§ 3.12.154 - L.R. 12 ottobre 2018, n. 17.
Vendita diretta dei prodotti agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:12/10/2018
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Oggetto
Art. 3.  Disciplina amministrativa
Art. 4.  Compiti dei Comuni
Art. 5.  Norme in materia edilizia ed urbanistica
Art. 6.  Norma di rinvio
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 3.12.154 - L.R. 12 ottobre 2018, n. 17.

Vendita diretta dei prodotti agricoli.

(G.U.R. 19 ottobre 2018, n. 45 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le norme della presente legge disciplinano l'esercizio della vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o associata, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

 

     Art. 2. Oggetto

1. La vendita diretta al dettaglio di cui all'articolo 1 ha ad oggetto prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle aziende condotte o coltivate dai soggetti ivi indicati.

2. I prodotti posti in vendita si considerano provenienti prevalentemente da un'azienda agricola quando, avuto riguardo ad un medesimo comparto agronomico, i prodotti acquistati da terzi produttori siano quantitativamente inferiori a quelli prodotti nell'azienda agricola. Se la vendita diretta ha ad oggetto prodotti appartenenti a comparti agronomici differenti, si ha prevalenza dei prodotti provenienti dall'azienda agricola qualora gli stessi abbiano un valore maggiore rispetto a quelli acquistati da terzi produttori.

3. I prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, si considerano aziendali se i prodotti impiegati sono prevalenti per quantità o per valore.

 

     Art. 3. Disciplina amministrativa

1. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 è preceduto da una comunicazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tabella A, punto 1.9.

2. La vendita diretta effettuata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità in forza di titolo legittimo purché non ricadenti all'interno delle zone di espansione o zone industriali nonché la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, fermo restando le autorizzazioni sanitarie ed amministrative previste dalla normativa vigente per le manifestazioni temporanee.

3. Alle imprese agricole che esercitano la vendita diretta nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge e dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 228/2001, non si applica la disciplina in materia di commercio, fatta salva l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

4. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune del luogo ove è ubicata l'azienda di produzione.

 

     Art. 4. Compiti dei Comuni

1. I Comuni riservano ai soggetti di cui all'articolo 1 fino al venti per cento del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate al commercio al dettaglio o di altre aree pubbliche espressamente individuate dal Comune, fatte salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di incentivare la promozione agricola e la fruizione territoriale, i comuni individuano tali aree in pari misura nel centro abitato e in frazioni e/o borghi rurali ad essi collegati. I Comuni riservano altresì ai soggetti di cui all'articolo 1 fino al venti per cento della superficie dei mercati all'ingrosso, qualora aperti alla vendita diretta al consumatore, fatte salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i Comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di mercati conformi ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007 e riservati agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta.

3. In attuazione dei principi di cui all'articolo 41 della Costituzione è fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli, anche attraverso le associazioni di produttori e di categoria, di costituire mercati riservati alla vendita diretta su area privata e, nel rispetto dei regolamenti comunali, pubblica, purché nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie [1].

4. I Comuni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale, adottano il disciplinare di mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007 con il quale definiscono le modalità di vendita nei mercati, l'attività di controllo nonché criteri e prescrizioni cui attenersi nella individuazione delle aree da destinare alla vendita diretta di cui al comma 2.

5. Ai soggetti di cui all'articolo 1, che esercitano la vendita diretta, che violano le disposizioni di prevalenza previste dalla norma vigente, accertate dalle autorità di polizia, si applica la sanzione della inibizione per un anno dalla attività di vendita diretta. La medesima sanzione è applicata all'associazione di produttori e di categoria organizzatrice della vendita diretta per omessa vigilanza [2].

 

     Art. 5. Norme in materia edilizia ed urbanistica

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8 ter, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli disciplinata dalla presente legge non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 23 ter, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6. Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.