§ 6.1.293 - L.R. 29 giugno 2018, n. 7.
Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:29/06/2018
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento per spese d'investimento)
Art. 2.  Attuazione dell'articolo 15, commi 1 quinquies e 1 sexies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)
Art. 3.  (Sostegno alle PMI)
Art. 4.  (Accantonamento per garanzie fidejussorie rilasciate dalla Regione)
Art. 5.  (Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020)
Art. 6.  (Aggiornamento prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento)
Art. 7.  (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)
Art. 8.  (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)
Art. 9.  (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)
Art. 10.  (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)
Art. 11.  (Norma finanziaria per il finanziamento dei Centri per l'impiego)
Art. 12.  (Disciplina del servizio regionale per l'adozione internazionale e disposizioni abrogative in materia)
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6)
Art. 14.  (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6)
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9)
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24)
Art. 17.  (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)
Art. 18.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4)
Art. 19.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4)
Art. 20.  (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4)
Art. 21.  (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4)
Art. 22.  (Provvedimenti relativi alla cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo ex articolo 106 del d.lgs. 385/1993 . Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6)
Art. 23.  (Abrogazione dell'articolo 39 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4)
Art. 24.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 6.1.293 - L.R. 29 giugno 2018, n. 7.

Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020

(B.U. 29 giugno 2018, n. 26 - 5° suppl.)

 

Art. 1. (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento per spese d'investimento)

1. Per la realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 495 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento per l'importo complessivo di euro 83.030.000,00 da iscriversi in entrata al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine), del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 41.515.000,00 per il 2018 e ad euro 41.515.000,00 per il 2019.

3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a venti anni e ad un tasso di interesse non superiore a quello applicato per la medesima tipologia di contratti dalla Cassa Depositi e Prestiti.

4. Le entrate derivanti dalle operazioni di indebitamento, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono destinate ad un apposito fondo allocato nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio regionale per essere destinate alla realizzazione di un programma biennale di investimenti, diretti ed indiretti, da approvarsi, unitamente alle necessarie variazioni contabili, mediante deliberazione della Giunta regionale, con il parere favorevole della commissione consiliare competente.

5. Negli investimenti di cui al comma 4, la Giunta regionale privilegia i contributi agli enti locali ed in ogni caso gli interventi di ripristino ambientale, di messa in sicurezza del territorio, di edilizia generale e di edilizia scolastica, di ambito culturale e turistico, secondo la ripartizione per linea di intervento riepilogata nell'allegato A della presente legge. In caso di investimenti indiretti, al fine di assicurare la necessaria copertura anche in termini di cassa, viene garantita l'erogazione di un importo non superiore al 70 per cento del contributo a seguito dell'ammissione al finanziamento. I beneficiari certificano, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione ), che la vita utile degli investimenti finanziati non sia inferiore a quella dell'indebitamento di cui al comma 1.

6. Le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei contributi di cui al comma 4, erogati a valere sugli spazi finanziari di cui al comma 1, effettuano la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con le relative risorse attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).

7. La copertura finanziaria delle rate di ammortamento per un importo massimo di euro 400.000,00, di euro 2.200.000,00 e di euro 4.450.000,00, rispettivamente per il 2018, il 2019 e il 2020, trova capienza negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 relativi alla missione 50 (Debito pubblico), programmi 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari ) e 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari).

 

     Art. 2. Attuazione dell'articolo 15, commi 1 quinquies e 1 sexies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 quinquies e 1 sexies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in riferimento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 a valere per l'anno 2018, è iscritta in entrata, al titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche), la somma di euro 40.000.000,00 e sono corrispondentemente iscritte in spesa, alla missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.02 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (Spese correnti), con la vincolata destinazione per far fronte alla situazione finanziaria di GTT S.p.A., la somma di euro 39.647.588,80, destinata alla Città di Torino e alla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provved), titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), la somma di euro 352.411,20 destinata all'acquisto da parte della Regione Piemonte, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, della parte residua della partecipazione di GTT S.p.A. in 5T s.r.l.

 

     Art. 3. (Sostegno alle PMI)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad introitare e contestualmente ridestinare le risorse residue di fondi costituiti presso Finpiemonte ed Artigiancassa fino ad un importo massimo di euro 7.000.000,00 in favore dello sviluppo e della qualificazione del sistema delle piccole e media imprese (PMI) e dell'artigianato piemontese, allo scopo di promuovere il sostegno finanziario ai loro programmi di investimento ed il rafforzamento del sistema di garanzia per l'accesso al credito e ne dà informazione alla commissione consiliare competente.

 

     Art. 4. (Accantonamento per garanzie fidejussorie rilasciate dalla Regione)

1. Nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è accantonata in spesa, in un apposito fondo iscritto nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) per l'esercizio 2018, la somma di euro 31.370.000,00 a copertura dell'indebitamento potenziale della Regione derivante dalle garanzie fidejussorie rilasciate, al netto delle rate di ammortamento direttamente ed indirettamente a carico dell'ente e stanziate nel medesimo bilancio di previsione.

2. L'accantonamento di cui al comma 1 è finanziato tramite riduzione di pari entità dell'accantonamento per il riacquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), n. 3 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020), iscritto nella missione 20 programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018.

 

     Art. 5. (Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020)

1. Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato con l.r. 4/2018 è modificato secondo le previsioni di cui all'allegato B della presente legge.

 

     Art. 6. (Aggiornamento prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento)

1. L'allegato n. 12, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) della l.r. 4/2018, al fine di recepire l'aggiornamento dei dati utili alla capacità di indebitamento del triennio 2018-2020, è sostituito dall'allegato C della presente legge.

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)

1. L'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente: "Art. 6. (Agenzia Piemonte Lavoro)

1. E' confermata l'istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito Agenzia), ente strumentale, con sede a Torino, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale. All'Agenzia sono attribuiti i nuovi compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ).

2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'Agenzia assicura l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 150/2015, nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 56/1987, attraverso le proprie strutture territoriali, denominate Centri per l'impiego.

4. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, svolge compiti di:

a) supporto alle attività di programmazione delle politiche attive del lavoro nell'ambito del POR FSE e di altre iniziative a valere sui programmi nazionali e su fondi specifici del Ministero competente in materia di lavoro e politiche sociali, nonché su fondi regionali o comunitari;

b) assistenza ai lavoratori e alle imprese, attraverso la rete degli sportelli EURES dei Centri per l'impiego, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo;

c) ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro.

5. L'Agenzia predispone annualmente un piano generale di attività approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nonchè una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

6. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, l'Agenzia può stipulare convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.".

 

     Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)

1. L'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 è sostituito dal seguente: "Art. 8. (Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

1. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale.

2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale della Città metropolitana di Torino e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015'), è trasferito nel ruolo dell'Agenzia; per tale personale a tempo indeterminato è ammesso l'esercizio di opzione alternativa a favore dell'inquadramento nei ruoli regionali con contestuale distacco funzionale all'Agenzia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020). Il trasferimento dalla Regione all'Agenzia è disciplinato da appositi accordi tra la Regione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'Agenzia succede entro il 31 ottobre 2018 nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato presso i Centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 1, comma 795 della legge 205/2017 e ne garantisce la relativa stabilizzazione.

3. Al fine di consentire un'adeguata gestione dell'opzione di cui al comma 2, salvaguardando la continuità di funzionamento dei servizi al pubblico e assicurando un ottimale subentro nei contratti di lavoro, il processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e il correlato funzionamento dei Centri per l'impiego inizia a decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) e si conclude entro il 31 ottobre 2018, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

4. Sino al 31 ottobre 2018 le province e la Città metropolitana di Torino assicurano il regolare funzionamento del servizio garantendo le risorse strumentali necessarie, anche al fine della sicurezza degli immobili. I beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi connessi alle risorse da trasferire sono definiti da specifici accordi, previa ricognizione da parte degli enti titolari degli stessi.

5. La Regione assicura il trasferimento alla Città metropolitana di Torino e alle province piemontesi delle risorse occorrenti alla corresponsione della retribuzione e degli oneri connessi al personale dei Centri per l'impiego e delle relative spese di funzionamento per tutto il periodo di transizione, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, previa iscrizione nel bilancio regionale delle somme di cui all'articolo 1, commi 794, 797 e 807 della legge 205/2017 .

6. L'Agenzia conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le funzioni di cui all'articolo 6 siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità centrali, collegati alle strutture periferiche territoriali denominate Centri per l'impiego.

7. L'inquadramento giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale dell'Agenzia è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali.

8. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, monitoraggio e valutazione l'Agenzia ha facoltà di stipulare convenzioni con società, camere di commercio, università ed altri enti qualificati. Per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, non previste dal piano annuale di attività, di cui al comma 10, lettera a), alle quali non può provvedersi con il personale in organico, l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato in osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività.

9. Resta salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nell'ambito delle attività e delle risorse dei programmi comunitari a gestione diretta della Commissione europea.

10. La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:

a) il piano annuale di attività;

b) la relazione annuale dell'attività svolta;

c) gli atti di straordinaria amministrazione.

11. Il bilancio di previsione, l'assestamento, le variazioni allo stesso e il rendiconto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

12. In caso di soppressione dell'Agenzia, il personale dell'ente medesimo viene trasferito alla Regione o ad altro ente strumentale.

13. In caso di mutamento della personalità giuridica dell'Agenzia da cui consegue l'inapplicabilità del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni locali, il personale della stessa ha facoltà di esercitare opzione di trasferimento presso la Regione o ad altro ente strumentale.".

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)

1. L'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 è sostituito dal seguente: "Art. 19. (Servizi per l'impiego)

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dai seguenti soggetti:

a) Centri per l'impiego, quali strutture territoriali dell'Agenzia;

b) operatori pubblici e privati autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;

c) operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;

d) operatori pubblici e privati accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003 ;

e) agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 276/2003 accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);

f) soggetti privati accreditati presso i quali è spendibile il servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro di cui all'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 150/2015 .".

 

     Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)

1. L'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 è sostituito dal seguente: "Art. 20. (Centri per l'impiego)

1. I Centri per l'impiego, quali strutture territoriali pubbliche preposte alla gestione operativa delle politiche attive del lavoro, svolgono in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 18 d. lgs. 150/2015, le seguenti attività:

a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;

b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;

c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;

d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;

e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;

f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;

g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;

h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;

i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 150/2015 .

2. I Centri per l'impiego concorrono ad assicurare sul territorio regionale i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fissati dall'articolo 28 del d.lgs. 150/2015 .

3. Competono in via esclusiva ai Centri per l'impiego in quanto struttura pubblica del sistema dei servizi per l'impiego:

a) l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;

b) la profilazione dell'utente e la stipula del patto di servizio personalizzato;

c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili, ivi comprese informazioni e supporto a lavoratori e imprese;

d) gli avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 56/1987 ;

e) altri compiti e funzioni riservati al sistema pubblico dei servizi per il lavoro dalla legislazione vigente.".

 

     Art. 11. (Norma finanziaria per il finanziamento dei Centri per l'impiego)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 si provvede con le risorse regionali già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con medesima destinazione nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a euro 3.614.632,00 e nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a 3.385.368,00, nonchè con le risorse di provenienza statale appositamente trasferite, quantificabili in euro 20.349.797,00.

 

     Art. 12. (Disciplina del servizio regionale per l'adozione internazionale e disposizioni abrogative in materia)

1. Allo scopo di promuovere le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), istituita in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le competenze con atto di organizzazione.

2. Il direttore pro tempore dell'ARAI, nominato dalla Giunta regionale, predispone e trasmette alla Regione, entro il 31 luglio 2018, una relazione sulle procedure in essere, sui rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, sulla ricognizione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulle risorse strumentali e finanziarie e sulle funzioni svolte dell'ARAI. Provvede, inoltre, agli adempimenti necessari per il proseguimento delle attività dell'ARAI in capo alla stessa e in via transitoria, svolge le attività residuali dell'Agenzia medesima fino alla chiusura della stessa fissata per il 31 dicembre 2018.

2 bis. Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra all'Agenzia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica [1].

3. A seguito del ricevimento della relazione di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, all'assunzione in capo alla Regione delle funzioni svolte dall'ARAI, ad indicare le modalità del trasferimento del personale dipendente ed a tutti gli adempimenti necessari per l'assunzione graduale della gestione delle attività di natura tecnica, amministrativa e contabile al fine di garantire piena operatività della struttura fissandone la data di decorrenza. Definisce, inoltre, le modalità di reperimento e utilizzo di ulteriori specifiche competenze professionali necessarie per l'espletamento dei compiti assegnati alla struttura stessa.

4. Il personale dipendente a tempo indeterminato dell'ARAI, con Contratto collettivo nazionale (CCNL) comparto Funzioni locali, assunto attraverso procedura di concorso pubblico, o acquisito tramite mobilità da altri enti, rientra nella dotazione organica della Regione secondo quanto previsto con il provvedimento di cui al comma 3. Gli importi iscritti nel bilancio di liquidazione dell'ARAI, a copertura delle spese per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia medesima, trovano copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 2018-2020, al capitolo 169039, di cui alla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido).

5. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 39 ter, comma 1, lettera f) della legge 184/1983 ed alla legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), la Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo del sostegno alle famiglie, dell'affidamento familiare, dell'adozione nazionale e internazionale e della protezione dei minori nei paesi stranieri, al fine di consentire al minore in difficoltà la permanenza nella propria famiglia d'origine o l'accoglienza in altra famiglia.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 2018 la spesa annuale di euro 750.000,00 e per gli anni 2019 e 2020 la spesa annuale di euro 600.000,00, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti).

7. La copertura finanziaria del personale dipendente a tempo indeterminato dell'ARAI, rientrante nella dotazione organica della Regione Piemonte dal 1° gennaio 2019, viene assicurata mediante riduzione degli stanziamenti di competenza di euro 465.000,00 per gli anni 2019 e 2020, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti) ed iscrizione dei medesimi importi per ciascun esercizio nella missione 12, programma 12.08 (Cooperazione e associazionismo) del medesimo bilancio.

8. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle spese correlate allo svolgimento delle attività delle adozioni internazionali, stimati in euro 135.000,00 per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con contestuale riduzione degli stanziamenti di competenza nell'ambito della medesima missione 12, programma 12.01. Si provvede, altresì, all'istituzione di capitoli di entrata per attività correlate e per trasferimenti di fondi da altri enti, nonché per consentire la partecipazione alla spesa delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono incarico al servizio regionale.

9. Con successivi provvedimenti amministrativi della Giunta regionale, si provvede ad effettuare le variazioni al bilancio previste dai commi 7 e 8.

10. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 31 agosto 1989, n. 55 (Istituzione del Consiglio regionale sui problemi dei minori e sostegno di iniziative per la tutela dei minori);

b) legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 ( Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali) a far data dal 1° gennaio 2019.

 

     Art. 13. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali) sono inseriti i seguenti: "4 bis. Al Garante spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per l'attività istituzionale svolta sul territorio regionale, secondo criteri, limiti e modalità definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4 ter. Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali per lo svolgimento di attività connesse all'esercizio delle sue funzioni al di fuori del territorio regionale secondo criteri, limiti e modalità definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.".

 

     Art. 14. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 è inserito il seguente: "1 bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, commi 4 bis e 4 ter, quantificati in euro 3.000,00 per l'anno 2018 e in euro 7.000,00 per l'anno 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.".

 

     Art. 15. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole "2022" sono sostituite dalle seguenti "2023".

2. L'allegato C di cui al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 9/2015 è sostituito dall'allegato D della presente legge.

3. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 9/2015, le parole "fino al 2022" sono sostituite dalle seguenti "fino al 2023".

 

     Art. 16. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), dopo le parole "soggetti incaricati" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti delle somme che non sono finalizzate alla copertura delle spese sanitarie".

 

     Art. 17. (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è sostituita dalla seguente: "d) la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).".

 

     Art. 18. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 5 aprile 2018, n 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020) è sostituito dal seguente: "3. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, lettere g) ed h), si provvede mediante provvedimento amministrativo.".

 

     Art. 19. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 è inserito il seguente: "1 bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis.".

 

     Art. 20. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 62, comma 3 bis, lettera c) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), a ristrutturare i contratti derivati a seguito di modifica delle passività alle quali i medesimi contratti sono riferiti, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso variabile a fisso e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 4/2018 è inserito il seguente: "1 bis. Le condizioni di convenienza economico-finanziaria delle operazioni di gestione attiva del debito di cui al comma 1, devono rispettare il criterio generale fissato dall'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).".

 

     Art. 21. (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4) [2]

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 è inserito il seguente: "3 bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis.".

 

     Art. 22. (Provvedimenti relativi alla cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo ex articolo 106 del d.lgs. 385/1993 . Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6) [3]

1. Nell'ambito del procedimento di cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari alla riduzione, anche in soluzioni successive, del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. da euro 356.424.289,00 a euro 156.000.000,00.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre variazioni compensative di bilancio fino alla concorrenza dell'importo della riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. disposta ai sensi del comma 1, pari ad euro 200.424.289,00, con stanziamento in entrata nel titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), tipologia 100 (Alienazione di partecipazioni) delle entrate del bilancio finanziario 2018-2020, e, in spesa, nelle missioni e programmi indicati nell'allegato E, come sostituito dall'allegato A alla L.R. 24 ottobre 2018, n. 17 recante "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)", ad incremento del finanziamento delle leggi regionali ivi riportate.

3. In relazione al procedimento di cancellazione di cui al comma 1, la Regione subentra nella titolarità dei crediti attualmente intestati a Finpiemonte S.p.A., con oneri a carico di questa, per un valore massimo pari ad euro 48.244.521,70, originati dal contratto di finanziamento erogato dalla Banca europea degli investimenti "Regione Piemonte Loan for SMES" e per i quali ha già costituito fondi di garanzia presso Finpiemonte S.p.A. per l'importo complessivo di euro 42.212.950,00. La gestione degli incassi e dei recuperi è a carico della società cedente.

4. E' iscritto, per ogni esercizio compreso fra il 2018 ed il 2028, nelle entrate del titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) l'importo previsto di incasso dai debitori ceduti, nei limiti del dettaglio indicato nella tabella riportata nell'allegato E1 alla presente legge, come introdotto dall'allegato B alla L.R. 24 ottobre 2018, n. 17 recante "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)". Il richiamato fondo di garanzia costituito presso Finpiemonte S.p.A. è acquisito dalla medesima nei limiti dell'importo dei crediti effettivamente ceduti e senza oneri a carico del bilancio regionale.

5. È abrogato l'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).

 

     Art. 23. (Abrogazione dell'articolo 39 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4)

1. L'articolo 39 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 è abrogato.

 

     Art. 24. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma inserito dall'art. 32 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 19 marzo 2019, n. 9.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 ottobre 2018, n. 17.