§ 6.2.209 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.
Collegato alla legge di stabilità regionale 2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:29/12/2017
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Acquisizione di ulteriori azioni della società Veneto Strade S.p.A..
Art. 2.  Modifica all’articolo 19 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
Art. 3.  Contributo al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università degli studi di Padova.
Art. 4.  Modifica all’articolo 25 recante “Continuazione interventi in favore delle piccole e medie imprese (PMI) del Polesine” della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per [...]
Art. 5.  Conclusione delle Celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale.
Art. 6.  Istituzione della Veneto Film Commission.
Art. 7.  Promozione del ruolo e delle attività culturali della Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.
Art. 8.  Sostegno alla candidatura della Città di Vicenza per l’assegnazione del Campionato mondiale di ciclismo su strada del 2020.
Art. 9.  Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
Art. 10.  Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 11.  Norme transitorie e finali in materia di turismo.
Art. 12.  Ricognizione e messa in sicurezza della rete viaria regionale in gestione alla società Veneto Strade Spa.
Art. 13.  Gestione dell’attività ordinaria nella realizzazione della “Superstrada Pedemontana Veneta”.
Art. 14.  Autorizzazione all’anticipazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.
Art. 15.  Modifica all’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 “Variazione al bilancio di previsione 2015 per il finanziamento degli interventi per fronteggiare l’emergenza causata dagli [...]
Art. 16.  Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”.
Art. 17.  Modifica all’articolo 75 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
Art. 18.  Modifica alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
Art. 19.  Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” e successive modificazioni.
Art. 20.  Gestione dei beni immobili della Riforma fondiaria trasferiti nel patrimonio della Regione del Veneto a seguito della soppressione dell’Ente Veneto Agricoltura.
Art. 21.  Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti [...]
Art. 22.  Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 23.  Modifica alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” e successive modificazioni.
Art. 24.  Partecipazione della Regione del Veneto all’Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.
Art. 25.  Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”.
Art. 26.  Ripristino delle stato dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione [...]
Art. 27.  Modifica alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione [...]
Art. 28.  Disposizioni in materia di sviluppo del sistema produttivo veneto.
Art. 29.  Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”.
Art. 30.  Ulteriore modifica alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”.
Art. 31.  Disposizioni in materia di pianificazione forestale.
Art. 32.  Soggetto aggregatore della Regione del Veneto.
Art. 33.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 “Disposizioni in ordine alle sperimentazioni gestionali di Motta di Livenza, Cavarzere e disposizioni transitorie relative [...]
Art. 34.  Istituzione del premio scientifico internazionale “Bernardino Ramazzini” (International Award Bernardino Ramazzini for Cancer Epidemiology).
Art. 35.  Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all’articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità [...]
Art. 36.  Modifica all’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
Art. 37.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. [...]
Art. 38.  Estensione del Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).
Art. 39.  Attività connesse con la presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle fonti di approvvigionamento idropotabile.
Art. 40.  Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.
Art. 41.  Interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies” presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.
Art. 42.  Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo.
Art. 43.  Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario”.
Art. 44.  Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario.
Art. 45.  Abrogazione dell’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.
Art. 46.  Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
Art. 47.  Finanziamento dei consultori familiari pubblici.
Art. 48.  Progetto regionale “InOltre”.
Art. 49.  Modifiche all’articolo 11 recante “Interventi per l’assistenza legale e psico-sociale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto” della [...]
Art. 50.  Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione [...]
Art. 51.  Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.
Art. 52.  Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 “Disposizioni per la costituzione del diritto di superficie in località comprese nell’area della foresta del Cansiglio”.
Art. 53.  Interventi per la valorizzazione nelle istituzioni scolastiche dei simboli del patrimonio storico-culturale.
Art. 54.  Norme in materia di servizi per il lavoro.
Art. 55.  Norma di prima attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare regionale di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 “Interventi per lo sviluppo della previdenza [...]
Art. 56.  Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 “Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi [...]
Art. 57.  Modiche alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio [...]
Art. 58.  Modifica alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 “Norme per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po”.
Art. 59.  Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 60.  Interventi a sostegno di progetti pilota attivati dai comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il risanamento dell’aria.
Art. 61.  Valorizzazione dell’autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile dell’ARPAV in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione [...]
Art. 62.  Attuazione Accordo di Programma “Vallone Moranzani”.
Art. 63.  Modifica alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
Art. 64.  Modifica all’articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
Art. 65.  Interventi per la salvaguardia di beni mobili, di proprietà di comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico.
Art. 66.  Contributo straordinario al Convitto Statale per Sordi “A. Magarotto” di Padova.
Art. 67.  Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 68.  Entrata in vigore.


§ 6.2.209 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

Collegato alla legge di stabilità regionale 2018.

(B.U. 29 dicembre 2017, n. 128)

 

Art. 1. Acquisizione di ulteriori azioni della società Veneto Strade S.p.A..

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire ulteriori azioni di Veneto Strade S.p.A., società costituita ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”, fino al raggiungimento della totalità del capitale.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.650.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020.

3. L’articolo 41 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” è abrogato.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 19 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30

“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” e successive modificazioni.

1. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “trentasei”.

2. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificate in euro 22.885.050,68 per l’esercizio 2018 sono introitate al Titolo 05 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 100 “Alienazione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 3. Contributo al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università degli studi di Padova.

1. La Regione del Veneto, al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle produzioni vitivinicole, promuove iniziative formative innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali destinate ad operare nello specifico settore, anche mediante il supporto alle attività di ricerca.

2. La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità e la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, è autorizzata a concedere un contributo complessivo di euro 300.000,00 al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università degli studi di Padova, previa presentazione di un dettagliato programma che indichi per ciascun anno le attività da realizzare e i risultati attesi.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 2, nonché le modalità per la comunicazione dei risultati ottenuti e per l’utilizzazione delle informazioni da parte delle competenti strutture regionali.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 25 recante “Continuazione interventi in favore delle piccole e medie imprese (PMI) del Polesine” della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le entrate di cui al comma 1 sono altresì destinate ad interventi per lo sviluppo economico locale sull’area della Provincia di Rovigo che siano finalizzati al potenziamento del tessuto economico e produttivo, all’incremento dell’attrattività del territorio agli investimenti, allo sviluppo delle infrastrutture, al potenziamento della sicurezza, alla tutela delle tipicità e delle specificità, al miglioramento dell’accesso al credito e all’avvio di iniziative volte ad eliminare ogni forma di divario economico-sociale sussistente tra l’area del Polesine e il restante territorio regionale.”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo Economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” le cui disponibilità vengono incrementate mediante le entrate derivanti dalle ulteriori disponibilità sul fondo di rotazione di cui al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 e allocate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 5. Conclusione delle Celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce, sentita la competente commissione consiliare, un programma di attività in occasione della conclusione delle Celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale.

2. Al fine di accrescere la conoscenza ed il significato delle vicende storiche fondanti l’identità europea contemporanea, il programma di cui al comma 1, che può assumere anche valenza internazionale, in continuità con le vicende storiche ed umane, contribuisce a valorizzare tutte quelle attività già sostenute in collaborazione con i diversi soggetti operanti sul territorio.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 6. Istituzione della Veneto Film Commission.

1. È istituita la Fondazione “Veneto Film Commission” quale fondazione di partecipazione promossa e sostenuta dalla Regione del Veneto in qualità di socio fondatore.

2. Alla Fondazione “Veneto Film Commission” possono aderire: gli enti locali, le Camere di commercio nonché altri organismi imprenditoriali e associativi pubblici e privati del Veneto.

3. La Fondazione “Veneto Film Commission” assolve ai seguenti compiti istituzionali:

a) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nonché favorire la crescita della competitività della regione creando le condizioni per attirare le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere anche attraverso servizi dedicati, incentivi fiscali, sportelli dedicati;

b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella regione, che promuovono e diffondono l’immagine e la conoscenza del Veneto;

c) sostenere le iniziative di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva nel Veneto;

d) valorizzare le risorse professionali e tecniche del settore attive sul territorio regionale;

e) promuovere la conoscenza del patrimonio storico culturale della Mediateca regionale e incentivare la fruizione del materiale audiovisivo e filmico in essa contenuto;

f) gestire appositi fondi destinati al settore e derivanti da risorse pubbliche nazionali, regionali, comunitarie e di altri soggetti.

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari e a procedere con propri provvedimenti alla definizione delle modalità attuative e organizzative della Fondazione “Veneto Film Commission”.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 7. Promozione del ruolo e delle attività culturali della Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

1. La Giunta regionale, nell’ambito delle proprie iniziative di diffusione e sostegno dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale, riconosce il ruolo strategico della Orchestra Regionale Filarmonia Veneta con sede a Rovigo, nella promozione della cultura teatrale e concertistico-sinfonica e nella sensibilizzazione e formazione del pubblico, anche con forme di interazione con il mondo della scuola, ed al fine di favorirne stabilità e sviluppo, sostiene le iniziative del programma annuale di attività.

2. Ai fini di cui al presente articolo l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta presenta alla Giunta regionale un programma annuale di attività che preveda un progetto di circuitazione concertistica e delle iniziative culturali sul territorio regionale.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 120.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 8. Sostegno alla candidatura della Città di Vicenza per l’assegnazione del Campionato mondiale di ciclismo su strada del 2020.

1. La Regione sostiene la candidatura della Città di Vicenza per l’assegnazione del Campionato mondiale di ciclismo su strada del 2020.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 50.000,00 al Comitato promotore per l’assegnazione del Mondiale di Ciclismo 2020 alla Città di Vicenza.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 9. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

1. Gli articoli 3 e 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono abrogati.

2. L’articolo 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è abrogato.

3. Dopo l’articolo 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è inserito il seguente:

“Art. 77 bis. Direttore tecnico della agenzia di viaggi e turismo.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina l’attività del Direttore tecnico della agenzia di viaggi e turismo, in conformità all’articolo 20 dell’Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi.”.

4. All’articolo 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell’articolo 78 “Albo provinciale dei direttori tecnici” è sostituita dalla seguente: “Accertamento dei requisiti dei Direttori tecnici”;

b) i commi 1 e 5 sono abrogati.

5. Il comma 8 dell’articolo 80 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è sostituito dal seguente:

“8. Le sanzioni sono comminate dal comune e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.”.

6. All’articolo 83 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica: “Competenze delle Province” è sostituita dalla seguente: “Competenze della Regione”;

b) al comma 1 le parole: “Le Province esercitano” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale esercita, nel rispetto della normativa comunitaria”;

c) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“a) approvazione, sentita la competente Commissione Consiliare, delle disposizioni sulle modalità di accesso alle professioni turistiche, nel rispetto della normativa statale;”;

d) al numero 2 della lettera b) del comma 1 le parole: “previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza o di domicilio” sono sostituite dalle seguenti: “previa domanda presentata alla Giunta regionale”;

e) il comma 2 e l’Allegato T, recante “Commissioni di esame ed elenchi per le professioni turistiche”, sono abrogati;

f) al comma 3 le parole: “Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “Gli elenchi regionali delle professioni turistiche sono pubblici”

g) il comma 4 è abrogato.

7. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 89 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole: “alla provincia” e le parole: “la provincia” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “al comune ove è stata svolta l’attività” e “il comune”.

 

     Art. 10. Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: “nonché della società consortile denominata “Veneto Promozione Spa” di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “nonché di altri Enti”.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: “e provinciale” sono soppresse.

3. All’articolo 19 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “delle politiche del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “delle politiche e della programmazione in materia di turismo”;

b) al comma 2 la parola: “Regione” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale”;

c) alla lettera a) del comma 2 sono abrogate le parole: “la programmazione pluriennale e”;

d) dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:

“e bis) l’approvazione dei provvedimenti previsti dalla legislazione turistica regionale, disciplinanti i procedimenti amministrativi in materia di classificazione e anagrafe delle strutture ricettive e sedi congressuali, nonché in materia di agenzie di viaggi, professioni turistiche e relativa vigilanza;”.

4. L’articolo 20 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è abrogato.

5. All’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: “Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio dove l’alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Giunta regionale secondo le procedure definite dalla stessa”;

b) al comma 3 le parole: “Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio dove l’alloggio è situato” sono sostituite dalle seguenti: “Giunta regionale,”.

6. Ai commi 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 la parola: “provincia” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale”.

7. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 33 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 la parola: “provincia” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale”.

8. All’articolo 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole: “fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale” sono sostituite dalle parole: “approvato dalla Giunta regionale”;

b) al comma 5 le parole: “fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale” sono sostituite dalle parole: “approvato dalla Giunta regionale”.

9. All’articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “dalle province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”;

b) ai commi 2, 3, 5, 8 la parola: “provincia” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale”;

c) al comma 4 le parole: “La provincia effettua annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive e sulle sedi congressuali in una percentuale minima di almeno il 10 per cento del totale di ogni tipologia” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale effettua annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive e sulle sedi congressuali in una percentuale minima significativa da essa stabilita per ogni tipologia”;

d) al comma 5 bis le parole: “la Città metropolitana di Venezia e le province” sono sostituite dalle seguenti: “e la Giunta regionale”;

e) al comma 7 le parole: “e le province sono tenuti a fornire reciprocamente le informazioni acquisite nell’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e a comunicarle, se richieste, alla Giunta regionale.” sono sostituite dalle seguenti: “e la Giunta regionale sono tenuti a fornirsi reciprocamente le informazioni acquisite nell’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza”.

10. All’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “presenta alla provincia nel cui territorio è ubicata la sede principale” sono sostituite dalle seguenti: “aprendo la sede principale nel Veneto, presenta alla Giunta regionale”;

b) ai commi 2 e 6 la parola: “provincia” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale”;

c) al comma 3 lettera b) le parole: “anche sui siti internet istituzionali delle province” sono sostituite dalle seguenti: “anche sul sito internet istituzionale della Regione”;

d) al comma 4 le parole: “una sede secondaria, sono tenute a comunicare detta apertura sia alla provincia della sede secondaria sia alla provincia della sede principale” sono sostituite dalle seguenti: “una sede secondaria nel Veneto, sono tenute a comunicare detta apertura sia alla Giunta regionale del Veneto sia alla amministrazione competente per l’apertura della sede principale”.

11. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 39 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 la parola: “provincia” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale”.

12. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: “La Regione al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dai comuni e dagli altri enti pubblici”.

13. All’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle lettere f) ed m) del comma 3 nonché alla lettera b) del comma 5 la parola: “provincia” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale”;

b) alla lettera g) del comma 3 la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente “Regione”;

c) alla lettera n bis) del comma 3 la parola: “Regione” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale”;

d) al comma 6 le parole: “attribuiti alla provincia competente per territorio, ad eccezione dei casi di cui al comma 3, lettera a), al comma 4, lettera a) e al comma 5, lettera a),” sono soppresse;

e) al comma 7 le parole: “L’ente locale” sono sostituite dalle seguenti: “Il Comune”;

f) al comma 11 le parole: “l’ente locale” sono sostituite dalle seguenti: “il Comune”.

14. Ai commi 6 e 8 dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11 la parola: “provincia” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale”.

 

     Art. 11. Norme transitorie e finali in materia di turismo.

1. Le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di turismo oggetto di riallocazione in capo alla Regione fino alla data individuata nel provvedimento della Giunta regionale approvato ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, che individua altresì le sedi lavorative per l’esercizio delle funzioni in materia di turismo da parte della Regione.

2. Agli oneri derivanti dalla riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di turismo di cui alla presente legge, quantificati in euro 43.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 12. Ricognizione e messa in sicurezza della rete viaria regionale in gestione alla società Veneto Strade Spa.

1. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente commissione consiliare sul programma degli interventi che si andranno a finanziare, a concedere un contributo complessivo di euro 15.000.000,00 alla società a partecipazione regionale Veneto Strade S.p.A., costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” finalizzato sia alla verifica straordinaria delle condizioni della rete stradale regionale gestita dalla medesima, comprensiva delle attività concernenti rilievi analisi e monitoraggi, sia all’esecuzione degli interventi di adeguamento strutturale e di manutenzione straordinaria.

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 4.700.000,00 per l’esercizio 2018, e in euro 5.000.000,00 per ciascun esercizio 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 13. Gestione dell’attività ordinaria nella realizzazione della “Superstrada Pedemontana Veneta”.

1. Nell’ambito degli adempimenti previsti per l’attuazione dell’opera pubblica “Superstrada Pedemontana Veneta”, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare tutte le attività di ordinaria gestione connesse alla realizzazione della stessa.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritti alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 14. Autorizzazione all’anticipazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, automobilistico e lagunare nelle more dell’approvazione del riparto tra le Regioni a statuto ordinario del “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale” di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell’emanazione del decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di anticipazione di una quota dello stanziamento del Fondo, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare annualmente, nei limiti delle proprie disponibilità di cassa, un importo non superiore al limite massimo di quattro dodicesimi della quota del Fondo nazionale attribuita alla Regione del Veneto nell’anno precedente (Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programmi 01 “Trasporto ferroviario” e 02 “Trasporto pubblico locale” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020).

1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad anticipare annualmente, entro il mese di ottobre, nei limiti delle proprie disponibilità di cassa, un importo non superiore al 90 per cento del valore del saldo della quota del Fondo nazionale, di cui al comma 1, attribuita alla Regione del Veneto nell’anno precedente, nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, che opera il riparto definitivo e la determinazione del saldo del Fondo medesimo (Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario” e 02 “Trasporto pubblico locale” Titolo 1 “Spese correnti”) [1].

2. L’anticipazione annuale di cui ai commi 1 e 1 bis è destinata ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e lagunare nonché a quelli di trasporto ferroviario regionale e locale in proporzione ai finanziamenti attribuiti nell’anno precedente a ciascuna delle due modalità di trasporto [2].

3. La quota di anticipazione di cui al comma 1 attribuita al trasporto pubblico locale automobilistico e lagunare è erogata agli enti affidanti in quattro rate mensili decorrenti da gennaio ed è soggetta a conguaglio nel provvedimento della Giunta regionale di approvazione del definitivo riparto annuale dei finanziamenti [3].

4. Il comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” è sostituito dal seguente:

“2. La ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra trasporto ferroviario e trasporto automobilistico e lagunare è approvata dal Consiglio regionale con legge di bilancio. Eventuali variazioni nell’ammontare del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al trasporto automobilistico e lagunare.”.

5. I commi 3 e 5 dell’articolo 37 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 sono abrogati.

 

     Art. 15. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 “Variazione al bilancio di previsione 2015 per il finanziamento degli interventi per fronteggiare l’emergenza causata dagli eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno colpito i territori di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 106 del 9 luglio 2015”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Allo scopo di garantire la compiuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 1, i contributi erogati e non utilizzati, a seguito delle attività di verifica della rendicontazione, sono introitati al bilancio regionale e sono vincolati al completamento degli interventi stessi.

1 ter. La Giunta regionale definisce il piano degli interventi, i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi a valere sulle somme introitate ai sensi del comma 1 bis.”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1, allocate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 500 “Altre entrate in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”.

1. All’articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Acquisto e custodia di materiali, beni e servizi”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere spese per l’acquisto di beni e servizi al fine di garantire la funzionalità del sistema di protezione civile.”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 90.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 “Soccorso Civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 17. Modifica all’articolo 75 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 75 è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sostenere gli interventi di rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell’area gardesana finalizzati al sostegno alla tutela della qualità delle acque della riserva idropotabile primaria del Lago di Garda.”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 04 “Sistema idrico integrato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020”.

 

     Art. 18. Modifica alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

1. La lettera c) del comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 è abrogata.

 

     Art. 19. Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” e successive modificazioni.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 le parole: “ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità,” sono soppresse.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 sono aggiunte le seguenti:

“d bis) promozione e organizzazione dell’attività di certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

d ter) gestione dell’attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria;

d quater) esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico - forestale, secondo la programmazione approvata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali e in conformità alla normativa vigente, all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario sono trasferiti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con contratto collettivo di lavoro di diritto privato regolante le attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in servizio presso strutture regionali ed enti strumentali.

4 ter. L’Agenzia stipula eventuali ulteriori contratti a tempo determinato di diritto privato in coerenza con la programmazione dei lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d quater), ai sensi e nel rispetto dell’articolo 5.”.

4. Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è aggiunto il seguente comma:

“8 bis. L’attività propedeutica al trasferimento dei cespiti dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura che, a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione effettuate ai sensi del presente articolo, sono risultati funzionali alle attività dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, competono al direttore dell’Agenzia, il quale provvede ai conseguenti adempimenti, compresa la trascrizione nei registri immobiliari.”.

5. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 16.000.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

6. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 20. Gestione dei beni immobili della Riforma fondiaria trasferiti nel patrimonio della Regione del Veneto a seguito della soppressione dell’Ente Veneto Agricoltura.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la gestione dei beni immobili della Riforma fondiaria di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, “Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo” trasferiti, ad ogni effetto, nel patrimonio della Regione del Veneto, con decorrenza 1° gennaio 2017, a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”, per i quali sia venuta meno la originaria destinazione ovvero la specificità funzionale al riordino fondiario. A tal fine la Giunta regionale:

a) prevede il trasferimento gratuito in proprietà alle amministrazioni pubbliche o agli enti interessati dei beni immobili destinati e destinabili ad uso di pubblico interesse, o a fini di assistenza, di educazione o di culto;

b) include i beni immobili, diversi da quelli di cui alla lettera a), nel Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà della Regione del Veneto di cui all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011 n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” o ne prevede l’inserimento nella banca della terra veneta di cui alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 26 “Istituzione della banca della terra veneta”, per le finalità ivi previste, e gli eventuali criteri di prelazione.

2. Nel caso in cui la prelazione di cui al comma 1, lettera b) non sia prevista o non venga esercitata, la vendita è effettuata con preferenza a favore di giovani imprenditori agricoli o di cooperative agricole.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 120.000,00 per l’esercizio 2018 ed euro 100.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 21. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi.

1. All’articolo 1, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a bis) ridurre gli oneri relativi alle garanzie prestate dagli enti di intermediazione finanziaria vigilati dalla Banca d’Italia, di cui agli articoli 106 e 107, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.”.

2. Dopo l’articolo 2, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 è inserito il seguente articolo:

“Art. 2 bis. Interventi a favore delle imprese agricole per il ricorso alle garanzie prestate dagli enti di garanzia fidi ed assistenza tecnica e finanziaria nel settore agricolo e agroalimentare ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni assistite da garanzie prestate dagli enti di garanzia fidi, di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la Giunta regionale interviene con un contributo nella misura massima del cento per cento del costo della garanzia corrisposti dall’impresa ai confidi, fino a un massimo di euro 2.500,00, aumentabili fino al 20 per cento nel caso di imprese condotte da soggetti di età non superiore a 40 anni o da donne.

2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in regola con i relativi versamenti e che conducono un’impresa con almeno una UTE in Veneto:

a) iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio IAA;

b) di dimensione economica aziendale minima definita sulla base della Produzione Standard.

3. L’erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.”.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il provvedimento attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 2 bis della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 così come introdotto dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 550.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 22. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “le province” sono soppresse.

2. Il comma 1 bis e il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono abrogati.

3. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale, nell’ambito del sistema informativo del settore primario di cui all’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, definisce i contenuti obbligatori e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale e i parametri medi di conversione delle produzioni ittiche aziendali, ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti e spuntini per le attività di somministrazione.”.

4. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: “nei regolamenti provinciali di cui all’articolo 25” sono sostituite dalle parole: “nel regolamento regionale di cui all’articolo 7”.

5. All’articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il pescatore di professione invia al competente ufficio regionale presso il quale la nave è iscritta nell’apposito registro ai sensi dell’articolo 146, comma terzo, del codice della navigazione, entro trenta giorni dal pagamento, la documentazione comprovante il versamento del premio assicurativo nonché la segnalazione certificata di inizio attività, ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di abilitazione alla navigazione.”;

b) il comma 3 è abrogato.

6. Le lettere b) e d) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono abrogate.

7. Dopo l’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

“Art. 13 bis. Competenze della Giunta regionale.

1. Fermo quanto previsto dalla presente legge, spetta alla Giunta regionale, in particolare:

a) la verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche e di connessione per quelle ittituristiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristico aziendale e del piano ittituristico aziendale;

b) il coordinamento delle attività degli altri soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio;

c) la definizione dei criteri di classificazione e del logo delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario e loro classificazione;

d) l’esercizio dell’attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario;

e) l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8 dell’articolo 30;

f) il rilascio dell’autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie;

g) la definizione dei parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all’articolo 8.”.

8. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono aggiunte le parole: “, dandone comunicazione alla Giunta regionale”.

9. All’articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Riconoscimento”;

b) al comma 1 le parole: “La provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale”;

c) al comma 2 la parola: “provinciale” è soppressa.

10. All’articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) al competente ufficio regionale presso il quale la nave è iscritta nell’apposito registro ai sensi dell’articolo 146, comma terzo, del codice della navigazione, nel caso delle attività di pescaturismo.”;

b) al comma 2 le parole: “La provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale”;

c) il comma 3 è abrogato.

d) al comma 4 le parole: “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Giunta regionale”.

11. All’articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 le parole: “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Giunta regionale”;

b) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“h) richiedere alla Giunta regionale l’eventuale autorizzazione temporanea di cui rispettivamente all’articolo 13 bis, comma 1, lettera f) e all’articolo 14, comma 1, lettera h bis);”.

12. All’articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

“Attività di controllo.”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l’esercizio dell’attività, la Giunta regionale è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento annuo delle attività turistiche connesse al settore primario, secondo un piano definito sulla base dei criteri di analisi del rischio.”;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

13. All’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 5 le parole: “della provincia per l’esercizio” sono sostituita dalle seguenti: “dell’esercizio”;

b) alle lettere a) e b) del comma 9 le parole: “la provincia” sono sostituite dalle seguenti: “il comune”;

c) alle lettere a) e b) del comma 10 le parole: “la provincia” sono sostituite dalle seguenti: “il comune”;

d) il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. All’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono delegati i comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni, che vi provvedono ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.”.

14. Agli oneri derivanti dalla riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di agriturismo di cui alla presente legge, quantificati in euro 7.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 23. Modifica alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” e successive modificazioni.

1 Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è sostituito dal seguente:

“1. È istituita l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, nei limiti previsti dalla presente legge.”.

 

     Art. 24. Partecipazione della Regione del Veneto all’Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto alla “Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, costituita per contribuire allo sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO delle “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” e per il perseguimento delle altre finalità previste nello statuto dell’associazione. La partecipazione è stabilità per la durata prevista dallo statuto dell’associazione ed è subordinata alla condizione che lo statuto dell’associazione consenta al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti la qualità di socio fondatore e provvedere alla designazione dei rappresentanti della Regione del Veneto negli organi dell’associazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente [4].

2. La partecipazione è inoltre subordinata alla condizione che l’ “Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

3. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alla gestione delle attività dell’associazione.

4. Agli oneri per la partecipazione al patrimonio quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020.

5. Agli oneri per il contributo alla gestione quantificati in euro 15.000,00 per gli esercizi 2018 e successivi si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 25. Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”.

1. Nella rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 le parole: “di programma” sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. I procedimenti di selezione e finanziamento dei progetti mediante i bandi di cui all’articolo 8, comma 1, possono altresì prevedere l’attuazione di tali progetti attraverso la sottoscrizione di accordi per la ricerca e lo sviluppo in conformità alle previsioni di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste in capo ai soggetti giuridici di cui all’articolo 6, al soggetto giuridico di ciascun distretto industriale riconosciuto dalla Giunta regionale è concesso un contributo massimo forfettario di euro 15.000,00 che è erogato con le modalità individuate dalla Giunta regionale, in conformità al regime de minimis.

2 ter. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste in capo ai soggetti giuridici di cui all’articolo 6, al soggetto giuridico di ciascuna rete innovativa regionale riconosciuto dalla Giunta regionale è concesso un contributo massimo forfettario di euro 30.000,00 che è erogato con le modalità individuate dalla Giunta regionale, in conformità al regime de minimis.

2 quater. La Giunta regionale, nell’ambito dello sviluppo del sistema economico regionale favorisce e sostiene le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all’innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo, con istituzioni scientifiche della ricerca e dell’innovazione, quali le università, che possono operare direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuti secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti e appalti pubblici.”.

3. Le disponibilità a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005, quantificate in euro 11.700.000,00 per l’esercizio 2018, sono introitate al bilancio regionale e sono destinate per euro 1.700.000,00 alle attività previste dai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell’articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, come introdotti dal comma 2 del presente articolo e per euro 10.000.000,00 alla dotazione del fondo di rotazione di cui all’articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.

4. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.700.000,00, per l’esercizio 2018 (Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti”), si fa fronte con le entrate di cui al comma 3 del presente articolo allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2018-2020.

5. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2018 (Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione” Titolo 2 “Spese in conto capitale”), si fa fronte con le entrate di cui al comma 3 del presente articolo allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2018-2020”.

 

     Art. 26. Ripristino delle stato dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.

1. Il mancato ripristino dello stato dei luoghi da parte del titolare dell’autorizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile comporta l’avvio delle procedure di escussione delle garanzie fideiussorie previste dalla lettera j), punto 13.1 dell’Allegato del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, in attuazione del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è predisposto un piano di ripristino secondo le modalità dettate dall’amministrazione regionale e previo eventuale sopralluogo dell’area da ripristinare, nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo.

3. In assenza della messa in disponibilità volontaria dell’area, l’ente autorizzante avvia le procedure di occupazione temporanea di cui all’articolo 49 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.”.

4. Per la quantificazione del valore economico dei lavori da eseguire fa fede la perizia asseverata e giurata depositata in sede di autorizzazione ovvero la stima di spesa contenuta nel piano di ripristino. L’eventuale accertamento da parte dell’ente autorizzante della consistenza di lavori di dismissione e di ripristino dei luoghi non previsti dal documento peritale comporta l’avvio delle procedure per il recupero del credito, anche con riferimento agli eventuali oneri dovuti all’occupazione temporanea.
5. L’eventuale affidamento dei lavori di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, la loro esecuzione e conclusione possono essere affidati ad un soggetto terzo nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni.

6. Eseguiti i lavori di dismissione e di ripristino, l’ente autorizzante provvede a restituire l’area al proprietario, fatta salva la tutela del credito dell’amministrazione in caso di maggiore onere rispetto all’importo garantito.

7. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo sono introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, e sono destinate alla realizzazione degli interventi di messa in ripristino di cui al presente articolo (Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”).

 

     Art. 27. Modifica alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”.

1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è aggiunto il seguente:

“2 ter. Possono essere destinatari dei co-finanziamenti regionali, di cui al comma 2 bis, anche le grandi imprese. Ai sensi del comma 3, la Giunta regionale definisce le tipologie di operazioni ammissibili e l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese.”.

 

     Art. 28. Disposizioni in materia di sviluppo del sistema produttivo veneto.

1. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto” sono introitate nel bilancio regionale per un importo di euro 3.000.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a favorire lo sviluppo del sistema produttivo mediante il finanziamento degli interventi previsti dal POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, Sub-azione A “Settore Manifattura” e Sub-azione B “Settore commercio”.

3. Agli oneri in conto capitale, derivanti dall’applicazione del comma 2 del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte per euro 1.000.000,00 relativi alla Sub-azione A “Settore Manifattura” con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria Pmi e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e per euro 2.000.000,00 relativi alla Sub-azione B “Settore Commercio” con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, le cui disponibilità vengono incrementate mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 29. Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”.

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 sono inserite le seguenti:

“e bis) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l’imprenditoria femminile;

e ter) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l’imprenditoria giovanile”;

e quater) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto” - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione a sostegno della cooperazione.”.

2. Le disposizioni di cui alle lettere e bis) ed e ter) del comma 1 producono effetti all’esaurimento della provvista pubblica destinata alla quota parte di fondo associata all’erogazione di un contributo a fondo perduto e alla contestuale ripresa dell’operatività del fondo come agevolazione concessa nella forma del finanziamento agevolato.

3. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 le parole: “di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 1” sono sostituite dalle parole: “di cui alle lettere a), b), c) e bis), e ter) ed e quater) del comma 3 dell’articolo 1”.

4. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 la parola: “ventiquattro” è sostituita con la parola: “quarantotto”.

 

     Art. 30. Ulteriore modifica alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”.

1. Dopo la lettera i) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 è aggiunta la seguente:

“i bis) legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” - articolo 30 - fondo forestale regionale.”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 8.000,00 per l’esercizio 2018 e allocati alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, si fa fronte con le entrate derivanti dai rientri del fondo di rotazione di cui all’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” introitate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 31. Disposizioni in materia di pianificazione forestale.

1. Per assicurare il sostegno all’efficace attuazione delle attività di pianificazione forestale disciplinate dall’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, si autorizza il parziale trasferimento al bilancio regionale delle somme rivenienti dai rimborsi dei prestiti concessi dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 30 della medesima legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.

2. I rientri di cui al comma 1, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2018 ed euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020 sono introitati al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2018-2020.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al sostegno alla pianificazione forestale e allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 32. Soggetto aggregatore della Regione del Veneto.

1. La Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV), è trasferita dalla Regione del Veneto all’ente Azienda Zero, mantenendo, anche in seguito del trasferimento, la qualità di soggetto aggregatore per la Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riconosciuto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con l’inserimento nell’elenco dei soggetti aggregatori.

2. Alla CRAV sono imputate, anche agli effetti del riparto del Fondo di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto legge 66 del 2014, convertito, tutte le attività volte alla aggregazione delle acquisizioni rilevanti ai fini della distribuzione del Fondo in base alla disciplina statale svolte dalla CRAV stessa, nonché tutte le attività svolte dal Coordinamento Regionale Acquisti in Sanità (CRAS), quale struttura già delegata all’esercizio delle funzioni di soggetto aggregatore e quelle espletate dall’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati della Regione del Veneto.

3. L’Azienda Zero cura gli adempimenti necessari, a seguito del trasferimento della CRAV, agli effetti del mantenimento della qualità di soggetto aggregatore e dell’espletamento dell’attività di acquisizione quale soggetto aggregatore.

4. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà effetto dalla data indicata in un apposito provvedimento della Giunta regionale, ove saranno individuate le specifiche modalità attuative.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse statali afferenti al fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e di servizi allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 33. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 “Disposizioni in ordine alle sperimentazioni gestionali di Motta di Livenza, Cavarzere e disposizioni transitorie relative all’Ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo”.

1. L’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale di Cavarzere.

1. L’Azienda ULSS n. 3 Serenissima provvede, entro il 31 dicembre 2018, alla chiusura dell’attività di sperimentazione gestionale di Cavarzere.

2. L’Azienda ULSS n. 3 Serenissima, entro il medesimo termine di cui al comma 1, acquista le quote del capitale sociale della Società denominata “Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l.”.

3. La Giunta regionale autorizza l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima ad alienare, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la Società di cui al comma 2, unitamente al complesso immobiliare di proprietà della Azienda ULSS n. 3 dove si svolgono anche le attività di specialistica ambulatoriale e di residenzialità protetta per disabili.

4. Sul bene di cui al comma 3 viene istituito un vincolo di destinazione d’uso sanitario della durata di quindici anni.

5. Con successivo provvedimento, su cui esprime parere la competente commissione consiliare, la Giunta regionale detta disposizioni in ordine ai servizi erogati nella suindicata struttura, mantenendo i servizi sanitari e socio sanitari previsti dagli atti della programmazione regionale.”.

2. Il vincolo di destinazione d’uso sanitario della durata di quindici anni istituito ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00, si fa fronte con risorse del fondo sanitario regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.”.

 

     Art. 34. Istituzione del premio scientifico internazionale “Bernardino Ramazzini” (International Award Bernardino Ramazzini for Cancer Epidemiology).

1. Al fine di promuovere le attività connesse allo studio dell’epidemiologia dei tumori quale strumento per la pianificazione dell’assistenza ai pazienti neoplastici e di valorizzare, anche in un contesto internazionale, le attività scientifiche condotte dal Registro Tumori del Veneto, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire il “Premio scientifico internazionale “Bernardino Ramazzini” - International Award Bernardino Ramazzini for Cancer Epidemiology” da assegnare annualmente a scienziati o istituzioni, nazionali o internazionali.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri, le modalità organizzative, nonché l’entità del premio scientifico.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spesa in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 35. Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all’articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e all’articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1. All’articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” è aggiunto infine il seguente periodo:

“mantenendo la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie come riformate ai sensi dell’articolo 14, comma 4 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19”.

2. Al fine di dare copertura agli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie di cui all’articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e all’articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, in base a quanto disposto dall’articolo 6, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” la Giunta regionale è autorizzata a trasferire alle aziende sanitarie come riformate ai sensi dell’articolo 14, comma 4 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”, l’importo complessivo di euro 12.218.432,56 per il triennio 2018-2020.

3. Con riguardo agli oneri relativi all’anno 2017, si provvede secondo quanto previsto dall’articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 secondo un regime di contabilità separata.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 4.000.000,00 per l’esercizio 2018, euro 4.000.000,00 per l’esercizio 2019, euro 4.218.432,56 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spesa in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 36. Modifica all’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

1. Il comma 4 dell’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:

“4. I risparmi conseguiti dagli enti del servizio sanitario regionale ai sensi del comma 3 possono essere destinati annualmente dalla Regione nell’importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa del personale dell’azienda costituita ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 annui, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 37. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1. Il comma 3 bis dell’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:

“3 bis. Ai professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza è riconosciuto il trattamento economico previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 517/1999. Le concrete modalità di riconoscimento del trattamento economico in parola sono definite nei protocolli di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, avuto riguardo anche alle determinazioni della contrattazione collettiva e ai principi di cui all’articolo 36 della Costituzione.”.

 

     Art. 38. Estensione del Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad estendere il piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2133 del 23 dicembre 2016 agli abitanti dell’ “area delle captazioni autonome ad uso potabile “ (cosiddetta “zona arancio”), area riferita ad ambiti comunali dove sono stati rilevati superamenti di PFAS dalle captazioni autonome censite.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dal presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2018, in euro 500.000,00 per l’esercizio 2019 e in euro 500.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 39. Attività connesse con la presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle fonti di approvvigionamento idropotabile.

1. Per attività finalizzate al superamento dell’emergenza sanitaria connessa con la presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle fonti di approvvigionamento idropotabile è stanziato l’importo di euro 1.500.000,00 per l’anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 40. Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 le parole: “al seppellimento” sono sostituite dalle parole: “alla inumazione, alla tumulazione” e le parole: “i genitori” sono sostituite dalle parole: “il genitore, i genitori o i parenti fino al secondo grado”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Le aziende ULSS ad ogni prenotazione di una procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina sono tenute a rendere note, mediante appositi opuscoli informativi o altro materiale appositamente redatto, le facoltà di cui ai commi 1 e 2, indicando i termini entro cui effettuare la richiesta.

2 ter. Ad ogni aborto, verificatosi in una struttura sanitaria accreditata, anche quando l’età presunta del concepito sia inferiore alle ventotto settimane, nel caso in cui il genitore o i genitori non provvedano o non lo richiedano, l’inumazione, la tumulazione o la cremazione è disposta, a spese dell’azienda ULSS, in una specifica area cimiteriale dedicata o nel campo di sepoltura dei bambini del territorio comunale in cui è ubicata la struttura sanitaria. A tali fini i prodotti abortivi o del concepimento sono riposti in una cassetta, che può contenere uno o più concepiti, secondo il criterio della data in cui è avvenuta la procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina. Tale data è indicata sulla cassetta.”.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’attuazione del presente articolo, ed in particolare del comma 2 ter dell’articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, così come introdotto dal presente articolo, individuando, altresì, le caratteristiche delle aree cimiteriali, in cui possono essere inumati i concepiti di età presunta inferiore alle ventotto settimane.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse della Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 41. Interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies” presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.

1. Ai fini di cui all’articolo 3, comma 6, lettera b) e dell’articolo 15 bis della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”, la Giunta regionale è autorizzata a intervenire a sostegno di quanti hanno effettuato, presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, un intervento di impianto di valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies”, e che versano in difficoltà economica; in caso di loro decesso, la misura è riconosciuta a favore dei familiari ed eredi.

2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, riconoscendo priorità alle famiglie divenute monoparentali per il decesso di uno dei genitori causato dall’impianto delle valvole cardiache, adotta entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un provvedimento con cui determina l’entità del contributo, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione, in considerazione anche delle spese personali sostenute in pendenza delle iniziative giudiziarie.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 42. Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo.

1. La Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo, previa stipula di accordi di collaborazione nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali, con i comuni, le forze dell’ordine, le istituzioni scolastiche, le aziende ULSS del territorio regionale e le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore e operanti nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità, nonché nel campo del disagio minorile.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, promuove un tavolo di lavoro regionale, in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, finalizzato al coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo e al monitoraggio del fenomeno a livello regionale.

3. Le aziende ULSS, anche in via sperimentale, attuano le iniziative stabilite dal tavolo di cui al comma 2.

4. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo, al fine dell’eventuale adozione di un provvedimento più articolato che consenta di superare la fase sperimentale.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 43. Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario”.

1. L’articolo 6 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 Spese per l’attuazione dei progetti d’impiego dei giovani a carico degli enti gestori.

1. Ai giovani in servizio civile regionale viene corrisposta dalla Regione un’indennità di servizio definita secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. Sono a carico degli enti gestori:

a) le spese per la formazione e l’aggiornamento dei responsabili e degli operatori di cui all’articolo 17;

b) le spese per la formazione dei giovani;

c) le spese di trasporto, vitto e alloggio dei giovani, quando siano presupposti necessari all’attuazione del progetto d’impiego;

d) le spese di assicurazione dei volontari di cui all’articolo 5, comma 3.”.

2. L’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 44. Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario.

1. È istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)” e successive modifiche ed integrazioni sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all’articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, destinato a servizi sociali e socio-sanitari, da realizzarsi nel territorio della Regione del Veneto.

2. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i proprietari degli immobili oggetto di intervento o altro avente titolo, nonché i gestori dei servizi sociali o socio sanitari purché appartengano alle categorie dei soggetti pubblici o dei soggetti privati non a scopo di lucro di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro il termine di trenta giorni decorso il quale si prescinde, determina con proprio provvedimento le tipologie di intervento e di strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l’erogazione e rimborso dei finanziamenti, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) devono essere previamente acquisiti tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l’autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni, ove richiesta, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità;

b) la ripartizione delle quote del fondo da destinare a finanziamento in conto capitale a fondo perduto ed a finanziamento in conto capitale a rimborso;

c) il finanziamento è concesso nel limite dell’80 per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dei progetti. Con riferimento alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l’ammontare del finanziamento può coprire interamente le spese, sulla base di criteri predeterminati volti a premiare la gestione efficiente dell’ente;

d) sull’immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d’uso per i servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni, a partire dalla data della segnalazione certificata di agibilità. Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d’uso solo ai soggetti di cui al comma 2;

e) la restituzione del finanziamento può avere una durata massima di quindici anni [5];

f) deve essere garantita dal richiedente la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell’intero progetto;

g) il finanziamento è erogato successivamente all’inizio dei lavori e per stati di avanzamento.

4. La Giunta regionale approva, altresì, uno schema di convenzione che i soggetti beneficiari del finanziamento devono stipulare con la struttura regionale competente, che deve prevedere, tra l’altro:

a) il cronoprogramma del progetto con l’indicazione della data di inizio e fine lavori;

b) il piano di rimborso del finanziamento, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma, indipendentemente da eventuali proroghe concesse;

c) l’obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso [6];

d) la durata della convenzione stessa, che non può essere inferiore a dieci anni e le eventuali revoche.

5. L’ammissione al finanziamento è revocata:

a) nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma, delle relative tempistiche e delle altre clausole stabilite dalla convenzione;

b) nei casi in cui il beneficiario del finanziamento non si adegui entro il termine assegnato alle eventuali prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente;

c) negli altri casi stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3.

6. Nel caso di revoca, le somme eventualmente erogate devono essere restituite entro il termine massimo di tre mesi dalla data di notifica dell’atto di revoca, anche mediante escussione della fideiussione. La Giunta regionale può prevedere, con il provvedimento di cui al comma 3, ulteriori modalità di restituzione.

7. Il fondo di cui al presente articolo può, altresì, finanziare progetti di carattere innovativo secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

8. Il fondo è alimentato dagli stanziamenti disposti dalla Regione. La sua dotazione può essere integrata da apporti provenienti dalle fondazioni bancarie e da altri istituti di credito sulla base di specifiche convenzioni, nonché da altri soggetti pubblici e privati.

9. La Giunta regionale svolge attività di monitoraggio e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo attraverso la struttura regionale competente la quale, a tal fine, si avvale anche delle aziende ULSS nel cui ambito è collocato l’immobile oggetto di finanziamento.

10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2018-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” e le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono introitate al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 300 “Riscossione di crediti a medio-lungo termine” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 45. Abrogazione dell’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.

1. L’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 è abrogato, fermo restando che per gli interventi già ammessi a finanziamento regionale, per i quali è stato assunto l’impegno contabile ai sensi del predetto articolo, la Giunta regionale è autorizzata a dare seguito ai procedimenti già approvati secondo le disposizioni del medesimo articolo 8.

 

     Art. 46. Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Spettano, altresì, alla Regione le funzioni relative agli interventi sociali a favore di persone sorde, cieche e ipovedenti, compresi i servizi di integrazione di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell’istruzione degli adulti.

1 ter. La Giunta regionale individua, nell’ambito della propria organizzazione, una struttura per lo studio e la ricerca sulle disabilità sensoriali, per la formazione del personale, e per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell’evoluzione linguistica e cognitiva delle persone con disabilità sensoriale.

1 quater. Spettano, infine, alla Regione le funzioni relative agli interventi sociali a favore dei figli minori riconosciuti dalla sola madre, con priorità per quelli accolti in comunità.”.

2. Il comma 1 dell’articolo 131 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è abrogato.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è inserito il seguente:

“1 bis. I servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap spettano:

a) alla Regione, per quanto attiene gli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione;

b) ai comuni, per gli altri gradi inferiori dell’istruzione scolastica.”.

4. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è abrogata.

5. Agli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, quantificati in euro 11.000.000,00, per l’esercizio 2018 e in euro 9.000.000,00, per ciascun esercizio 2019 e 2020 si fa fronte:

a) nell’esercizio 2018, per euro 7.000.000,00, con le risorse allocate alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 3.500.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 500.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2018-2020;

b) negli esercizi 2019 e 2020, per euro 8.020.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 980.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 47. Finanziamento dei consultori familiari pubblici.

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare lo sviluppo dei consultori familiari pubblici, per garantire i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, articolo 24 recante “Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie”.

2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del progetto di cui al comma 1, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2018, in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2019 e in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale, allocate alla Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 48. Progetto regionale “InOltre”.

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la prosecuzione, da parte dell’Azienda ULSS 7, del progetto “InOltre, la salute dell’imprenditore”, per il triennio 2018-2020, estendendolo ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto.

2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del progetto di cui al comma precedente, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2018, in euro 200.000,00 per l’esercizio 2019 e in euro 200.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale, allocate alla Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 49. Modifiche all’articolo 11 recante “Interventi per l’assistenza legale e psico-sociale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto” della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.

1. La rubrica dell’articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituita come segue: “Interventi destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto”.

2. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è inserito il seguente:

“2 quater. La Giunta regionale istituisce il Fondo per finalità sociali a favore dei cittadini residenti nel Veneto che vivono situazioni di disagio socio-economico a seguito dell’acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali di Istituti bancari autorizzati ad operare nel territorio Veneto in conformità alla normativa vigente.”.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 50. Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.

1. All’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcuna indennità di carica, né un gettone di presenza, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio, secondo quanto previsto dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativamente alle sedute dell’organo stesso.”.

2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse afferenti il bilancio del Consiglio regionale, allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 51. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.

1. Al fine di dare efficace attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l’esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati, sono apportate le seguenti modifiche all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7:

a) dopo la lettera b) del comma 3 bis è aggiunto:

“c) locazione di scopo, altrimenti denominata “rent to buy”, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.”, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164.”.

b) dopo il comma 3 quater sono aggiunti i seguenti:

“3 quinquies. Ad avvenuta approvazione del piano di cui al comma 1, gli enti pubblici o soggetti privati possono, in relazione ai beni compresi nel piano per i quali non sia ancora stata avviata una delle procedure di alienazione ad evidenza pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a duecentoquaranta giorni, che è sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3 quater, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta medesima, avuto riguardo alla tipologia di immobile e all’andamento del mercato.

3 sexies. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto di cui al comma 3 quinquies risulti congruo, il medesimo costituirà base d’asta ai fini dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. Qualora il pubblico incanto sia andato deserto la Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d’acquisto.”.

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4 bis. Nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa ed in conformità alle disposizioni previste per l’amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, la Giunta regionale provvede a disciplinare le procedure concorsuali di vendita previste dal presente articolo, anche con modalità telematiche, disciplinando, in particolare, le forme di garanzia di cui al comma 3 quinquies, avuto riguardo alla natura ed al valore dei beni da alienare.

4 ter. La Giunta regionale può permutare immobili di proprietà regionale, anche non inclusi nel Piano di cui al presente articolo, con altri immobili pubblici o privati quando la particolare situazione dei beni renda la permuta conveniente in relazione a specifiche, contingenti e/o indifferibili esigenze funzionali, alla specificità dei beni permutati ed all’interesse pubblico dell’operazione. La permuta è effettuata a trattativa diretta con il proprietario del bene permutando.”.

d) al comma 3 quater dopo “e/o alienazione” è inserito “e/o permuta”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 52. Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 “Disposizioni per la costituzione del diritto di superficie in località comprese nell’area della foresta del Cansiglio”.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 dopo la parola “costruzioni” viene inserito “e loro pertinenze”.

2. L’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 Determinazione del prezzo di cessione.

1. Il prezzo di cessione delle costruzioni da alienare a norma dell’articolo 1 è determinato, con riguardo al valore del solo terreno, in euro 10/mq, pari al valore indicato, per le zone agricole, dalla tabella di cui all’articolo 5 bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143 recante “Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato” come introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212. Il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni indennità a qualunque titolo dovuta dal beneficiario alla Regione dalla data di presentazione della domanda di acquisto sino alla data della formale sottoscrizione del contratto notarile.”.

3. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo sono introitate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 53. Interventi per la valorizzazione nelle istituzioni scolastiche dei simboli del patrimonio storico-culturale.

1. La Regione del Veneto, ai fini della valorizzazione del patrimonio e dei simboli storico-culturali, istituisce un fondo, alimentato annualmente da stanziamenti a carico del bilancio regionale, per il finanziamento di interventi e attività promosse dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la realizzazione ed esposizione dei presepi nelle scuole durante il periodo natalizio.

2. La Giunta regionale provvede alla definizione dei criteri e modalità per la presentazione delle domande, per la realizzazione e per la rendicontazione delle iniziative ed attività di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la Formazione Professionale”, Programma 02 “Formazione Professionale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 54. Norme in materia di servizi per il lavoro.

1. Nelle more della riforma organica della disciplina regionale in materia di mercato del lavoro per l’adeguamento ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” che completerà il nuovo assetto normativo e organizzativo, il presente articolo regola il trasferimento del personale addetto ai centri per l’impiego e l’esercizio delle funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro, riallocate in capo alla Regione con l’articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

2. Il personale dipendente dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia addetto ai centri per l’impiego del Veneto, per il quale la legislazione statale di attuazione della riforma del mercato del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, preveda il trasferimento alla regione o agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego, è collocato nei ruoli dell’ente regionale Veneto Lavoro. Il trasferimento dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia all’ente regionale Veneto Lavoro ha effetto dalla data fissata in apposita convenzione da stipularsi tra Regione del Veneto, Veneto Lavoro, le province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia. Fino a tale data è prorogata la validità delle convenzioni stipulate tra Regione del Veneto, Province e Città Metropolitana di Venezia in attuazione dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, fatta salva la possibilità della stipula di convenzioni integrative.

3. A decorrere dalla data del trasferimento del personale a Veneto Lavoro di cui al comma 2, l’ente regionale medesimo subentra nelle funzioni attribuite alle province e alla Città Metropolitana di Venezia nella materia dei servizi per l’impiego. Da tale data sono trasferite a Veneto Lavoro le risorse finanziarie in precedenza attribuite dalla Regione alle province e alla Città Metropolitana di Venezia per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l’impiego.

4. La Regione svolge funzioni di indirizzo e vigilanza, anche mediante apposite convenzioni, sull’esercizio delle funzioni attribuite a Veneto Lavoro.

5. Il personale trasferito all’ente regionale Veneto Lavoro conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall’amministrazione di provenienza al momento del trasferimento, mediante l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

5 bis. Il personale di cui al comma 2, nonché quello di cui all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni, è collocato nei ruoli della Regione, qualora l’ente regionale Veneto Lavoro sia oggetto di processi di privatizzazione, soppressione o trasformazione totale o parziale, in altro ente pubblico per il quale venga applicato un contratto collettivo diverso da quello relativo alle funzioni locali, come individuato dalla contrattazione collettiva [7].

5 ter. Il personale di cui al comma 5 bis è collocato nei ruoli della Regione a far data dagli interventi specificati al medesimo comma [8].

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ente regionale Veneto Lavoro è autorizzato a subentrare nei rapporti a tempo determinato in essere alla medesima data presso le province e la Città Metropolitana di Venezia, potendo procedere alla proroga dei contratti stessi ai sensi dell’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. Ai fini del subentro, la Regione trasferisce a Veneto Lavoro le relative risorse finanziarie, in precedenza attribuite agli enti con i quali intercorrevano i rapporti a tempo determinato. Il personale a tempo determinato rimarrà assegnato in forza di apposita convenzione tra le province e la Città Metropolitana di Venezia interessate e Veneto Lavoro.

7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 55. Norma di prima attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare regionale di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 “Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto”.

1. Nelle more della attivazione dell’ente regionale Veneto Welfare, istituito con legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 “Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto”, è creata presso l’Ente Veneto Lavoro, istituito ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni, apposita unità operativa che in relazione a quanto previsto agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 15:

a) svolge attività di promozione, informazione e assistenza qualificata in ordine alla previdenza complementare della popolazione regionale;

b) cura i rapporti con gli enti accreditati e con i soggetti aderenti alle forme di welfare e per il coordinamento dell’attività dei fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori;

c) offre servizi e assistenza qualificata connessi alla materia della previdenza in genere ed ai fondi sanitari integrativi;

d) realizza progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale, ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare;

e) effettua studi e ricerche relativamente alle materie di competenza.

2. Le attività previste al comma 1 sono oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 recante “Clausola valutativa” della legge regionale 18 luglio 2017, n. 15, da presentarsi alla competente commissione consiliare entro trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 56. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 “Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi della lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012”.

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 è sostituito dal seguente:

“2. I consiglieri e assessori regionali possono optare per una copertura pensionistica del mandato mediante versamento a fondi pensione privati o altre forme; l’esercizio dell’opzione deve essere pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il trattamento previdenziale disciplinato dalla presente legge ha la stessa natura del trattamento di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 ai fini dell’applicazione delle norme sul trattamento fiscale dei redditi e sulla contribuzione pensionistica per i periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive.”.

3. Nella legge regionale 23 dicembre 2014,n. 42 ovunque ricorra l’espressione: “pensione” va sostituta con: “trattamento previdenziale”, con coordinamento del relativo articolo o preposizione.

4. Ai fini del comma 1 del presente articolo, qualora sia esercitata la opzione di cui al comma 1, per i contributi versati nel corso della legislatura è ammessa la restituzione, senza corresponsione di interessi, su richiesta, al termine del mandato, previa rinuncia al trattamento previdenziale disciplinato dalla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 qualora il consigliere ne abbia maturato il diritto.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse, afferenti il bilancio del Consiglio regionale, allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

     Art. 57. Modiche alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”” e alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” per il coordinamento con il settore del commercio.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli interventi commerciali che restano disciplinati dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, e dai relativi regolamento e provvedimenti attuativi, ove rechino una disciplina più restrittiva.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La pianificazione coordinata tra più comuni è sempre necessaria nel caso di aree da destinare all’insediamento di grandi strutture di vendita, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera g) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, al di fuori del centro storico, con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati nei comuni capoluogo di provincia e con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati negli altri comuni. In tali casi la pianificazione coordinata deve comprendere i comuni confinanti con il comune interessato dall’insediamento della grande struttura di vendita.”.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell’articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come introdotto dal comma 2, si applicano anche alle aree con idonea destinazione urbanistica per l’insediamento delle grandi strutture di vendita, purché non oggetto di strumenti urbanistici attuativi o di accordi pubblico-privato o di accordi di programma approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l’attuazione del presente articolo è prevista un’attività di monitoraggio degli impatti, con particolare riferimento alle ricadute sui tassi di occupazione, sugli esercizi di vicinato e sulla percezione del livello di sicurezza delle grandi strutture di vendita, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 58. Modifica alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 “Norme per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po”.

1. La planimetria, in scala 1:50.000, allegata alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 è sostituita dalla planimetria georeferenziata della perimetrazione del Parco naturale regionale del Delta del Po allegata alla presente legge.

2. Al comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, le parole: “da apposita grafia nell’allegata planimetria” sono sostitute dalle seguenti: “dalla planimetria georeferenziata” e le parole: “e marginalmente il territorio dei comuni di” sono soppresse.

3. Al fine di adeguare i confini del Parco alle eventuali modifiche morfologiche intervenute, la Giunta regionale concede all’Ente Parco del Delta del Po un finanziamento per l’aggiornamento della planimetria georeferenziata di cui al comma 1 e relativa tabellazione, ove necessaria, nonché per l’attivazione di incontri informativi con tutti i portatori di interesse. A tal fine la planimetria georeferenziata ed il resoconto degli incontri informativi vengono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 settembre 2018.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 40.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 59. Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo l’articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è aggiunto il seguente:

“Art. 39 bis Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare progetti di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, progetti predisposti e realizzati per favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio, per favorire la conoscenza delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l’esercizio dell’attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori e per interventi di miglioramento ambientale.

2. A tal fine la Giunta regionale, valutata l’ammissibilità dei progetti, eroga le risorse di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri:

a) una quota pari al 30 per cento, a titolo di acconto per la realizzazione di progetti di cui al comma 1,da ripartire tra le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre dell’anno precedente ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;

b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna associazione venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia, del numero e della qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale e valutate dalla Giunta regionale secondo i criteri che la stessa definisce preventivamente con proprio provvedimento, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ivi comprese le modalità di eventuale ripetizione degli acconti erogati ai sensi della lettera a).”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 60. Interventi a sostegno di progetti pilota attivati dai comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il risanamento dell’aria. [9]

1. La Giunta regionale, al fine di concorrere al contrasto ai cambiamenti climatici e per il risanamento della qualità dell’aria nel territorio regionale, è autorizzata a riconoscere alla Agenzia veneta per la innovazione nel settore primario, di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, contributi straordinari per il finanziamento di piani di impianto di comuni del Veneto finalizzati alla ricostituzione degli ecosistemi originari dei rispettivi territori.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, in conformità alle proprie finalità istituzionali di salvaguardia delle biodiversità vegetali di interesse naturalistico, contribuisce all’esecuzione di piani d’impianto di essenze arboree ed arbustive autoctone da parte di comuni singoli ed associati, sia in aree verdi comunali che in aree private, attraverso la fornitura gratuita di materiale di propagazione di origine certificata.

3. L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario è incaricata di formulare le linee guida per la redazione dei piani di impianto a cura dei comuni singoli ed associati, in relazione alle finalità di cui al comma 1.

4. I comuni singoli ed associati interessati presentano all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, nei termini e secondo le modalità definite dalla stessa Agenzia, i piani d’impianto di cui al comma 2.

5. Le modalità di assegnazione del materiale vivaistico sono definite dalla Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, che riferisce annualmente alla Giunta regionale in ordine al numero di istanze pervenute ed ai piani finanziati.

6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 61. Valorizzazione dell’autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile dell’ARPAV in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” e modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

1. Il comma 2 bis dell’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è così sostituito:

“2 bis. Ferme restando le competenze del Consiglio regionale di cui al comma 2 e le competenze e le funzioni dell’ARPAV in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.”, la Giunta regionale definisce gli obiettivi annuali e pluriennali dell’ARPAV per il tramite della Segreteria generale della programmazione, sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i responsabili delle Aree competenti in materia di sanità e sociale e in materia di tutela e sviluppo del territorio. L’ARPAV, assicurando la piena erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, è finanziata, in particolare, con le risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR), oltreché dalle altre entrate di cui all’articolo 27. Si applicano all’ARPAV le norme di bilancio e di contabilità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 92”, nonché gli schemi di bilancio, per quanto compatibili, previsti per le aziende del servizio sanitario.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 le parole: “dei seguenti requisiti” sono sostituite dalle parole: “dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132 e dei seguenti”.

3. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 le parole: “, di norma,” e le parole: “Il direttore generale decade, comunque, a seguito della scadenza della legislatura, al compimento del novantesimo giorno successivo all’elezione della Giunta regionale” sono soppresse.

4. Al comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 le parole: “direttori generali delle unità locali socio sanitarie del Veneto di massima dimensione, in quanto compatibili” sono sostitute dalle seguenti: “direttori di area regionali di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e successive modificazioni.”.

5. Il comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è abrogato.

6. Il comma 9 dell’articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è sostituito dal seguente:

“9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori di direzione regionali di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modificazioni.”.

7. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 dopo le parole: “Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti parole: “, per il tramite della Segreteria generale della programmazione, ai fini della coerenza con gli obiettivi programmati ai sensi dell’articolo 2, comma 2 bis,”.

8. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 dopo le parole: “conto consuntivo,” sono aggiunte le parole: “, previo parere in ordine alla applicazione dei principi contabili di cui all’articolo 2, comma 2 bis, del responsabile dell’Area competente in materia di sanità sociale, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione;”.

9. Il comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è così sostituito:

“1. Nelle more della definizione di forme organizzate di finanziamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, le entrate dell’ARPAV, al fine di garantirne l’autonomia amministrativa e contabile, sono costituite da:

a) un contributo ordinario di funzionamento, per le spese correnti e per gli investimenti, finanziato dal Fondo Sanitario Regionale (FSR) di 51,7 milioni di euro, necessario a garantire le funzioni già trasferite all’ARPAV, annualmente estensibile sino alla misura massima dello 0,65 per cento della dotazione dello stesso FSR; il contributo è determinato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 bis, in ragione degli obiettivi ivi fissati;

b) eventuali risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti locali, anche da destinare a ulteriori attività specificatamente richieste;

c) proventi dovuti all’erogazione di servizi a soggetti privati o pubblici, nelle modalità previste dal comma 9 dell’articolo 6;

d) eventuali rendite patrimoniali dell’ARPAV e, in particolare, quelle derivanti dalla vendita di immobili o dall’affitto degli stessi;

e) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;

f) risorse vincolate, derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari.”.

10. Al fine di conformare il rapporto di lavoro del direttore generale dell’ARPAV alla nuova disciplina prevista ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, così come modificato dai commi 2 e 3, e dell’articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132, si procede alla revisione del contratto di lavoro del direttore generale in carica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L’articolo 40 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” è abrogato.

12. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 62. Attuazione Accordo di Programma “Vallone Moranzani”.

1. Nell’ambito della concessione tra Regione del Veneto e SIFA S.C.p.A., relativa all’intervento “Progetto integrato Fusina - PIF”, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1562 del 28 giugno 2005, la quota parte, destinata a cofinanziare interventi di compensazione, ricavata dalla tariffa corrisposta dai conferenti a SIFA S.C.p.A., quale gestore dell’impianto, per l’espletamento delle attività di gestione di terre da scavo e sedimenti di dragaggio secondo le modalità stabilite nell’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” sottoscritto il 31 marzo 2008, è introitata nel bilancio regionale.

2. L’utilizzo delle entrate di cui al comma 1 resta vincolato alle finalità concordate tra i sottoscrittori dell’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” e destinato al cofinanziamento di interventi di compensazione indicati nel suddetto Accordo di Programma e nelle sue eventuali modifiche e integrazioni.

3. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto nel vigente Accordo di Programma “Vallone Moranzani” adotta il programma di attività e ne dispone l’utilizzo per le finalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 18.118.186,18 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le entrate di pari importo di cui al comma 1, allocate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 500 “Altre entrate in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 63. Modifica alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

1. Dopo l’articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, è aggiunto il seguente:

“Art. 29 bis Piano irriguo regionale.

1. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, il Piano irriguo regionale che individua gli interventi prioritari sulla rete irrigua necessari per garantire i fabbisogni delle colture nei frequenti e perduranti periodi siccitosi, conseguenza del cambiamento climatico.

2. La Giunta regionale annualmente affida ai Consorzi di bonifica la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sulla base di criteri di efficacia e di efficienza sull’utilizzo della risorsa idrica irrigua, riconoscendo ai medesimi un contributo nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile.

3. I lavori di cui al comma 2 costituiscono opere pubbliche di competenza regionale di cui al comma 2, dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.”.

2. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 - 2020.

 

     Art. 64. Modifica all’articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, è aggiunto il seguente:

“5 bis. I lavori di cui ai commi precedenti costituiscono opere pubbliche di competenza regionale di cui al comma 2, dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 65. Interventi per la salvaguardia di beni mobili, di proprietà di comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico.

1. La Regione del Veneto, al fine di concorrere a salvaguardare i beni mobili di proprietà di comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti che abbiano particolare valore storico e artistico e che attualmente non siano inseriti in percorsi o raccolte museali risalenti almeno al diciannovesimo secolo, promuove iniziative volte al loro recupero e valorizzazione.

2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri per il sostegno al recupero e alla valorizzazione dei beni di cui al comma 1, in particolare, tenendo conto:

a) della localizzazione, descrizione e stato di conservazione del bene;

b) della datazione del bene;

c) della rilevanza e importanza del bene, quale testimonianza della storia, cultura e arte del territorio.

3. I comuni interessati entro i centoventi giorni successivi, ed a seguire entro i termini determinati annualmente dalla Giunta regionale, individuano, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, i beni oggetto di recupero e valorizzazione presenti nelle loro collezioni e proprietà e predispongono una relazione tecnica corredata da elaborati grafici e multimediali che documenta le caratteristiche del bene e presentano alla Regione proposte d’intervento per il recupero e la valorizzazione di detti beni, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione, unitamente al programma di spesa.

4. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale assegna risorse, tramite apposito bando, ai comuni sulla base dei rispettivi programmi di spesa, tenendo conto anche dei finanziamenti eventualmente assegnati da altri enti, quali banche e fondazioni, per l’attuazione dei medesimi interventi.

5. Le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, di verifica e di monitoraggio degli interventi, anche in funzione della revoca del contributo, sono definite dalla Giunta regionale.

6. I beni per i quali sono concessi i contributi per gli interventi di recupero e valorizzazione, sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento in regime di fruizione pubblica nei termini di cui all’atto unilaterale d’obbligo prodotto dai comuni beneficiari del contributo.

7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 66. Contributo straordinario al Convitto Statale per Sordi “A. Magarotto” di Padova.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000,00 euro per l’esercizio 2018 al Convitto Statale per Sordi “A. Magarotto” di Padova per interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei locali ospitanti le attività educative e ricreative dell’istituto.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dal presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 67. Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

“Art. 19 bis. Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l’esercizio della mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto.

1. La Giunta regionale sviluppa il sistema regionale di prenotazione per il rilascio dell’autorizzazione ai cacciatori del Veneto ad esercitare l’attività venatoria in mobilità alla selvaggina migratoria e di supporto informatico a ricerche, studi, analisi scientifiche e statistiche inerenti la fauna selvatica del Veneto.

2. A partire dal 1 ottobre di ogni anno, i cacciatori residenti in Veneto possono esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria anche in Ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a cui risultano iscritti, con esclusione della Zona Lagunare e Valliva, previa autorizzazione rilasciata dal sistema informativo di cui al comma 1.

3. Il sistema informativo regionale autorizza l’accesso giornaliero ad un numero di cacciatori comunque non superiore alla differenza tra i cacciatori iscritti all’Ambito territoriale di caccia ed i cacciatori ammissibili sulla base dell’indice di densità venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di accesso al sistema regionale di prenotazione, le modalità e le regole di esercizio della mobilità venatoria sul territorio regionale.”.

2. Agli oneri per la realizzazione del sistema regionale di prenotazione venatoria di cui al presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 68. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 39.

[2] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 39.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 39.

[4] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 21 settembre 2021, n. 28.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 21 settembre 2021, n. 28.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 2018, n. 18.

[8] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 2018, n. 18.

[9] Articolo modificato dall'art. 6 della L.R. 28 giugno 2019, n. 24 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 18 giugno 2024, n. 14.