§ 5.6.92 - L.R. 1 dicembre 2008, n. 32.
Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:01/12/2008
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Commissione regionale)
Art. 2 bis.  (Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio)
Art. 3.  (Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche)
Art. 4.  (Commissione locale per il paesaggio)
Art. 5.  (Disposizioni in materia di personale)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 15 della l.r. 20/1989)
Art. 7.  (Norme transitorie e finali)
Art. 8.  (Abrogazioni)
Art. 9.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.6.92 - L.R. 1 dicembre 2008, n. 32.

Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

(B.U. 4 dicembre 2008, n. 49 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Finalità)

1. Finalità della presente legge è l'adeguamento e il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) di seguito denominato codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

     Art. 2. (Commissione regionale)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree ai sensi e con le modalità stabilite dagli articoli 136 e 138 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. La commissione regionale è composta dai membri di diritto, elencati all'articolo 137, comma 2, del codice dei beni  culturali e del paesaggio, designati in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, dal responsabile della direzione e dal responsabile del settore della Regione competenti per materia, da quattro membri nominati dalla Giunta regionale ed è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali.

3. I membri sono nominati dalla Giunta regionale tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale; sono scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dal Politecnico di Torino, dalle Università degli studi del Piemonte, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale.

4. La commissione regionale, presieduta dal responsabile della direzione competente per materia della Regione, dura in carica per un periodo non superiore a cinque anni.

5. Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della commissione regionale.

 

     Art. 2 bis. (Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio) [1]

1. In attuazione dell'articolo 133 del d.lgs. 42/2004, al fine di disporre di un adeguato supporto tecnico per la definizione delle politiche di tutela del paesaggio, presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.

2. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio in collaborazione e coordinamento con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, con le amministrazioni e gli organi tecnici statali, competenti in materia di paesaggio, nonché con le province e i comuni, al fine dell'indirizzo e del coordinamento metodologico e tecnico delle attività di tutela e pianificazione paesaggistica.
3. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, in attuazione dei principi di partecipazione popolare richiamati nella Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000) promuove, anche in collaborazione con la rete degli Osservatori del paesaggio del Piemonte, la sensibilizzazione, l'informazione, l'educazione e la comunicazione sui temi del paesaggio.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, garantendo la presenza di personalità di elevata e comprovata competenza scientifica e professionale nel campo, individuate tra soggetti facenti parte delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e delle Università, previa intesa, nonché delle rappresentanze delle professioni e delle associazioni locali attive nella promozione e valorizzazione del paesaggio.

5. Ai componenti del tavolo tecnico non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

 

     Art. 3. (Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche)

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi:

a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;

b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;

c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;

d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;

e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;

f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;

g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.

2. Nei casi non elencati dal comma 1 e per quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione. A seguito della variante di adeguamento dello strumento urbanistico al piano paesaggistico regionale, nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio [2].

2 bis. E' altresì delegato ai comuni o alle loro forme associative il rilascio del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio [3].

3. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

 

     Art. 4. (Commissione locale per il paesaggio)

1. I comuni o le loro forme associative istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio [4].

1 bis. Nei territori dei comuni ricompresi nel sito 'I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato', inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione, fino all'adozione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali di adeguamento alle 'Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO, approvate dalla Giunta regionale, la commissione locale per il paesaggio esprime un parere obbligatorio sugli interventi, pubblici o privati, modificativi dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. In seguito all'adozione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali di adeguamento a tali linee guida, il parere della commissione locale per il paesaggio è dovuto per i soli interventi di nuova costruzione. In assenza della commissione locale per il paesaggio, il parere è espresso dalla commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). Il parere di cui al presente comma non è dovuto ove sussistano vincoli che richiedono autorizzazione ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché nei casi di parere vincolante di cui all'articolo 49, comma 7, della l.r. 56/1977 [5].

2. Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti di particolare, pluriennale e qualificata esperienza, come definita con apposito provvedimento della Giunta regionale, nella tutela del paesaggio, scelti tra soggetti in possesso di:

a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale;

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a) [6].

3. I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 2.

4. I comuni o le loro forme associative stabiliscono le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio [7].

5. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta o per non più di dieci anni consecutivi. La commissione locale per il paesaggio esercita anche dopo la scadenza, e fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite [8].

6. I comuni o le loro forme associative trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio e dei provvedimenti di nomina dei singoli componenti [9].

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di personale)

1. La delega di funzioni ai comuni o alle loro forme associative non comporta trasferimento di personale regionale [10].

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 15 della l.r. 20/1989)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).".

 

     Art. 7. (Norme transitorie e finali)

1. Sono soppresse le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

2. L'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della l.r. 56/1977 è demandato alla commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 4; fino alla costituzione di tale commissione il parere è espresso dalla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali [11].

3. L'espressione dei pareri di cui agli articoli 40 e 41 bis della l.r. 56/1977 resta in capo alla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

4. Il personale operante nelle strutture delle sezioni provinciali soppresse può essere utilizzato, nel rispetto della professionalità acquisita, previa intesa con le organizzazioni sindacali.

5. In regime di transitorietà gli enti locali possono avvalersi, per la gestione dell'iter delle istanze prodotte ai sensi della presente legge, delle strutture regionali delle sezioni provinciali soppresse.

 

     Art. 8. (Abrogazioni)

1. Al comma nono dell'articolo 91 bis della l.r. 56/1977 sono soppresse le parole: "; propone l'istituzione di vincoli e forme diverse di tutela su specifici beni o parti del territorio".

2. Gli articoli 12, 13, 13 bis e 14 della l.r. 20/1989 sono abrogati.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Articolo inserito dall'art. 92 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[2] Comma così sostituito dall'art. 140 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[3] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[4] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[5] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 28.

[6] Comma sostituito dall'art. 93 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19 e così modificato dall'art. 41 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[7] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[8] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[9] Comma già modificato dall'art. 28 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 41 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[10] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[11] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 27 gennaio 2009, n. 3.