Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 programmazione |
Data: | 30/12/2020 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13. |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria. |
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.30 - L.R. 30 dicembre 2020, n. 32.
Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19).
(B.U. 31 dicembre 2020, n. 53 - S.O. n. 2)
Art. 1. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 34 della
"Art. 34 bis. (Sostegno al reddito degli operai forestali della Regione Piemonte)
1. Agli operai forestali a tempo determinato e indeterminato in forza alla Regione Piemonte alla data del 30 settembre 2020 che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è riconosciuto un bonus una tantum dell'importo di euro 600,00.
2. Alla spesa per i bonus di cui al comma 1, quantificata in euro 250.000,00, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) dell'annualità 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.".
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.