Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.10 beni culturali |
Data: | 09/01/2006 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Realizzazione delle opere). |
Art. 3. (Clausola valutativa). |
Art. 4. (Norma finanziaria). |
§ 3.10.35 – L.R. 9 gennaio 2006, n. 1
Istituzione del Centro di documentazione nell’area della ‘’Benedicta ‘’ nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.
(B.U. 12 gennaio 2006, n. 2).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Piemonte, con riferimento alla
2. Il Centro di documentazione definito al comma 1 e denominato “Centro di documentazione della Benedicta” (di seguito Centro) è il luogo nel quale conservare e valorizzare le testimonianze e il materiale d’archivio relativi alla guerra e alla resistenza nell’Appennino Ligure- Piemontese, nonché la storia, la cultura e le tradizioni delle popolazioni dell’area Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. Il Centro propone assistenza didattica alle scuole, anche attraverso scambi culturali, offre strumenti di conoscenza ai cittadini ed ai turisti dell’area Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.
Art. 2. (Realizzazione delle opere).
1. La progettazione e la realizzazione delle opere sono demandate alla Provincia di Alessandria, la quale emana i provvedimenti amministrativi necessari, d’intesa con la Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese, con i Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, con l’Ente Parco naturale Capanne di Marcarolo, con l’Associazione Memoria della Benedicta, sentito il Comitato della Regione per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione, di cui alla
2. Per la realizzazione delle opere, la Regione assegna alla Provincia di Alessandria contributi annuali, per tre annualità successive.
Art. 3. (Clausola valutativa).
1. Entro un anno dall’erogazione di ciascuna annualità di contributi, la Provincia di Alessandria è tenuta a presentare alla Giunta regionale un analitico resoconto:
a) delle modalità di impiego dei contributi stessi;
b) dello stato di avanzamento dei lavori.
2. La Giunta regionale provvede a trasmettere il rendiconto di cui al comma 1 alla Commissione consiliare competente.
3. Sino a che la presentazione di cui al comma 1 non sia intervenuta, non può essere corrisposta la successiva annualità di contributi.
Art. 4. (Norma finanziaria).
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2006-2008, la spesa complessiva di 750.000,00 euro.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006, è stanziata nell’Unità previsionale di base (UPB) S1012 (Gabinetto Presidenza della Giunta regionale Rapporto Stato Regioni Titolo II - Spesa di investimento), la somma di 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse finanziare individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della