Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 05/12/2016 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2016-2018) |
Art. 2. (Determinazione del saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito del giudizio di parifica della Corte dei Conti sul rendiconto generale per l'anno finanziario 2015) |
Art. 3. (Disavanzo complessivo alla chiusura dell'esercizio 2015) |
Art. 4. (Accantonamenti a fondi) |
Art. 5. (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale) |
Art. 6. (Contributi per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali) |
Art. 7. (Passività pregresse relative agli interventi inerenti la bonifica dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio) |
Art. 8. (Riconoscimento del debito fuori bilancio) |
Art. 9. (Partecipazione dei comuni all'accertamento di tributi regionali) |
Art. 10. (Sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale) |
Art. 11. (Finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale) |
Art. 12. (Anticipazione di somme alle unioni di comuni montani) |
Art. 13. (Pagamento di tasse automobilistiche non eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi) |
Art. 14. (Adozione di misure per il raggiungimento da parte delle aziende sanitarie regionali dell'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento) |
Art. 15. (Affidamento del servizio di riscossione dei tributi) |
Art. 16. (Programma operativo FEAMP 2014-2020) |
Art. 17. (Misure a favore dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari siti nella Regione) |
Art. 18. (Quota per le spese di funzionamento dei centri per l'impiego) |
Art. 19. (Attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti) |
Art. 20. (Spese di primo intervento per gli eventi alluvionali 2016) |
Art. 21. (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2016-2018 ed approvazione ulteriori allegati all'assestamento del bilancio 2016-2018) |
Art. 22. (Integrazione dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine) |
Art. 23. (Disposizioni in merito alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1) |
Art. 24. (Disposizioni in merito alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 ) |
Art. 25. (Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 30 giugno 2016, n. 13) |
Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9 ) |
Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 ) |
Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1) |
Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 ) |
Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 ) |
Art. 31. (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 ) |
Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 ) |
Art. 33. (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 ) |
Art. 34. (Abrogazioni) |
Art. 35. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.1.283 - L.R. 5 dicembre 2016, n. 24.
Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 7 dicembre 2016, n. 49 1° suppl.)
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2016-2018)
1. Nel bilancio di previsione finanziario 2016-2018 sono autorizzati gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa, riportati nell'allegato A, ai sensi degli articoli 50 e 51 del
Art. 2. (Determinazione del saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito del giudizio di parifica della Corte dei Conti sul rendiconto generale per l'anno finanziario 2015)
1. A seguito del giudizio di parificazione del rendiconto 2015 della Regione da parte della Corte dei Conti-Sezione di Controllo per il Piemonte assunto con delibera n. 92-2016/srcpie/pari del 12 luglio 2016, il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, è determinato in euro 1.432.062.198,71, come indicato all'articolo 5, comma 1, della
2. E' accertato quale quota libera dell'avanzo di amministrazione 2015 l'importo di euro 232.197.822,88, come indicato dall'articolo 5, comma 5, della
3. L'avanzo libero di cui al comma 2 è iscritto per un importo di euro 121.090.356,87 sull'esercizio 2016, per un importo di euro 109.899.366,87 sull'esercizio 2017 e per un importo di euro 1.208.099,14 sull'esercizio 2018. La quota libera del risultato di amministrazione è utilizzata per le finalità indicate e con l'ordine di priorità stabilite nel principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del
4. E' accertato quale avanzo vincolato 2015 da residui passivi cancellati e trasferiti al Commissario straordinario, nonché da oneri già trasferiti al Commissario, ai sensi della
5. L'avanzo vincolato di cui al comma 4 è iscritto per un importo di euro 137.199.328,61 sull'esercizio 2016, per un importo di euro 175.397.738,65 sull'esercizio 2017 e per un importo di euro 108.217.777,19 sull'esercizio 2018.
Art. 3. (Disavanzo complessivo alla chiusura dell'esercizio 2015)
1. Il recupero dell'importo di euro 7.949.260.021,36, come indicato all'articolo 5, comma 4, della
Art. 4. (Accantonamenti a fondi)
1. Sono iscritti sul bilancio di previsione 2016 i seguenti fondi, di cui all'articolo 5, comma 2, della
a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015 derivante da riaccertamento straordinario dei residui per un importo pari a euro 678.895.462,11;
b) fondo crediti di dubbia esigibilità di competenza 2016 per un importo pari a euro 75.307.838,00;
c) fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2015 per un importo pari a euro 103.560.177,12;
d) fondo rischi per sentenza Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 per un importo pari a euro 57.971.163,00;
e) fondo rischi per sentenza Corte Costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015-Trasferimenti alle province per un importo pari a euro 45.482.188,35, al lordo della quota di competenza iscritta nel fondo per l'esercizio delle funzioni conferite, ai sensi della
f) iscrizione di spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea per un importo pari a euro 28.983.087,62;
g) fondo rischi per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al Commissario straordinario ai sensi della
2. Sono iscritti sul bilancio di previsione 2016 i seguenti fondi vincolati, di cui all'articolo 5, comma 3, della
a) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del
b) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del
c) importo vincolato per somme accertate e da iscrivere in spesa in esercizi futuri per un importo pari a euro 18.191.130,08.
3. E' iscritto sul bilancio di previsione 2016 un fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della
Art. 5. (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati di fine esercizio, definiti con la
Art. 6. (Contributi per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali)
1. Al fine di garantire il riconoscimento dell'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, è disposta in via eccezionale la revoca dei provvedimenti di decurtazione o revoca dei contributi in conto anno 2014, concessi quale sostegno a tali gestioni associate in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) per le sole forme associative che hanno presentato idonea rendicontazione entro e non oltre l'8 luglio 2016, data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi di incentivazione alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali in conto anno 2015.
2. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare integralmente le unioni di comuni inserite nella graduatoria di erogazione dei contributi per l'incentivazione alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali in conto anno 2015.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nella misura massima di euro 4.050.000,00, si fa fronte con le risorse regionali iscritte sulla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
4. Le eventuali economie a valere sull'importo di cui al comma 3 sono utilizzate per concorrere al finanziamento dei medesimi contributi in conto anno 2016.
Art. 7. (Passività pregresse relative agli interventi inerenti la bonifica dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio)
1. Al fine di dare copertura alle passività pregresse relative alla quota di finanziamento regionale degli interventi previsti dall'Accordo di programma sottoscritto in data 18 dicembre 2007 tra il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, la Regione Piemonte e gli enti locali per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio, è iscritta rispettivamente la somma di euro 500.000,00 per l'anno 2016, di euro 1.500.000,00 per l'anno 2017 e di euro 4.928.344,14 per l'anno 2018 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
Art. 8. (Riconoscimento del debito fuori bilancio)
1. A seguito delle istruttorie disposte dagli uffici regionali è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell'articolo 73, comma 1, lett. e), del
2. Il debito fuori bilancio di cui al comma 1 è quantificato in un importo massimo di euro 7.198.596,12, cui si fa fronte con le risorse iscritte per gli anni 2016, 2017 e 2018 in un apposito fondo denominato "Fondo rischi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive (ll.rr. 93/1995 e 18/2000)", nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
3. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 9. (Partecipazione dei comuni all'accertamento di tributi regionali)
1. I comuni possono partecipare all'accertamento di tributi regionali con le modalità previste dal presente articolo.
2. La partecipazione si realizza a seguito dell'adesione del comune, singolo o in forma associata, all'apposita convenzione, che disciplina le modalità della collaborazione dell'ente locale all'accertamento dei tributi regionali e al contrasto all'evasione fiscale. La convenzione prevede che la partecipazione dei comuni avvenga tramite la trasmissione delle segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestano immediatamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.
3. Ai comuni che partecipano all'accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo dalla Regione e dai soggetti incaricati nei limiti delle somme che non sono finalizzate alla copertura delle spese sanitarie [1].
4. Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono effettuati nel rispetto del
5. Per ogni esercizio finanziario le entrate e le uscite di cui al comma 3 sono iscritte con legge di bilancio.
6. La convenzione prevista al comma 2 è stipulata in conformità allo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10. (Sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale)
1. La Regione, al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale, rende disponibili i dati contenuti nel sistema informativo tributario regionale ai comuni che hanno aderito alla convenzione, di cui all'articolo 9 comma 2, anche tramite cooperazione applicativa, nel rispetto di quanto stabilito dal
Art. 11. (Finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale)
1. Ai fini della corretta programmazione dei servizi ferroviari, è autorizzata la sottoscrizione da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di un contratto triennale in materia, per il periodo 2017-2019, con una previsione di spesa riferita all'anno 2019 non superiore ad euro 220 milioni.
2. L'iscrizione dello stanziamento di spesa di cui al comma 1 è prevista nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.01 (Trasporto ferroviario), capitolo 170534 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
3. Alla copertura della spesa si provvede vincolando una quota equivalente delle entrate derivanti dal Fondo nazionale trasporti.
Art. 12. (Anticipazione di somme alle unioni di comuni montani)
1. E' autorizzata l'erogazione alle unioni di comuni montani della somma di euro 2 milioni, a valere come anticipazione sulla quota spettante a partire dal 2018 relativamente al Fondo regionale per la montagna di cui alla
2. La copertura finanziaria per l'anno 2016 è assicurata dagli stanziamenti della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio regionale 2016.
Art. 13. (Pagamento di tasse automobilistiche non eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi)
1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, della
1 bis. I contribuenti che si trovano nella situazione di cui al comma 1 ed ai quali non è ancora stato notificato l'avviso di accertamento possono altresì regolarizzare la propria posizione eseguendo entro il 30 giugno 2017, e senza ulteriori formalità, il pagamento della sola tassa dovuta, senza l'applicazione della sanzione e degli interessi [3].
2. I contribuenti che, trovandosi nella situazione di cui al comma 1, abbiano già regolarmente ottemperato, alla data di entrata in vigore della presente legge, al pagamento delle somme liquidate con l'avviso di accertamento, possono ottenere la restituzione, per rimborso o per compensazione, delle somme pagate a titolo di sanzione ed interessi, presentando idonea e documentata domanda nelle forme e nei termini ordinari di cui all'articolo 5, comma 1, della
Art. 14. (Adozione di misure per il raggiungimento da parte delle aziende sanitarie regionali dell'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento)
1. Al fine di adottare misure idonee e congrue necessarie a favorire il raggiungimento da parte delle aziende sanitarie regionali dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 sui tempi di pagamento, di cui all'articolo 41, comma 4, del
2. A decorrere dall'esercizio 2023 e fino all'esercizio 2032 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per importi, riferiti a ciascun anno, pari a euro 93.000.000,00 negli esercizi dal 2023 al 2025 e a euro 92.000.000,00 negli esercizi dal 2026 al 2032, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015 [4].
3. In aggiunta ai trasferimenti di cassa relativi ai commi 1 e 2, la Giunta regionale è autorizzata, per ciascuno degli anni compresi tra l'esercizio 2017 e l'esercizio 2038, a prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria un importo massimo di euro 15 milioni annui per trasferimenti al conto corrente della gestione sanitaria, appositamente istituito ai sensi dell'articolo 21 del
Art. 15. (Affidamento del servizio di riscossione dei tributi)
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre l'affidamento a SORIS S.p.A. del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate regionali e degli altri servizi correlati [5].
1 bis. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a disporre l'affidamento a Soris S.p.a. di altre attività di gestione e di riscossione, anche volontaria, dei tributi regionali, anche devoluti, ferma restando in ogni caso in capo alla Regione la titolarità delle banche dati e le funzioni di programmazione e controllo analogo [6].
Art. 16. (Programma operativo FEAMP 2014-2020)
1. Con riferimento al Programma operativo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) della Regione Piemonte, relativo al periodo di programmazione 2014-2020, è adottata la ripartizione indicativa annua delle risorse finanziarie, suddivisa per fonte finanziaria, riportata in allegato alla presente legge (allegato B).
2. Alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale prevista dalla ripartizione indicativa annua di cui al comma 1, pari a complessivi euro 191.669,00 per il periodo 2016-2020, si provvede tramite l'istituzione di un apposito capitolo nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.02 (Caccia e pesca), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio regionale [7].
Art. 17. (Misure a favore dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari siti nella Regione)
1. La Regione, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 10 della
2. Agli oneri di cui al comma 1, stimati in euro 400.000,00 per l'anno 2016, iscritti nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva), titolo 1 (Spese correnti) del medesimo bilancio.
Art. 18. (Quota per le spese di funzionamento dei centri per l'impiego)
1. Nelle more del riconoscimento da parte del Governo della quota di partecipazione agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3 della Convezione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Piemonte, sottoscritta tra le parti il 10 dicembre 2015, ed al fine di garantire la continuità dei servizi ed i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, la Regione riconosce alla Città metropolitana di Torino ed alle province o all'Agenzia Piemonte Lavoro se vi ha provveduto direttamente, le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sino ad un massimo di euro 1.000.000,00.
2. Il riparto della somma di cui al comma 1, è effettuato fra le province e la Città metropolitana di Torino mediante accordo con gli enti approvato dalla Giunta regionale e a titolo di anticipazione delle somme che verranno integralmente ristorate a seguito del trasferimento statale.
Art. 19. (Attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti)
1. A decorrere dall'anno 2017, ai fini dell'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, fino all'approvazione della nuova legge in materia di gestione dei rifiuti, il 50 per cento delle risorse di entrata derivanti dal tributo speciale per il deposito in discariche di rifiuti solidi di cui alla
2. La Giunta regionale definisce le priorità d'intervento, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
3. Gli stanziamenti di spesa sono da utilizzarsi nei limiti delle somme effettivamente incassate.
Art. 20. (Spese di primo intervento per gli eventi alluvionali 2016)
1. Al fine di fare fronte alle spese derivanti dall'evento alluvionale del novembre 2016 che ha colpito il Piemonte, è iscritto a bilancio uno stanziamento per l'esercizio 2016 pari ad euro 10.000.000,00 nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali).
2. Alle spese di cui al comma 1 si provvede con le risorse iscritte nel titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 102 (Tributi destinati al finanziamento della sanità), categoria 203 dell'entrata.
3. Nella missione e nel programma di cui al comma 1 è autorizzata l'istituzione di nuovi capitoli di spesa e la compensazione tra i medesimi ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del
4. Il tributo speciale a favore della Regione per il conferimento in discarica, di cui alla
Art. 21. (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2016-2018 ed approvazione ulteriori allegati all'assestamento del bilancio 2016-2018)
1. Sono approvati i seguenti allegati alla presente legge recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di bilancio indicate nell'allegato A:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2). c) la nota integrativa all'assestamento del bilancio (allegato 3).
2. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f), g), h), i), l), o) e q) della
3. Ai sensi del comma 2, sono approvati i seguenti allegati alla presente legge:
a) il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 4);
b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
c) l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 6);
d) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 7);
e) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 8);
f) il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 9);
g) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10); 4. E' allegata alla presente legge, in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h) del
Art. 22. (Integrazione dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine)
1. L'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'allegato 10 della
a) capitolo 109658 "Spese per la realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali in Torino e per la messa in sicurezza e sistemazione dell'area";
b) capitolo 122681 "Spese per la realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali in Torino e per la messa in sicurezza e sistemazione dell'area - Attività specialistiche";
c) capitolo 179635 "Fondo di solidarietà per le vittime del terrorismo ( art. 12 della
Art. 23. (Disposizioni in merito alla
1. Per il finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 4, della
Art. 24. (Disposizioni in merito alla
1. Al fine di favorire la conclusione del processo di superamento delle comunità montane di cui al capo IV della
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le comunità montane per il 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi all'anno 2011 e per il 70 per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone montane.
Art. 25. (Disposizioni per l'attuazione della
1. A decorrere dalla entrata in vigore della
2. Nelle more dell'attivazione dell'avviso pubblico per la costituzione della nuova tabella, approvata con apposito provvedimento della Giunta regionale come previsto dall'articolo 2, comma 1, della
Art. 26. (Modifiche alla
1. All'articolo 1, comma 1, della
Art. 27. (Modifiche alla
1. All'articolo 1, comma 2 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia edilizia e urbanistica), le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 giugno 2017".
Art. 28. (Modifiche alla
1. All'articolo 8, comma 1, della
Art. 29. (Modifiche alla
1. All'articolo 28, comma 1, della
2. All'articolo 28, comma 2, della
Art. 30. (Modifiche alla
1. All'articolo 19, comma 1, della
2. All'articolo 19, comma 2, della
Art. 31. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 23 della
2. Dopo il comma 1 della
Art. 32. (Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 33. (Modifiche alla
1. All'articolo 28, comma 2, della
2. Il comma 3 dell'articolo 28 della
Art. 34. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della
b) la lettera c) del comma 5 ed il comma 6 dell'articolo 5 della
c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della
d) l'articolo 21 della
Art. 35. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma sostituito dall'art. 37 della
[2] Comma così modificato dall'art. 12 della
[3] Comma inserito dall'art. 12 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[5] Comma così modificato dall'art. 40 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 40 della
[7] Comma così modificato dall'art. 25 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 12 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 4 della