL. La Regione, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento, svolge le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza per le strutture, di cui all'articolo 26, comma 1, delle quali l'ASL è titolare dell'autorizzazione al funzionamento.".

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 1/2004)

1. All'articolo 26, comma 1, della legge regionale 1/2004 dopo le parole "socio-sanitarie" sono inserite le seguenti: "con esclusione delle strutture socio-sanitarie per adulti a carattere psichiatrico per le quali si applicano le norme vigenti in materia relative alle strutture sanitarie,".

2. Il comma 2 bis dell'articolo 26 della legge regionale 1/2004 è sostituito dal seguente: "2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato), una struttura di coordinamento regionale con lo scopo di:

a) coordinare le commissioni di vigilanza;

b) omogeneizzare i comportamenti delle commissioni anche attraverso specifici corsi di formazione;

c) monitorare le attività;

d) fornire supporto giuridico sull'applicazione delle norme.".

3. Il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 1/2004 è sostituito dal seguente: "4. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato), sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e gli indirizzi per l'esercizio delle attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture di cui al comma 1. Nella determinazione delle modalità ed indirizzi per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi prioritari:

a) trasparenza delle procedure organizzative e amministrative anche attraverso l'osservanza di procedure formalizzate, prevedendo che una percentuale corrispondente ad almeno il 5 per cento dei sopralluoghi su base annua siano effettuati su strutture site in territorio non di competenza;

b) omogeneità delle procedure mediante l'utilizzo di una check-list regionale;

c) appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate;

d) documentabilità degli interventi.".

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 1/2004)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale 1/2004 è aggiunto il seguente: "9 bis. Il mancato svolgimento dell'attività per più di sessanta giorni continuativi determina la decadenza dell'autorizzazione, salvo che la sospensione dell'attività sia comunicata e accordata dalla commissione di vigilanza per casi di comprovata necessità.".

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 1/2004)

1. All'articolo 28, comma 3, della legge regionale 1/2004, le parole "e nei suoi confronti non può essere rilasciata autorizzazione alcuna prima di cinque anni dal provvedimento di revoca del precedente titolo autorizzativo" sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 1/2004 è inserito il seguente: "3 bis. Non può essere rilasciata autorizzazione al funzionamento alcuna prima di cinque anni ai soggetti nei cui confronti è stata revocata l'autorizzazione ai sensi dei commi 2 e 3.".

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 1/2004)

1. All'articolo 30, comma 10, della legge regionale 1/2004 le parole "e l'ammontare delle stesse per le singole violazioni" sono soppresse.

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 12/2017)

1. All'articolo 7, comma 7, della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) dopo la parola "socio-assistenziali" è inserita la seguente: ", socio-educativi".

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 12/2017)

1. All'articolo 22, comma 1, della legge regionale 12/2017 le parole ", rimangono archiviate in un'apposita sezione del sito web dell'azienda visibile al pubblico" sono soppresse.

2. All'articolo 22, comma 3, della legge regionale 12/2017 le parole "ed il regolamento di organizzazione e le loro rispettive" sono sostituite dalle seguenti: "e le relative".

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 12/2017)

1. L'articolo 25 della legge regionale 12/2017 è sostituito dal seguente: "Art. 25. (Liquidazione delle aziende in condizioni economiche di grave dissesto)

1. Per la liquidazione e l'estinzione delle aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.".

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 12/2017)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 12/2017 è inserito il seguente: "2 bis. Gli organi amministrativi degli enti derivanti dal riordino a far data dall'entrata in vigore del presente comma possono decidere di insediarsi, sulla base delle nuove disposizioni statutarie ed in deroga a quanto stabilito dal comma 2, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo amministrativo entro trenta giorni dalla trasformazione. Tale ultima deliberazione è tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 12/2017 è aggiunto il seguente: "3 bis. In deroga ai termini di cui al comma 3, le aziende, la cui trasformazione da IPAB avviene dall'entrata in vigore del presente comma sino alla data del 31 dicembre 2020, adottano le disposizioni contabili previste dalla legge medesima entro il 1° gennaio 2022.".

 

     Art. 11. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 17/2019)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 9 aprile 2019, n. 17 (Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo) è sostituita dalla seguente: "c) attività ausiliarie di sorveglianza e animazione presso scuole e mense, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le amministrazioni locali, con l'esclusione della custodia dei beni o la sorveglianza sui luoghi;".

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2019)

1. All'articolo 14, comma 3, della legge regionale 17/2019 le parole "dei rappresentanti delle associazioni di volontariato" sono sostituite dalle seguenti: "dei rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore".

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

 

     Art. 13. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23/2016)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) le parole "e salvaguarda le tempistiche più garantiste" sono soppresse.

 

     Art. 14. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 23/2016)

1. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 23/2016 è abrogato.

2. All'articolo 26, comma 6, lettera b), della legge regionale 23/2016 le parole "o in zone naturali di salvaguardia" sono soppresse.

3. All'articolo 26, comma 6, lettera c), della legge regionale 23/2016 dopo le parole "attività finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "o ricadenti in zone naturali di salvaguardia:".

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 23/2016 è inserito il seguente: "8 bis. Le amministrazioni comunali, la Città metropolitana di Torino, le province e gli enti gestori di aree protette possono stipulare convenzioni con le imprese estrattive per la realizzazione di investimenti sul proprio territorio fino ad un ammontare complessivo pari al 75 per cento per i comuni e le aree protette e al 50 per cento per le province e la Città metropolitana di Torino sul totale degli introiti provenienti dagli oneri di escavazione spettanti al singolo ente.

8 ter. L'importo dei progetti sottoposti a convenzione, nei limiti di cui al comma 8 bis, è scomputato dal totale degli oneri estrattivi dovuti.".

 

     Art. 15. (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 23/2016)

1. Il comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale 23/2016 è sostituito dal seguente: "9. La Regione promuove, entro il 31 ottobre 2020, protocolli di collaborazione tra i diversi organi di controllo e vigilanza competenti e gli enti locali al fine di coordinare e rendere omogenea l'attività ispettiva su tutto il territorio regionale.".

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E CACCIA

 

     Art. 16. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5/2018)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è sostituito dal seguente: "5. Sono escluse dal prelievo venatorio le seguenti specie: mestolone, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, merlo, lepre variabile.".

 

     Art. 17. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5/2018)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5/2018 è sostituita dalla seguente: "e) il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché il loro accertamento, sentiti gli ATC e i CA, le province e la Città metropolitana di Torino.".

 

     Art. 18. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2018)

1. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente: "7. Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria inoltra, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all'ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che deve essere esaminata dall'amministrazione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.".

 

     Art. 19. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2018)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018 è aggiunto il seguente: "4 bis. I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti.".

 

     Art. 20. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 5/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente: "1. La Regione, in attuazione della legge 157/1992, anche al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio per favorire il loro impegno nella gestione e nella salvaguardia dei beni faunistico-ambientali, determina in modo adeguato le dimensioni spaziali e faunistiche dei singoli ambiti venatori. Il cacciatore residente in Piemonte fissa la propria residenza venatoria nell'ATC o CA ove ritira il proprio tesserino venatorio regionale. Ulteriori ammissioni sono consentite, previo consenso dei rispettivi organi di gestione, nel rispetto del numero totale di cacciatori ammissibili. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria.".

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 5/2018, le parole "di estensione non inferiore a 50.000 ettari venabili" sono soppresse.

 

     Art. 21. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 5/2018)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge regionale 5/2018 dopo le parole "miglioramento dell'ambiente" è inserita la seguente "naturale" e dopo le parole "di protezione" sono inserite le seguenti "e incremento".

 

     Art. 22. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 5/2018)

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018 è aggiunto il seguente: "16 bis. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.".

 

     Art. 23. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2018)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente: "2. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei comitati di gestione, dalla Giunta regionale.".

2. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018, le parole "trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti "sessanta mesi, pari a quella del porto d'armi,".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018, è aggiunto il seguente: "6 bis. I cacciatori temporanei, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale, non sono vincolati a una delle forme di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 157/1992 .".

 

     Art. 24. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 5/2018)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018, è inserito il seguente: "1 bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria il tesserino regionale di cui all'articolo 12, comma 12, della legge 157/1992 è rilasciato annualmente dalla regione di residenza e consegnato dai comitati di gestione degli ATC e dei CA. Il cacciatore deve indicare con un puntino, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, il capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato.".

2. All'articolo 13, comma 2, della legge regionale 5/2018 le parole "galliformi alpini" sono sostituite dalle seguenti: "tipica fauna alpina".

3. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente: "5. Durante l'esercizio venatorio i cacciatori e i soggetti che esercitano le attività di controllo faunistico, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, devono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018 è aggiunto il seguente: "5 bis. La Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.".

 

     Art. 25. (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2018)

1. La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 5/2018 è sostituita dalla seguente: "gg) l'esercizio venatorio nelle prime due domeniche del mese di settembre.".

 

     Art. 26. (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 5/2018)

1. All'articolo 24, comma 1, lettera i), della legge regionale 5/2018 le parole "alle specie: coturnice e fagiano di monte" sono sostituite dalle seguenti: "alla tipica fauna alpina.".

2. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5/2018 è abrogata.

3. La lettera aaa) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5/2018 è sostituita dalla seguente: "aaa) mancato utilizzo sia sul lato dorsale sia ventrale di bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00;".

 

     Art. 27. (Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 5/2018)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 5/2018 è abrogato.

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale 5/2018 è aggiunto il seguente: "8 bis. I termini per la definizione della pianificazione faunistica regionale di cui all'articolo 6 comma 3, e della pianificazione faunistica provinciale di cui all'articolo 7, comma 1, sono prorogati rispettivamente di 3 anni e di 4 anni decorrenti dalla relativa scadenza.".

 

     Art. 28. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 5/2018)

1. All'articolo 30, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 5/2018, dopo le parole "della legge 157/1992" sono aggiunte le seguenti: "ed il loro accertamento;".

 

     Art. 29. (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 1/2019)

1. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è aggiunta la seguente: "c bis) le linee guida per la pratica del nomadismo in apicoltura".

 

     Art. 30. (Inserimento dell'articolo 43 bis nella legge regionale 1/2019)

1. Dopo l'articolo 43 della legge regionale 1/2019 è inserito il seguente: "Art. 43 bis. (Educazione al cibo ed orientamento ai consumi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c, d), e), h), m), o) e p), attua la promozione di un consumo alimentare consapevole nei confronti della popolazione, a partire dalla conoscenza della qualità del cibo, della sostenibilità del sistema che lo produce, delle caratteristiche del territorio rurale e delle relative implicazioni ambientali, etiche e sociali tipiche delle produzioni agricole e del consumo alimentare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva linee guida atte a:

a) promuovere la conoscenza e il consumo di alimenti provenienti da produzioni regolamentate, con interventi di orientamento dei consumi e di educazione al cibo che pongono al centro l'agricoltura e i prodotti del territorio e l'importanza del loro consumo, anche all'interno dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;

b) promuovere la conoscenza dell'agricoltura, la valorizzazione del territorio, della cultura rurale e delle tradizioni locali, dare continuità all'attività della rete delle fattorie didattiche e agli agriturismi, quali presidi fondamentali per l'attività di educazione al consumo agroalimentare sul territorio e favorire altre iniziative di conoscenza del territorio rurale e delle produzioni agricole;

c) promuovere la cultura della sostenibilità e orientare le scelte alimentari, gli stili di vita e i consumi in funzione della sostenibilità, sottolineando il ruolo attivo degli agricoltori a tutela e presidio dei territori.".

 

     Art. 31. (Modifiche all'articolo 96 della legge regionale 1/2019)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 96 della legge regionale 1/2019 sono inseriti i seguenti: "4 bis. Ogni apiario è identificato da un cartello identificativo, le cui modalità di gestione e caratteristiche sono stabilite dal manuale operativo previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: 'Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale').

4 ter. Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario.".

 

     Art. 32. (Modifiche all'articolo 97 della legge regionale 1/2019)

1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 97 della legge regionale 1/2019 è inserita la seguente: "b bis) da euro 200,00 ad euro 600,00 nel caso di violazione del disposto di cui all'articolo 96, commi 4 bis e 4 ter;".

 

     Art. 33. (Modifiche all'articolo 104 della legge regionale 1/2019)

1. All'articolo 104, comma 1, lettera a), della legge regionale 1/2019 le parole "diverse da quelle di cui alla lettera b)" sono soppresse.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 della legge regionale 1/2019 è sostituita dalla seguente: "b) la sospensione temporanea del diritto all'uso del logo, nei termini stabiliti dall'organismo di controllo;".

3. All'articolo 104, comma 1, lettera c), della legge regionale 1/2019 le parole "nel caso di non conformità gravi" sono soppresse.

4. Il comma 2 dell'articolo 104 della legge regionale 1/2019 è sostituito dal seguente: "2. L'accertamento di non conformità che determina la sospensione temporanea del diritto all'uso del logo, prevista al comma 1, lettera b) o la revoca dell'autorizzazione all'uso del medesimo, prevista al comma 1, lettera c), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1000,00.".

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' CONTRATTUALE

 

     Art. 34. (Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge regionale 8/1984)

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione) è inserito il seguente: "Art. 28 bis. (Asta pubblica per alienazione di beni immobili)

1. Alle alienazioni immobiliari si procede di norma mediante asta pubblica, per mezzo di offerte segrete al rialzo sulla base d'asta, definita con giudizio di stima.

2. L'avviso d'asta è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e sul profilo del committente dell'Ente. Al fine di consentire la massima diffusione della conoscenza dell'avviso, possono essere attuate ulteriori iniziative di informazione sui beni in alienazione.

3. Qualora i primi due esperimenti della procedura di asta pubblica, da tenersi con una distanza temporale non inferiore a quindici giorni, vadano deserti, se autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, può essere indetta una nuova asta pubblica, con riduzione del prezzo a base d'asta fino ad un massimo del 10 per cento del valore di stima.

4. Gli immobili per i quali le aste previste nei commi 1 e 3 siano andate deserte possono essere venduti a trattativa privata, secondo le modalità indicate nell'articolo 31 bis.

5. I soggetti interessati possono, in relazione a beni ricompresi nel piano delle alienazioni per i quali non sia stata ancora avviata una procedura di alienazione a evidenza pubblica ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, la cui validità non può essere inferiore a duecentoquaranta giorni, da sottoporre alla valutazione di congruità dei competenti uffici regionali.

6. Nel caso di esito positivo della valutazione di congruità, il valore indicato nella proposta di acquisto costituisce base d'asta ai fini dell'espletamento di asta pubblica, ai sensi del comma 1.

7. Il concorrente che, nell'asta pubblica di cui al comma 6, abbia presentato l'offerta valida più elevata, in aumento sul prezzo fissato a base d'asta, è ammesso a successiva fase di rilancio con il proponente, con aggiudicazione a favore del soggetto che abbia offerto il prezzo migliore.

8. Qualora l'asta pubblica di cui al comma 6 vada deserta, il bene può essere alienato al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d'acquisto.".

 

     Art. 35. (Inserimento dell'articolo 31 bis nella legge regionale 8/1984)

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 8/1984 è inserito il seguente: "Art. 31 bis. (Trattativa privata preceduta da avviso pubblico per alienazione di beni immobili)

1. E' consentito procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata preceduta da avviso pubblico, da pubblicarsi con le stesse modalità di cui all'articolo 28 bis, comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale, nei seguenti casi:

a) nell'ipotesi di esperimento negativo delle procedure di asta pubblica;

b) in caso di alienazione di immobili di modeste dimensioni e valore, compreso tra euro 10.000,00 ed euro 50.000,00, per i quali sussista presumibilmente un interesse di natura circoscritta, a causa della particolare ubicazione o in relazione a determinate categorie di soggetti.

2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera a) il bene può essere acquistato a un prezzo non inferiore al 70 per cento di quello stabilito nel giudizio di stima.

3. L'aggiudicazione è disposta in favore del soggetto che abbia offerto il prezzo migliore.

4. Nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera b) il bene può essere acquistato a un prezzo non inferiore a quello riportato nell'avviso di vendita, sulla base del valore di stima.

5. L'aggiudicazione è disposta in favore del soggetto che abbia offerto il prezzo migliore.".

 

     Art. 36. (Inserimento dell'articolo 31 ter nella legge regionale 8/1984)

1. Dopo l'articolo 31 bis della legge regionale 8/1984 è inserito il seguente: "Art. 31 ter. (Trattativa privata diretta senza avviso pubblico per alienazione di beni immobili)

1. E' consentito procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata diretta senza avviso pubblico, previa deliberazione della Giunta regionale, esclusivamente nei seguenti casi:

a) alienazione a favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici in genere, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28 bis, comma 5;

b) alienazione di beni immobili finalizzata a operazioni di permuta con altri beni che la Regione ritiene necessario acquisire per motivati fini istituzionali;

c) alienazione di fondi interclusi;

d) alienazione di beni il cui valore massimo stimato non supera euro 20.000,00, che per evidenti ragioni strutturali, quali l'ubicazione, la conformazione, le caratteristiche altimetriche, planimetriche e morfologiche, rivestono l'esclusivo interesse di un unico soggetto;

e) alienazione di immobili di modesto valore, fino a 10.000,00 euro;

f) cessione del bene nell'ambito di una procedura transattiva.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si può procedere all'alienazione del bene sulla base di una trattativa diretta condotta con il potenziale acquirente ad un prezzo che comunque non può essere inferiore a quello di mercato.

3. Nel caso di fondi interclusi è consentito procedere all'alienazione del bene, previa lettera di invito da inoltrarsi esclusivamente ai proprietari dei fondi limitrofi. Il bene è aggiudicato a favore del soggetto che ha offerto l'aumento maggiore sul prezzo di stima.".

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E PAESAGGIO

 

     Art. 37. (Disposizioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica)

1. Gli interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua finalizzati alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime sono realizzati prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale e, in subordine, nel caso in cui detta movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell'alveo e delle golene, sono attuati attraverso l'estrazione e l'asportazione di materiale litoide.

2. Nei casi degli interventi di cui al comma 1, la cui esecuzione sia dichiarata urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità dall'autorità idraulica competente o siano compresi in piani di manutenzione approvati dalla Regione e sia necessario provvedere all'asportazione di materiale litoide, il valore del canone da porre a base d'asta per il rilascio della concessione è pari a zero.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano compresi nell'ambito di lavori riguardanti i corsi d'acqua, il progetto prevede la quantità di materiale litoide da estrarre, nonché le modalità di utilizzo e destinazione dello stesso attraverso la cessione anche gratuita, in via prioritaria, ad amministrazioni pubbliche e, in via subordinata, a soggetti privati per opere idrauliche o interventi di sistemazione ambientale o comunque per finalità non commerciali. La Giunta regionale entro sei mesi dall'approvazione della presente legge definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la cessione dei materiali, prevedendo procedure di selezione pubblica per l'individuazione dei soggetti privati, le finalità di utilizzo nonché le indicazioni di priorità nel caso di pluralità di soggetti interessati alla cessione.

 

     Art. 38. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 38/2001)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38 (Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po), è aggiunto il seguente: "2 bis. L'Agenzia può svolgere altresì, purchè compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante, relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche demaniali di competenza di AIPO e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le regioni interessate.".

 

     Art. 39. (Modifiche all'allegato A alla legge regionale 38/2001)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 dell'allegato A della legge regionale 38/2001, è aggiunto il seguente: "2 bis. L'Agenzia può svolgere i compiti e le attività di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 38/2001, previa stipula di accordi con le regioni interessate che definiscono, tra l'altro, l'ammontare delle relative risorse assegnate allo scopo.".

 

     Art. 40. (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 38/2001)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 38/2001, è aggiunto il seguente: "Art. 4 bis (Disposizioni attuative)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2 bis e di cui all'articolo 4, comma 2 bis dell'allegato A, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di modifica di quelle istitutive dell'Agenzia, approvata dalle regioni previa intesa ai sensi dell'articolo 2.".

 

     Art. 41. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 32/2008)

1. All'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 '), le parole ", manifestazione o convegno" sono soppresse.

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 32/2008 è sostituita dalla seguente: "c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a)".

3. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 32/2008, dopo le parole "Il mandato è rinnovabile per una sola volta" sono aggiunte le seguenti: "o per non più di dieci anni consecutivi. La commissione locale per il paesaggio esercita anche dopo la scadenza, e fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite.".

4. All'articolo 4, comma 6, della legge regionale 32/2008 le parole ", delle nomine" sono sostituite dalle seguenti: "e dei provvedimenti di nomina" e le parole "e dei rispettivi curriculum" sono soppresse.

 

     Art. 42. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 8, comma 3, lettera j), della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle arre naturali e delle biodiversità) dopo le parole "attività agro-silvo-pastorali" sono aggiunte le seguenti: "e la raccolta delle specie commestibili più comunemente consumate;".

 

     Art. 43. (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 19/2009)

1. Alla rubrica dell'articolo 36 della legge regionale 19/2009, le parole "Risarcimenti ed" sono soppresse.

2. All'articolo 36, comma 1, della legge regionale 19/2009, la parola "risarciti" è sostituita dalla seguente: "indennizzati".

3. All'articolo 36, comma 2, della legge regionale 19/2009, le parole "i risarcimenti" sono sostituite dalle seguenti: "gli indennizzi".

4. All'articolo 36, comma 7, della legge regionale 19/2009, le parole "al risarcimento" sono sostituite dalle seguenti: "all'indennizzo".

5. All'articolo 36, comma 8, della legge regionale 19/2009, le parole "risarcibili o" sono soppresse.

6. All'articolo 36, comma 10, della legge regionale 19/2009, le parole "al risarcimento" sono sostituite dalle seguenti: "all'indennizzo".

 

     Art. 44. (Abrogazione dell'articolo 52 della legge regionale 19/2009)

1. L'articolo 52 della legge regionale 19/2009 è abrogato.

 

     Art. 45. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18/2016)

1. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte - ARPA), dopo le parole "e le altre attività" sono aggiunte le seguenti: ", anche in materia di protezione civile,".

 

     Art. 46. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18/2016)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 18/2016, dopo le parole "sulle forme di tutela degli ecosistemi" sono aggiunte le seguenti: "e attività di sviluppo e validazione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva ad esclusivo supporto della pubblica amministrazione;".

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18/2016 è sostituita dalla seguente: "e) attività tecniche a supporto degli enti di cui all'articolo 2, comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni nel settore della sanità pubblica.".

 

     Art. 47. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 18/2016)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18/2016, è inserito il seguente: "1 bis. La Carta dei servizi e delle attività è predisposta secondo modalità idonee a rappresentare, ove presenti, le correlazioni con le prestazioni del catalogo nazionale dei servizi di cui all'articolo 9 della legge 132/2016.".

 

     Art. 48. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 18/2016)

1. Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 18/2016 è abrogato.

 

     Art. 49. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2016)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 18/2016, è aggiunto il seguente: "6 bis. Gli incarichi del direttore tecnico e del direttore amministrativo possono altresì essere assegnati ad interim a dirigenti apicali dell'ARPA dotati delle professionalità di cui al comma 5.".

 

     Art. 50. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 18/2016)

1. All'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 18/2016, le parole "dei dipartimenti territoriali" sono soppresse.

 

     Art. 51. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 18/2016)

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 18/2016, è aggiunta la seguente: "g bis) ulteriori risorse derivanti dall'esercizio di attività istituzionali rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA).".

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

 

     Art. 52. (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 28/1999)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente: "Art. 10 bis. (Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica)

1. Non possono accedere ed esercitare l'attività di commercio su area pubblica:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode, previsti da leggi speciali, in materia di preparazione e commercio degli alimenti;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o a misure di sicurezza.

2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.".

 

     Art. 53. (Inserimento dell'articolo 10 ter nella legge regionale 28/1999)

1. Dopo l'articolo 10 bis della legge regionale 28/1999 è inserito il seguente: "Art. 10 ter. (Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica)

1. L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere nel quinquennio precedente, per almeno due anni anche non continuativi, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Per le imprese individuali, le società, le associazioni o gli organismi collettivi i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività.".

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

 

     Art. 54. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 39/1998)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), le parole "ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre pubbliche amministrazioni ovvero comandati se l'ordinamento dell'amministrazione non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo.".

 

     Art. 55. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 23/2008)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) le parole "ivi compreso il Capo di Gabinetto della Giunta regionale ed il Segretario generale della Giunta regionale" sono soppresse.

 

     Art. 56. (Abrogazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 23/2008)

1. L'articolo 8 bis della legge regionale 23/2008 è abrogato.

 

     Art. 57. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23/2008)

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 23/2008 è sostituito dal seguente: "4. Il Comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dai direttori regionali della Giunta. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, il Comitato di coordinamento opera secondo le modalità di funzionamento stabilite dal provvedimento organizzativo di cui all'articolo 10, comma 3 bis.".

2. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 23/2008 il periodo "Le riunioni del Comitato congiunto possono essere convocate dal Segretario generale del Consiglio o dal Segretario generale della Giunta regionale." è soppresso.

 

     Art. 58. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 23/2008)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 23/2008 è aggiunto il seguente: "3 bis. La Giunta regionale attribuisce ad una specifica direzione, in aggiunta alle proprie competenze, qualificandone conseguentemente anche il direttore, il compito di coordinare il generale funzionamento delle direzioni regionali, con i contenuti e le modalità stabiliti in apposito provvedimento organizzativo.".

 

     Art. 59. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 23/2008)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 23/2008 sono aggiunte le seguenti parole: "fatto salvo quanto previsto all'articolo 15".

 

     Art. 60. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 23/2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 23/2008 è sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito delle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa è istituito il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 23/2008 sono inseriti i seguenti: "1 bis. Al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale sovraintende un Capo di Gabinetto, nominato dal Presidente della Giunta regionale, scelto sulla base di un rapporto fiduciario.

1 ter. L'incarico di Capo di Gabinetto della Giunta regionale può essere conferito a persone esterne all'amministrazione regionale.

1 quater. Ai fini del conferimento dell'incarico e della definizione del relativo trattamento economico, si applica l'articolo 1, commi 4 e 5, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato); il limite delle risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 3 bis del medesimo articolo è corrispondentemente incrementato dell'importo annuo quantificato in euro 135.180,00, ad invarianza degli stanziamenti di bilancio, previo congelamento di un posto in dotazione organica per il periodo corrispondente all'incarico conferito ai sensi del presente articolo.".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 23/2008 è inserito il seguente: "2 bis. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative del Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale collabora personale regionale appartenente al ruolo della Giunta regionale nel numero definito con provvedimento della Giunta regionale.".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 23/2008 è aggiunto il seguente: "4 bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono iscritti nell'ambito del bilancio di previsione 2020 - 2022, titolo 1, missione 01, programma 01 mediante pari riduzione degli importi iscritti nel bilancio di previsione 2020 - 2022, titolo 1, missione 01, programma 11.".

 

     Art. 61. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 23/2008)

1. Le lettere b), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23/2008 sono abrogate.

2. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 23/2008 le parole "lettere a), b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a)".

 

     Art. 62. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 23/2008)

1. All'articolo 19, comma 1 bis, della legge regionale 23/2008 le parole "lettere c) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)".

 

     Art. 63. (Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 23/2008)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 23/2008 è inserito il seguente: "Art. 22 bis. (Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato)

1. Al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura organizzativa e nel rispetto del limite del 10 per cento previsto dall'articolo 24, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono conferire incarichi di responsabile di settore e di struttura temporanea o di progetto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 vengono attribuiti, previa selezione pubblica, a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Piemonte, appartenenti alla categoria D da almeno un quinquennio ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica o magistrale, secondo il nuovo ordinamento, come disciplinata dall'ordinamento vigente;

b) documentata esperienza almeno quinquennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

3. Con provvedimento organizzativo sono definite le modalità di svolgimento della selezione.

4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a dipendenti regionali determina, con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dell'incarico, il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.".

 

     Art. 64. (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 23/2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 23/2008 è abrogato.

2. All'articolo 24, comma 3, della legge regionale 23/2008 le parole "Segretario generale della Giunta regionale", "di vicedirettore" e "non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1" sono soppresse.

3. Il comma 3 bis dell'articolo 24 della legge regionale 23/2008 è abrogato.

 

     Art. 65. (Sostituzione dell'articolo 24 bis della legge regionale 23/2008)

1. L'articolo 24 bis della legge regionale 23/2008 è sostituito dal seguente: "Art. 24 bis (Regolamentazione del rapporto di lavoro)

1. Gli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 22, 22 bis e 24, comma 3, sono regolati dalle disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro, area separata della dirigenza.".

 

     Art. 66. (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 23/2008)

1. All'articolo 37, comma 4, della legge regionale 23/2008 le parole "con esclusione della figura del Segretario generale" sono soppresse.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

 

     Art. 67. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2017)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) la parola "tre" è sostituita dalla seguente "una".

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

 

     Art. 68. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 1/2000)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), è aggiunto il seguente: "2 bis. Per infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi della presente legge, si intendono i nodi di interscambio destinati a connettere due o più modalità di trasporto e le fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.".

 

     Art. 69. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 1/2000)

1. All'articolo 10, comma 4, lettera l), della legge regionale 1/2000, la parola "sanzioni" è sostituita dalla seguente "penali".

2. All'articolo 10, comma 4, lettera p) della legge regionale 1/2000 le parole "l'obbligo di fornire" sono sostituite dalle seguenti: "l'obbligo per i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di fornire alla Regione".

3. All'articolo 10, comma 4, lettera q), della legge regionale 1/2000, dopo le parole "degli impianti," sono aggiunte, infine, le seguenti: "con l'obbligo per gli enti concedenti di fornire alla Regione i dati necessari per il monitoraggio dei medesimi.".

 

     Art. 70. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 1/2000)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente: "2. L'osservatorio regionale raccoglie i dati relativi ai servizi di trasporto pubblico, monitora ed aggiorna periodicamente, attraverso il Sistema informativo regionale dei trasporti (SIRT) di cui all'articolo 18, comma 9, le caratteristiche della domanda e dell'offerta, il flusso della spesa di esercizio e di investimento ed elabora parametri di efficacia, di efficienza e di qualità dei servizi offerti. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 20 ter, comma 2, predispone una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto e la trasmette alla Giunta regionale.".

2. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1/2000 è abrogato.

 

     Art. 71. (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 1/2000)

1. L'articolo 18 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente: "Art. 18. (Controllo, vigilanza e monitoraggio)

1. La Regione esercita compiti di controllo, di vigilanza e di monitoraggio sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. I criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3. Le funzioni di controllo e di vigilanza di cui al comma 1 e l'accertamento delle violazioni dei disposti di cui al presente articolo sono esercitate dal personale regionale appositamente incaricato. Le attività sono svolte anche mediante ispezioni e verifiche presso i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e presso i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale.

4. Le infrazioni relative ai servizi del trasporto pubblico locale e regionale, accertate dal personale regionale nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al comma 1 sono comunicate agli enti affidanti anche ai fini dell'applicazione, ricorrendone le condizioni, delle penali previste dai contratti di riferimento.

5. Le funzioni relative al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio del rispetto, da parte dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, degli adempimenti previsti nei contratti di riferimento sono esercitate dagli enti affidanti. Per lo svolgimento di tali attività gli enti affidanti possono anche avvalersi di soggetti esterni da loro appositamente incaricati.

6. Il personale di cui al comma 5 accerta e contesta le violazioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale secondo quanto previsto nei contratti di riferimento.

7. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi dei commi 3 e 5 il libero accesso ai veicoli, agli impianti, alle infrastrutture ed alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile.

8. In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale da parte dei soggetti di cui ai commi 3 e 5 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, e non è dovuto alcun rimborso ai gestori del servizio di trasporto pubblico locale e regionale.

9. L'Agenzia della mobilità piemontese, gli altri enti affidanti e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale forniscono alla Regione le informazioni tecniche, economiche ed amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e alle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio finalizzate ad accertare l'efficacia e l'efficienza dell'utilizzo dei finanziamenti destinati ai servizi di trasporto pubblico ed alla realizzazione dei programmi di investimento settoriali.

10. La Regione, al fine di costituire e mantenere le basi dati necessarie a supportare le proprie funzioni di pianificazione e di monitoraggio del sistema di trasporto pubblico e di garantire l'interoperabilità del sistema di bigliettazione integrata a livello regionale, istituisce, realizza e gestisce il Sirt, che si fonda sulle infrastrutture tecnologiche del Biglietto integrato Piemonte (BIP) e del Sistema Piemonte a cui l'Agenzia della mobilità piemontese, gli altri enti affidanti, i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a fare riferimento.

11. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale forniscono alla Regione i dati e le informazioni sui servizi e sulle infrastrutture di trasporto necessari all'alimentazione del Sirt di cui al comma 10. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sono tenuti a dotarsi del sistema di bigliettazione elettronica Bip e a trasferire i dati raccolti al Sirt.

12. L'accesso ai dati del sistema informativo Sirt è pubblico, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati.".

 

     Art. 72. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 1/2000)

1. La rubrica dell'articolo 19 della legge regionale 1/2000 è sostituita dalla seguente "Penali e sanzioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale".

2. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 1/2000 la parola "sanzioni" è sostituita dalla seguente: "penali".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 1/2000 sono aggiunti i seguenti: "2 bis. Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non forniscono alla Regione informazioni o dati nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale o che forniscono informazioni o dati non veritieri, inesatti o incompleti, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.

2 ter. Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non consentono al personale incaricato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, il libero accesso ai veicoli e agli impianti adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.

2 quater. Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non consentono al personale incaricato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, il libero accesso alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile afferente i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.

2 quinquies. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2 sexies. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).".

 

     Art. 73. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 1/2000)

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 26 della legge regionale 1/2000 è aggiunto il seguente: "4 ter. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5, sono introitate nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), del bilancio di previsione finanziario 2002-2022 su apposito capitolo di entrata.".

 

CAPO X

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 74. (Violazioni delle misure regionali per fronteggiare l'emergenza da Covid-19)

1. In deroga all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia), dalla data del 23 febbraio 2020, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, relativamente alle violazioni delle misure regionali adottate per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto, è di competenza della Regione, che ne incamera i relativi proventi.

 

     Art. 75. (Disposizioni in materia di appalti e concessioni) [1]

1. Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e, comunque, fino al 31 dicembre 2020, in considerazione dei motivi imperativi di interesse generale attinenti al raggiungimento di obiettivi di politica sociale e delle relative esigenze, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese, i soggetti aggiudicatori della Regione possono introdurre criteri premiali di valutazione delle offerte e relativa attribuzione di punteggi, nei confronti degli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, per l'esecuzione dell'appalto o della concessione, si impegnano a utilizzare, in misura prevalente, manodopera o personale a livello regionale, attribuendo un peso specifico alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti e delle concessioni, in ottemperanza alle esigenze inderogabili di promozione della continuità dei livelli occupazionali e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

 

     Art. 76. (Sospensione dei procedimenti di decadenza per morosità)

1. In conseguenza dell'emergenza da Covid-19, i procedimenti di decadenza avviati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e l'esecuzione delle decadenze già pronunciate ai sensi della medesima disposizione sono sospesi fino al 31 dicembre 2020.

 

     Art. 77. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 48/1975)

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 (Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dall'informazione) è sostituito dal seguente: "1. Il Consorzio è un ente di diritto privato in controllo pubblico.".

 

     Art. 78. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 38/1978)

1. Al primo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali), le parole "della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'articolazione organizzativa vigente e" sono soppresse.

 

     Art. 79. (Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 18/1984)

1. L'articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è abrogato.

 

     Art. 80. (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 18/1984)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 33 della legge regionale 18/1984, è aggiunto il seguente: "2 bis. Dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato), la struttura tecnica regionale di cui all'articolo 18 è soppressa. I procedimenti in corso sono conclusi con l'archiviazione della richiesta di parere, di cui viene data comunicazione al richiedente.".

 

     Art. 81. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 29/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni ammnistrative e disciplina in materia di usi civici), è aggiunto il seguente: "2 bis. Ove il terreno, durante l'occupazione, sia stato impiegato per lo svolgimento di attività lucrative, si presume un prelievo di risorse naturali di valore pari al 6 per cento dell'utile lordo, derivante dalle predette attività, rapportabile al terreno stesso."

2. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 29/2009 è sostituito dal seguente: "4. L'abbattimento previsto nel comma 2 è aumentato al 90 per cento per i periodi di occupazione anteriori al 1950 e al 100 per cento per quelli anteriori al 1924. Gli abbattimenti previsti nei commi 2 e 3 possono essere aumentati, rispettivamente fino al 90 per cento e fino all'80 per cento, se il soggetto che conclude la conciliazione si impegna ad impiegare il bene per attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale."

 

     Art. 82. (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 29/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 29/2009 è aggiunto il seguente: "2 bis. I commi 2 bis e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 29/2009, come introdotti dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato), si applicano alle conciliazioni stragiudiziali che, alla data di entrata in vigore della stessa deliberazione legislativa non si sono ancora concluse con l'accordo tra le parti, a prescindere dal recepimento delle modifiche con deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2 dello stesso articolo.".

 

     Art. 83. (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 3/2015)

1. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazioni) è sostituito dal seguente: "2. Nell'ambito dei controlli degli impianti termici, l'ARPA è competente a svolgere le ispezioni degli stessi, mentre la Città metropolitana di Torino e le province sono competenti ad eseguire accertamenti, verifiche e a richiedere ad ARPA ispezioni specifiche".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 3/2015 è aggiunto il seguente: "2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione trasferisce le risorse finanziarie previste nell'ambito della Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 17.01 (Fonti energetiche) del bilancio regionale, nella misura dell'80 per cento all'ARPA e del 20 per cento alla Città metropolitana di Torino e alle province.".

 

     Art. 84. (Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 12/2015)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti) è inserito il seguente: "Art. 5 bis. (Programma triennale degli interventi)

1. La Giunta regionale promuove e sostiene la realizzazione di un programma triennale di interventi proposto dall'associazione Banco alimentare del Piemonte. Il programma persegue i seguenti obiettivi:

a) promozione dello sviluppo della cultura del recupero dei beni alimentari, per il sostegno alle persone e alle famiglie, in condizioni di bisogno e di disagio legate a necessità di natura alimentare, favorendo un'equa ripartizione delle risorse, attraverso la raccolta e la distribuzione diffusa su tutto il territorio regionale dei generi alimentari agli enti assistenziali;

b) sviluppo di modelli di partenariato, attraverso la promozione di accordi tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti, anche in raccordo con le iniziative promosse nell'ambito degli interventi in materia di politiche agricole regionali.

2. I rapporti tra la Regione e l'associazione Banco alimentare del Piemonte sono disciplinati da apposita convenzione, approvata nei suoi elementi essenziali dalla Giunta regionale e stipulata dal direttore regionale competente. La convenzione prevede, in particolare, modalità e tempi per la realizzazione degli interventi e dei servizi resi dalla medesima associazione, per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione del contributo regionale.".

 

     Art. 85. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 23/2015)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') è sostituito dal seguente: "3. Sono, inoltre, delegate in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 3, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato).".

 

     Art. 86. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23/2015)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23/2015 le parole "e fatte salve le funzioni delegate di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a)" sono soppresse.

 

     Art. 87. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 23/2015)

1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 21 della legge regionale 23/2015 è aggiunto il seguente: "6 ter. La Città metropolitana di Torino mantiene la delega delle funzioni in materia di formazione professionale e di orientamento di cui agli articoli 9 della legge regionale 63/1995 e 77 della legge regionale 44/2000 con riferimento alle attività oggetto di indirizzo e di programmazione mediante deliberazioni della Giunta regionale assunte antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente comma e sino alla conclusione dei connessi procedimenti.".

 

     Art. 88. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 22/2019)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie) la parola "contributo" è sostituita dalla seguente "corrispettivo".

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 22/2019 è sostituito dal seguente: "2. Alla spesa prevista si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte su apposito capitolo di spesa denominato 'Realizzazione di rotatoria presso l'intersezione tra la SP 175 e la viabilità interportuale-spese' nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 2 (Spese in conto capitale), magroaggregato 202 (Investimenti fissi lordi).".

 

     Art. 89. (Inserimento dell'articolo 48 bis nella legge regionale 13/2020)

1. Dopo l'articolo 48 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) è inserito il seguente: "Art. 48 bis. (Misure temporanee in materia di rifugi alpini)

1. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19 i gestori dei rifugi escursionistici ed alpini di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo), sono autorizzati alla posa in opera temporanea su spazi aperti di strutture amovibili, quali tende, gazebo ed elementi di arredo quali tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge regionale 8/2010. Le sopracitate attrezzature sono installate temporaneamente e comunque non oltre la fine dell'emergenza da Covid-19 ed in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.".

 

     Art. 90. (Inserimento dell'articolo 53bis nella legge regionale 13/2020)

1. Dopo l'articolo 53 della legge regionale 13/2020 è inserito il seguente: "Art. 53 bis. (Agevolazioni ai concessionari di beni del demanio idrico della navigazione interna)

1. Al fine di favorire l'adeguamento alle misure di distanziamento sociale e alle norme di sicurezza connesse all'emergenza da Covid-19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate, i comuni e le gestioni associate concedono a titolo gratuito, fino al 31 ottobre 2020, un ampliamento delle superfici demaniali già concesse ai sensi della legge regionale 2/2008, per il posizionamento di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni.".

 

     Art. 91. (Clausola di invarianza)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 92. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 2022, n. 4, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.