Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 05/08/2002 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive). |
Art. 2. (Esenzione pagamento tassa automobilistica regionale per autoveicoli alimentati a gas metano e per autoveicoli elettrici). |
Art. 3. (Riscossione delle sanzioni). |
Art. 4. (Rinvio dei termini). |
Art. 5. (Riordino sanzioni in materia di tributi regionali ed estinzione crediti tributari di importo minimo). |
Art. 6. (Anagrafe tributaria regionale). |
Art. 7. (Variazioni al bilancio di previsione 2002). |
Art. 8. (Variazioni al bilancio pluriennale 2002-2004). |
Art. 9. (Perenzioni amministrative). |
Art. 10. (Consulenze). |
Art. 11. (Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44). |
Art. 12. (Versamento dei canoni e sovracanoni relativi all’uso delle acque pubbliche, nonché dei canoni e degli indennizzi relativi all’utilizzo di aree del demanio idrico). |
Art. 13. (Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera b) della l.r. 44/2000) |
Art. 14. (Canone per l’uso delle acque pubbliche). |
Art. 14 bis. (Canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute) |
Art. 14 ter. (Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche) |
Art. 15. (Determinazione del canone). |
Art. 16. (Versamento del canone). |
Art. 17. (Sovracanoni). |
Art. 18. (Norme transitorie). |
Art. 18 bis. (Norme finali) |
Art. 19. (Delegificazione del piano di attività del Museo regionale di Scienze naturali). |
Art. 20. (Cessione di crediti). |
Art. 21. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 6.1.171 - L.R. 5 agosto 2002, n. 20.
Legge Finanziaria per l’anno 2002.
(B.U. 8 agosto 2002, n. 32 – suppl. n. 1).
Capo I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 1. (Disposizioni in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive).
1. A decorrere dall’anno 2001 l’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con
2. L’Agenzia è altresì esonerata dagli obblighi contabili inerenti l’IRAP., quali la presentazione periodica delle dichiarazioni.
Art. 2. (Esenzione pagamento tassa automobilistica regionale per autoveicoli alimentati a gas metano e per autoveicoli elettrici).
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli alimentati a gas metano già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano all’atto dell’immatricolazione e gli autoveicoli elettrici.
Art. 3. (Riscossione delle sanzioni).
1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. In casi eccezionali e su richiesta dell’interessato in condizioni economiche disagiate può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili, fino ad un massimo di trenta, con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.
3. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la determinazione del numero delle rate mensili in relazione all’importo della sanzione contestata al trasgressore.
Art. 4. (Rinvio dei termini).
1. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 alla Regione Piemonte e previsto entro il 31 dicembre 2002, viene prorogato al 31 dicembre 2003.
Art. 5. (Riordino sanzioni in materia di tributi regionali ed estinzione crediti tributari di importo minimo).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l’accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato, ai sensi dell’articolo 20 del
2. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo fissato in euro 16,53 fino al 31 dicembre 1997.
3. Se l’importo del credito supera il limite previsto nel comma 2, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
5. L’importo di cui al comma 2 può essere elevato in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della
Art. 6. (Anagrafe tributaria regionale).
1. Al fine di poter garantire una più puntuale pianificazione del gettito delle risorse proprie e un più efficace controllo e accertamento delle imposte, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 3, comma 153, della
2. Tale sistema, la cui realizzazione è demandata alla Giunta regionale, si qualifica come snodo informativo per l’erogazione di servizi tributari (riscossione, riscossione coatta, rimborsi, accertamento, liquidazione) tra le istituzioni che operano nell’ambito della fiscalità: la Regione, le Province, i Comuni e tutti i soggetti abilitati alla riscossione e gestione dei tributi locali.
3. Il sistema di anagrafe tributaria del Piemonte è realizzato secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) economicità, efficienza ed efficacia nell’attività di gestione dell’imposta;
c) semplificazione nei rapporti tra contribuente ed enti locali;
d) armonizzazione delle procedure applicative delle imposte da parte dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni.
Capo II.
VARIAZIONI DI BILANCIO
Art. 7. (Variazioni al bilancio di previsione 2002).
1. Al bilancio di previsione per l’anno 2002 sono apportate le variazioni di cui alla tabella allegata (Allegato A).
Art. 8. (Variazioni al bilancio pluriennale 2002-2004).
1. Per il biennio 2003-2004 sono autorizzate le spese inserite nella tabella allegata (Allegato B).
2. Alla copertura finanziaria si provvede con un pari aumento dell’autorizzazione a contrarre mutui.
Art. 9. (Perenzioni amministrative).
1. Tra i prelievi autorizzati dall’articolo 18, commi 2 e 3, della
Art. 10. (Consulenze).
1. Per l’applicazione di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, lettera g) della
2. Il capitolo 10870 della UPB 05991 è inserito nell’elenco delle spese obbligatorie.
3. Per l’attivazione di un progetto di ricerca in materia di amianto con l’Università degli Studi di Torino, nonché di progetti di ricerca in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera è autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla
Capo III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE
LOCALE E DEMANIO IDRICO
Art. 11. (Modificazioni alla
[1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 98 della
(Omissis).]
Art. 12. (Versamento dei canoni e sovracanoni relativi all’uso delle acque pubbliche, nonché dei canoni e degli indennizzi relativi all’utilizzo di aree del demanio idrico).
1. A far data dall’1° gennaio 2004, i canoni e i sovracanoni relativi all’uso delle acque pubbliche, nonché i canoni e gli indennizzi relativi all’utilizzo di aree del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento; per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, o rilasciate in corso d’anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.
2. Per i canoni, i sovracanoni e gli indennizzi il cui pagamento deve essere effettuato nel corso dell’anno 2003 l’utente è tenuto a versare i ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2003.
3. Ai fini di quanto disposto ai commi 1 e 2, la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.
4. Qualora l’importo complessivo dei ratei mensili di cui ai commi 1 e 2 sia inferiore o uguale a euro 12,00 il relativo pagamento è effettuato in occasione del versamento del canone relativo all’annualità successiva [3].
Art. 13. (Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera b) della
1. La Giunta regionale è delegata a disciplinare con proprio regolamento le funzioni attinenti la gestione del demanio idrico, in materia di utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, previste dall’articolo 86 del
a) alla formazione di un’anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche;
b) alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni riferiti al demanio lacuale ed alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche nonché alla determinazione dei relativi canoni [5]
c) alla definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle concessioni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche.
Art. 14. (Canone per l’uso delle acque pubbliche).
1. Fatta eccezione per gli usi consentiti liberamente, l’utilizzazione delle acque pubbliche è sottoposta al pagamento alla Regione Piemonte di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dell’atto di concessione o di licenza all’attingimento.
2. Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora l’utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall’annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia [6].
3. I crediti per i canoni relativi all’uso delle acque pubbliche sono privilegiati ai sensi degli articoli 2774 e 2780 del codice civile.
4. [7].
Art. 14 bis. (Canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute) [8]
1. A decorrere dall'annualità 2019 è dovuto un canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e in attesa di nuova assegnazione. Il canone annuo aggiuntivo è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
2. Il canone decorre improrogabilmente dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto fino alla data di nuova assegnazione.
3. Per la prima annualità e per l'annualità in cui la concessione è assegnata, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili; la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.
4. Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione del pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.
Art. 14 ter. (Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche) [9]
1. A decorrere dal 2021 i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.
2. La componente fissa del canone di cui al comma 1 varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
3. La Giunta regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina con proprio regolamento, secondo i principi di cui all'articolo 15, l'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone. L'importo unitario della componente fissa non può essere inferiore a euro 40,00 per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione [10].
4. La componente variabile del canone può essere inserita nel bando di gara come oggetto di offerta economica per l'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica.
Art. 15. (Determinazione del canone).
1. La misura dei canoni di concessione o di attingimento e del canone aggiuntivo, nonché le eventuali riduzioni od esenzioni sono determinate con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi in sede di prima applicazione della presente legge entro un anno dall’entrata in vigore della stessa [11].
2. Nella determinazione dei canoni di cui al comma 1, la Giunta regionale si attiene ai principi di cui alla
a) incentivare un uso razionale della risorsa idrica;
b) conseguire, in applicazione del principio 'chi inquina paga ', un adeguato contributo al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa;
b bis) rispettare il principio fondamentale della onerosità della concessione, della proporzionalità del canone all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava [12].
3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono definite le modalità di riscossione del canone per l’uso delle acque pubbliche e per il loro aggiornamento annuale tenendo conto del tasso di inflazione programmato [13].
4. Per effetto dell’articolo 86 del
Art. 16. (Versamento del canone). [15]
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, il canone di concessione e il canone aggiuntivo relativi alla prima annualità ed il canone di attingimento sono versati entro la data di scadenza indicata nell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente.
2. Per le derivazioni di acqua pubblica in atto senza titolo l’autorità competente determina gli elementi utili alla definizione dell'ammontare dei canoni non corrisposti:
a) nel provvedimento che dispone la cessazione dell’utenza abusiva;
b) nell’eventuale provvedimento di continuazione provvisoria del prelievo;
c) con apposito provvedimento nei casi in cui sia stata presentata domanda in sanatoria ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del
d) con apposito provvedimento negli altri casi in cui è consentito il prelievo in pendenza dell’adozione del provvedimento di concessione.
3. Nell’ambito dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), l’autorità competente determina altresì gli elementi utili alla definizione del canone annuo dovuto per la continuazione provvisoria del prelievo ovvero per l’uso effettuato in pendenza del procedimento istruttorio della concessione.
4. I canoni di cui ai commi 2 e 3 sono equiparati al canone di concessione e il loro versamento è effettuato entro la data di scadenza indicata nell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente.
Art. 17. (Sovracanoni).
1. Con il regolamento di cui all’articolo 15, comma 1, la Giunta regionale determina altresì:
a) la misura dei sovracanoni dovuti a favore dei Comuni e delle Province rivieraschi ai sensi dell’articolo 53 del
b) la misura dei sovracanoni dovuti a favore dei bacini imbriferi montani ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della
c) i criteri di riparto dei predetti sovracanoni e le modalità del loro versamento.
2. I sovracanoni di cui al comma 1 sono versati contestualmente al canone di concessione.
Art. 18. (Norme transitorie). [16]
1. Nelle more della determinazione della misura dei canoni di cui all’articolo 15, comma 1, si applicano i canoni stabiliti dalla normativa vigente.
2. Il canone definito dal provvedimento di autorizzazione in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d’acqua di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica) è dovuto per anno solare ed è versato:
a) entro la data di scadenza indicata nell'apposita richiesta di versamento formulata dalla Regione, all’Amministrazione statale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 10 agosto 1999 e il 31 dicembre 2000 e all’Amministrazione regionale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre dell’anno di rilascio dell’autorizzazione in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d’acqua [17];
b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, all’Amministrazione regionale per le annualità successive.
Art. 18 bis. (Norme finali) [18]
1. Per l'annualità 2019 e fino all'adozione del regolamento della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1, il canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e non ancora assegnate, è pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione.
2. Al canone aggiuntivo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al capo II del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica '
3. L'importo unitario del canone aggiuntivo è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento.
4. L'importo del canone da versare è arrotondato all'euro inferiore.
5. Per le concessioni scadute alla data del 31 dicembre 2018, il canone relativo al 2019 è dovuto per l'intera annualità.
6. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il presente articolo è abrogato.
Capo IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI
Art. 19. (Delegificazione del piano di attività del Museo regionale di Scienze naturali).
1. I commi 1 e 4 dell’articolo 5 della
2. Nelle more della trasformazione della Direzione Museo regionale di Scienze naturali in Fondazione, il piano di attività è allegato al programma operativo della Giunta regionale di cui all’articolo 7 della
Capo V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI REGIONALI
Art. 20. (Cessione di crediti).
1. Nel quadro del progetto di riorganizzazione delle partecipazioni societarie della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla cessione a Finpiemonte S.p.A. di crediti vantati dalla Regione Piemonte verso società partecipate direttamente dalla Regione Piemonte o verso società partecipate da Finpiemonte, derivanti dalle leggi regionali 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l’interscambio fra sistemi di trasporto), 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), 23 marzo 1995, n. 40 (Accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte - FIP) e 6 dicembre 1999, n. 31 (Prima variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1999 nonché disposizioni finanziarie per gli anni 2000 e 2001 e approvazione delle schede Fondo Investimenti Piemonte (FIP) e comunque derivanti dal Fondo Investimenti Piemonte. Il prezzo della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, è pari al valore capitale del credito ceduto, oltre eventuali interessi maturati, salvo diversa determinazione derivante dalla eventuale non esigibilità del credito alla data della cessione.
2. Ai fini del comma 1 la Giunta regionale è autorizzata ad elaborare e stipulare apposite convenzioni che regolino le singole cessioni.
Art. 21. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegati
(Omissis).
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[4] Titolo così corretto con avviso pubblicato nel B.U. 26 settembre 2002, n. 39.
[5] Lettera così modificata dall’art. 1 della
[6] Comma già modificato dall'art. 4 della
[7] Comma abrogato dall’art. 21 della
[8] Articolo inserito dall'art. 5 della
[9] Articolo inserito dall'art. 21 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[11] Comma così modificato dall'art. 6 della
[12] Comma sostituito dall'art. 6 della
[13] Comma sostituito dall’art. 21 della
[14] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[15] Articolo già modificato dall'art. 26 della
[16] Articolo sostituito dall’art. 21 della
[17] Lettera così modificata dall'art. 60 della
[18] Articolo inserito dall'art. 8 della