Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 22/11/2017 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017-2019) |
Art. 2. (Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2016) |
Art. 3. (Fondo di cassa) |
Art. 4. (Accantonamenti a fondi) |
Art. 5. (Fondo per potenziali contenziosi) |
Art. 6. (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2016) |
Art. 7. (Integrazione dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine) |
Art. 8. (Riduzione del debito fuori bilancio) |
Art. 9. (Contributo straordinario all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia) |
Art. 10. (Accordo di finanziamento con il Fondo europeo per gli investimenti per la costituzione e gestione di un Fondo multiregionale di garanzia supportato dal FEASR) |
Art. 11. (Misure per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali) |
Art. 12. (Anticipo risorse messa in sicurezza della strada provinciale n.75) |
Art. 13. (Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani) |
Art. 14. (Restituzione di economie su fondi giacenti presso Finpiemonte S.p.A.) |
Art. 15. (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del d.lgs. 118/2011) |
Art. 16. (Disposizioni per favorire l'estinzione delle comunità montane) |
Art. 17. (Disposizioni in materia di impiego del volontariato di protezione civile) |
Art. 18. (Disposizione transitoria per i servizi educativi per la prima infanzia) |
Art. 19. (Incremento del patrimonio della Fondazione per il libro, la musica e la cultura) |
Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 ) |
Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 ) |
Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1) |
Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 ) |
Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 ) |
Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 ) |
Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 ) |
Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2017, n. 15 ) |
Art. 28. (Aggiornamento degli allegati alla l.r. 6/2017 ed approvazione ulteriori allegati) |
Art. 29. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.1.290 - L.R. 22 novembre 2017, n. 18.
Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 23 novembre 2017, n. 47 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017-2019)
1. Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui alla
Art. 2. (Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2016)
1. In base all'articolo 6, comma 1 del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, approvato con
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della
3. La quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 vincolata per il recupero della quota del disavanzo al 31 dicembre 2014, di competenza degli esercizi successivi al 2016, determinata in euro 366.772.610,58, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della
Art. 3. (Fondo di cassa)
1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 è determinato in euro 502.523.805,57 in conformità con quanto disposto dall'articolo 5 della
Art. 4. (Accantonamenti a fondi)
1. Nell'esercizio 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, gli importi iscritti all'articolo 3 della
a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016 derivante da riaccertamento straordinario dei residui per un importo pari a euro 537.126.442,50;
b) fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2016 per un importo pari a euro 112.233.741,08;
c) fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della
d) fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 137.960.130,73, di cui euro 60.469.648,30 per sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012, euro 22.741.094,18 per sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015, euro 54.749.387,77 per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al Commissario straordinario ai sensi della
e) altri accantonamenti per un importo pari a euro 250.230.670,53, di cui euro 49.378.886,55 per iscrizione spese relative al trasporto pubblico locale ai sensi della deliberazione della Corte dei conti n. 92/2016/SCRPIE/PARI del 12 luglio 2016, euro 182.818.182,49 per recepimento nella competenza dell'esercizio 2016 di spese impegnate negli esercizi successivi in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, euro 18.033.601,49 per iscrizione di spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea;
f) fondo anticipazioni liquidità ai sensi del
Art. 5. (Fondo per potenziali contenziosi)
1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 è iscritto il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da potenziali contenziosi.
2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.
Art. 6. (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2016)
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 sono aggiornati in conformità ai corrispondenti dati di fine esercizio definiti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, approvato con
Art. 7. (Integrazione dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine)
1. L'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'allegato 13 della
Art. 8. (Riduzione del debito fuori bilancio)
1. A seguito delle istruttorie di revoca dei contributi disposte dagli uffici regionali, il debito fuori bilancio di cui all'articolo 8 della
Art. 9. (Contributo straordinario all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia)
1. A seguito della sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Torino n. 431/2017 del 15 maggio 2017 è riconosciuto all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia un contributo straordinario pari all'importo del giudicato.
2. Il contributo di cui al comma 1 è quantificato in euro 144.305,10, cui si fa fronte con le risorse iscritte per l'anno 2017 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
3. Al prelievo di somme dal fondo per spese impreviste di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.
Art. 10. (Accordo di finanziamento con il Fondo europeo per gli investimenti per la costituzione e gestione di un Fondo multiregionale di garanzia supportato dal FEASR)
1. La Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento con il Fondo europeo per gli investimenti per la costituzione e gestione di un Fondo multiregionale di garanzia supportato dal FEASR.
2. Per la copertura delle eventuali spese relative a commissioni di gestione, spese impreviste, interessi negativi, perdite di tesoreria e comunque tutti i costi posti a carico della Regione in relazione ai contenuti dell'accordo di cui al comma 1, sono utilizzate le quote di cofinanziamento regionale e gli aiuti di Stato aggiuntivi al PSR 2007-2013 trasferite all'Organismo pagatore regionale, istituito con
3. Nell'anno in cui la Regione provvede al pagamento delle spese di cui al comma 2, i fondi destinati alla loro copertura sono versati alla Regione dall'Organismo pagatore regionale ed introitati nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Restituzione fondi trasferiti all'Organismo pagatore regionale per il cofinanziamento e gli aiuti di Stato aggiuntivi al PSR 2007-2013".
4. Le somme di cui al comma 3 sono iscritte in spesa nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Spese derivanti dall'Accordo di finanziamento con il Fondo europeo per gli investimenti per la costituzione e gestione di un Fondo multiregionale di garanzia supportato dal FEASR" ed utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte dell'Organismo pagatore regionale alla Regione.
Art. 11. (Misure per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali) [1]
1. Con decorrenza dall'esercizio 2018 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 è istituito nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) il fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali. Il fondo è alimentato con l'accantonamento dell'1 per cento dell'ammontare del maggior gettito effettivamente riscosso a seguito delle attività di accertamento e di quelle conseguenti finalizzate alla riscossione coattiva dei tributi regionali e del gettito effettivamente riscosso a seguito dei procedimenti relativi all'applicazione di sanzioni amministrative di competenza della Regione.
2. Il fondo è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, di supporti e servizi informatici, alle spese per la manutenzione ed a quelle per la frequenza del personale a corsi di formazione e di aggiornamento, all'acquisto di testi e riviste anche digitali e all'erogazione di compensi incentivanti per i dipendenti regionali.
3. Con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione, individua la percentuale di maggior gettito da destinare a compensi incentivanti per il personale e il personale avente diritto e ne stabilisce i criteri di attribuzione.
4. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 12. (Anticipo risorse messa in sicurezza della strada provinciale n.75)
1. Al fine di fare fronte all'evento franoso che ha interessato la strada provinciale n. 75 di Valle Cannobina e di provvedere alla messa in sicurezza del versante e rifacimento del fondo stradale, è iscritto nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 uno stanziamento di euro 1.050.000,00 a titolo di anticipo da erogare alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, con diritto di rivalsa di pari importo sulle risorse dello stanziamento triennale 2018-2020 sulla viabilità provinciale previsto dal fondo statale per lo sviluppo e la coesione.
Art. 13. (Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani)
1. E' costituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo pluriennale per favorire investimenti concessi tramite procedure ad evidenza pubblica o tramite accordi di programma con gli enti locali e per la concessione di garanzie su finanziamenti da parte delle imprese private, destinato a finanziare progetti di sviluppo turistico volti a promuovere l'attrattività dei territori montani, l'escursionismo e gli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita [2].
2. Il fondo di cui al comma 1 è articolato in un fondo di garanzia per il sostegno degli investimenti privati e in un fondo per favorire investimenti concessi tramite procedure ad evidenza pubblica o tramite accordi di programma con gli enti locali [3].
3. Sono autorizzati a richiedere il sostegno al fondo di garanzia esclusivamente i soggetti privati che operano nello stesso ambito territoriale oggetto degli appositi accordi di programma stipulati ai sensi del comma 1, con esclusione dei soggetti già destinatari di altre risorse regionali.
4. Alla copertura di quanto previsto dal presente articolo, si provvede tramite l'iscrizione in entrata nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019, al titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) delle somme di:
a) euro 10.000.000,00 della liquidità dovuta da Finpiemonte S.p.A., di cui all'allegato C) dell'articolo 19, comma 3 della
b) euro 10.000.000,00 provenienti dalle economie giacenti sui conti correnti di Finpiemonte S.p.A., non compresi nell'allegato C) di cui alla lettera a) ed individuati nell'allegato B) alla presente legge denominato "Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani".
5. Le somme di cui al comma 4 sono iscritte in spesa nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 in un apposito fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani.
6. Alla copertura di quanto previsto dal presente articolo si provvede,altresì, tramite la riduzione fino a euro 4.500.000,00 degli importi iscritti nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, rispettivamente per euro 3.000.000,00 a valere sul fondo per investimenti da destinare al turismo invernale e fino ad euro 1.500.000,00 a valere sul fondo investimenti per la stabilità finanziaria.
7. L'iscrizione delle somme di cui ai commi 4 e 5 ed il prelievo dai fondi di cui ai commi 5 e 6 sono disposti dalla Giunta regionale con provvedimento amministrativo.
7 bis. Al fine di sostenere la ripresa delle attività turistiche sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza da Covid-19, per l'anno finanziario 2020, gli importi destinati alla garanzia dei finanziamenti alle imprese private di cui al comma 2 sono destinati alla copertura del Bonus turismo una tantum a fondo perduto di cui all'articolo 4 bis della
Art. 14. (Restituzione di economie su fondi giacenti presso Finpiemonte S.p.A.)
1. Le economie sui fondi già trasferiti a Finpiemonte S.p.A., relative al finanziamento di interventi conclusi, ancora giacenti presso i fondi medesimi a seguito di rinunce, minori liquidazioni o rientri, sono restituite alla Regione previa apposita comunicazione da parte dell'ente strumentale stesso.
2. L'iscrizione delle somme di cui al comma 1 avviene con bilanciamento in entrata e in spesa nell'esercizio in cui le restituzioni si manifestano e l'utilizzo delle medesime in spesa è autorizzato solo a seguito dell'avvenuto accertamento dell'entrata.
3. Le risorse restituite nell'esercizio 2017 sono iscritte in entrata nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e in spesa in un apposito fondo per il finanziamento di investimenti e accordi di programma, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
4. Le iscrizioni di cui al comma 3 non riguardano le economie già destinate con:
a) l'allegato C) dell'articolo 19, comma 3 della
b) l'articolo 13, comma 4, lettera b) della presente legge;
c) l'articolo 10, comma 2 della presente legge.
5. L'iscrizione in entrata e in spesa delle risorse ed il prelievo dai fondi di cui al comma 3, sono disposti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento amministrativo.
Art. 15. (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del
1. Ai sensi dell'articolo 1 del
Art. 16. (Disposizioni per favorire l'estinzione delle comunità montane)
1. Al fine di favorire la conclusione del processo di superamento delle comunità montane disposto al capo IV della
2. I criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze connesse alla conclusione delle attività di liquidazione dichiarate dai commissari liquidatori.
Art. 17. (Disposizioni in materia di impiego del volontariato di protezione civile)
1. Al fine di favorire l'impiego del volontariato di protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza in occasione degli eventi classificabili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono riconosciuti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per l'attività dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte istituito con deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 35-7149 (Istituzione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte in attuazione della Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 9.11.2012 concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile").
3. I rimborsi sono effettuati secondo le disposizioni di cui al
4. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 100.000,00 annui, si fa fronte con le dotazioni della missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. A tal fine è istituito un apposito capitolo denominato "Rimborsi ai datori di lavoro dei volontari impegnati in attività di protezione civile di competenza regionale", che presenta la necessaria dotazione finanziaria.
Art. 18. (Disposizione transitoria per i servizi educativi per la prima infanzia) [5]
1. In via transitoria e fino all'entrata in vigore di specifica normativa regionale attuativa dell'articolo 6, comma 1, lettera f) del
a) nido d'infanzia e micro-nido;
b) sezione primavera;
c) servizi integrativi.
2. I servizi integrativi per la prima infanzia sono articolati in:
a) servizio in contesto domiciliare: nido in famiglia;
b) spazio gioco per bambini: centro di custodia oraria;
c) centro bambini e famiglie.
3. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce i requisiti minimi strutturali ed organizzativi-gestionali, i criteri e le modalità per la realizzazione ed il funzionamento dei servizi elencati ai commi 1 e 2.
4. Non sono attivabili e autorizzabili servizi per bambini da 0 a 6 anni diversi da quelli definiti dal
5. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale attuativa del
6. Fino all'entrata in vigore dei requisiti, di cui al comma 3, continuano ad applicarsi, in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali, le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:
a) deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2004, n. 48-14482, identificativa dei servizi di nido in famiglia;
b) deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2008, n. 2-9002, identificativa dei servizi di sezioni primavera;
c) deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2013, n. 31-5660, identificativa dei servizi di centro di custodia oraria;
d) deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732, identificativa dei servizi di micro-nido.
7. Le risorse necessarie per sostenere il sistema dei servizi e per la compartecipazione al fondo, di cui all'articolo 12 del
Art. 19. (Incremento del patrimonio della Fondazione per il libro, la musica e la cultura)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione per il libro, la musica e la cultura per un importo complessivo massimo pari a euro 1.500.000,00.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse stanziate nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, che presenta la necessaria dotazione finanziaria.
Art. 20. (Modifiche alla
1. All'articolo 5, comma 2, lettera g) della
2. All'articolo 5, comma 2, lettera g) della
Art. 21. (Modifiche alla
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della
Art. 22. (Modifiche alla
1. L'allegato C di cui all'articolo 9, comma 5 della
Art. 23. (Modifiche alla
1. L'articolo 11 della
1. Anche al fine di applicare quanto previsto all'articolo 1, comma 629, della
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte con bilanciamento degli importi nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019:
a) su apposito capitolo di entrata istituito nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), denominato "Restituzione di debiti da SCR-Piemonte destinati al rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza";
b) su apposito capitolo vincolato di spesa istituito nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), denominato "Rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza".
3. Le somme iscritte al capitolo di spesa di cui al comma 2, lettera b), sono utilizzabili solo a seguito dell'avvenuto accertamento delle entrate disposte da SCR-Piemonte S.p.A.".
Art. 24. (Modifiche alla
1. All'articolo 25, comma 1 della
Art. 25. (Modifiche alla
1. L'allegato B di cui all'articolo 16, comma 1 della
2. All'articolo 16, comma 2 della
Art. 26. (Modifiche alla
1. All'articolo 17, comma 1
Art. 27. (Modifiche alla
1. L'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 2, della
Art. 28. (Aggiornamento degli allegati alla
1. Sono approvati i seguenti allegati alla presente legge recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di bilancio indicate nell'allegato A dell'articolo 1 della presente legge:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato G);
b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato H);
c) l'aggiornamento della nota integrativa del bilancio di previsione 2017-2019 (allegato I).
2. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre aggiornati gli allegati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), h), i), l), m), n), della
3. Ai sensi del comma 2 sono approvati i seguenti allegati alla presente legge:
a) il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato L);
b) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato M);
c) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato N);
d) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato O);
e) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato P);
f) il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato Q).
4. E' allegata alla presente legge, in ottemperanza alla previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) del
Art. 29. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegati
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[2] Comma già modificato dall'art. 29 della
[3] Comma così modificato dall'art. 2 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 49 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 35 della