§ 3.12.2 - Legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 - Istituzione del Museo
Ferroviario Piemontese.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.12 musei
Data:26/07/1978
Numero:45

§ 3.12.2 - Legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 - Istituzione del Museo

Ferroviario Piemontese.

(B.U. 1 agosto 1978, n. 31).

 

    Art. 1.

    E' costituita con sede presso la Regione Piemonte, l'Associazione «Museo Ferroviario Piemontese».

    L'Associazione, con personalità giuridica di diritto pubblico, ha lo scopo di provvedere, attraverso l'istituzione e gestione di tale Museo, al reperimento ed alla conservazione di materiale ferroviario di peculiare interesse per la cultura locale, con particolare riferimento al materiale rotabile ed ai sistemi di trazione che hanno caratterizzato la storia dei mezzi di comunicazione del Piemonte, soprattutto per ciò che concerne le ferrovie concesse e la trazione trifase.

 

    Art. 2.

    Fanno parte dell'Associazione:

    1) la Regione Piemonte;

    2) gli enti locali piemontesi, gli enti pubblici o privati, istituti ed associazioni, che vi aderiscano secondo le prescrizioni statutarie;

    3) i privati cittadini che sottoscrivano la quota sociale, fissata dallo Statuto.

 

    Art. 3.

    Lo Statuto dell'Associazione, predisposto dalla Giunta regionale, è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

    Art. 4.

    Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 25 milioni.

    All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e in termini di cassa, dello stanziamento dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1878 di cui al capitolo n. 12500, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione: «Spese per l'istituzione del Museo piemontese del trasporto su rotaia» e con lo stanziamento di lire 25 milioni in termini di competenza e in termini di cassa.

    Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.