§ 3.10.35 – L.R. 9 gennaio 2006, n. 1
Istituzione del Centro di documentazione nell’area della ‘’Benedicta ‘’ nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.10 beni culturali
Data:09/01/2006
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Realizzazione delle opere).
Art. 3.  (Clausola valutativa).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 3.10.35 – L.R. 9 gennaio 2006, n. 1

Istituzione del Centro di documentazione nell’area della ‘’Benedicta ‘’ nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

(B.U. 12 gennaio 2006, n. 2).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Piemonte, con riferimento alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 (Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della lotta di liberazione in Piemonte), al fine di valorizzare e rendere funzionale uno dei luoghi emblematici della lotta di liberazione in Piemonte ed a completamento delle opere già realizzate o in corso di realizzazione dagli Enti territoriali locali e dalle Associazioni partigiane, promuove la costruzione di un Centro di documentazione nell’area della “Benedicta” del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

     2. Il Centro di documentazione definito al comma 1 e denominato “Centro di documentazione della Benedicta” (di seguito Centro) è il luogo nel quale conservare e valorizzare le testimonianze e il materiale d’archivio relativi alla guerra e alla resistenza nell’Appennino Ligure- Piemontese, nonché la storia, la cultura e le tradizioni delle popolazioni dell’area Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. Il Centro propone assistenza didattica alle scuole, anche attraverso scambi culturali, offre strumenti di conoscenza ai cittadini ed ai turisti dell’area Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

 

     Art. 2. (Realizzazione delle opere).

     1. La progettazione e la realizzazione delle opere sono demandate alla Provincia di Alessandria, la quale emana i provvedimenti amministrativi necessari, d’intesa con la Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese, con i Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, con l’Ente Parco naturale Capanne di Marcarolo, con l’Associazione Memoria della Benedicta, sentito il Comitato della Regione per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana); a tal fine la Provincia di Alessandria può indire la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

     2. Per la realizzazione delle opere, la Regione assegna alla Provincia di Alessandria contributi annuali, per tre annualità successive.

 

     Art. 3. (Clausola valutativa).

     1. Entro un anno dall’erogazione di ciascuna annualità di contributi, la Provincia di Alessandria è tenuta a presentare alla Giunta regionale un analitico resoconto:

     a) delle modalità di impiego dei contributi stessi;

     b) dello stato di avanzamento dei lavori.

     2. La Giunta regionale provvede a trasmettere il rendiconto di cui al comma 1 alla Commissione consiliare competente.

     3. Sino a che la presentazione di cui al comma 1 non sia intervenuta, non può essere corrisposta la successiva annualità di contributi.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2006-2008, la spesa complessiva di 750.000,00 euro.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006, è stanziata nell’Unità previsionale di base (UPB) S1012 (Gabinetto Presidenza della Giunta regionale Rapporto Stato Regioni Titolo II - Spesa di investimento), la somma di 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse finanziare individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).